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Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi

D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917


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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 1986, n. 302, S.O.

(2) Il presente testo unico è stato da ultimo così modificato dal

dicembre 2003, n. 344

(Ires). Il citato decreto legislativo, nel riordinare la materia, ha rinumerato

gran parte degli articoli del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi

riportati con la nuova numerazione e con l'indicazione della precedente, ove

possibile, tra parentesi quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti

sono stati eliminati. Successivamente l'art. 1, comma 349,

2004, n. 311

presente decreto. I riferimenti agli articoli 12 e 13 nella preesistente

numerazione sono stati, conseguentemente, modificati ai sensi di quanto

disposto dal comma 351 del citato articolo 1.

(3) Vedi, anche, il comma 352 dell'art. 1,

comma 124 dell'art. 1,

(4) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti

istruzioni:

D.Lgs. 12di riforma dell'imposizione sul reddito delle societàL. 30 dicembreha rinumerato, come articoli 13 e 12, gli articoli 12 e 13 delL. 30 dicembre 2004, n. 311 e ilL. 23 dicembre 2005, n. 266.

- I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro): Nota 20

gennaio 2004;

- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione

pubblica): Circ. 16 luglio 1996, n. 41

; Circ. 21 ottobre 1996, n. 61;

Informativa 15 gennaio 2002, n. 5

; Informativa 10 novembre 2003, n. 54;

Circ. 28 gennaio 2004, n. 3

; Circ. 3 marzo 2005, n. 5;

- I.N.P.G.I., Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani: Nota 31

maggio 2004

;

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 28 marzo 1996, n. 67

;

Circ. 20 maggio 1996, n. 109

1996, n. 131

13 dicembre 1996, n. 252

46

1997, n. 9333

; Circ. 25 maggio 1996, n. 112; Circ. 26 giugno; Circ. 1 ottobre 1996, n. 186; Circ. 17 ottobre 1996, n. 201; Circ.; Circ. 7 febbraio 1997, n. 25; Circ. 4 marzo 1997, n.; Circ. 17 aprile 1997, n. 96; Circ. 30 aprile 1997, n. 102; Msg. 15 maggio; Circ. 12 giugno 1997, n. 135; Circ. 12 agosto 1997, n. 187;

Circ. 8 ottobre 1997, n. 201

dicembre 1997, n. 260

1997, n. 263

17 marzo 1998, n. 63

104

1998, n. 215

; Circ. 27 novembre 1997, n. 241; Circ. 22; Circ. 24 dicembre 1997, n. 267; Circ. 24 dicembre; Circ. 19 gennaio 1998, n. 12; Circ. 17 marzo 1998, n. 64; Circ.; Circ. 9 aprile 1998, n. 80; Circ. 14 maggio 1998, n.; Circ. 5 giugno 1998, n. 121; Circ. 23 luglio 1998, n. 165; Circ. 9 ottobre; Circ. 20 aprile 1999, n. 90; Circ. 28 dicembre 1999, n. 228;

Msg. 31 ottobre 2001, n. 292

2004, n. 16946

; Msg. 17 aprile 2003, n. 163; Msg. 1 giugno; Circ. 8 marzo 2005, n. 39;

- Ministero dei trasporti e della navigazione: Circ. 26 febbraio 1997, n. 1412

;

Circ. 7 agosto 1997, n. 137960

;

- Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

10282/Pgli158;

Nota 18 gennaio 2001, n.

- Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Circ. 31

luglio 1998, n. 66

; Circ. 6 marzo 2000, n. 11;

- Ministero del tesoro: Circ. 29 gennaio 1996, n. 668

686

; Circ. 20 maggio 1996, n.; Circ. 4 giugno 1997, n. 764; Circ. 26 gennaio 1998, n. 6;

- Ministero dell'economia e delle finanze: Circ. 18 giugno 2001, n. 58/E

18 giugno 2001, n. 59/E

2001, n. 177/E

181/E

; Circ.; Ris. 3 ottobre 2001, n. 148/E; Ris. 9 novembre; Ris. 9 novembre 2001, n. 178/E; Ris. 13 novembre 2001, n.; Ris. 13 novembre 2001, n. 182/E; Ris. 22 novembre 2001, n. 187/E;

