- Accertamento con adesione: lo strumento principale di deflazione del contenzioso
- Altri strumenti deflativi del contenzioso
- Appello alla Commissione regionale
- Il Contenzioso fiscale e cenni sulla attività di accertamento della Amministrazione Finanziaria
- Il Processo Tributario
- Modalità, termini di proposizione del ricorso e Costituzione in giudizio delle parti
- Poteri delle Commissioni tributarie e parti del processo tributario
- Ricorso alla Commissione provinciale
- Ricorso per cassazione, per revocazione e esecuzione delle sentenze delle commissioni tributarie
- Trattazione della controversia e sentenza

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Questa guida ha funzione meramente esemplificativa e non esaustiva delle problematiche afferenti la materia. Per esporre il tuo caso ad uno dei nostri professionisti, guarda le modalità operative e scopri come è semplice richiedere una consulenza o assistenza legale.

Definizione delle sole sanzioni

Informazioni sulla definizione agevlata delle sole sanzioni.


L’art. 17 c. 2 del  D.lgs 472/97 prevede la "definizione agevolata delle sole sanzioni con il pagamento di un importo pari ad un quarto della sanzione irrogata e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso31".

Con questo istituto deflativo si definiscono solo le sanzioni; quindi il contribuente, in sede di contenzioso, può nel merito contestare la pretesa tributaria. In tal caso il contribuente potrebbe impugnare l’atto impositivo con riferimento alle sole imposte: quindi il contribuente – attesa la preventiva definizione in misura ridotta delle sanzioni - in caso di esito negativo della controversia avrebbe un risparmio non indifferente. Nondimeno in caso di esito positivo del contenzioso egli non potrebbe chiedere il rimborso delle sanzioni ridotte già versate.

Conciliazione giudiziale


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