- Accertamento con adesione: lo strumento principale di deflazione del contenzioso
- Altri strumenti deflativi del contenzioso
- Appello alla Commissione regionale
- Il Contenzioso fiscale e cenni sulla attività di accertamento della Amministrazione Finanziaria
- Il Processo Tributario
- Modalità, termini di proposizione del ricorso e Costituzione in giudizio delle parti
- Poteri delle Commissioni tributarie e parti del processo tributario
- Ricorso alla Commissione provinciale
- Ricorso per cassazione, per revocazione e esecuzione delle sentenze delle commissioni tributarie
- Trattazione della controversia e sentenza

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Questa guida ha funzione meramente esemplificativa e non esaustiva delle problematiche afferenti la materia. Per esporre il tuo caso ad uno dei nostri professionisti, guarda le modalità operative e scopri come è semplice richiedere una consulenza o assistenza legale.

Aspetti generali

La regolazione normativa del processo tributario.


La regolazione normativa del processo tributario affonda le proprie radici fino al lontano 1865; infatti una legge dell’epoca abolì i tribunali del contenzioso amministrativo; pertanto la tutela dei cittadini nei confronti della pubblica amministrazione divenne di competenza del giudice ordinario. Le commissioni tributarie vennero configurate già allora come organi contenziosi articolati in 3 gradi.

Nel 1972 il legislatore varò una riforma in forza della quale il processo tributario venne organizzato nel seguente modo: due gradi di giudizio dinanzi alle commissioni di primo e secondo grado; un terzo grado di giudizio dinanzi alla commissione tributaria centrale o dinanzi alla Corte d’Appello. La sentenza di terzo grado poteva essere impugnata dinanzi alla Corte di Cassazione.

In tempi più recenti il parlamento, con l’art. 30 della legge 413/91, delegò il governo a riformare le commissioni ed il processo tributario. In conseguenza di tale delega il Governò ha emanato i decreti legislativi 545 e 546 del 31 dicembre 1992 (entrati definitivamente  in vigore il 1° aprile 1996),  concernenti l’attuale l’ordinamento delle commissioni, ed in generale l’attuale  processo tributario. Con tale riforma sono state istituite commissioni tributare provinciali e regionali. Inoltre vi è una norma generale di rinvio al codice di procedura civile quando:

  1. nessuna norma del decreto legislativo 546/92 disciplina una certa fattispecie;
  2. se la norma del c.p.c. risulta compatibile con il processo tributario.

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