Ris. 18 gennaio 2002, n. 11/E

2002, n. 56/E

marzo 2002, n. 95/E

n. 98/E

marzo 2002, n. 106/E

909-16127/2002

; Ris. 18 gennaio 2002, n. 12/E; Ris. 27 febbraio; Ris. 5 marzo 2002, n. 76/E; Ris. 8 marzo 2002, n. 79/E; Ris. 21; Lett.Circ. 22 marzo 2002, n. 6458; Ris. 28 marzo 2002,; Ris. 29 marzo 2002, n. 102/E; Ris. 29 marzo 2002, n. 104/E; Ris. 29; Ris. 29 marzo 2002, n. 108/E; Ris. 5 aprile 2002, n.; Ris. 23 aprile 2002, n. 124/E; Ris. 30 aprile 2002, n. 131/E;

Ris. 7 maggio 2002, n. 137/E

2002, n. 143/E

148/E

maggio 2002, n. 154/E

n. 162/E

12 giugno 2002, n. 186/E

2002, n. 54/E

; Ris. 9 maggio 2002, n. 140/E; Ris. 13 maggio; Ris. 15 maggio 2002, n. 146/E; Ris. 20 maggio 2002, n.; Ris. 22 maggio 2002, n. 152/E; Ris. 22 maggio 2002, n. 23920; Ris. 24; Ris. 27 maggio 2002, n. 158/E; Ris. 31 maggio 2002,; Ris. 31 maggio 2002, n. 163/E; Ris. 5 giugno 2002, n. 171/E; Ris.; Ris. 12 giugno 2002, n. 187/E; Circ. 19 giugno; Circ. 20 giugno 2002, n. 55/E; Ris. 20 giugno 2002, n. 203/E;

Ris. 20 giugno 2002, n. 204/E

n. 214/E

luglio 2002, n. 237/E

242/E

luglio 2002, n. 252/E

265/E

agosto 2002, n. 274/E

276/E

settembre 2002, n. 299/E

settembre 2002, n. 170586

322/E

ottobre 2002, n. 343/E

2002, n. 87/E

; Ris. 1 luglio 2002, n. 211/E; Ris. 3 luglio 2002,; Ris. 4 luglio 2002, n. 215/E; Ris. 17 luglio 2002, n. 234/E; Ris. 18; Ris. 19 luglio 2002, n. 240/E; Ris. 19 luglio 2002, n.; Ris. 23 luglio 2002, n. 244/E; Ris. 23 luglio 2002, n. 246/E; Ris. 30; Ris. 2 agosto 2002, n. 260/E; Ris. 6 agosto 2002, n.; Ris. 7 agosto 2002, n. 272/E; Ris. 7 agosto 2002, n. 273/E; Ris. 9; Ris. 9 agosto 2002, n. 275/E; Ris. 9 agosto 2002, n.; Ris. 14 agosto 2002, n. 283/E; Ris. 16 agosto 2002, n. 285/E; Ris. 12; Ris. 17 settembre 2002, n. 306/E; Nota 20; Circ. 7 ottobre 2002, n. 4; Ris. 9 ottobre 2002, n.; Ris. 15 ottobre 2002, n. 326/E; Ris. 29 ottobre 2002, n. 337/E; Ris. 31; Ris. 11 novembre 2002, n. 351/E; Circ. 27 dicembre; Ris. 27 dicembre 2002, n. 395/E; Ris. 17 gennaio 2003, n. 8/E;

Circ. 5 febbraio 2003, n. 7/E

2003, n. 30900

; Ris. 13 febbraio 2003, n. 35/E; Nota 4 marzo; Circ. 5 marzo 2003, n. 15/E; Ris. 12 marzo 2003, n. 60/E;

Ris. 31 marzo 2003, n. 78/E

2003, n. 29/E

; Ris. 23 aprile 2003, n. 95/E; Circ. 23 maggio; Ris. 23 maggio 2003, n. 114/E; Ris. 6 giugno 2003, n. 127/E;

