Questa guida ha funzione meramente esemplificativa e non esaustiva delle problematiche
afferenti la materia. Per esporre il tuo caso ad uno dei nostri professionisti,
guarda le modalità operative e scopri come è semplice richiedere una
consulenza o assistenza legale.
La cartella di pagamento
I principi di ordine generale: pagamento, dilazione, interessi.
In via generale si rileva che, come detto, il ruolo è atto collettivo concernente una molteplicità di soggetti e di iscrizioni. Peraltro al singolo contribuente non interessa pero il ruolo come atto collettivo, ma la singola iscrizione.
L'effetto che il ruolo spiega è duplice:
- il ruolo, da una parte, comporta per il soggetto iscritto un obbligo di pagamento;
- l'iscrizione a ruolo, dall’altra parte, legittima, se l’obbligo al pagamento non è adempiuto, l'esecuzione forzata;
Il primo di tali effetti è descritto in termini di esigibilità: il ruolo rende esigibile l'obbligazione tributaria. In molti casi l’obbligazione, infatti, preesiste al ruolo, ma può e deve essere adempiuta in modo coattivo, solo a seguito di iscrizione a ruolo. E’ il caso del ruolo è fondato sull'avviso di accertamento: l'iscrizione a ruolo rende esigibile l'obbligazione che scaturisce dall'avviso di accertamento stesso. In tale ipotesi, l’iscritto non può adempiere prima del ruolo. Il ruolo quindi produce un effetto definibile in termini di esigibilità.
Nondimeno, essendo ormai generale l'obbligo di versare mediante autotassazione l’imposta dovuta in base alla dichiarazione, il ruolo rappresenta una modalità speciale, prevista ex lege, di riscossione tributaria non coattiva; si ricorda, come eccezione alla regola generale dell’autotassazione, la riscossione tramite ruolo delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.
La esigibilità dei tributi, quindi, in certi casi sorge dall'iscrizione a ruolo (ed altro non è che l'immediata operatività dell'obbligo, non preesistente al ruolo, come nel caso della riscossione tramite ruolo dell’Irpef relativa ai redditi soggetti a tassazione separata), in altri casi preesiste al ruolo, perchè il ruolo è rimedio ad un inadempimento.
Nel caso di ruolo fondato sulla dichiarazione dei redditi, non è il ruolo che determina l’esigibilità del credito del fisco, atteso che l’esigibilità preesiste al ruolo (questo debito, infatti, doveva essere soddisfatto dal contribuente già in precedenza, quando ha presentato la dichiarazione). In questo caso, dunque, il ruolo non crea ex novo ma reitera l'obbligo di versamento nascente dalla dichiarazione: la differenza sta in ciò, che all'inadempimento dell'obbligo da dichiarazione segue il ruolo, ma all'inadempimento dell'obbligo da ruolo segue l’esecuzione forzata.
Il concessionario della riscossione deve rendere note ai singoli contribuenti iscritti le iscrizioni a ruolo che li riguardano mediante notificazione della cartella di pagamento.
Anche alle cartelle di pagamento si applicano i principi di ordine generale previsti per ogni provvedimento amministrativo.
In particolare - ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 7 della L. 27 luglio 2000 n. 212 - anche nella cartella di pagamento l'ente impositore ha l'obbligo di chiarire, sia pure succintamente, le ragioni, intese come indicazione sia della mera causale che della motivazione vera e propria, dell'iscrizione nel ruolo dell'importo dovuto. In tal modo si consente al contribuente di esercitare in modo agevole il proprio diritto alla difesa dalla pretesa erariale. Né è consentito all'Amministrazione esimersi da questo obbligo affermando che non è necessario riportare nella cartella criteri che siano noti per essere stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale. La cartella di pagamento priva dell'indicazione dei criteri giustificativi della pretesa tributaria non soddisfa i requisiti minimi per un corretto esercizio, da parte del contribuente, del suo irriducibile diritto di difesa, e quindi la stessa è considerata nulla per carenza di motivazione.
Pagamento delle somme iscritte a ruolo
II pagamento delle somme iscritte a ruolo deve essere eseguito entro sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento; da tale termine, decorrono gli interessi di mora. II contribuente può pagare le somme iscritte a ruolo presso gli sportelli dell'agente o mediante delega ad una agenzia postale o ad una banca.
Destinazione finale delle somme riscosse è in ogni caso la Tesoreria provinciale dello Stato (o la tesoreria degli altri enti impositori).
Dilazione del pagamento della cartella
In caso di temporanea situazione di obbiettiva difficoltà il contribuente può richiedere che il pagamento delle somme iscritte a ruolo si ripartito fino ad un massimo di 48 rate mensili.
La CM n. 184/E del 6 Settembre 1999 ha impartito le direttive provvisorie in materia di dilazione di pagamento delle somme iscritte a ruolo; in particolare è stato chiarito che, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 602/1973, " la richiesta di rateazione deve essere presentata in carta bollata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva". A tal fine è stato precisato che il momento di inizio della procedura esecutiva è quello in cui viene effettuato il primo atto esecutivo. A tal riguardo si sottolinea che non può essere considerato momento di inizio della procedura esecutiva l'avviso di mora, al quale va attribuita, invece, la natura di atto introduttivo dell'esecuzione.
