Due dichiarazione dei redditi nel caso di liquidazione volontaria impresa individuale
Risoluzione del 04/02/2009 n. 31
Il liquidatore di una impresa individuale in liquidazione volontaria deve presentare due dichiarazioni ai fini del reddito di impresa - una relativa al periodo ante liquidazione ed una relativa alla residua frazione del periodo di imposta. I risultati delle due dichiarazioni devono poi confluire in un'unica dichiarazione relativa a tutti i redditi percepiti.
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Risoluzione del 04/02/2009 n. 31 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso
Interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000 n. 212 - Obblighi dichiarativi delle imprese individuali. - Articoli 5 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322, e 182 del tuir del 22 dicembre 1986, n. 917
Sintesi: Il liquidatore di una impresa individuale in liquidazione volontaria deve presentare due dichiarazioni ai fini del reddito di impresa - una relativa al periodo ante liquidazione ed una relativa alla residua frazione del periodo di imposta. I risultati delle due dichiarazioni devono poi confluire in un'unica dichiarazione relativa a tutti i redditi percepiti.
Testo:
Con l'istanza di interpello di cui all'oggetto, concernente gli
obblighi dichiarativi delle imprese individuali in liquidazione (articolo 5
del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322, e
articolo 182 del tuir del 22 dicembre 1986, n. 917), e' stato esposto il
seguente
QUESITO
Il Sig. Tizio, ditta individuale, con coniuge collaboratore familiare,
la cui attivita' e' stata messa in liquidazione, non ancora conclusa, con
comunicazione fatta all'Agenzia delle Entrate in data ...2008, intende
conoscere:
1) il modello di dichiarazione dei redditi da utilizzare per il
periodo ante liquidazione (01/01/2008 - 29/06/2008) da
presentare entro il 31/01/2009;
2) la modalita' di dichiarazione dei redditi posseduti per l'intero
anno 2008 (compresi pensione e fabbricati). In particolare
l'istante comunica che per il reddito d'impresa relativo al
periodo post liquidazione intende optare per la tassazione
separata;
3) il termine per il pagamento delle imposte relative al periodo
ante liquidazione;
4) le modalita' di allegazione alla dichiarazione dei redditi del
modello relativo agli studi di settore;
5) se il modello dello studio di settore debba essere allegato
anche per gli esercizi intermedi della liquidazione volontaria;
6) di presentare la dichiarazione annuale Iva debba essere allegata
alla dichiarazione relativa al periodo post liquidazione;
7) se il reddito post liquidazione e quello degli esercizi
intermedi, di cui verra' richiesta la tassazione separata,
debba essere imputato anche al collaboratore familiare;
8) le modalita' di presentazione della dichiarazione dei redditi
per il periodo di imposta 2009 e seguenti, nell'ipotesi in cui
la liquidazione non ecceda i tre anni.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
L'interpellante ritiene:
1) di poter utilizzare il modello Unico 2008 per la dichiarazione
dei redditi relativa al periodo ante liquidazione;
2) di dichiarare i redditi da pensione e fabbricati relativi
all'intero anno nella dichiarazione relativa al periodo ante
liquidazione entro il 31 gennaio 2009. Considerato che a
quella data non sara' stato rilasciato il modello Cud 2009,
l'istante intende presentare un reddito da pensione presunto,
salvo successiva presentazione di una dichiarazione
rettificativi;
3) di effettuare il pagamento delle imposte relative alla
dichiarazione ante liquidazione entro giugno 2009, ovvero
entro luglio 2009 con la maggiorazione dello 0,40%;
4) di poter allegare il modello degli studi di settore alla
dichiarazione ante liquidazione;
5) di non allegare, per gli esercizi intermedi, il modello degli
studi di settore;
6) di presentare la dichiarazione Iva congiuntamente alla
dichiarazione del periodo post liquidazione;
7) di imputare anche al collaboratore familiare il reddito
provvisorio post liquidazione e quello degli esercizi
intermedi di cui si chiedera' la tassazione separata;
8) di presentare per i redditi 2009 due dichiarazioni, una relativa
ai redditi ordinari ed un'altra per il reddito di impresa a
tassazione separata.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
Per una corretta disamina del caso prospettato, e' necessario partire
da quanto disposto dagli articoli 5 del decreto del Presidente della
Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322, 182 e 17 del Tuir del 22 dicembre
1986, n. 917.
