Ti segnaliamo che..


Qui puoi leggere ogni giorno le sentenze e le notizie giuridiche più interessanti.
Oltre 3348 news sono presenti nella nostra banca dati.

Cerca nel testo


In tema di azione revocatoria, L'esistenza del pregiudizio del creditore va verifica nel momento in cui è ceduto il bene oggetto dell'azione revocatoria.

Pubblicato il: 30/01/2012


Secondo il consolidato orientamento di questa Corte (Cass. n. 8096/2006; Cass. n. 15257/2004; Cass., n. 3546/2004; Cass., n. 2792/2002), in tema di azione revocatoria ordinaria, a fondamento dell'azione, e' richiesto il compimento di un atto che renda piu' incerta o difficile la soddisfazione del credito e che puo' consistere non solo in una variazione quantitativa del patrimonio del debitore, ma anche in una variazione qualitativa di esso. Il pregiudizio alle ragioni del creditore, che la norma dell'articolo 2901 c.c., mira ad evitare e che in definitiva si concretizza nella sopravvenuta insufficienza dei beni del debitore ad offrire la necessaria garanzia patrimoniale, puo' essere quindi arrecato anche da un singolo atto di disposizione ove di per se' sia idoneo a determinare l'accennata variazione del patrimonio del debitore rendendo piu' difficile o comunque piu' incerta l'esazione del credito. Cio' premesso, non e' dubbio che il pericolo di danno, derivante dalla modifica della situazione patrimoniale del debitore, tale da compromettere la fruttuosita' dell'esecuzione coattiva del credito, debba derivare dall'atto di disposizione oggetto della richiesta di revocatoria, come sua conseguenza diretta. Ne deriva che, come ha gia' avuto modo di statuire questa Corte, deve aversi riguardo ai soli effetti di tale atto sulla posizione patrimoniale del debitore. Pertanto, una volta escluso che la situazione patrimoniale abbia subito deterioramento per effetto dell'atto di disposizione, le successive vicende patrimoniali del debitore, non collegate all'atto di disposizione, non hanno rilevanza. (Cass. n. 755/1969). Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 14 novembre 2011, n. 23743

Dettagli



La semplice divisione dello stupefacente in dosi non configura lo spaccio

Pubblicato il: 30/01/2012


Gli elementi indicati dall'articolo 73, comma 1° bis, lettera a), del Dpr 9 ottobre 1990 n. 309 quali parametri utili al fine di apprezzare la destinazione all'uso non esclusivamente personale delle sostanze stupefacenti («quantità», «modalità di presentazione » e «altre circostanze dell'azione») non vanno valutati isolatamente, ma alla luce delle complessive risultanze del caso concreto, giacché la decisione sarà logicamente motivata solo se risulti in sintonia con l'intero compendio probatorio (da queste premesse, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna basata esclusivamente sull'accertato frazionamento in dosi della sostanza stupefacente detenuta dall'imputato, non risultando adeguatamente considerate le circostanze, confermative dell'asserito uso personale, rappresentate dal mancato ritrovamento nell'abitazione dell'imputato di materiali o strumenti utili per il taglio e il confezionamento in dosi dello stupefacente e dal fatto che il fornitore della droga risultava vendere lo stupefacente già suddiviso in dosi). PUBBLICAZIONE Il Sole 24 Ore, Guida al Diritto, 2011, 5, pg. 71 Corte di Cassazione, Sezione 6 penale, Sentenza 9 novembre 2011, n. 40668

Dettagli



Il danno da riduzione della capacita' di lavoro, sofferto da persona che - come la casalinga - provveda da se' al lavoro domestico, costituisce una ipotesi di danno patrimoniale, e non biologico