Ris. 1 luglio 2003, n. 145/E

n. 175/E

; Ris. 1 luglio 2003, n. 147/E; Ris. 12 agosto 2003,; Ris. 9 settembre 2003, n. 178/E; Ris. 20 ottobre 2003, n. 198/E;

Ris. 29 ottobre 2003, n. 202/E

dicembre 2003, n. 59/E

n. 19/E

marzo 2004, n. 34/E

43/E

maggio 2004, n. 69/E

78/E

settembre 2004; Circ. 4 ottobre 2004, n. 42/E

138/E;

febbraio 2005, n. 26/E

12/E

maggio 2005, n. 61/E

63/E

2005, n. 74/E

17 giugno 2005, n. 78/E

; Ris. 29 dicembre 2003, n. 231/E; Circ. 30; Circ. 29 gennaio 2004, n. 3/E; Ris. 23 febbraio 2004,; Ris. 1 marzo 2004, n. 21/E; Ris. 1 marzo 2004, n. 29/E; Ris. 10; Ris. 16 marzo 2004, n. 40/E; Ris. 16 marzo 2004, n.; Circ. 18 marzo 2004, n. 11/E; Ris. 4 maggio 2004, n. 67/E; Ris. 10; Ris. 10 maggio 2004, n. 68/E; Ris. 28 maggio 2004, n.; Ris. 30 luglio 2004, n. 96/E; Ris. 30 luglio 2004, n. 104/E; Ris. 28; Ris. 17 novembre 2004, n.Ris. 3 gennaio 2005, n. 2/E; Ris. 15 febbraio 2005, n. 17/E; Ris. 25; Ris. 25 febbraio 2005, n. 27/E; Circ. 1 aprile 2005, n.; Ris. 3 maggio 2005, n. 56/E; Ris. 16 maggio 2005, n. 60/E; Ris. 16; Ris. 16 maggio 2005, n. 62/E; Ris. 17 maggio 2005, n.; Ris. 1 giugno 2005, n. 71/E; Ris. 3 giugno 2005, n. 72/E; Ris. 3 giugno; Circ. 6 giugno 2005, n. 31/E; Ris. 10 giugno 2005, n. 77/E; Ris.; Ris. 17 giugno 2005, n. 80/E;

- Ministero dell'interno: Circ. 12 aprile 2000, n. 74/E

;

- Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Circ. 4 dicembre 2003,

n. 92

;

- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 9 maggio 1996, n. 181

maggio 1996, n. 183

n. 17

; Circ. 10; Circ. 16 dicembre 1996, n. 750; Circ. 19 gennaio 1998,; Circ. 10 marzo 1998, n. 127;

- Ministero delle finanze: Circ. 26 febbraio 1996, n. 48/E

n. 81/E

17 agosto 1996, n. 201/E

1997, n. 37/E

306

; Circ. 28 marzo 1996,; Circ. 23 aprile 1996, n. 98/E; Circ. 15 maggio 1996, n. 128/E; Circ.; Circ. 5 novembre 1996, n. 269/E; Circ. 13 febbraio; Circ. 17 febbraio 1997, n. 42/E; Nota 18 marzo 1997, n. III/5-; Circ. 26 marzo 1997, n. 91/E; Circ. 29 aprile 1997, n. VI-12-1152/97;

Circ. 15 maggio 1997, n. 137/E

maggio 1997, n. 142/E

1997, n. 147/E

; Circ. 16 maggio 1997, n. 140/E; Circ. 23; Circ. 27 maggio 1997, n. 145/E; Circ. 29 maggio; Circ. 19 giugno 1997, n. 173/E; Circ. 8 luglio 1997, n. 195/E;

Circ. 16 luglio 1997, n. 205/E

1997, n. 235/E

n. 257/E

; Circ. 25 luglio 1997, n. 212/E; Circ. 8 agosto; Circ. 19 settembre 1997, n. 255/E; Circ. 26 settembre 1997,; Circ. 15 ottobre 1997, n. 265/P; Circ. 21 ottobre 1997, n. 271/E;

