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Trasparenza Bancaria: cosa è cambiato dal 01.01.2010.
Il 29 LUGLIO 2009 LA BANCA D'ITALIA HA EMANATO LE NUOVE DISPOSIZIONI SULLA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI (C.D. DECALOGO BANKITALIA), CHE HA TROVATO PRATICA APPLICAZIONE DA PARTE DELLE BANCHE A FAR DATA DAL 01.01.2010.
Così come esposto nella relazione annuale dell’anno 2009, la Banca d’Italia ha in passato rilevato, nei confronti del Sistema bancario, carenze negli adempimenti relativi alla pubblicità nei confronti della clientela, con particolare riguardo alle spese da sostenere, e negli aggiornamenti degli avvisi e dei fogli informativi, constatando inoltre scarsa trasparenza nell’informativa pre-contrattuale e totale assenza di un’adeguata informativa sulla portabilità dei finanziamenti e sull’estinzione anticipata dei mutui. In considerazione di ciò, nell’ambito dei servizi finanziari e nei confronti dei consumatori, la Banca d’Italia ha ritenuto di dover fare maggiore chiarezza nei rapporti tra Banche e correntisti, in particolare disponendo che le informazioni devono essere date in modo semplice ed esauriente. Perno delle nuove disposizioni sulla trasparenza dei servizi bancari è il principio che il contratto più trasparente è quello scritto in modo più semplice e quindi il contratto scritto con utilizzo di frasi brevi, con eliminazione del “burocratese” e delle parole inutili, in sintesi con un più corretto uso della lingua italiana. Le nuove disposizioni sui servizi bancari tutelano quindi gli utilizzatori del Sistema bancario, regolando il rapporto tra intermediari e clienti in nome della correttezza, chiarezza lessicale, completezza, comprensibilità, leggibilità e semplicità didattica.
L’obiettivo di questo intervento di Bankitalia è quindi principalmente quello di rendere noti ai clienti gli elementi essenziali del rapporto contrattuale e soprattutto delle variazioni che avvengono successivamente alla firma del contratto; tutelando il consumatore-cliente della Banca si mira anche alla sana e prudente gestione, al fine di attenuare i rischi legali e reputazionali che negli ultimi anni (a cominciare con i tango-bond ed i crack Cirio e Parmalat, per continuare poi con le denunce sugli alti costi dei conti correnti, dei mutui e della commissione di massimo scoperto) sono stati un vero e proprio tallone di Achille del sistema bancario italiano.
Per garantire la massima trasparenza ai clienti delle Banche è stata quindi predisposta una modulistica ad hoc che semplifica la struttura dei contratti e di tutte le forme di pubblicità; le informazioni devono essere rese note alla clientela in modo corretto, chiaro ed esauriente, nonché adeguato alla forma di comunicazione, allo scopo di consentire al cliente di capire le caratteristiche ed i costi del servizio, confrontare con facilità i prodotti, adottare decisioni ponderate e consapevoli. Tra le informazioni alla clientela, la comunicazione sui tassi d’interesse e più in generale sui costi è naturalmente centrale nelle nuove disposizioni; i contratti devono indicare i tassi d’interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi eventuali oneri di mora, con eliminazione delle pregresse clausole contrattuali (ad eccezione del recesso, estinzione anticipata, portabilità, reclami). La nuova modulistica (per contratti di deposito, conto corrente, mutuo, leasing, factoring) permetterà ai clienti di confrontare le offerte delle diverse Banche, grazie alla semplificazione e standardizzazione della modulistica stessa.
In particolare la Banca dovrà informare il cliente, al fine di fare prendere visione ed illustrare i contenuti dei documenti durante il processo di vendita, prima che la clientela sia vincolata da un contratto o gli sia formulata una proposta, con: 1) i documenti sui principali diritti del cliente, che forniscono alla clientela una prima ed essenziale informativa sui suoi diritti durante il processo d’acquisto, sui diversi strumenti di tutela e sulle modalità di inoltro dei reclami e dei ricorsi; 2) il foglio informativo con informazioni sulla Banca, sulle condizioni e caratteristiche dell’operazione o servizio (con voci pressoché identiche per qualsiasi banca); 3) copia completa dello schema di contratto; 4) il documento di sintesi, che riporta in maniera personalizzata, secondo quanto previsto dal contratto, le condizioni economiche pubblicizzate nel foglio informativo che riguarda il tipo di operazione o servizio (c.d. Indicatori Sintetici di Costo), al fine di aumentare la consapevolezza per il cliente del prodotto acquistato; 5) il prospetto riepilogativo delle spese annuali sostenute nel conto corrente , per permettere al cliente di conoscere i costi complessivi ed eventualmente orientarsi su prodotti più adatti alle sue esigenze. Una delle principali, che va sottolineata, è quella dell’importanza dedicata alla corretta commercializzazione dei prodotti; infatti la proposizione commerciale e, in generale, la relazione con il cliente, deve essere volta: 1) a portare il cliente a scelte più consapevoli; 2) a fornire al cliente tutta le documentazione e le informazioni necessarie in merito ai prodotti, oltre che alle modalità di esposizione dei reclami; 3) a rispettare la coerenza con le esigenze del cliente.
Al cliente vanno quindi illustrate le principali voci di costo, le caratteristiche ed i rischi del prodotto, chiarendo eventuali dubbi o aspetti di maggiore complessità; e soprattutto al cliente vanno proposti prodotti adatti, cioè in linea con le proprie esigenze finanziarie ed in grado di rispondere ai propri bisogni. Le nuove disposizioni prevedono anche alcuni clienti-tipo, divisi in base a nucleo familiare, professione, età, reddito, consumi, strumenti di pagamento, istruzione. Tali profili permetteranno a banca e cliente di circoscrivere le esigenze di operatività bancaria e selezionare i prodotti. La Banca d’Italia è entrata pure nei micro-dettagli: ha curato i criteri di impaginazione dei contratti, che devono assicurare elevati livelli di leggibilità, semplicità sintattica e chiarezza lessicale, con riguardo al livello di alfabetizzazione finanziaria della clientela cui il prodotto è destinato. Ed ha pure previsto la divulgazione di un piccolo dizionario per aiutare i non addetti ai lavori a capire il complicato linguaggio del “banchese”.
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