Scioglimento società di persone in assenza di procedura
Risoluzione del 03/01/1991 n. 2485 - Min. Finanze - Imposte Dirette
Risoluzione del 03/01/1991 n. 2485 - Min. Finanze - Imposte Dirette
Nel caso di scioglimento di societa' di persone in assenza di procedura di liquidazione, il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi e' quello previsto dall'art. 10 del DPR 600/73, e deve considerarsi decorrente dall'accordo fra i soci diretto alla cessazione dell'ente sociale.
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Risoluzione del 03/01/1991 n. 2485 - Min. Finanze - Imposte Dirette
Sintesi: Nel caso di scioglimento di societa' di persone in assenza di procedura di liquidazione, il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi e' quello previsto dall'art. 10 del DPR 600/73, e deve considerarsi decorrente dall'accordo fra i soci diretto alla cessazione dell'ente sociale.
Con l'unito quesito, trasmesso da codesta Intendenza con nota del 6 ottobre
1990 n. 6/14208, il professionista ... chiede di conoscere "se una societa'
in nome collettivo, di cui si sia effettuato lo scioglimento senza
effettuare la procedura della liquidazione", ai fini della presentazione
della dichiarazione dei redditi sia soggetta al termine ordinario di cui
all'art. 9 del D.P.R. n. 600 del 1973 o a quello previsto dall'art. 10 dello
stesso decreto presidenziale.
Al riguardo, devesi premettere che, in base ad una ormai consolidata
giurisprudenza, l'estensione di una societa' di persone non richiede
necessariamente un formale procedimento di liquidazione, verificandosi essa
anche per effetto dell'accordo dei soci diretto alla cessazione dell'ente
sociale, previa definizione, con libere modalita', dei rapporti ad essi
inerenti (Vd. Cass. 22 movembre 1980, n. 6212, Sez. I) ovvero in conseguenza
della richiesta avanzata dai soci stessi, direttamente al giudice, per la
definizione dei rispettivi rapporti di credito e debito (Cass. 27 ottobre
1972, n. 3320). In effetti l'articolo 2275 del codice civile, pur ritenendo
lo stadio della liquidazione del patrimonio sociale un momento necessario ed
insopprimibile per giungere all'estinzione di ogni specie di societa', pone,
per le societa' di persone, la regola della sussidiarieta' delle norme sulla
liquidazione, in quanto prevede il relativo procedimento formale come fase
facoltativa della vita della societa' di quest'ultimo tipo.
Poiche', come scaturisce da quanto sopra, sotto l'aspetto civilistico si e'
inteso equiparare il procedimento formale di liquidazione a quello derivante
dall'accordo dei soci diretto alla cessazione dell'ente sociale, anche
attraverso libere modalita', ritiene la scrivente che nel caso di specie,
quale termine della presentazione della dichiarazione cui e' soggetta la
societa', permane quello dell'art. 10 del citato D.P.R. n. 600/1973, attesi
gli scopi specifici perseguiti dalla normativa tributaria rivolti
soprattutto alla trasparenza delle operazioni gestionali delle societa' ai
fini della determinazione del reddito attraverso un bilancio finale di
liquidazione.
Conseguentemente, il termine di quattro mesi di cui al ripetuto art. 10,
comma 1, entro cui procedere alla dichiarazione dei redditi della societa'
deve cosiderarsi decorrente dall'accordo predetto, il cui contenuto non puo'
ovviamente prescindere da un'esposizione probatoria che rifletta le
modalita' seguite come avanti indicato.