Elenco Approfondimenti


Titoli edilizi: tecniche di tutela azionabili dal terzo

Il commento sottoriportato riprende i più recenti interventi in tema di impugnazione da parte di terzi dei tioli edilizi, distinguendo tra le varie categorie di titoli in relazione agli interventi assentiti.


Accertamento sintetico: arma risolutiva contro l'evasione fiscale, oppure sterile iniqua dolorosa gabella?

L'accertamento sintetico è disciplinato dall'articolo 38 commi 4 e seguenti, del DPR n. 600/1973. La caratteristica propria della determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche, consiste nell'accertare quel maggior reddito occultato dal contribuente, spostando l'esame dalla fonte di reddito alla spesa, in modo da poter giungere all'individuazione del fatto ignoto. Quindi questa operazione logica consente di risalire da una spesa al reddito imponibile.


Ecco l'elenco della documentazione necessaria per la dichiarazione dei redditi

Entro il 16 giugno 2011 deve essere conclusa la predisposizione della denuncia dei redditi, la liquidazione e il versamento delle imposte relative alla dichiarazione dei redditi prodotti nel 2010; si fornisce un elenco dei documenti e delle informazioni necessarie per predisporre la dichiarazione dei redditi modello Unico persone fisiche


Profili fiscali della Cessione indiretta d'azienda

Si definisce cessione indiretta di azienda il conferimento di una azienda in una società e la successiva cessione delle partecipazioni. La cessione indiretta di azienda presenta degli indubbi vantaggi di carattere fiscale rispetto alla cessione diretta di azienda.


Cessione di partecipazioni - Aspetti generali

In via generale si rileva che il trasferimento di azienda può avvenire si mediante la cessione a titolo oneroso sia mediante la cessione del pacchetto di controllo: la prima tipologia di trasferimento viene definita cessione di beni di primo grado mentre la seconda, le partecipazioni, viene definita cessione di beni di secondo grado.


Caso notevole: conferimento di azienda agricola effettuato ai sensi dell'articolo 176 del DPR n. 917/1986

Nel caso di conferimento di azienda agricola risulta particolarmente interessante analizzare l'applicabilità o meno a tale operazione del regime fiscale di conferimento neutrale di cui all'articolo 176 del TUIR e se, in caso di successiva cessione delle partecipazioni ricevute in seguito al conferimento in questione, risulti applicabile il regime di parziale esenzione delle plusvalenze, ovvero di indeducibilità totale delle minusvalenze, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 87 e 101 dello stesso Testo Unico.


Aspetti fiscali del conferimento di azienda

Ai fini delle imposte dirette in presenza di una operazione di conferimento occorre determinare due parametri: i) il risultato del conferimento;ii) la modalità di tassazione della (eventuale) plusvalenza.


Aspetti civilistici del conferimento di azienda

In via generale si rileva che il codice civile disciplina soltanto il conferimento di beni e non già il conferimento dell'azienda. Pertanto la disciplina del conferimento d'azienda si ricava dall'analisi combinata di quanto il codice civile prevede in tema di conferimenti societari di cui agli articoli 2342, 2343, 2440, 2464, 2465 c.c., ed in tema di trasferimento dell'azienda di cui agli articoli 2112, 2556-2560 c.c..


Conferimento di azienda - aspetti generali

Il conferimento d'azienda rappresenta un'operazione di gestione straordinaria di azienda in quanto comporta una radicale riorganizzazione dell' attività produttiva dell'azienda. Il conferimento di azienda si realizza mediante il trasferimento di un'azienda da un soggetto economico conferente ad un diverso ente conferitario, in cambio non di denaro, ma di una partecipazione al capitale della conferitaria


La mediazione delle controversie

Dal prossimo mese di marzo 2011 la conciliazione si rafforza e diventa un passaggio obbligato in alcune materie per le cause civili, andando ad aggiungersi, in materia, all'arbitrato.


Al via il Fondo di Solidarietà anti-crisi per i mutui prima-casa

Dopo tre lunghi anni di gestazione, dal 15 novembre le famiglie in difficoltà con le rate potranno richiedere alla Banca la sospensione dei pagamenti fino a diciotto mesi.


