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Diritto societario
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Lehman Brothers: crack improvviso
IL TRIBUNALE DI VENEZIA RESPINGE LA RICHIESTA DI NULLITA' DELL'ACQUISTO DI OBBLIGAZIONI LEHMAN BROTHERS SCAGIONANDO LA BANCA VENDITRICE SULLA SCORTA DELLA VALUTAZIONE LUSINGHIERA DELLE AGENZIE DI RATING ESISTENTE SINO AL GIORNO STESSO DEL DEFAULT.
Con sentenza del 5 novembre 2009 il Tribunale di Venezia ha respinto la richiesta di una risparmiatrice che chiedeva la dichiarazione di nullità dell’ordine di acquisto di obbligazioni Lehman Brothers impartito in data 8 febbraio 2008 per un valore di 30.000,00 euro, motivando tale decisione nel senso che “non può rimproverarsi alla Banca di non avere previsto il default della Lehman Brothers se neppure le agenzie di rating lo avevano previsto”. Il predetto Tribunale, nella sentenza in esame, emessa in forma sintetica sulla scorta del riformato diritto societario, osserva che al momento dell’acquisto Lehman Brothers godeva di un rating di tutto rispetto (A1 per Moodys e A per Standard and Poor’s), tale da suscitare l’affidamento dell’investitore. Ciò considerato che l’attività specifica delle agenzie di rating specializzate nel settore consiste proprio nel valutare il merito del credito, in termini di solvibilità, delle società pubbliche, private e degli Stati sovrani. E tale classificazione lusinghiera è stata conservata per Lehman Brothers dino la 15 settembre 2008, giorno in cui è stata dichiarata fallita. Tale circostanza, per il Tribunale di Venezia, rende evidente che il mercato finanziario specializzato non ha mai avvertito, prima del default della Lehman Brothers, i sintomi dello stesso. Altrimenti il rating della predetta società sarebbe precitato ben prima, così come avvenne per i bond della Repubblica di Argentina dal marzo del 2001 in poi. Ciò premesso, argomenta quindi il Giudice adito nella sentenza in esame, la Banca venditrice non ha violato gli obblighi informativi che fanno capo all’intermediario finanziario in forza della legislazione a tutela dei risparmiatori italiani. La Banca infatti non aveva la possibilità di un diverso osservatorio privilegiato rispetto alle agenzie di rating, né aveva rapporti con la Lehman Brothers tali da permettere un accesso diretto alla situazione contabile della società stessa. Tanto che detta Banca non era collocatrice diretta delle obbligazioni Lehman Brothers, essendosi viceversa limitata ad acquistarle presso altro intermediario finanziario a fronte di un’espressa richiesta da parte della cliente. Il default della Lehman Brothers per il Tribunale di Venezia si è quindi palesato in modo del tutto improvviso ed imprevedibile, in quanto nessun dubbio sulla solidità dell’Istituto Bancario americano è mai sorto sino la giorno stesso del default; ed inoltre, prosegue il Tribunale adito nella predetta sentenza, singolare è infatti la diversa sorte toccata alla Lehman Brothers rispetto ad altri colossi bancari degli U.S.A. quali City Group e Morgan Stanley, i quali, al contrario della Lehman Brothers e pur investiti anch’essi dalla crisi mondiale finanziaria, non sono falliti (anche se in forza dell’intervento determinante in loro sostegno da parte del Governo degli U.S.A.). Per le motivazioni sopra esposte il Tribunale di Venezia, con la sentenza sopra meglio specificata, ha quindi deciso che la condotta della Banca convenuta deve quindi ritenersi del tutto immune da censure. La sentenza di cui sopra costituisce un primo precedente a favore delle Banche Italiane e contrario ai risparmiatori italiani traditi dai bond Lehman, nella serie delle azioni legali che i medesimi stanno organizzando per ottenere i rimborsi delle somme investite. Oltre alle prime cause presso i Tribunali civili (come quello di Roma, dove varie citazioni risultano già depositate) contro le Banche o altri intermediari finanziari, va ricordato che, a seguito dell’entrata in vigore (dal primo gennaio del corrente anno) della normativa sulla class action in Italia, è già stata annunciata da parte dell’Airolb (associazione nata spontaneamente su internet) l’imminente presentazione di un’azione collettiva contro il Consorzio Patti Chiari (costituito da 167 banche italiane) e varie agenzie di rating con riguardo al crack Lehman, per le inesatte informazioni fornite. Infatti, così come indicato dal Tribunale di Venezia nella sentenza in argomento, sino al giorno successivo al default della Lehman Patti Chiari includeva in un elenco di bond definiti a basso rischio i titoli della predetta Lehman. Tale circostanza potrebbe avere indotto i risparmiatori, nei giorni antecedenti al default, a comprare tali titoli o a non vendere gli stessi. Una preventiva azione conciliativa proposta nei confronti dell’A.B.I. (Associazione Bancaria Italiana) è rimasta infatti senza esito positivo. In alternativa, i possessori di obbligazioni Lehman Brothers hanno la possibilità di mettersi in fila per ottenere un rimborso, almeno parziale, del denaro investito, con la richiesta di insinuazione al passivo della Lehman Brothers, seppur subordinata ad un eventuale riparto fallimentare ed ancor prima all’accertamento della consistenza dell’attivo patrimoniale del gruppo fallito. Infatti la gran parte dei bond in possesso dei risparmiatori italiani è stata emessa attraverso la società veicolo Lehman Brothers Treasury Co (Lbt) con sede in Olanda, attualmente in procedura fallimentare; così come la casa madre Lehman Brothers holding Inc. (Lbi) è stata ammessa negli U.S.A. al Chapter 11 (ovvero una procedura fallimentare analoga al fallimento). Con la richiesta di insinuazione al passivo si matura infatti il diritto ad essere iscritti nella lista dei creditori che i commissari o curatori fallimentari terranno presente ai fini del riparto delle attività liquide realizzate al termine delle procedure in corso sopra indicate. Peraltro sin’ora né la Corte fallimentare U.S.A. né il curatore fallimentare olandese hanno fissato un termine perentorio entro il quale chiedere l’insinuazione al passivo, né tanto meno le modalità con cui farlo. Ciò nonostante è possibile intanto procedere ad una registrazione presso il curatore olandese oppure fornire le prove della titolarità del diritto presso il Trustee U.S.A. che segue la procedura americana. Poiché gran parte delle emissioni Lehman Brothers fatte attraverso la società veicolo olandese erano comunque garantite dalla casa madre, è possibile procedere all’insinuazione al passivo sia negli U.S.A. che in Olanda. La procedura da seguire è indicata nei siti internet a ciò dedicati. Per i creditori chirografari (cioè per i singoli investitori) vige il principio del”pari passu”: non acquisisce priorità chi arriva prima in ordine di tempo.
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