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Elenco leggi

Più tempo per il versamento delle imposte

Comunicato stampa del 13 maggio 2011 e relativo DPCM di proroga dei versamenti

Con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri firmato oggi, è stato previsto lo slittamento dei termini, dal 16 giugno al 6 luglio 2011, senza alcun pagamento aggiuntivo, dei versamenti delle imposte dirette, dell'Irap e dell'acconto della cedolare secca.


Disposizioni urgenti in materia di IRAP e di canoni demaniali marittimi

Decreto Legge del 07/06/2006 n. 206

Il provvedimento dispone che in caso di violazione dell'obbligo di versamento in acconto o a saldo dell'IRAP non si possono applicare le disposizioni agevolative per ridurre le sanzioni. Il versamento della prima rata di acconto dell'IRAP dovuta dai contribuenti interessati dalle disposizioni dell'articolo 1, comma 174, quinto periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, effettuato entro il 20 luglio 2006, non e' soggetto alla maggiorazione dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.


Sganciamento dell'IRAP dall'IRES

Legge n. 244/2007, art. 1, commi 50-51 Finanziaria 2008

La legge finanziaria 2008 (legge n. 244/2007, art. 1, commi 50-51) ha eliminato il legame tra le variazioni effettuate ai fini delle imposte dirette e quelle IRAP, introducendo il principio di derivazione ella base imponibile IRAP dal risultato civilistico.


Rimborso Irap

Decreto del Presidente della Repubblica del 29/09/1973 n. 600 art. 38

Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi. (Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 268 del 16/10/1973) Tale articolo permette di richiedere tramite un istanza all'Agenzia delle Entrate il rimborso dell'Irap pagata indebitamente.


Nuova deducibilità ai fini Irap

Art. 6 comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185,

Tale decreto ammette, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008, la possibilità di dedurre dal reddito un importo pari al 10 per cento dell'IRAP dovuta, forfetariamente riferita alla quota di interessi passivi e oneri assimilati al netto degli interessi attivi e proventi assimilati ovvero delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni previste dall'articolo 11, comma 1, lettera a), 1-bis), 4-bis, 4-bis.1 del d.lgs. n. 446 del 1997. Al riguardo, va precisato che la misura del 10 per cento va calcolata sull'IRAP versata nel periodo di imposta, senza la necessità di distinguere la quota parte di imposta riferita agli interessi passivi e alle spese per il personale dipendente. In tal senso si esprime anche la Relazione di accompagnamento alla norma in esame che specifica che "Per esigenze di semplificazione la quota parte di IRAP deducibile viene forfetariamente determinata in ragione del 10 per cento dell'imposta complessivamente dovuta dai soggetti passivi che hanno fatto concorrere nella base imponibile spese per il personale o per interessi passivi". In definitiva, la deduzione forfetaria pari al 10 per cento dell'IRAP versata può essere fatta valere in sede di determinazione del relativo reddito - sia del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008 e successivi sia dei periodi d'imposta pregressi - a condizione che alla formazione del valore della produzione imponibile ai fini del tributo regionale abbiano concorso spese sostenute per lavoro dipendente oppure interessi passivi.


Decreto Irap

Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446

Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali.


Deduzioni dalla base imponibile IRAP - Riduzione del cuneo fiscale

Circ. Agenzia delle Entrate 19.11.2007 n. 61

Nella circolare vengono esaminate le modifiche introdotte nell'articolo 11 del D. Lgs. n. 446 del 1997 (decreto Irap) dalla legge n. 296 del 2006 (finanziaria 2007). Vengono forniti, inoltre, chiarimenti in merito ad alcune modifiche di coordinamento formale, alla nuova deduzione per l'occupazione delle lavoratrici svantaggiate, nonché alle modifiche all'articolo 6 del decreto Irap, recante la disciplina per la determinazione del valore della produzione netta delle banche e degli altri enti e società finanziarie.