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Diritto Informatico
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Distruggere, deteriorare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui ovvero programmi, informazioni o dati appartenenti ad altri è punibile con la reclusione da sei mesi a tre anni.
La legge definisce in maniera più ampia - in considerazione dei "nuovi beni" tutelati, costituiti dal programma e dal sistema informatico - il concetto di "violenza sulle cose".
La disciplina che regola l'intercettazione, l'impedimento o l'interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche.
L'introduzione con la legge 547 del 1993 di una serie di norme che tendono a tutelare i sistemi informatici da ogni tipo di accesso non autorizzato ed ha collocato tali fattispecie nel codice penale fra i "Delitti contro la inviolabilità del domicilio", così creando una sorta di tutela giuridica al c.d. "domicilio informatico" negli articoli 615 ter, quater e quinquies.
L'introduzione nell'ordinamento giuridico del concetto di "documento informatico" e la necessità di creare una nuova fattispecie di reato, definito "frode informatica", nella quale la comune condotta di artificio e raggiro è più specificamente integrata dall'alterazione di un sistema informatico o telematico.
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