1. L'ufficio doganale può procedere alla revisione dell'accertamento divenuto definitivo,
ancorché le merci che ne hanno formato l'oggetto siano state lasciate alla libera disponibilità
dell'operatore o siano già uscite dal territorio doganale. La revisione è eseguita d'ufficio,
ovvero quando l'operatore interessato ne abbia fatta richiesta con istanza presentata, a pena
di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
2. L'ufficio doganale, ai fini della revisione dell'accertamento, può invitare gli operatori, a
mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, indicandone il motivo e fissando un termine
non inferiore a quindici giorni, a comparire di mezzo di rappresentante, ovvero a fornire, entro
lo stesso termine, notizie e documenti, anche in copia fotostatica, inerenti le merci che hanno
formato oggetto di operazioni doganali. Le notizie ed i documenti possono essere richiesti
anche ad altri soggetti pubblici o privati che risultano essere comunque intervenuti
nell'operazione commerciale.
3. I funzionari doganali possono accedere, muniti di apposita autorizzazione del capo
dell'ufficio, nei luoghi adibiti all'esercizio di attività produttive e commerciali e negli altri luoghi
ove devono essere custodite le scritture e la documentazione inerenti le merci oggetto di
operazioni doganali, al fine di procedere alla eventuale ispezione di tali merci ed alla verifica
della relativa documentazione.
4. Sono applicabili le disposizioni previste dall'art. 52, commi dal 4 al 10, del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633
5. Quando dalla revisione, eseguita sia d'ufficio che su istanza di parte, emergono inesattezze,
omissioni o errori relativi agli elementi presi a base dell'accertamento, l'ufficio procede alla
relativa rettifica e ne dà comunicazione all'operatore interessato, notificando apposito avviso.
Nel caso di rettifica conseguente a revisione eseguita d'ufficio, l'avviso deve essere notificato, a
pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data in cui l'accertamento è divenuto
definitivo.
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hanno determinato. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto non conosciuto nè
ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che
quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale ai fini della difesa. L'accertamento è nullo
se l'avviso non reca la motivazione di cui al presente comma
6. L'istanza di revisione presentata dall'operatore si intende respinta se entro il novantesimo
giorno successivo a quello di presentazione non è stato notificato il relativo avviso di rettifica.
Avverso il rigetto, tacito o espresso, della istanza è ammesso ricorso entro trenta giorni al
direttore compartimentale, che provvede in via definitiva.
7. La rettifica può essere contestata dall'operatore entro trenta giorni dalla data di notifica
dell'avviso. Al momento della contestazione è redatto il relativo verbale, ai fini della eventuale
instaurazione dei procedimenti amministrativi per la risoluzione delle controversie previsti dagli
articoli 66 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale,
approvato con
8. Divenuta definitiva la rettifica l'ufficio procede al recupero dei maggiori diritti dovuti
dall'operatore ovvero promuove d'ufficio la procedura per il rimborso di quelli pagati in più. La
rettifica dell'accertamento comporta, ove ne ricorrano gli estremi, la contestazione delle
violazioni per le dichiarazioni infedeli o delle più gravi infrazioni eventualmente rilevate.
9. L'ufficio doganale può anche procedere a verifiche generali o parziali per revisioni di più
operazioni doganali con le modalità indicate nel presente articolo per accertare le violazioni al
presente decreto, al testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato
con
applicazione è demandata agli uffici doganali, nonché in attuazione degli accordi di mutua
assistenza amministrativa o di atti normativi comunitari; in tali ipotesi, al fine di evitare
reiterazioni di accessi presso gli stessi contribuenti, trova applicazione la procedura prevista
dall'art. 63, comma terzo, del