Circ. 28 ottobre 1997, n. 281/E

dicembre 1997, n. 336/E

n. 8/E

aprile 1998, n. 97/E

n. 123/E

giugno 1998, n. 155/E

n. 168/E

24 luglio 1998, n. 194/E

n. 235/E

; Circ. 2 dicembre 1997, n. 304/E; Circ. 31; Circ. 9 gennaio 1998, n. 3/E; Circ. 14 gennaio 1998,; Circ. 10 febbraio 1998, n. 48/E; Circ. 11 marzo 1998, n. 80/E; Circ. 9; Circ. 11 maggio 1998, n. 121/E; Circ. 12 maggio 1998,; Nota 3 giugno 1998, n. 27; Circ. 12 giugno 1998, n. 150/E; Circ. 19; Circ. 24 giugno 1998, n. 165/E; Circ. 26 giugno 1998,; Circ. 16 luglio 1998, n. 188/E; Circ. 23 luglio 1998, n. 191/E; Circ.; Circ. 27 agosto 1998, n. 209/E; Circ. 9 ottobre 1998,; Circ. 20 novembre 1998, n. 268/E; Circ. 8 gennaio 1999, n. 14/E;

Circ. 25 marzo 1999, n. 69/E

1999, n. 55/E

; Circ. 17 febbraio 1999, n. 40/E; Circ. 4 marzo; Ris. 16 aprile 1999, n. 75023; Circ. 29 aprile 1999, n. 98/E;

Circ. 5 agosto 1999, n. 175/E

dicembre 1999, n. 247/E

2000

; Circ. 9 agosto 1999, n. 176/E; Circ. 29; Circ. 25 febbraio 2000, n. 30/E; Circ. 21 aprile, n. 81/E; Circ. 28 aprile 2000, n. 84/E; Circ. 3 maggio 2000, n. 89/E;

Circ. 12 maggio 2000, n. 95/E

2000, n. 136/E

16520/2000

9/E

dicembre 2001, n. 212/E

2002, n. 3/E

; Circ. 19 maggio 2000, n. 101/E; Circ. 5 luglio; Nota 11 luglio 2000, n. 59266; Ris. 2 agosto 2000, n.; Circ. 30 novembre 2000, n. 220/E; Circ. 26 gennaio 2001, n.; Circ. 30 maggio 2001, n. 49/E; Circ. 12 dicembre 2001, n. 105/E; Ris. 17; Ris. 28 dicembre 2001, n. 220/E; Ris. 8 gennaio; Ris. 10 gennaio 2002, n. 7/E;

- Ministero di grazia e giustizia: Circ. 12 settembre 1996, n. 19/96

dicembre 1997, n. 13/97

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della

Visto l'articolo 17, terzo comma, della

Vista la

Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 17,

n. 825 del 1971;

; Circ. 18.Costituzione;legge 9 ottobre 1971, n. 825;legge 24 dicembre 1985, n. 777;L.

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20

dicembre 1986;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i

Ministri delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione

economica e dell'interno;

Emana il seguente decreto:

1.

1. È approvato l'unito testo unico delle imposte sui redditi.

Testo unico delle imposte sui redditi

TITOLO I

Imposta sul reddito delle persone fisiche

(5)

Capo I - Disposizioni generali

Presupposto dell'imposta.

1.

Testo unico - Presupposto dell'imposta

1. Presupposto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è il possesso di

redditi in denaro o in natura rientranti nelle categorie indicate nell'articolo 6.

(5) Il presente testo unico è stato da ultimo così modificato dal

dicembre 2003, n. 344

(Ires). Il citato decreto legislativo, nel riordinare la materia, ha rinumerato

gran parte degli articoli del presente testo unico. Gli articoli stessi sono quindi

riportati con la nuova numerazione e con l'indicazione della precedente, ove

possibile, tra parentesi quadre, mentre gli articoli o i commi non riproposti

sono stati eliminati.

D.Lgs. 12di riforma dell'imposizione sul reddito delle società

2.

Soggetti passivi.

1. Soggetti passivi dell'imposta sono le persone fisiche, residenti e non

residenti nel territorio dello Stato.

