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- Regime patrimoniale
- Separazione
- Separazione consensuale o divorzio congiunto
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Separazioni e divorzio
Elenco modulistica
Quando i coniugi sono giunti di comune accordo alla volontà di separarsi, possono ricorrere alla separazione consensuale. In questo caso, è evidente che si è in assenza di conflitto tra le parti. Nel caso in cui entrambi i coniugi sono autosufficienti ed i loro redditi sono molto simili, non è necessario alcun mantenimento.
Trascorsi i tre anni dalla data di Separazione, i coniugi posso richiedere al Tribuanle competente la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Nel facsimile allegato non è previsto mantenimento per i coniugi, in quanto gli stessi sono autosufficienti. Invece, è previsto il mantenimento del figlio, con le modalità di visita e la suddivisione delle spese mediche e scolastiche.
Una parte intenzionata a divorziare, non avendo più alcun rapporto con l'ex coniuge, informa il coniuge, per il tramite dell'avvocato, della volontà di far cessare gli effetti civili del matrimonio. La predetta lettera è formulata esclusivamente per ottenere il divorzio, senza l'indicazione di particolari condizioni, in quanto non vi è prole e non vi è previsto mantenimento per il coniuge più debole.
Per la richiesta di divorzio è necessario che siano trascorsi tre anni dalla data di separazione o che siano prossimi a raggiungersi.