1. In caso di violazione dell'obbligo di versamento in acconto o a saldo
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) di cui al decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativo al periodo d'imposta in corso
alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si applicano le
disposizioni in materia di riduzione delle sanzioni previste dall'articolo
13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive
modificazioni, nonche' dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni.
1-bis. Le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 174, quinto
periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si applicano limitatamente
alle regioni che non abbiano raggiunto, entro il 30 giugno 2006, un accordo
con il Governo sulla copertura dei disavanzi di gestione del servizio
sanitario regionale e si interpretano nel senso che l'IRAP e' calcolata
maggiorando di un punto percentuale l'aliquota, ordinaria o ridotta, vigente
nelle regioni interessate, fatti salvi comunque i regimi di esenzione.
1-ter. Il versamento della prima rata di acconto dell'IRAP dovuta dai
contribuenti interessati dalle disposizioni dell'articolo 1, comma 174,
quinto periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, effettuato entro il 20
luglio 2006, non e' soggetto alla maggiorazione dello 0,40 per cento a
titolo di interesse corrispettivo.