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- Regime patrimoniale
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Separazioni e divorzio
Elenco leggi
Regolamento CE 20.12.2010 n° 1259
Dal 2012 nuove regole uniformi europee per quanto concerne la legge applicabile alle controversie in materia di separazione personale e divorzio.
I coniugi avranno la facoltà di scegliere in accordo la legge applicabile al divorzio e alla separazione a patto e condizione che si tratti:
di legge dello stato di residenza abituale dei coniugi al momento della conclusione dell'accordo;
di legge dello stato dell'ultima residenza abituale dei coniugi, nel caso in cui uno di essi vi risieda ancora al momento della conclusione dell'accordo;
di legge dello stato di cui uno dei coniugi abbia la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo;
o, infine, di legge del foro.
Tanto è precisato nel regolamento (UE) del 20 dicembre 2010, n. 1259/2010, pubblicato nella GUUE (L343) del 29 dicembre 2010, relativo "all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale".
Nel regolamento in oggetto, nell'articolo 2, viene precisato che le norme in esso contenute non si applicano a:
annullamento del matrimonio;
obblighi di mantenimento;
responsabilità verso i figli;
effetti patrimoniali del matrimonio;
trust o successioni;
capacità giuridica delle persone fisiche.
Per quanto riguarda l'applicabilità del nuovo regolamento, come accennato in apertura di commento, l'articolo 18 dello stesso specifica che esso si applica ai procedimenti avviati e agli accordi tra i coniugi sulla legge applicabile conclusi a decorrere dalla data del 21 giugno 2012.
Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115
Al fine di essere rappresentata in giudizio, sia per agire che per difendersi, la persona non abbiente può richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato, purché le sue pretese non risultino manifestamente infondate.
L'istituto del patrocinio a spese dello Stato vale nell'ambito di un processo civile ed anche nelle procedure di volontaria giurisdizione (separazioni consensuali, divorzi congiunti, ecc.).
L'ammissione al gratuito patrocinio è valida per ogni grado del processo e per le procedure connesse.
La stessa disciplina si applica anche nel processo amministrativo, contabile e tributario.
Chi può essere ammesso
Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.628,16.
Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.
Legge 8 febbraio 2006 n. 54
L'affidamento condiviso regola l'affidamento dei figli e quindi l'esercizio della potestà genitoriale in caso di cessazione di convivenza dei genitori in modo che ciascun genitore sia responsabile in toto quando i figli sono con lui.
Al contrario dell'affidamento congiunto, che richiede completa cooperazione fra i genitori, l'affidamento condiviso, in caso di conflitto, suddivide in modo equilibrato le responsabilità specifiche e la permanenza presso ciascun genitore, mantenendo inalterata la genitorialità di entrambi e tutelando quindi la relazione genitoriale con i figli.
Il provvedimento, sulla carta, costituisce un cambiamento epocale in quanto stabilisce il così detto "principio di bigenitorialità": alla separazione personale dei genitori non consegue necessariamente - come nella precedente disciplina dell'affidamento esclusivo - la separazione di uno dei genitori dai figli.
Autorizzazione n. 4/2009 al trattamento dei dati sensibili da parte dei liberi professionisti del 16/12/2009
Considerato che le autorizzazioni di carattere generale sono risultate uno strumento idoneo per prescrivere misure uniformi a garanzia degli interessati, rendendo altresì superflua la richiesta di singoli provvedimenti di autorizzazione da parte di numerosi titolari del trattamento, il Garante privacy ha rinnovato l'autorizzazione al trattamento dei dati sensibili da parte dei liberi professionisti, che sarà efficace a decorrere dal 1° gennaio 2010 fino al 30 giugno 2011
Legge 1 dicembre 1970, n. 898
LIBRO PRIMO - Delle persone e della famiglia - Titolo IV DEL MATRIMONIO
Legge 6 marzo 1987, n. 74
Legge 1 dicembre 1970, n. 898
artt. 706 - 711 c. p. c.
artt. 150 - 158 c. c.
Il testo di tali disposizioni è stato profondamente modificato dalla legge di riforma del diritto di famiglia n. 151 del 1975.
DDL 26 gennaio 2006, n.3537