Carte di credito

Sei in Proprietà


Elenco leggi

Codice del Turismo

D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79   (1). Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio.

E' entrato in vigore il 21 giugno 2011 il Codice del turismo che reca importanti novità non solo in materia di tutela del viaggiatore ma anche e soprattutto in materia di multiproprietà. Sotto il primo profilo viene data grande attenzione agli standard di qualità, introducendo ad esempio il sistema delle stelle per tutte le strutture ricettive, gli acquisti di pacchetti di viaggi via internet equiparati sotto il profilo delle garanzie a quelli tradizionali, il risarcimento del danno morale da vacanza rovinata la ricettività. Sotto il secondo profilo, il Codice adegua le disposizioni del nostro ordinamento alla disciplina europea (direttiva 122/2008) modificando in tal senso le relative precedenti previsioni del Codice del consumo (d.lgs. 206/2005) ampliando la tipologia dei beni oggetto dei contratti, introducendo un nuovo termine per l'esercizio del diritto di recesso che passa da 10 a 14 giorni, prevedendo un obbligo di informativa in via preventiva.


Patrocinio Gratuito

Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115

Al fine di essere rappresentata in giudizio, sia per agire che per difendersi, la persona non abbiente può richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato, purché le sue pretese non risultino manifestamente infondate. L'istituto del patrocinio a spese dello Stato vale nell'ambito di un processo civile ed anche nelle procedure di volontaria giurisdizione (separazioni consensuali, divorzi congiunti, ecc.). L'ammissione al gratuito patrocinio è valida per ogni grado del processo e per le procedure connesse. La stessa disciplina si applica anche nel processo amministrativo, contabile e tributario. Chi può essere ammesso Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.628,16. Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.


Codice Civile

Libro terzo, della Proprietà