1. La Direzione regionale delle entrate, qualora, successivamente all'avvenuta iscrizione a seguito
del controllo di cui all'articolo 3, accerti la mancanza o il venir meno dei requisiti di cui all'articolo
10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, provvede alla cancellazione dall'anagrafe delle
ONLUS con provvedimento motivato dandone tempestiva comunicazione al soggetto interessato,
con le modalità di cui all'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, all'ufficio delle entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale dell'ente
interessato, ovvero, nell'ipotesi di intervenuto cambiamento di domicilio fiscale, ai vari uffici presso
i cui ambiti territoriali l'ente abbia fissato il proprio domicilio fiscale, e agli uffici nei quali siano stati
compiuti atti oggetto delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460,
per l'effettuazione dei controlli e l'eventuale applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 28 del
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nonchè di quelle previste dalle singole leggi d'imposta.
2. Gli uffici dell'Amministrazione tributaria che, nell'ambito della propria attività istituzionale di
controllo o verifica, acquisiscono elementi dai quali risulti l'inosservanza, in concreto, di uno o più
requisiti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, provvedono a darne
tempestiva comunicazione alla Direzione regionale delle entrate, al fine della valutazione sulla
necessità o meno di procedere, previo parere dell'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di
utilità sociale, alla cancellazione dall'anagrafe, con le modalità di cui al comma 1.
3. Dal giorno della avvenuta cancellazione dall'anagrafe, la ONLUS perde il diritto ai benefici fiscali
stabiliti dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
4. La cancellazione conseguente all'accertamento della mancanza, fin dal momento dell'iscrizione,
anche solo di uno dei requisiti formali di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997,
n. 460, determina la decadenza dalle agevolazioni fiscali fruite. Qualora, invece, la cancellazione sia
conseguente al venir meno di uno o più requisiti, la ONLUS decade dalle agevolazioni fiscali fruite
successivamente alla data in cui gli stessi requisiti sono venuti meno.
5. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera f), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
21 marzo 2001, n. 329, nel caso in cui si riscontri il venir meno, successivamente all'iscrizione, di
uno o più requisiti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, la Direzione
regionale dell'Agenzia delle entrate chiede preventivamente il parere all'Agenzia per le
organizzazioni non lucrative di utilità sociale al fine di provvedere alla cancellazione dall'anagrafe,
con la conseguente decadenza dalle agevolazioni.