3.
commercio (Enasarco), le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ed altri enti
pubblici o privati, che abbiano tra i fini istituzionali la formazione professionale, nonché le imprese
o loro consorzi, di cui all'art. 5, comma 4, della
corsi professionali di cui all'art. 5, comma 2, n. 1, della legge. Tali corsi devono prevedere un
numero minimo di ottanta ore di insegnamento, da svolgersi al massimo in un trimestre e per non
più di otto ore al giorno, ed avere un piano di studio comprendente obbligatoriamente le seguenti
materie: nozioni di diritto commerciale; disciplina legislativa e contrattuale dell'attività di agente e
rappresentante; nozioni di legislazione tributaria; organizzazione e tecnica di vendita; tutela
previdenziale ed assistenziale degli agenti e rappresentanti di commercio
I corsi devono assicurare il livello professionale degli istruttori ed il loro svolgimento deve essere
coordinato da un direttore responsabile in possesso di diploma di laurea in materie giuridiche o
economiche.
L'esame finale sarà sostenuto dinanzi ad una commissione nominata con i criteri di cui all'art. 14
della citata
Le regioni fissano in sede di riconoscimento dei corsi eventuali oneri da porre a carico dei
partecipanti.
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(4) Comma così sostituito dal
in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.