Elenco Approfondimenti


Esenzione Irap per le Onlus

La finanziaria 2008 ha introdotto importanti novità relative all'IRAP. La Legge 244/2007 ha, infatti, rinnovato la normativa modificando le aliquote, la base imponibile, la dichiarazione e fornendo alle regioni la possibilità di prevedere agevolazioni speciali nei loro regolamenti.


Studi di settore ed enti no profit

Con la circolare n. 5/E del 23 gennaio 2008, l'Amministrazione finanziaria ha espresso la sua posizione definitiva in relazione agli studi di settore da applicare agli enti non profit, sulla base delle caratteristiche e delle modalità con le quali viene svolta la loro attività.


La disciplina Ici per le Onlus

Con la recente Circolare n. 2 del 26 gennaio 2009, il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia ha fornito chiarimenti in merito all'applicazione dell'esenzione in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI), prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i), del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504. In particolare, dopo aver ricostruito, preliminarmente, il quadro normativo di riferimento e' stato affrontato il tema dei requisiti di carattere soggettivo e oggettivo necessari per il riconoscimento dell'esenzione stessa.


Contributi al terzo settore e fiscalità agevolata

Il legislatore fiscale consapevole dell'importante funzione che il Terzo settore svolge nel tessuto economico italiano ha previsto una serie di agevolazioni fiscali per quei contribuenti che effettuano erogazioni liberali a favore di enti non profit tra cui sono comprese anche le Onlus a patto di conseguire finalità di solidarietà sociale e di rispettare i requisiti formali previsti dalla legge.


Aspetti fiscali delle Onlus - imposte indirette

La categoria delle ONLUS è destinataria di un regime tributario di favore per quanto riguarda le imposte sui redditi e in particolari qui si analizzano le agevolazioni riguardanti l'imposizione indiretta: tassa concessione governativa, imposta sugli intarttenimenti, imposta comunale sugli immbili, ecc.


Lehman Brothers: crack improvviso

IL TRIBUNALE DI VENEZIA RESPINGE LA RICHIESTA DI NULLITA' DELL'ACQUISTO DI OBBLIGAZIONI LEHMAN BROTHERS SCAGIONANDO LA BANCA VENDITRICE SULLA SCORTA DELLA VALUTAZIONE LUSINGHIERA DELLE AGENZIE DI RATING ESISTENTE SINO AL GIORNO STESSO DEL DEFAULT.


Class action anche in Italia

In vigore dal primo gennaio del 2010 il nuovo strumento cui possono appellarsi i consumatori, sostituendo l'iniziativa privata al controllo pubblico.


IRAP ED ENTI NON COMMERCIALI

La determinazione della base imponibile IRAP relativa all'attività commerciale e istituzionale degli enti non commerciali e la compilazione della dichiarazione IRAP relativa.


L'Irap e il concetto di autonoma organizzazione.: il contenzioso Irap per i professionisti

Il presupposto per l'applicazione dell' Irap è l' esistenza di una autonoma organizzazione. Stabilire però se tale autonoma organizzazione esista o meno, è stata fonte di anni di contenzioso in sede tributaria tra contribuenti e Amministrazione finanziaria.


La natura del tributo, presupposto soggettivo ed oggettivo

Il D. Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, le cui disposizioni sono in vigore dal 1° gennaio 1998, ha introdotto nel nostro ordinamento l'imposta regionale sulle attività produttive (Irap) apportando profonde modifiche strutturali al sistema tributario vigente ed attuando un significativo decentramento del prelievo fiscale dallo Stato alle Regioni, attraverso la dotazione a queste ultime dell'autonomia finanziaria necessaria per svolgere una diretta e responsabile politica di bilancio.


L'Irap e il concetto di autonoma organizzazione: il contenzioso Irap per i professionisti

Il presupposto per l'applicazione dell' Irap è l' esistenza di una autonoma organizzazione. Stabilire però se tale autonoma organizzazione esista o meno, è stata fonte di anni di contenzioso in sede tributaria tra contribuenti e Amministrazione finanziaria.


Istanza di rimborso Irap - deduzione forfetaria dell'Irap per gli anni pregressi

Il comma 1, art.6 del D.L. n.185/08 (cd. decreto anticrisi) convertito con modificazioni dalla L. n.2/09, ha previsto la possibilità di dedurre, a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2008, un importo pari al 10% dell'Irap forfetariamente riferita all'imposta dovuta su interessi passivi e lavoro dipendente.


Irap ed enti non commerciali

La determinazione della base imponibile IRAP relativa all'attività commerciale e istituzionale esercitata da un ente non commerciale e modalità di compilazione della dichiarazione.


L'Irap in agricoltura

La disciplina IRAP applicabile ai soggetti operanti in agricoltura prevede alcune specificità relativi ai criteri di determinazione della base imponibile, la ripartizione della stessa nel caso in cui l'attività venga esercitata in più regioni, nonché la misura dell'aliquota d'imposta applicabile.


Irap ed enti non commerciali

La determinazione della base imponibile IRAP relativa all'attività commerciale e istituzionale degli enti non commerciali e la compilazione della dichiarazione.


ENTI PUBBLICI ED AMMINISTRAZIONI DELLO STATO: SOGGETTIVITÀ IRAP E DETERMINAZIONE DELLA BASE

Nella platea dei soggetti passivi IRAP sono compresi, oltre che gli imprenditori e i professionisti, anche gli Enti non commerciali. La determinazione della base imponibile Irap per gli enti pubblici e le amministrazioni dello stato


L'Irap e il concetto di autonoma organizzazione: il contenzioso Irap per i professionisti

Il presupposto per l'applicazione dell' Irap è l' esistenza di una autonoma organizzazione. Stabilire però se tale autonoma organizzazione esista o meno, è stata fonte di anni di contenzioso in sede tributaria tra contribuenti e Amministrazione finanziaria.


IL MODELLO DICHIARATIVO IRAP

Dall'anno di imposta 2008 la dichiarazione IRAP trova la sua collocazione autonoma al di fuori del modello Unico. La novità formale si accompagna a quella di carattere sostanziale rappresentata dalla modifica delle regole di determinazione della base imponibile per le imprese. Sono difatti previste, in relazione alla forma giuridica, due modalità differenti di determinazione dell'IRAP, una collegata alle risultanze del bilancio e l'altra ancorata alla rilevanza fiscale delle componenti positive e negative nella determinazione del reddito d'impresa.


La nuova base imponile Irap

La Finanziaria 2008 ha modificato la determinazione degli elementi rilevanti per il computo dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap). In particolare la manovra ha abrogato l'articolo 11-bis del D.Lgs 446/1997 che sanciva il parallelismo tra i componenti rilevanti ai fini Irap e quelli per le imposte dirette. Dal periodo d'imposta 2008 la base imponibile del tributo regionale è costituita dai valori civilistici del bilancio e pertanto nessuna rilevanza verrà attribuita alla normativa prevista per le imposte dirette (per i soggetti Ires).


La natura del tributo, presupposto soggettivo ed oggettivo

Il D. Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, le cui disposizioni sono in vigore dal 1° gennaio 1998, ha introdotto nel nostro ordinamento l'imposta regionale sulle attività produttive (Irap) apportando profonde modifiche strutturali al sistema tributario vigente ed attuando un significativo decentramento del prelievo fiscale dallo Stato alle Regioni, attraverso la dotazione a queste ultime dell'autonomia finanziaria necessaria per svolgere una diretta e responsabile politica di bilancio.