2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la

maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della

popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la

residenza ai sensi del codice civile.

2-

cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o

territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con decreto del

Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale

(6) Comma aggiunto dall'art. 10,

territori con un regime fiscale privilegiato sono stati individuati con

maggio 1999

bis. Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani(6).L. 23 dicembre 1998, n. 448. Gli Stati e iD.M. 4.

3.

Base imponibile.

1. L'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i

residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati

nell'articolo 10, nonchè delle deduzioni effettivamente spettanti ai sensi degli

articoli 11 e 12, e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio

dello Stato

2. In deroga al comma 1 l'imposta si applica separatamente sui redditi elencati

nell'articolo 17, salvo quanto stabilito nei commi 2 e 3 dello stesso articolo.

3. Sono in ogni caso esclusi dalla base imponibile:

(7).

a

di imposta o ad imposta sostitutiva;

) i redditi esenti dall'imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo

b

coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva o di annullamento,

scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nella misura in cui

risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria

) gli assegni periodici destinati al mantenimento dei figli spettanti al(8);

c

continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto]

) [i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato all'estero in via(9);

d

stessi limiti e alle medesime condizioni, gli emolumenti per carichi di famiglia

comunque denominati, erogati nei casi consentiti dalla legge

) gli assegni familiari e l'assegno per il nucleo familiare, nonché, con gli(10);

d-bis

dall'articolo 1 della

(7) Comma prima modificato all'art. 2, comma 1, lettera

2002, n. 289

comma 349 dell'art. 1,

comma 22 dell'art. 36,

(8) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera, vedi l'art. 3,

4 febbraio 1988, n. 42

(9) Lettera abrogata dall'art. 5,

decorrenza dell'abrogazione vedi quanto disposto dal comma 2 dello stesso art.

5.

(10) Lettera così sostituita dall'art. 5,

deroga alle norme di cui al presente comma, vedi l'art. 5, D.Lgs. 1° aprile

1996, n. 239. Per l'interpretazione autentica del comma 3, vedi l'art. 38,

maggio 1998, n. 146

(11) Lettera aggiunta dall'art. 3,

) la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici previstalegge 29 dicembre 1988, n. 544 (11).a), L. 27 dicembre, dall'art. 2, comma 3, D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 e dalL. 30 dicembre 2004, n. 311 e poi così sostituito dalD.L. 4 luglio 2006, n. 223.D.P.R..D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314. Per laD.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314. InL. 8.L. 23 dicembre 1998, n. 449.

4.

Coniugi e figli minori.

1. Ai fini della determinazione del reddito complessivo o della tassazione

separata:

a

articoli 177 e seguenti del codice civile sono imputati a ciascuno dei coniugi per

metà del loro ammontare netto o per la diversa quota stabilita ai sensi

dell'articolo 210 dello stesso codice. I proventi dell'attività separata di ciascun

coniuge sono a lui imputati in ogni caso per l'intero ammontare

) i redditi dei beni che formano oggetto della comunione legale di cui agli(12);

b

articoli 167 e seguenti del codice civile sono imputati per metà del loro

ammontare netto a ciascuno dei coniugi. Nelle ipotesi previste nell'articolo 171

del detto codice i redditi dei beni che rimangano destinati al fondo sono

imputati per l'intero ammontare al coniuge superstite o al coniuge cui sia stata

esclusivamente attribuita l'amministrazione del fondo;

) i redditi dei beni che formano oggetto del fondo patrimoniale di cui agli

c

sono imputati per metà del loro ammontare netto a ciascun genitore. Se vi è

un solo genitore o se l'usufrutto legale spetta ad un solo genitore i redditi gli

sono imputati per l'intero ammontare.

(12) Periodo aggiunto dall'art. 26,

l'art. 38 dello stesso decreto-legge.

) i redditi dei beni dei figli minori soggetti all'usufrutto legale dei genitoriD.L. 2 marzo 1989, n. 69. Vedi, anche,

5.

Redditi prodotti in forma associata.

