Elenco Approfondimenti


Rinuncia all'eredità

La rinuncia è disciplinata dall'art.519 c.c e presuppone la morte della persona della cui eredità si tratta, cioè l'apertura della successione. Viene effettuata generalmente quando l'eredità è gravata da debiti per non dovervi risponderne e in tal caso dovrà essere effettuata anche da tutti i discendenti del rinunciante. Può essere fatta anche per agevolare altri coeredi con un unico passaggio di proprietà qualora l'eredità sia attiva. La rinuncia non può essere parziale, né condizionata, né a termine.


Il nuovo Codice della Strada

Modifiche al Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285. La legge sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, ma 14 articoli entreranno in vigore già dal 1 agosto. Il testo in oggetto va a modificare 80 articoli del codice della strada, dai termini per le notifiche alla rateizzazione delle multe, dalla guida accompagnata alle visite per gli over 80.


Sul diritto alla cancellazione dall'albo informatico dei protesti

L'attività della Camera di Commercio consiste in una mera operazione materiale di verifica della "regolarità dell'adempimento o della sussistenza della illegittimità o dell'errore del protesto"; che, senza alcun potere discrezionale, ha come risultato nel caso, la cancellazione del nominativo, risolvendosi, quindi, in comportamenti che rientrano nella categoria degli atti materiali posti in essere all'infuori di una potestà amministrativa. Cass. Sezioni Unite 25/02/2009 n. 4464


Profili fiscali dell'operazione di scissione

Neutralità fiscale. La scissione non dà luogo a realizzo né a distribuzione di plusvalenze e di minusvalenze dei beni della società scissa, comprese quelle relative alle rimanenze ed al valore di avviamento, a condizione che gli elementi attivi e passivi trasferiti mantengano gli stessi valori fiscali che avevano presso la società scissa.


La procedura di scissione

In via generale si rinvia a quanto illustrato con riferimento all'operazione di fusione. Il primo documento: il Progetto di scissione Per quanto concerne il progetto di scissione si rimanda a quanto riportato con riferimento al progetto di fusione.


Aspetti di carattere generale dell'operazione di scissione

La scissione, ai sensi degli articoli da 2506 a 2506 quater c.c., è un'operazione di carattere straordinario, concettualmente opposta alla fusione ma sostanzialmente analoga per quanto riguarda il procedimenti e i profili fiscali


Profili fiscali dell'operazione di fusione

L'operazione straordinaria di fusione è governata dal principio fiscale della neutralità fiscale. In base a tale principio la fusione è un'operazione fiscalmente neutrale, ai fini delle imposte sul reddito, esclusa dal campo di applicazione dell'IVA e soggetta alle imposte di atto in misura fissa.


Profili contabili della fusione

Le operazioni di fusione originano variazioni del capitale sociale delle società partecipanti nel caso di: - Annullamento delle azioni o quote delle società fuse o incorporate - Aumento del capitale sociale della società risultante ogniqualvolta le azioni o quote delle società fuse o incorporate sono detenute da soggetti diversi dall'incorporante (L'aumento del capitale sociale non è necessario nel caso in cui le società partecipanti alla fusione abbiano la medesima compagine)


I Documenti necessari per procedere all'operazione di fusione

Il primo documento: il progetto di fusione La redazione del progetto é a cura dell'Organo amministrativo di ciascuna societá partecipante. Nelle societá personali ove non esiste Organo amministrativo provvedono, ai sensi degli artt. 2257 e 2258 c.c., i soci che svolgono funzione amministrativa. Il progetto di fusione deve essere depositato per l'iscrizione nel Registro delle Imprese del luogo ove hanno sede le società partecipanti alla fusione (pubblicità esterna).


Procedimento di fusione

Il procedimento di fusione si può suddividere nelle seguenti fasi: Fase preliminare: è la fase in cui si instaurano i rapporti ed i contatti fra gli organi amministrativi. In questa fase vengono prodotti i documenti necessari per avviare il procedimento. Fase pubblicitaria: è la fase in cui si depositano presso la sede sociale i documenti necessari all'avvio del procedimento. Fase deliberativa: è la fase con cui l'Assemblea decide si approvare l'operazione di fusione sulla base della documentazione depositata.


