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Questa guida ha funzione meramente esemplificativa e non esaustiva delle problematiche afferenti la materia. Per esporre il tuo caso ad uno dei nostri professionisti, guarda le modalità operative e scopri come è semplice richiedere una consulenza o assistenza legale.

L'arbitro per le liti in Banca

L'Arbitro Bancario Finanziario, l'organismo promosso dalla Banca d' Italia come alternativa alla Giustizia ordinaria, è a pieno regime: le questioni relative ai conti correnti, ai mutui ed alle carte di pagamento sono quelle principalmente trattate.


Attivo dal 15 ottobre del 2009, l’Arbitro Bancario Finanziario, organismo indipendente fortemente voluto dalla Banca d’Italia e previsto dal T.U.B. (Testo Unico Bancario) offre un’alternativa stragiudiziale alle liti tra Banche e clienti, più rapida e meno costosa rispetto al ricorso al Giudice ordinario. E sono già 2.600 i ricorsi presentati nei tre collegi giudicanti istituiti dalla normativa in materia (Milano, Roma, Napoli). Il collegio giudicante è composto da cinque membri: tre nominati da Banca d’Italia, uno dalle Banche, il quinto designato dalle associazioni dei consumatori e delle imprese. La democratizzazione delle divergenze tra Banche e clienti ha un costo molto contenuto: un contributo di venti euro, che viene rimborsato dalla Banca, nell’ipotesi di accoglimento del ricorso.

Fondamentale è la finalità di moral suasion dell’arbitrato nei confronti delle Banche: infatti in un terzo dei casi sin’ora proposti dai clienti, prima che il collegio giudicante avesse preso una decisione, è stato trovato un accordo con i clienti; e la questione si è quindi conclusa per cessazione della materia del contendere. Va precisato poi che dei rimanenti casi proposti, un altro terzo si è concluso con accoglimento delle ragioni del cliente, mentre solo il restante terzo ha visto materializzarsi il non accoglimento del ricorso (per incompetenza o irricevibilità del ricorso stesso).

Le controversie sottoponibili all’attenzione dell’Arbitro Bancario Finanziario devono riguardare operazioni poste in essere dopo il primo gennaio dell’anno 2007 e d’importo non superiore a euro 100.000,00 nell’ipotesi di richiesta di restituzione di somme. Il ricorso deve essere preceduto da un reclamo nei confronti della Banca, che ha trenta giorni di tempo per rispondere. In caso di mancato riscontro nel termine predetto o di rigetto del reclamo può inviarsi il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario, che decide la controversia entro sessanta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni da parte della Banca o dalla scadenza del termine per la loro presentazione. Contro la decisione del collegio giudicante (che non è vincolante) entrambe le parti possono ricorrere, se vogliono, all’Autorità Giudiziaria ordinaria o ad altri organismi previsti dall’Ordinamento giuridico italiano per la tutela degli interessi in discussione.  

In considerazione di quanto sopra esposto, attualmente sono ora TRE i principali strumenti alternativi alla magistratura ordinaria in materia bancaria e finanziaria: il sunnominato Arbitro Bancario Finanziario, l’Ombusdam-Giurì Bancario e l’Organismo di Conciliazione Bancaria. Qual è l’elemento che li differenzia? Il primo organismo, del quale si è sopra ampiamente detto, tratta tutte le operazioni ed i servizi bancari, con esclusione dei servizi d’investimento; il secondo opera ora (dopo l’entrata in funzione dell’ Arbitro Bancario Finanziario) viceversa proprio con riguardo alla gestione del risparmio e quindi in particolare tratta le questioni riguardanti titoli, risparmio gestito, servizi e attività d’investimento; il terzo si occupa della conciliazione delle liti nell’ambito di tutta l’operatività degli intermediari bancari e finanziari.
Per quanto riguarda l’Ombusdam-Giurì Bancario va detto che da tale organismo sono già stati definiti oltre cinquemila ricorsi, dei quali circa il 40% in favore dei clienti. La procedura è totalmente gratuita ed anche in questo caso i casi sottoponibili all’ organo giudicante devono essere d’importo non superiore a euro 100.000,00 nell’ipotesi di richiesta di restituzione di somme. Anche per l’Organo in esame il ricorso deve essere preceduto da un reclamo da presentare alla Banca interessata alla questione. La decisione dell’ Ombusdam-Giurì Bancario è vincolante solo per la Banca, mentre il cliente può comunque poi decidere di ricorrere all’Autorità Giudiziaria ordinaria o ad altri organismi previsti dall’Ordinamento giuridico italiano per la tutela degli interessi in discussione. A partire dall’anno 2007 poi è attivo il terzo strumento alternativo alla magistratura ordinaria in materia bancaria e finanziaria: l’Organismo di Conciliazione Bancaria. Trattasi di una procedura di risoluzione delle liti diversa da quelle sopra descritte, in quanto percorre la via non della decisione della controversia insorta tra le parti ma della composizione della lite stessa. Il costo del procedimento è di trenta euro per spese di segreteria. L’Organismo di Conciliazione Bancaria ha gestito sin’ora circa 900 istanze riguardanti un po’ tutti gli aspetti dell’operatività bancaria e finanziaria. E circa il 90% dei procedimenti avviati si è concluso positivamente, cioè con il raggiungimento di un accordo tra le parti. E ciò risulta di buon auspicio in vista dell’imminente avvio (previsto per il mese di marzo del 2011) della conciliazione OBBLIGATORIA in materia.

Come detto sopra, la procedura tende a far raggiungere un accordo tra le parti; in caso di esito positivo l’accordo è riportato in un verbale sottoscritto dalle parti e dal Conciliatore; ma non esiste un obbligo di raggiungimento dell’accordo di conciliazione. A tutto quanto sopra esposto va aggiunto, per completezza, un cenno circa l’operato di PattiChiari, il consorzio di banche italiane nato nel 2003 per favorire trasparenza e concorrenza del mercato finanziario italiano. Il consorzio eroga numerosi servizi destinati espressamente ai clienti bancari, con un operato che, va detto, in passato, non è risultato esente da critiche (ad esempio per l’eccesso di fiducia posto nelle valutazioni delle società di rating per le comunicazioni finanziarie agli utenti, che ha condotto al noto caso delle obbligazioni Lehman Brothers, per le quali si continuò a pubblicizzare l’indicazione di prodotti sicuri sino quasi alla proclamazione del default della società emittente), ma che con la riforma statutaria del 2008 (a seguito della quale sono stati integrati nella governance dell’Ente i rappresentanti delle associazioni dei consumatori) è teso  proprio alla costruzione di un nuovo rapporto con gli utenti; rapporto definito (negli intenti dichiarati) costruttivo e di collaborazione, con lo scopo di migliorare il sistema bancario italiano con interventi preventivi ad hoc e non soltanto a posteriori. Va precisato che l’attività del consorzio PattiChiari non ha eguali in Europa ed il modello è stato infatti adottato a livello europeo come standard comunitario nel 2009. E l’impegno anche di recente assunto dall’Ente è quello di migliorare ulteriormente la trasparenza, la sicurezza e la mobilità degli utenti nel settore bancario.

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