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Questa guida ha funzione meramente esemplificativa e non esaustiva delle problematiche afferenti la materia. Per esporre il tuo caso ad uno dei nostri professionisti, guarda le modalità operative e scopri come è semplice richiedere una consulenza o assistenza legale.

La mediazione delle controversie

Dal prossimo mese di marzo 2011 la conciliazione si rafforza e diventa un passaggio obbligato in alcune materie per le cause civili, andando ad aggiungersi, in materia, all'arbitrato.


La nuova mediazione è regolata dal decreto legislativo 28/2010 e dal decreto del Ministero della Giustizia 180/2010. Queste sono le nuove norme che forse, per la prima volta, potrebbero scalfire il mega-arretrato degli Uffici Giudiziari. Sulla scorta di tali norma esiste ora una mediazione facoltativa, che può essere attivata, già dal marzo del 2010, per qualunque controversia civile e commerciale, ed una mediazione obbligatoria, per alcune materie specifiche, che, a partire dal marzo del 2011, sarà condizione di procedibilità del giudizio: cioè, non si potrà promuovere direttamente un giudizio se si sarà prima tentata la via della composizione amichevole della controversia.

Chiunque può accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili. La domanda di mediazione è presentata con deposito di un’istanza presso l’organismo preposto (in caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all’organismo presso il quale è stata presentata la prima domanda). Ricevuta la domanda, il responsabile dell’organismo di mediazione designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti entro quindici giorni. Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore redige il processo verbale; se l’accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione (la proposta è obbligatoria se le parti ne fanno richiesta congiuntamente). Il procedimento di mediazione deve essere concluso entro quattro mesi. Protagonisti della nuova procedura sono gli organismi di mediazione e gli enti formatori.

 Enti pubblici o privati, con determinate garanzie di serietà ed efficienza, possono costituire organismi deputati a gestire il procedimento di mediazione; ciascun organismo deve dotarsi di un proprio regolamento. Gli organismi di mediazione devono essere iscritti in un apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. Gli organismi già abilitati alla gestione della mediazione nel diritto societario si considerano iscritti di diritto. Il mediatore deve seguire un corso di formazione ad hoc tenuto da enti di formazione appositamente accreditati dal Ministero della Giustizia. Tali enti sono inseriti in un elenco tenuto dal Ministero. Anche in questo caso, gli enti di formazione già accreditati dal Ministero per i corsi ai mediatori in materia societaria sono iscritti di diritto nell’elenco. L’ostacolo più difficile che la nuova normativa dovrà superare è la tendenza ad alimentare quella che è la patologia della Giustizia italiana, cioè la lunghezza dei procedimenti. E spesso a “perdere tempo” sono proprio le parti in causa, che utilizzano tutti gli strumenti che un apparato procedurale cavilloso come quello italiano mette a disposizione, magari solo per ritardare una “soccombenza” inevitabile.

La sfida, in sintesi, è tutta qui: reprimere la tentazione di lucrare un vantaggio processuale, sia pure solo temporaneo. Solo così riuscirà l’intento di alleggerire il carico di lavoro dei Tribunali. Ed in tale ottica vanno ricordati i vantaggi economici su cui molto si è puntato. Gli oneri da sostenere per arrivare all’accordo sono molto inferiori rispetto a un giudizio ordinario. E sono state introdotte anche alcune agevolazioni fiscali per le parti che sostengono le spese della procedura. E tocca all’avvocato l’informativa, nero su bianco. Nei casi in cui l’iter conciliativo è obbligatorio, il legale lo deve comunicare chiaramente e per iscritto al suo assistito. L’informazione dovrà essere puntuale e chiara, tale da consentire al cliente di valutare anche la possibilità di accedere alla nuova opportunità di soluzione della lite offerta dall’ordinamento. Non è quindi sufficiente un generico rinvio al Dlgs 28/2010, tantomeno se contenuto nella procura alle liti. Alla violazione della norma consegue l’annullabilità del contratto tra avvocato ed assistito. Il documento che contiene l’informazione deve essere sottoscritto dall’assistito e poi deve essere allegato all’atto introduttivo dell’eventuale giudizio.

Il Giudice che verifica la mancata allegazione del documento in parola informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione ovvero, nei casi di obbligatorietà del tentativo, fissa una nuova udienza per consentire l’espletamento della mediazione.
Per quanto riguarda i costi gli organismi privati hanno carta bianca sulle tariffe, mentre le stesse sono bloccate per gli organismi pubblici di mediazione. In ogni caso, per l’avvio del procedimento ciascuna delle parti in lite dovrà versare 40 euro, che vanno a valere sull’indennità complessiva. Le spese di avvio devono essere versate al momento del deposito della domanda dalla parte istante e al momento dell’adesione dalla parte convenuta. Le parti sono obbligate in solido al pagamento delle spese di mediazione, che comprendono anche l’onorario del mediatore (che rimane immutato indipendentemente dal numero degli incontri svolti, dal numero dei mediatori e dall’eventuale presenza di ausiliari). La determinazione e la riscossione delle indennità possono essere aumentate in caso di particolare importanza, complessità o difficoltà della materia e devono essere aumentate laddove la mediazione abbia esito positivo o il mediatore effettui la proposta, ovvero ridotte in caso di mediazione obbligatoria o in caso di mancata adesione alla procedura.

Chi non accetta la domanda di mediazione rischia le spese. Rischia quindi chi non si presenta dal mediatore, ma rischia di più chi non accetta la proposta del mediatore. In tale ottica è previsto che anche il convenuto possa eccepire il mancato esperimento del tentativo di conciliazione. Per le materie per cui la mediazione non è obbligatoria può scattare la cosiddetta” mediazione delegata” o “demandata”, anche se la controversia ha raggiunto il grado di appello. E’ prevista anche una mediazione transfrontaliera, che ha ad oggetto una controversia nella quale almeno una delle parti è domiciliata o è residente abitualmente in uno Stato membro diverso da quello dell’altra parte. Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari. Per il successo (auspicato ed auspicabile, visto lo stato comatoso della Giustizia italiana) è comunque necessario un cambio di mentalità: per tutti, nessuno escluso, dai privati cittadini ai titolari di partita I.V.A., dai piccoli ai grandi imprenditori, dai professionisti alle Autorità Giudiziarie.

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