Aspetti di carattere generale della fusione

Quando si parla di OPERAZIONI STRAORDINARIE si fa riferimento ad una serie eterogenea di operazioni che le imprese pongono in essere al di fuori della gestione ordinaria allo scopo di : - modificare la struttura o la forma giuridica dell'impresa; - trasferire la titolarità dell'azienda o il controllo dell'impresa; - liquidare l'azienda per poi estinguere l'impresa.


INDICATORE SINTETICO DI COSTO annuo: ora è più facile controllare il conto corrente

Conti, costi opzioni ed altre variabili da considerare: arriva il catalogo I.S.C. che permette di verificare dove si spende meno allo sportello e cerca di soddisfare la ricerca di informazioni utili da parte degli utenti.


DERIVATI: il mercato non si ferma

Senza alcuna efficacia concreta il divieto imposto in Germania per la vendita "allo scoperto" dei famigerati C.D.S.: solo un'operazione di politica interna.


La "piaga" dell'usura coinvolge anche le Banche

La Corte di Cassazione conferma l'illegittimità della commissione di massimo scoperto con riferimento al tasso globale antiusura, nella determinazione del quale deve essere inserita.


Dividendi di fonte estera percepiti da soggetti residenti

In via generale si rileva che non devono essere più inclusi nell'imponibile IRPEF gli utili percepiti da persone fisiche residenti al di fuori dell'esercizio di impresa in relazione a partecipazioni non qualificate in società estere. Infatti anche agli utili di fonte estera derivanti da partecipazioni non qualificate si applica la ritenuta a titolo d'imposta del 12,50 per cento prevista per gli utili di fonte italiana. Continuano, invece, ad essere inclusi nel reddito complessivo imponibile i dividendi da partecipazioni qualificate


Dividendi di fonte estera percepiti da soggetti non residenti

In via generale si rileva che la disciplina degli utili da partecipazione (e dei redditi ad essi assimilati) è contenuta nell'articolo 89 del DPR n. 917/1986, il quale dispone che tali redditi, se percepiti da soggetti IRES, siano esclusi dalla formazione del reddito del soggetto ricevente per il 95 per cento del loro ammontare. Se tali redditi sono percepiti da soggetti residenti in relazione a partecipazioni societarie non qualificate, allora sono soggetti ad una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 12,50 per cento.


Paradisi fiscali

PARADISI FISCALI: WHITE LIST E BLACK LIST Innanzitutto si rileva che viene considerato paradiso fiscale uno Stato che: - prevede una imposizione fiscale ridotta o l'assenza di imposizione - l'assenza di trasparenza in ambito normativo - il rifiuto di politiche a sostegno dello scambio di informazioni con altri paesi - la mancanza di disposizioni che prevedono il requisito dell'esercizio di attività effettiva sul territorio nazionale.


Norma antiabuso

In via generale si rileva che i governi, all'interno dell'Unione europea, hanno competenza esclusiva per quanto riguarda i livelli dell'imposizione diretta, ovvero l'imposta sui redditi individuali e sugli utili societari, a condizione che tali imposte siano compatibili con il mercato unico e con la libera circolazione dei capitali, ossia non ostacolino gli investimenti transfrontalieri.


Disciplina fiscale delle Controlled foreign companies (Cfc)

In via generale si rileva che la normativa riguardante le cosiddette controlled foreign companies (cfc) è stata introdotta dall'articolo 1 della Legge 21 novembre 2000, n. 342, con efficacia dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento di individuazione dei regimi di Stati o territori a fiscalità privilegiata di cui all'articolo 127bis, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (cosiddetta black list).


Residenza fiscale delle persone fisiche

In base all'art. 2, comma 2 TUIR sono considerate residenti le persone fisiche che per la maggior parte dell'anno, ossia per un periodo di almeno 183 giorni (184 per gli anni bisestili) anche non continuativi, rientrano in determinate ipotesi previste dalla legge.