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Elenco Approfondimenti

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Il Diritto d'Autore

Il Diritto d'Autore tutela leopere dell'ingegno di carattere creativo, che appartengano alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro, al cinema.


Le opere musicali

Gli associati alla Sezione Musica sono obbligati a dichiarare tempestivamente tutte le opere destinate alla pubblica utilizzazione sulle quali abbiano od acquisiscano diritti.


Le arti visive (Pittura, Scultura, Fotografie)

Come dichiarare le opere, il compenso per la riproduzione di un'opera e la tutela all'estero


La registrazione del software

Affinché venga provata la creazione del programma, il software può essere registrato presso il Registro Pubblico Speciale per Programmi per Elaboratore tenuto dalla S.I.A.E.oppure depositato come opera inedita qualora il programma stesso non sia ancora stato pubblicato o utilizzato.


Il deposito delle opere inedite

In base all'art.103 della Legge sul Diritto Autore è possibile effettuare il deposito e la registrazione delle opere pubblicate. Attraverso tale servizio istituito dalla S:I.A.E., chi deposita ottiene una prova dell'esistenza dell'opera con data certa.


Le opere letterarie

Per le opere letterarie la SIAE amministra i diritti relativi alla lettura o recitazione in pubblico, alla riproduzione meccanica, alla diffusione radiofonica e televisiva, alla comunicazione pubblica per radio o tv, alla diffusione tramite le più moderne tecnologie.



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