L'arbitro per le liti in Banca

L'Arbitro Bancario Finanziario, l'organismo promosso dalla Banca d' Italia come alternativa alla Giustizia ordinaria, è a pieno regime: le questioni relative ai conti correnti, ai mutui ed alle carte di pagamento sono quelle principalmente trattate.


Liquidazione coatta amministrativa

La liquidazione coatta amministrativa è una procedura concorsuale, simile a quella fallimentare, diretta ad estinguere l'impresa, dopo aver soddisfatto i creditori. Nella liquidazione coatta, a differenza della liquidazione volontaria, viene tutelato, non tanto l'interesse dei creditori, quanto un interesse pubblico legato alle particolari imprese assoggettabili alla disciplina della liquidazione coatta amministrativa


Aspetti fiscali della liquidazione

Il procedimento formale di liquidazione non è obbligatorio per le società di persone eccetto il caso che si voglia usufruire della per tassazione separata di cui all'art. 17, co.1, del DPR n. 917/1986. Diversamente per le società di capitali è obbligatorio seguire un procedimento formale di liquidazione.


La liquidazione delle società di capitali

La fase di liquidazione della società è composta per le società di capitali da tre diversi periodi: A) accertamento del verificarsi di una causa di scioglimento della società e relativa pubblicità (artt. 2484 e 2485 Cod. Civ.); B) procedimento di liquidazione, dalla nomina dei liquidatori fino al deposito del bilancio finale di liquidazione ed all'esecuzione del piano di riparto (artt. 2487-2494); C) estinzione della società a seguito della sua cancellazione dal registro delle imprese e deposito dei libri contabili e sociali (artt. 2495 e 2496)


La liquidazione delle società di persone

Come noto la procedura di liquidazione nelle società di persone è una fase facoltativa alla quale i soci possono rinunciare, e quindi decidere di realizzare l'estinzione della società immediatamente attraverso la divisione consensuale dei beni facenti parte dell'azienda, ovvero chiedendo al giudice di definire i rispettivi rapporti di dare ed avere.


La liquidazione profili civilistici e contabili

Come noto la liquidazione costituisce la fase finale della vita aziendale. La liquidazione volontaria viene decisa liberamente dal soggetto economico, la liquidazione giudiziale è disposta dall'autorità giudiziaria; la prima forma di liquidazione è disciplinata dal codice civile mentre la seconda tipologia è regolata da legislazioni speciali.


La liquidazione dell'impresa - aspetti generali

La liquidazione dell'impresa è quel complesso di operazioni dirette a disinvestire le attività, estinguere le passività, acquisire il residuo patrimoniale da liquidare (cioè destinare, secondo il termine proprio del diritto amministrativo, il capitale netto di liquidazione) e ripartire tra i soci. Nella maggior parte dei casi la liquidazione volontaria dell'impresa si basa su un calcolo di convenienza posto in essere dall'imprenditore sull'opportunità o meno di proseguire l'attività.


Aspetti civilistici della trasformazione eterogenea

Trasformazione da società di capitali ad ente non commerciale Il "nuovo" art. 2500- septies , c.c., regolamenta un atto straordinario in passato non consentito, ovvero la trasformazione da società di capitali in: consorzi; società consortili; società cooperative; comunioni d'azienda; associazioni non riconosciute; fondazioni. La trasformazione de qua viene definita eterogenea in quanto si passa da una società commerciale ad un ente non commerciale o viceversa.


Trasformazione eterogenea: aspetti generali

La trasformazione eterogenea è disciplinata dall'art. 2500- septies all'art. 2500- novies del Codice civile. Con il termine trasformazione eterogenea si intendono le operazioni di trasformazione che consentono a s.p.a., s.a.p.a. e s.r.l. di dar vita a consorzi, società consortili, società cooperative, comunioni d'azienda, associazioni non riconosciute e fondazioni; e, similmente, le operazioni inverse che consentono di trasformare consorzi, società consortili, società cooperative, comunioni d'azienda, associazioni non riconosciute e fondazioni in società di capitali.