1. I redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice

residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio,

indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di

partecipazione agli utili

2. Le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore dei

conferimenti dei soci se non risultano determinate diversamente dall'atto

pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto

pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all'inizio del periodo di

imposta; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si

presumono uguali

3. Ai fini delle imposte sui redditi:

(13).(14).

a

alle società in accomandita semplice secondo che siano state costituite

all'unanimità o a maggioranza;

) le società di armamento sono equiparate alle società in nome collettivo o

b

società semplici secondo che abbiano o non abbiano per oggetto l'esercizio di

attività commerciali;

) le società di fatto sono equiparate alle società in nome collettivo o alle

c

per l'esercizio in forma associata di arti e professioni sono equiparate alle

società semplici, ma l'atto o la scrittura di cui al comma 2 può essere redatto

fino alla presentazione della dichiarazione dei redditi dell'associazione;

) le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche

d

parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede

dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato. L'oggetto

principale è determinato in base all'atto costitutivo, se esistente in forma di

atto pubblico o di scrittura privata autenticata, e, in mancanza, in base

all'attività effettivamente esercitata.

4. I redditi delle imprese familiari di cui all'articolo 230-

limitatamente al 49 per cento dell'ammontare risultante dalla dichiarazione dei

redditi dell'imprenditore, sono imputati a ciascun familiare, che abbia prestato

in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro nell'impresa,

proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. La presente

disposizione si applica a condizione:

) si considerano residenti le società e le associazioni che per la maggiorbis del codice civile,

a

l'indicazione del rapporto di parentela o di affinità con l'imprenditore, da atto

pubblico o da scrittura privata autenticata anteriore all'inizio del periodo di

imposta, recante la sottoscrizione dell'imprenditore e dei familiari partecipanti;

) che i familiari partecipanti all'impresa risultino nominativamente, con

b

quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari e l'attestazione che le

quote stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro

effettivamente prestato nell'impresa, in modo continuativo e prevalente, nel

periodo di imposta;

) che la dichiarazione dei redditi dell'imprenditore rechi l'indicazione delle

c

aver prestato la sua attività di lavoro nell'impresa in modo continuativo e

prevalente.

5. Si intendono, per familiari, ai fini delle imposte sui redditi, il coniuge, i

parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado

(13) La Corte costituzionale, con ordinanza 21 febbraio-6 marzo 2001, n. 53

(Gazz. Uff. 14 marzo 2001, n. 11, serie speciale), ha dichiarato la manifesta

infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1,

sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 53 della

(14) Comma così sostituito dall'art. 2,

(15) Vedi, anche, l'art. 2, D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, gli artt. 7, 8 e 9,

27 dicembre 2002, n. 289

266

(16) La Corte costituzionale, con ordinanza 9-12 marzo 1998, n. 55 (Gazz.

Uff. 18 marzo 1998, n. 11, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta

infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, sollevata in

riferimento all'art. 24 della

) che ciascun familiare attesti, nella propria dichiarazione dei redditi, di(15) (16).Cost.L. 25 marzo 1991, n. 102.L.e il comma 466 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n..Costituzione.

6.

Classificazione dei redditi.

1. I singoli redditi sono classificati nelle seguenti categorie:

a) redditi fondiari;

b

autonomo;

2. I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione

dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a

titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli

dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della

stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. Gli interessi moratori e gli

interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria

di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati

3. I redditi delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, da

qualsiasi fonte provengano e quale che sia l'oggetto sociale, sono considerati

redditi di impresa e sono determinati unitariamente secondo le norme relative

a tali redditi.

(17) Vedi, anche, l'art. 14, commi 4 e 4-

(18) Periodo aggiunto dall'art. 1,

) redditi di capitale; c) redditi di lavoro dipendente; d) redditi di lavoroe) redditi di impresa; f) redditi diversi (17).(18).bis, L. 24 dicembre 1993, n. 537.D.L. 30 dicembre 1993, n. 557.

7.

Periodo di imposta.

