Carte di credito

Sei in Testamento e successioni

Questa guida ha funzione meramente esemplificativa e non esaustiva delle problematiche afferenti la materia. Per esporre il tuo caso ad uno dei nostri professionisti, guarda le modalità operative e scopri come è semplice richiedere una consulenza o assistenza legale.

Rinuncia all'eredità

La rinuncia è disciplinata dall'art.519 c.c e presuppone la morte della persona della cui eredità si tratta, cioè l'apertura della successione. Viene effettuata generalmente quando l'eredità è gravata da debiti per non dovervi risponderne e in tal caso dovrà essere effettuata anche da tutti i discendenti del rinunciante. Può essere fatta anche per agevolare altri coeredi con un unico passaggio di proprietà qualora l'eredità sia attiva. La rinuncia non può essere parziale, né condizionata, né a termine.


LEGGI
Artt. 519 - 527 codice civile.

CHI Gli eredi, il genitore o il tutore se la rinuncia viene fatta per minori, interdetti e inabilitati: in questo caso è necessaria l’autorizzazione del Giudice tutelare del luogo di residenza del minore o del tutore.

  TERMINI PER LA PRESENTAZIONE:
• se si è in possesso di beni ereditari: tre mesi dal decesso (art. 458 codice civile)
• se non si è in possesso dei beni ereditari: fino alla prescrizione del diritto (10 anni).
E’ opportuno effettuare la rinuncia prima della presentazione della denuncia di successione o comunque prima di dividere l’eredità. La rinuncia può essere ricevuta solo dal Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione (ultimo domicilio del defunto) o da un notaio su tutto il territorio dello Stato.
E’ possibile presentare una domanda unica di rinuncia per ogni grado di parentela (es. tutti i fratelli insieme).
E’ inoltre importante che chi intenda rinunciare non abbia disposto cioè venduto o donato nulla di appartenenza del defunto.

  COME
La rinuncia si effettua con dichiarazione resa all’Ufficio successioni del Tribunale alla quale si devono allegare:
• certificato di morte , anche in fotocopia (solo in visione);
• copia conforme della pubblicazione del testamento, se esistente, con estremi della registrazione (solo in visione);
• autorizzazione del Giudice tutelare del luogo di domicilio o del tutore (per minore, interdetti e inabilitati.) che deve essere richiesta all’ Ufficio Tutele del luogo di residenza del minore o del tutore;
• documento d’identità valido;
• codice fiscale del defunto e dei rinuncianti.

  COSTI
Per la rinuncia i costi previsti sono:
• N° 1 marca da € 14,62 per atti giudiziari;
oltre l’imposta di registrazione della rinuncia. Il versamento va effettuato la mattina stessa dell’appuntamento dopo che la Cancelleria Successioni ha attribuito il numero alla pratica da effettuarsi con versamento bancario (modulo F23 in cancelleria). La ricevuta – senza la quale la rinuncia non è valida – dovrà essere immediatamente consegnata alla Cancelleria Successioni la quale provvederà subito all’inoltro del relativo fascicolo all’Ufficio del Registro – Atti Giudiziari via Fiume 2 per la registrazione della rinuncia.
Per il ritiro di copia dell’atto:
• N° 1 marca da € 14,62 per atti giudiziari;
• N° 1 marca per diritti di cancelleria ( se richiesta con urgenza, cioè se ritirato nello stesso giorno in cui si richiede la copia).
Nel caso in cui il ritiro non possa essere effettuato dallo stesso rinunciate, il giorno fissato per la redazione dell’atto, deve essere indicato il nome della persona che vi provvederà in sostituzione.  

Visualizza Tutti