Al riguardo, l'articolo 5 del dPR n. 322 del 1998, dispone, al comma
1, che: "In caso di liquidazione di societa' o enti soggetti all'imposta sul
reddito delle persone giuridiche, di societa' o associazioni di cui
all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e di
imprese individuali, il liquidatore, o in mancanza, il rappresentante
legale, presenta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, la
dichiarazione relativa al periodo compreso tra l'inizio del periodo
d'imposta e la data in cui ha effetto la deliberazione di messa in
liquidazione entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a tale data
in via telematica. Lo stesso liquidatore presenta la dichiarazione relativa
al risultato finale delle operazioni di liquidazione entro sette mesi
successivi alla chiusura della liquidazione stessa o al deposito del
bilancio finale, se prescritto, in via telematica".
Il comma 3 del medesimo articolo, invece, stabilisce che "Se la
liquidazione si prolunga oltre il periodo d'imposta in corso alla data
indicata nel comma 1 sono presentate, nei termini stabiliti dall'articolo 2,
la dichiarazione relativa alla residua frazione del detto periodo e quelle
relative ad ogni successivo periodo di imposta".
L'articolo 182 del Tuir, al comma 1, dispone che "In caso di
liquidazione dell'impresa o della societa' il reddito di impresa relativo al
periodo compreso tra l'inizio dell'esercizio e l'inizio della liquidazione
e' determinato in base ad apposito conto economico (...) Per le imprese
individuali la data di inizio della liquidazione, ai fini delle imposte sui
redditi, e' quella indicata nella dichiarazione di cui all'articolo 35 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633".
Infine, la tassazione dei redditi conseguiti durante la liquidazione
e' disciplinata dal combinato disposto dell'articolo 17, comma 1, lett. g),
e comma 2, secondo periodo, del Tuir. Tale norma dispone che sui redditi
conseguiti da persone fisiche, in dipendenza di liquidazione di imprese
commerciali esercitate da piu' di cinque anni, l'imposta si applica
separatamente. Cio', a condizione che ne sia fatta richiesta nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale tali
redditi sarebbero imputabili come componenti del reddito di impresa.
Dall'analisi delle norme sopra menzionate, si evince che nella
fattispecie prospettata la messa in liquidazione della ditta individuale
comporta gli obblighi di seguiti elencati.
1) Adempimenti dichiarativi.
In particolare, limitatamente al reddito di impresa, occorre
distinguere il periodo compreso tra l'inizio del periodo di imposta e la
data in cui ha effetto la delibera di messa in liquidazione, che per le
imprese individuali coincide con la comunicazione di cui all'articolo 35 del
dPR n. 633 del 1972 (periodo ante liquidazione dal 01/01/08 al 29/06/2008),
e quello relativo alla residua frazione del periodo di imposta 2008 (periodo
post liquidazione dal 30/06/2008 al 31/12/2008).
Il liquidatore deve presentare, ai soli fini del reddito di impresa:
- una dichiarazione relativa al periodo ante liquidazione, entro
l'ultimo giorno del settimo mese successivo alla delibera di
messa in liquidazione (31 gennaio 2009) indicando il reddito di
impresa da tassare ordinariamente nel quadro RF, utilizzando il
modello Unico 2008, relativo ai redditi 2007, non essendo
ancora disponibile, alla scadenza del 31 gennaio 2009, il
modello Unico 2009, ed indicando il codice carica 12 -
liquidazione volontaria di ditta individuale - periodo ante
messa in liquidazione - (cfr istruzioni al modello Unico PF);
- una dichiarazione relativa alla residua frazione del periodo di
imposta 2008, sempre limitatamente al reddito di impresa, da
indicare nel quadro RF, entro i termini di cui all'articolo 2
del dPR 322 del 1998, utilizzando, il modello Unico 2009 ed
indicando il codice carica 8 liquidazione volontaria.
I risultati delle due dichiarazioni relative al reddito di impresa per
il periodo ante liquidazione e per la residua frazione del periodo di
imposta 2008, devono confluire in un'unica dichiarazione (Unico PF 2009)
relativa a tutti i redditi percepiti dall'istante nel periodo di imposta
2008 (compresi quelli relativi alle altre categorie reddituali), da
presentare entro i termini stabiliti dall'articolo 2 del decreto 322 del
1998.
Nella dichiarazione Unico 2009 il contribuente deve indicare il
reddito di impresa relativo al periodo ante liquidazione nell'apposito
quadro RF, il reddito di impresa per il quale si intende optare per la
tassazione separata nell'esercizio provvisorio, nell'apposito quadro RM
sezione II, e tutti gli altri redditi percepiti nei quadri corrispondenti.