1. L'imposta è dovuta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde

un'obbligazione tributaria autonoma, salvo quanto stabilito nel comma 3

dell'articolo 8 e nel secondo periodo del comma 3 dell'articolo 13

2. L'imputazione dei redditi al periodo di imposta è regolata dalle norme

relative alla categoria nella quale rientrano.

3. In caso di morte dell'avente diritto i redditi che secondo le disposizioni

relative alla categoria di appartenenza sono imputabili al periodo di imposta in

cui sono percepiti, determinati a norma delle disposizioni stesse, sono tassati

separatamente a norma degli articoli 19 e 21

dell'articolo 17

articolo 17

(19) Rinvio così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3,

(19).(20), salvo il disposto del comma 3(21), anche se non rientrano tra i redditi indicati nello stesso(22), nei confronti degli eredi e dei legatari che li hanno percepiti.

D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344

2004, n. 311

(20) Rinvio così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3,

e dall'art. 1, comma 351, L. 30 dicembre.

D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344

(21) Rinvio così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3,

.

D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344

(22) Rinvio così modificato ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3,

.

D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344

.

8.

Determinazione del reddito complessivo.

1. Il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che

concorrono a formarlo. Non concorrono a formare il reddito complessivo dei

percipienti i compensi non ammessi in deduzione ai sensi dell'articolo 60.

2. Le perdite delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice di cui

all'articolo 5, nonchè quelle delle società semplici e delle associazioni di cui allo

stesso articolo derivanti dall'esercizio di arti e professioni, si imputano a

ciascun socio o associato nella proporzione stabilita dall'articolo 5. Per le

perdite della società in accomandita semplice che eccedono l'ammontare del

capitale sociale la presente disposizione si applica nei soli confronti dei soci

accomandatari.

3. Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti

dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice

nonchè quelle derivanti dall'esercizio di arti e professioni, anche esercitate

attraverso società semplici e associazioni di cui all'articolo 5, sono computate

in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta e per la

differenza nei successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova

capienza in essi. Si applicano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 84 e,

limitatamente alle società in nome collettivo ed in accomandita semplice,

quelle di cui al comma 3 del citato articolo 84

(23) Articolo prima modificato dall'art. 26,

29,

dall'art. 2, comma 3,

comma 27 dell'art. 36,

indicati nel comma 28 dello stesso art. 36.

(23).D.L. 2 marzo 1989, n. 69, dall'art.D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, dall'art. 8, D.Lgs. 8 ottobre 1997, n. 358 eD.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 e poi così sostituito dalD.L. 4 luglio 2006, n. 223, con i limiti e la decorrenza

9.

Determinazione dei redditi e delle perdite.

1. I redditi e le perdite che concorrono a formare il reddito complessivo sono

determinati distintamente per ciascuna categoria, secondo le disposizioni dei

successivi capi, in base al risultato complessivo netto di tutti i cespiti che

rientrano nella stessa categoria.

2. Per la determinazione dei redditi e delle perdite i corrispettivi, i proventi, le

spese e gli oneri in valuta estera sono valutati secondo il cambio del giorno in

cui sono stati percepiti o sostenuti o del giorno antecedente più prossimo e, in

mancanza, secondo il cambio del mese in cui sono stati percepiti o sostenuti;

quelli in natura sono valutati in base al valore normale dei beni e dei servizi da

cui sono costituiti. In caso di conferimenti o apporti in società o in altri enti si

considera corrispettivo conseguito il valore normale dei beni e dei crediti

conferiti. Se le azioni o i titoli ricevuti sono negoziati in mercati regolamentati

italiani o esteri e il conferimento o l'apporto è proporzionale, il corrispettivo

non può essere inferiore al valore normale determinato a norma del successivo

comma 4, lettera

3. Per valore normale, salvo quanto stabilito nel comma 4 per i beni ivi

considerati, si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni

e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al

medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o

servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più

prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto

possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in

mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe

professionali, tenendo conto degli sconti d'uso. Per i beni e i servizi soggetti a

disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore.

