Questa guida ha funzione meramente esemplificativa e non esaustiva delle problematiche
afferenti la materia. Per esporre il tuo caso ad uno dei nostri professionisti,
guarda le modalità operative e scopri come è semplice richiedere una
consulenza o assistenza legale.
Programma Visione Europa: un prodotto ancor più "pericoloso" di MyWay e 4You.
Con sentenza della Corte di Appello di Milano, che ha ribaltato l'esito del giudizio di primo grado, Il Monte dei Paschi di Siena è stato condannato a risarcire un aderente al Programma Visione Europa.
Con sentenza n.754 della prima sezione della Corte d’Appello di Milano, depositata il 15.03.2010, il Monte dei Paschi di Siena ha perso il secondo “round” contro un proprio cliente, vittima del “piano finanziario” Visione Europa, un sistema d’investimento molto simile al tristemente famoso MyWay-4You, dal quale ha preso le mosse uno dei primi casi risparmio tradito in Italia. Il Collegio giudicante ha stabilito che il contratto atipico in parola porta infatti a qualificare il prodotto come “altamente speculativo”. A fronte di ciò il cliente non era stato adeguatamente informato del rischio, né aveva ricevuto un’informativa sintetica e complessiva sull’intero piano finanziario. Il Programma Visione Europa è dotato infatti di uno schema contrattuale vago e non adeguato ad un consumatore per il quale non risulta documentata alcuna esperienza finanziaria. E le informazioni contenute nel contratto sono assolutamente carenti sia sul fronte della reale natura del prodotto, sia per quanto riguarda i singoli servizi d’investimento principali che compongono lo stesso. Inoltre le asserite “connotazioni previdenziali” del prodotto risultano inverosimili, una volta conosciuta la reale struttura del piano finanziario. Trattasi quindi di un caso ancor peggiore di quelli riferibili ai prodotti MyWay e 4You. Il caso “
4 YOU” e “
MY WAY”, prodotti finanziari dell’ex
Banca 121, scoppiò nel 2003, allorchè migliaia di risparmiatori si accorsero di aver sottoscritto non dei piani di accumulo di capitale a basso rischio, bensì dei veri e propri investimenti altamente rischiosi. Ne parlarono ampiamente stampa e tv. Classificati come prodotti di finanza innovativa, dismissibili in qualsiasi momento, i piani di investimento al centro delle vicende giudiziarie degli ultimi anni sono il risultato di complicati calcoli di ingegneria finanziaria che poco e male si prestavano alle esigenze dei piccoli risparmiatori; i quali hanno visto dilapidare i propri risparmi, proponendo quindi centinaia di procedimenti in Tribunale per chiedere la restituzione di quanto versato e l’annullamento delle rate sottoscritte. Tale “piano” era presentato ai consumatori come una forma di investimento anche a
fini previdenziali. Ai piccoli risparmiatori veniva infatti chiesto di aderire ad un investimento “
capace di sfruttare le opportunità dei principali mercati finanziari, con prospettive di guadagno potenzialmente illimitate”. Tutto possibile attraverso l’investimento, anche di piccole somme mensili, (una specie di salvadanaio) per godere del capitale dopo 15 anni o addirittura
30 anni. Questa “informazione” ha formato oggetto anche di un procedimento avviato ai sensi del d.lgs 74/92 su ricorso della Federconsumatori all’Autorità Garante della Concorrenza ed il Mercato, concluso con declaratoria di
ingannevolezza in data 6 Marzo 2003. L’accertamento chiarisce i termini esatti della vicenda. Il
4 YOU, così come il gemello piano finanziario
MY WAY (differente solo per la diversa composizione dei titoli acquistati), è una singolare forma di indebitamento, con tassi dal 6,15 ed il 6,77 %; un vero e proprio
mutuo (che viene anche segnalato e registrato dalla Centrale Rischi e può impedire altri mutui) per l’acquisto di titoli (tra cui titoli emessi dalla stessa Banca proponente, in evidente conflitto di interessi). Non solo. Con la sottoscrizione del contratto si chiedeva anche al consumatore di tradurre un’oscura equazione economico-finanziaria per comprendere che il recesso era talmente costoso da essere impraticabile. L’accertamento da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza ed il Mercato ha rappresentato un importante risultato che ha segnato un grande vantaggio in favore dei consumatori che si trovavano in grave difficoltà, alle prese con il dilemma se rimborsare un finanziamento che aveva perso parte del suo valore o abbandonarlo, con la conseguenza di essere chiamati a pagare la differenza (notevole) tra il ricavato e l’ammontare del mutuo. Vennero denunciati dalla Consob nel 2004 e condannati ad una sanzione pecuniaria per truffa contrattuale i vertici di Banca 121, la ex Banca del Salento, colpevoli di aver ideato i prodotti. Ancora nessuna condanna è stata invece emessa nei confronti dei responsabili del collocamento dei prodotti sul mercato, avvenuta per la maggior parte ad opera del gruppo del
Monte dei Paschi di Siena. Dal 2007 sono poi arrivate anche le prime vittorie giudiziarie per i consumatori. Molti Tribunali hanno sentenziato la
nullità del contratto, con rimborso di tutto quanto versato e annullamento di ogni passività (vd. Trib. Parma, Firenze, Pescara, Teramo). E molte le trattative sul tavolo di conciliazione avanzate dalle associazioni di consumatori (Aduc, Adisbef, etc..) che si sono concluse, seppure parzialmente, con un rimborso. Ora, a prescindere dalla data di sottoscrizione del contratto, dalla tipologia (4YOU o My Way), dalla scadenza e dalle rate, per tutti i prodotti in parola valgono le seguenti argomentazioni. Va innanzitutto sottolineato che smettere di pagare
sic et simpliciter le rate, induce ovviamente l’Istituto di credito a recedere d’ufficio dal piano, ad addebitare la penale e a procedere con il recupero delle rate insolute. La migliore possibilità di attaccare il contratto è quindi quella di valutare se, in effetti, sussistano vizi formali o vizi inerenti l’informativa precontrattuale. E bisogna dunque valutare caso per caso. Gli addebiti sinora mossi a detti contratti possono sintetizzarsi in tal guisa:
pubblicità ingannevole; violazione degli obblighi di correttezza dell’intermediario; obbligo di trasparenza nella prestazione dei servizi; presentazione distorta della realtà; conflitto di interessi; mancata informazione specifica; violazione della tutela dell’integrità del mercato; nullità delle clausole non redatte in modo chiaro e comprensibile; squilibrio del sinallagma contrattuale; errore e dolo causato da pubblicità ingannevole. Al fine di vagliare la sussistenza dei suddetti elementi, andranno dunque esaminati dettagliatamente i singoli contratti. Altro argomento da tenere in considerazione è quello del
vincolo posto sul fondo comune d’investimento, proibito espressamente dal provvedimento della Banca d’Italia del 1.07.98. Con i piani finanziari 4YOU e MyWay, infatti, gli investitori
non possono infatti scegliere di modificare il fondo comune d’investimento sottoscritto (magari perché il fondo non rende o ha cambiato politica d’investimento).
Visualizza Tutti