La dichiarazione Iva, relativa all'anno solare 2008 (ossia riferita a
tutte le operazioni del periodo) deve essere presentata nei termini ordinari
di cui all'articolo 2 del dPR 322 del 1998, unitamente al modello Unico
2009 PF, cioe' alla dichiarazione che riassume tutti i redditi percepiti
dall'istante nel periodo di imposta 2008.
I medesimi chiarimenti valgono anche con riguardo alle dichiarazioni
dei redditi per il periodo di imposta 2009 e seguenti (quesito 8),
nell'ipotesi in cui la liquidazione non ecceda i tre anni, nel senso che per
ciascun anno va presentata una dichiarazione per il reddito di impresa e una
dichiarazione unificata per tutti i redditi.
Per cio' che concerne la corretta compilazione della dichiarazione dei
redditi dell'imprenditore individuale e del collaboratore familiare
relativamente al reddito provvisorio del periodo post liquidazione e dei
periodi intermedi (quesito 7), si rappresenta quanto segue.
Dal combinato disposto degli articoli 17, primo comma, lettera g), e
secondo comma dell'articolo 182 del dPR n. 917 del 1986, si evince che
anche i redditi provvisori attribuiti al collaboratore familiare potranno
essere assoggettati a tassazione separata compilando il quadro RM del
Modello Unico.
Pertanto, al fine di imputare a ciascun collaboratore una quota del
reddito familiare, il titolare compilera' il quadro RS nel modello di
dichiarazione presentato, al solo fine di rappresentare il reddito d'impresa
prodotto nell'esercizio provvisorio.
Infine, al termine della liquidazione, come disposto dall'articolo 5
del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322,
entro i entro sette mesi successivi deve essere presentata una dichiarazione
riepilogativa di tutta la fase della liquidazione (dal 30/06/2008 fino alla
data di chiusura).
2) Studi di settore
Per cio' che concerne le modalita' di allegazione dello studio di
settore ed in particolare la dichiarazione alla quale va allegato (quesito
4), si evidenzia quanto segue.
In base alla legge dell' 8 maggio 1998 n. 146, articolo 10, comma 4,
lettera b), gli studi di settore non si applicano nei confronti dei
contribuenti che hanno iniziato o cessato l'attivita' nel periodo di
imposta. A tal proposito, la circolare del 21 maggio 1999 n. 110, al
paragrafo 6.2, ha precisato che " (...) il periodo che precede l'inizio
della liquidazione e' considerato periodo di cessazione dell'attivita'".
L'articolo 1, comma 19, della legge 296 del 2006, stabilisce, poi, che
" nei confronti dei contribuenti titolari di reddito d'impresa o di lavoro
autonomo, per i quali non si rendono applicabili gli studi di settore, sono
individuati specifici indicatori di normalita' economica, idonei a rilevare
la presenza di ricavi o compensi non dichiarati ovvero di rapporti di lavoro
irregolare. Ai medesimi fini, nelle ipotesi di cessazione dell'attivita' di
liquidazione ordinaria ovvero di non normale svolgimento dell'attivita' di
liquidazione ordinaria, puo' altresi' essere richiesta la compilazione del
modello, allegato alla dichiarazione, previsto per i soggetti cui si
applicano gli studi di settore".
Pertanto, la scrivente e' dell'avviso che la facolta' di allegare tale
modello debba essere presa in considerazione in relazione alla dichiarazione
relativa al reddito di impresa ante liquidazione.
Per i periodi post liquidazione il contribuente e' escluso
dall'applicazione degli studi di settore (quesito 5).
3) Versamenti
Per cio' che concerne il termine relativo al pagamento delle imposte
risultanti dalla dichiarazione relativa al periodo ante liquidazione
(quesito 3), si evidenzia che l'articolo 17 del dPR del 7 dicembre 2001, n.
435, dispone, al primo comma, che il versamento dell'imposta dovuta debba
essere effettuato entro il 16 giugno dell'anno di presentazione della
dichiarazione, o, in alternativa, entro il trentesimo giorno successivo ai
termini ivi previsti, maggiorando le somme da versare dello 0,40 percento a
titolo di interesse corrispettivo.
Il termine per il versamento dell'imposta sul reddito di impresa ante
liquidazione, coincide con il versamento delle imposte dovute con
riferimento a tutti gli altri redditi: pertanto, l'imposta relativa al
reddito di impresa ante liquidazione viene liquidata cumulativamente a
quelle relative agli altri redditi.
La risposta di cui alla presente nota, richiesta con interpello
presentato alla Direzione Regionale, viene resa dalla scrivente ai sensi
dell'articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del decreto ministeriale 26 aprile
2001, n. 209.