Qualora l’importo dovuto di cui si chiede la dilazione è superiore ad € 50.000, il riconoscimento della dilazione della riscossione è subordinato alla presentazione di idonea garanzia. La CM n. 15/E del 26 Gennaio 2000 ha precisato che le idonee garanzie sono rappresentate da polizza fideiussoria o fideiussione bancaria le quali vanno redatte secondo i modelli allegati a tale circolare.
Nondimeno l’Ufficio, in casi particolare di pericolo per la riscossione, può subordinare la rateazione della cartella alla presentazione delle su indicate garanzie anche per importi inferiori ad € 50.000.
In tal caso la garanzia deve essere consegnata o trasmessa all’Ufficio entro dieci giorni dalla ricezione da parte del contribuente del decreto che concede la dilazione.
La CM n. 52/E del 1° ottobre 2003 ha chiarito che qualora l’agente della riscossione abbia iscritto ipoteca o fermo amministrativo di beni mobili registrati prima della richiesta di rateazione, essi devono essere mantenuti solo se la rateazione non è coperta da garanzia. Diversamente l’ipoteca ovvero il fermo amministrativo devono essere cancellati a spese del contribuente.
Si segnala che, a decorrere dal 2008, la garanzia per ottener la dilazione della cartella di pagamento può consistere anche in una ipoteca volontaria di primo grado, non soggetta a revocatoria fallimentare, su beni immobili di proprietà esclusiva del concedente, per un importo pari al doppio del debito iscritto a ruolo.
Interessi
Il pagamento delle imposte deve avvenire, oltre che in via anticipata, al momento di presentazione della dichiarazione. In tutti i casi nei quali il pagamento avviene in seguito sono dovuti interessi.
La legge distingue quattro ipotesi:
a) interessi per mancato versamento diretto;
b) interessi per ritardata iscrizione a ruolo;
c) interessi per dilazione di pagamento;
d) interessi di mora.
Se non viene effettuato il versamento diretto nei termini stabiliti, sugli importi non versati (o versati dopo la scadenza) si applicano interessi in misura predeterminata dalla legge, con decorrenza dalla scadenza dell’ultimo termine utile per il versamento.
Gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo si applicano quando, dalla liquidazione o dal controllo formale della dichiarazione, risulta un importo non versato. In tal caso sono pertanto dovuti, a far data dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione e fino alla data di consegna all'agente dei ruoli nei quali tali somme sono iscritte, gli interessi al tasso fissato per legge.
Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato o sospeso si applicano gli interessi al tasso del quattro per cento annuo.
Gli interessi di mora si applicano quando il contribuente ritarda il pagamento di somme iscritte a ruolo. Precisamente, qualora il pagamento del dovuto non avvenga decorsi sessanta giorni dopo la notifica della cartella, sulla somma iscritta a ruolo sono dovuti, a far data dalla notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora.
La misura degli interessi di mora non è prefissata dal legislatore ma è stabilita annualmente dal Ministro dell’Economia, sulla base della media dei tassi bancari attivi.
Sulle somme dovute all'Erario per tasse e imposte indirette sugli affari si applicano interessi moratori nella misura semestrale prefissata dalla legge, da computarsi per ogni semestre compiuto. Gli interessi decorrono dal giorno in cui il tributo è divenuto esigibile. In caso di omissione di formalità o di omessa autotassazione, e in caso di insufficiente o mancata denuncia, gli interessi si computano dal giorno in cui la tassa o l'imposta doveva essere pagata se la formalità fosse stata eseguita o l’autotassazione effettuata o la denuncia presentata in forma completa e fedele.
La sospensione amministrativa del ruolo
Il ricorso contro il ruolo non sospende la riscossione; ma il contribuente ha a disposizione due strade per ottenere la sospensione del ruolo. II contribuente può infatti chiedere la sospensione alla commissione tributaria alla quale ha presentato ricorso. Parimenti il contribuente può chiedere la sospensione del ruolo anche all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate, che può disporla fino alla pubblicazione della sentenza della Commissione tributaria provinciale, ma può revocarla ove sopravvenga fondato pericolo per la riscossione». Esiste dunque un potere dell'Amministrazione di sospendere la riscossione; tale potere presuppone la presentazione di un ricorso contro il ruolo (e quindi, un vizio del ruolo) e la mancanza di pericolo per la riscossione.
II potere sospensivo della Commissione tributaria coesiste con il potere sospensivo dell'Amministrazione, ma i presupposti e gli scopi dei due poteri sono diversi. Il potere sospensivo delle Commissioni ha natura cautelare ed ha lo scopo di tutelare il contribuente in presenza dei due tradizionali requisiti dell'azione cautelare (fumus boni iuris e periculum in mora).
Il potere sospensivo dell'Amministrazione finanziaria, invece, non presuppone un pericolo di danno per il contribuente, ma — all'opposto — un pericolo per la riscossione, per cui è uno strumento di tutela del credito del fisco. Trattandosi di un potere di autotutela amministrativa, contro il rigetto dell'istanza di sospensione (o contro il silenzio) non è data alcuna tutela giurisdizionale.
Visualizza Tutti