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Garante privacy, linee guida per l'informazione giuridica

Garante Privacy , deliberazione 02.12.2010

Regole più chiare per la pubblicazione di sentenze e provvedimenti giurisdizionali su riviste giuridiche, cd rom, dvd, siti istituzionali e maggiori tutele per i minori coinvolti in vicende processuali. Il Garante per la privacy ha adottato specifiche Linee guida sull'informazione giuridica. Le Linee guida, in via di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, non si applicano all'attivita' giornalistica e non incidono sulle norme processuali (non riguardano quindi gli originali delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali, ne' il loro deposito nelle cancellerie giudiziarie). Questi in sintesi i punti piu' rilevanti del provvedimento: Devono essere oscurati, sempre e in ogni caso, i dati dei minori e delle parti nei procedimenti che hanno ad oggetto i rapporti di famiglia e lo stato delle persone (ad es. controversie in materia di matrimonio, filiazione, adozione, abusi familiari, richieste di rettificazione di sesso), anche quando il giudizio si riferisca ad aspetti patrimoniali o economici. Devono, inoltre, essere omessi i dati relativi ad altre persone dai quali si possa desumere, anche indirettamente, l'identita' dei soggetti tutelati. I dati vanno oscurati non solo nei provvedimenti riprodotti per esteso, ma anche in quelli diffusi sotto forma di massima o nell'ambito di un elenco. Oltre a questa forma di tutela assoluta, in tutti gli altri casi chiunque sia interessato (le parti in un giudizio civile o l'imputato in un processo penale, ma anche un testimone o un consulente) puo' rivolgere un'istanza al giudice, prima della conclusione del processo, con la quale chiede che, in caso di riproduzione del provvedimento per finalita' di informazione giuridica, siano oscurati le generalita' e ogni altro elemento in grado di identificarlo


Banche: dati dei clienti più protetti

Garante Privacy , provvedimento 18.06.2009

La banca deve proteggere con particolare attenzione i dati della clientela e deve dare immediata notizia al titolare del conto di eventuali accessi ingiustificati, anche se effettuati da propri dipendenti, alle informazioni riguardanti il conto corrente. Lo chiarisce il Provvedimento 18 giugno 2009 con il quale il Garante per la Privacy ha affrontato il caso di una signora che lamentava il trattamento illecito dei suoi dati personali da parte della propria banca nell'ambito di una causa di separazione in cui il marito aveva prodotto una memoria contenente informazioni relative a un conto corrente che solo la donna stessa o il personale della filiale presso la quale aveva aperto il conto potevano conoscere. L'Autorità ha infatti stabilito che gli istituti di credito (che sono innanzitutto obbligati ad adottare misure di sicurezza idonee a garantire la scrupolosa vigilanza sull'operato degli incaricati e a sensibilizzare i propri funzionari al rigoroso rispetto delle norme sulla privacy attraverso attività di formazione) una volta acquisita la conoscenza di accessi non autorizzati ai dati della clientela, inclusi quelli eventualmente effettuati dai suoi dipendenti, sono tenuti a comunicarlo tempestivamente agli interessati.


Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili da parte dei liberi professionisti

Autorizzazione n. 4/2009 al trattamento dei dati sensibili da parte dei liberi professionisti del 16/12/2009

Considerato che le autorizzazioni di carattere generale sono risultate uno strumento idoneo per prescrivere misure uniformi a garanzia degli interessati, rendendo altresì superflua la richiesta di singoli provvedimenti di autorizzazione da parte di numerosi titolari del trattamento, il Garante privacy ha rinnovato l'autorizzazione al trattamento dei dati sensibili da parte dei liberi professionisti, che sarà efficace a decorrere dal 1° gennaio 2010 fino al 30 giugno 2011


Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili da parte degli organismi di tipo associativo e delle fondazioni

Autorizzazione n. 3/2009 al trattamento dei dati sensibili da parte degli organismi di tipo associativo e delle fondazioni del 16/12/2009

Considerato che le autorizzazioni di carattere generale sono risultate uno strumento idoneo per prescrivere misure uniformi a garanzia degli interessati, rendendo altresì superflua la richiesta di singoli provvedimenti di autorizzazione da parte di numerosi titolari del trattamento, il Garante privacy ha rinnovato l'autorizzazione al trattamento dei dati sensibili da parte degli organismi di tipo associativo e delle fondazioni, con efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 30 giugno 2011


Autorizzazione al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale

Autorizzazione n. 2/2009 al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale del 16/12/2009

Considerato che le autorizzazioni di carattere generale sono risultate uno strumento idoneo per prescrivere misure uniformi a garanzia degli interessati, rendendo altresì superflua la richiesta di singoli provvedimenti di autorizzazione da parte di numerosi titolari del trattamento, il Garante privacy ha rinnovato l'autorizzazione al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, che sarà efficace a decorrere dal 1° gennaio 2010 fino al 30 giugno 2011


Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro

Autorizzazione n. 1/2009 al trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro del 16/12/2009

Considerato che le autorizzazioni di carattere generale sono risultate uno strumento idoneo per prescrivere misure uniformi a garanzia degli interessati, rendendo altresì superflua la richiesta di singoli provvedimenti di autorizzazione da parte di numerosi titolari del trattamento, il Garante Privacy ha rinnovato l'autorizzazione al trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro, che sarà efficace dal 1° gennaio 2010 sino al 30 giugno 2011


Telemarketing: riconfermate le regole del Garante privacy

Prescrizioni ai titolari di banche dati costituite sulla base di elenchi telefonici formati prima del 1° agosto 2005 a seguito della deroga introdotta dall'art. 44 d.l. n. 207/2008

Le regole predisposte dal Garante privacy nel marzo 2009, relative alle chiamate promozionali e pubblicitarie consentite a suo tempo dal decreto "Milleproroghe" del 2008, restano valide ancora per l'ulteriore periodo di sei mesi previsto dalla legge di conversione del decreto Ronchi, ovvero, se istituito in questo periodo, fino alla realizzazione del registro pubblico delle opposizioni al quale dovranno iscriversi le persone che non intendono ricevere questo tipo di telefonate


Privacy e referti on-line: le linee guida del Garante

Garante per la protezione dei dati personali. Linee guida in tema di referti on-line, 19 novembre 2009

Con le linee guida il Garante intende individuare uno specifico quadro unitario di garanzie per i cittadini nei confronti di alcuni servizi, attualmente in uso, consistenti nella possibilità di ricevere via posta elettronica o di consultare telematicamente il referto relativo ad un singolo evento sanitario (es. analisi cliniche) non appena lo stesso sia reso disponibile da parte dell'organismo sanitario presso il quale si è rivolto l'interessato


Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Legge 31 dicembre 1996, n. 675


Legge sulla privacy

DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 2003, n. 196