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Fiscalità Internazionale
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In via generale si rileva che non devono essere più inclusi nell'imponibile IRPEF gli utili percepiti da persone fisiche residenti al di fuori dell'esercizio di impresa in relazione a partecipazioni non qualificate in società estere.
Infatti anche agli utili di fonte estera derivanti da partecipazioni non qualificate si applica la ritenuta a titolo d'imposta del 12,50 per cento prevista per gli utili di fonte italiana. Continuano, invece, ad essere inclusi nel reddito complessivo imponibile i dividendi da partecipazioni qualificate
In via generale si rileva che la disciplina degli utili da partecipazione (e dei redditi ad essi assimilati) è contenuta nell'articolo 89 del DPR n. 917/1986, il quale dispone che tali redditi, se percepiti da soggetti IRES, siano esclusi dalla formazione del reddito del soggetto ricevente per il 95 per cento del loro ammontare. Se tali redditi sono percepiti da soggetti residenti in relazione a partecipazioni societarie non qualificate, allora sono soggetti ad una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 12,50 per cento.
PARADISI FISCALI: WHITE LIST E BLACK LIST
Innanzitutto si rileva che viene considerato paradiso fiscale uno Stato che:
- prevede una imposizione fiscale ridotta o l'assenza di imposizione
- l'assenza di trasparenza in ambito normativo
- il rifiuto di politiche a sostegno dello scambio di informazioni con altri paesi
- la mancanza di disposizioni che prevedono il requisito dell'esercizio di attività effettiva sul territorio nazionale.
In via generale si rileva che i governi, all'interno dell'Unione europea, hanno competenza esclusiva per
quanto riguarda i livelli dell'imposizione diretta, ovvero l'imposta sui redditi individuali e sugli utili
societari, a condizione che tali imposte siano compatibili con il mercato unico e con la libera
circolazione dei capitali, ossia non ostacolino gli investimenti transfrontalieri.
In via generale si rileva che la normativa riguardante le cosiddette controlled foreign companies (cfc) è stata introdotta dall'articolo 1 della Legge 21 novembre 2000, n. 342, con efficacia dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento di individuazione dei regimi di Stati o territori a fiscalità privilegiata di cui all'articolo 127bis, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (cosiddetta black list).
In base all'art. 2, comma 2 TUIR sono considerate residenti le persone fisiche che per la maggior parte dell'anno, ossia per un periodo di almeno 183 giorni (184 per gli anni bisestili) anche non continuativi, rientrano in determinate ipotesi previste dalla legge.
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