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Successioni & donazioni
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In caso venga posta in essere una donazione di azienda occorre verificare se l'imposta sulle donazioni sia dovuta. Sono infatti presenti casi di esenzione dall'applicazione dell'imposta e franchigie.
L' art. 6, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262 ha riformato l'imposizione indiretta gravante sui trasferimenti a titolo gratuito, per successione o per donazione di beni e diritti.
In sede di conversione, la L. n. 286 del 24 novembre 2006 ha ridefinito la disciplina introdotta dal D.L. n. 262/2006, ripristinando le imposte di successione e donazione, di cui al D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 .
L'art. 5, co. 1 TUIR afferma che ""i redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili".
Il principio sancito dal citato articolo non sempre è stato sufficiente a regolamentare le varie fattispecie che prendono sostanza per effetto di eventi molto diffusi quali varie tipologie di cessione di quote sociali, recesso del socio, successioni o donazioni.
Quando un imprenditore individuale che ha concesso in affitto la sua unica azienda decede in pendenza di contratto occorre stabilire come procedere secondo corretti comportamenti civilistici e fiscali.
Dal punto di vista dell'imposta sulle donazioni occorre ricordare che alle donazioni di azienda si applica l'imposta sulle donazioni.
Esistono tuttavia casi in cui viene assicurata l'esenzione dall'imposta tuttavia occorre rispettare specifiche condizioni
La donazione, al contrario della successione testamentaria, permette al titolare di trasferire l'azienda quando è ancora in vita, garantendogli comunque un controllo sulla continuità della prosecuzione dell'attività del complesso aziendale.
La disciplina civilistica in materia di successione e donazione risulta alquanto rigida in quanto dettata con la finalità di tutelare i diritti di tutti i potenziali soggetti interessati alla successione dell'imprenditore.
Il titolare dell'azienda si trova quindi ad incontrare vincoli normativi che ne limitano decisamente le potenziali scelte circa l'individuazione del suo successore al "timone" dell'impresa.
L' art. 6, D.L. 3 ottobre 2006, n. 262 ha riformato l'imposizione indiretta gravante sui trasferimenti a titolo gratuito, per successione o per donazione di beni e diritti.
In sede di conversione, la L. n. 286 del 24 novembre 2006 ha ridefinito la disciplina introdotta dal D.L. n. 262/2006, ripristinando le imposte di successione e donazione, di cui al D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 .
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