4. Il valore normale è determinato:

a).

a

italiani o esteri, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo

mese;

) per le azioni, obbligazioni e altri titoli negoziati in mercati regolamentati

b

quote di partecipazione al capitale di enti diversi dalle società, in proporzione al

valore del patrimonio netto della società o ente, ovvero, per le società o enti di

nuova costituzione, all'ammontare complessivo dei conferimenti;

) per le altre azioni, per le quote di società non azionarie e per i titoli o

c

) per le obbligazioni e gli altri titoli diversi da quelli indicati alle lettere a) e

b

caratteristiche negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri e, in

mancanza, in base ad altri elementi determinabili in modo obiettivo.

5. Ai fini delle imposte sui redditi le disposizioni relative alle cessioni a titolo

oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso che importano costituzione

o trasferimento di diritti reali di godimento e per i conferimenti in società

(24) Articolo prima modificato dall'art. 1,

dall'art. 1,

12 dicembre 2003, n. 344

(Ires).

), comparativamente al valore normale dei titoli aventi analoghe(24).D.P.R. 4 febbraio 1988, n. 42 eD.L. 29 giugno 1994, n. 416 e poi così sostituito dall'art. 1, D.Lgs.di riforma dell'imposizione sul reddito delle società

10.

Oneri deducibili.

1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella

determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri

sostenuti dal contribuente

(25):

a

concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi

obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica

amministrazione; sono in ogni caso esclusi i contributi agricoli unificati;

) i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che

b

grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti indicati

nell'articolo 3 della

carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o di

premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione

d'imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi

che concorrono a formarlo; si considerano, altresì, rimaste a carico del

contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur

essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito

) le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi dilegge 5 febbraio 1992, n. 104. Si considerano rimaste a(26);

c

destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed

effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei

suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità

giudiziaria;

) gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di quelli

d

modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità

giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti a persone indicate nell'articolo 433

del codice civile;

) gli assegni periodici corrisposti in forza di testamento o di donazione

d-bis

formare il reddito in anni precedenti

) le somme restituite al soggetto erogatore, se hanno concorso a(27);

e

disposizioni di legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della

forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la

ricongiunzione di periodi assicurativi. Sono altresì deducibili i contributi versati

al fondo di cui all'articolo 1 del

contributi di cui all'articolo 30, comma 2, della

sono deducibili alle condizioni e nei limiti ivi stabiliti

) i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza adecreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565. Ilegge 8 marzo 1989, n. 101,(28) (29);

e-bis

e premi versati alle forme pensionistiche individuali, previste dal

legislativo 21 aprile 1993, n. 124

superiore al 12 per cento del reddito complessivo e comunque non superiore a

lire 10 milioni. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di

lavoro dipendente, relativamente a tali redditi la deduzione compete per un

importo complessivamente non superiore al doppio della quota di TFR

destinata alle forme pensionistiche collettive istituite ai sensi del

legislativo 21 aprile 1993, n. 124

per cento del reddito complessivo e di 10 milioni di lire. La disposizione

contenuta nel precedente periodo non si applica nel caso in cui la fonte

istitutiva sia costituita unicamente da accordi tra lavoratori, nonché ai soggetti

iscritti entro il 28 aprile 1993 alle forme pensionistiche complementari che

risultano istituite alla data di entrata in vigore della

421

anni

delle quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di cui

all'articolo 105, comma 1

) i contributi versati alle forme pensionistiche complementari e i contributidecreto, per un importo complessivamente nondecreto, e, comunque, entro i predetti limiti del 12legge 23 ottobre 1992, n.e se le forme pensionistiche collettive istituite non siano operanti dopo due(30). Ai fini del computo del predetto limite di lire 10 milioni si tiene conto:(31); dei contributi versati ai sensi dell'articolo 2 della

legge 8 agosto 1995, n. 335

, eccedenti il massimale contributivo stabilito dal

decreto legislativo 14 dicembre 1995, n. 579

fiscalmente a carico di altri soggetti non si tiene conto del predetto limite

percentuale, nonché, nei riguardi del soggetto di cui sono a carico, della

condizione di destinazione delle quote di TFR alle forme pensionistiche

complem