Pubblicato il: 30/01/2012


Il danno da riduzione della capacita' di lavoro, sofferto da persona che - come la casalinga - provveda da se' al lavoro domestico, costituisce una ipotesi di danno patrimoniale, e non biologico. Ne consegue che chi lo invoca ha l'onere di dimostrare che gli esiti permanenti residuati alla lesione della salute impediscono o rendono piu' oneroso (ovvero impediranno o renderanno piu' oneroso in futuro) lo svolgimento del lavoro domestico; in mancanza di tale dimostrazione nulla puo' essere liquidato a titolo di risarcimento di tale tipologia di danno patrimoniale. Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 11 novembre 2011, n. 23573

Dettagli



Nel caso di licenziamento per giusta causa in conseguenza dell'abusivo impossessamento di beni aziendali la proporzionalita' tra fatto addebitato e recesso va valutata in relazione alla la ripercussione sul rapporto

Pubblicato il: 28/01/2012


Nel caso di licenziamento per giusta causa in conseguenza dell'abusivo impossessamento di beni aziendali da parte del dipendente, ai fini della valutazione della proporzionalita' tra fatto addebitato e recesso viene in considerazione non l'assenza o la speciale tenuita' del danno patrimoniale ma la ripercussione sul rapporto di una condotta suscettibile di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento in quanto sintomatica di un certo atteggiarsi del lavoratore rispetto agli obblighi assunti (vedi per tutte: Cass. 29 settembre 2003, n. 14507; Cass. 19 agosto 2004, n. 16291; Cass. 19 agosto 2004, n. 16260). Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile, Sentenza 19 ottobre 2011, n. 21622

Dettagli



Risolto il preliminare, la restituzione dell'acconto è subordinata alla vendita a terzi del bene a un determinato prezzo: si tratta di una condizione.

Pubblicato il: 28/01/2012


La clausola contrattuale, che subordina il pagamento alla rivendita del bene ad un prezzo non inferiore a lire 400 milioni, integra certamente una condizione potestativa mista, dipendendo il suo avveramento in parte da un terzo, vale a dire dal nuovo acquirente che doveva sottoscrivere un preliminare, ed in parte dall'iniziativa del ricorrente che in qualita' di contraente poteva incidere sulla determinazione del prezzo, rifiutando la conclusione di affari al di sotto dell'importo previsto nella scrittura. (fonte: Diritto e giustizia) Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 18 novembre 2011, n. 24325

Dettagli



Ai fini del riconoscimento del danno morale derivante da atti di sottomissione e persecuzione inflitti dal datore di lavoro in violazione del contratto di lavoro, il lavoratore deve provare la sussistenza di un pregiudizio e il nesso di causalità con l'inadempimento datoriale

Pubblicato il: 28/01/2012


In tema di risarcimento del danno non patrimoniale derivante da demansionamento e dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non puo' prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio - dall'esistenza di un pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare reddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalita' nel mondo esterno. Tale pregiudizio non si pone quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, cosicche' non e' sufficiente dimostrare la mera potenzialita' lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore non solo di allegare il demansionamento ma anche di fornire la prova ex articolo 2697 cod. civ. del danno non patrimoniale e del nesso di causalita' con l'inadempimento datoriale Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile, Sentenza 23 novembre 2011, n. 24718

Dettagli



Le inadempienze tributarie non inficiano la validità degli accordi tra le parti. Pertanto è legittimo chiedere il pagamento del maggior canone pattuito "in nero"

Pubblicato il: 28/01/2012


La Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 13, comma 1, con riferimento ai contratti di locazione a uso abitativo, prevede la nullita' di ogni pattuizione volta a determinare un importo del canone di locazione superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato. Tuttavia, la ha notevolmente ridimensionato la portata che, prima facie, ha tale disposizione. E' stato infatti affermato che essa non si riferisce all'ipotesi della simulazione relativa del contratto di locazione rispetto alla misura del corrispettivo, non potendosi sostenere, in base a una interpretazione costituzionalmente orientata e al principio della normale irrilevanza, nei rapporti tra le parti, della omissione degli adempimenti fiscali che la norma abbia voluto sanzionare con la nullita' l'ipotesi della sottrazione all'imposizione di una parte soltanto del canone (quella eccedente l'importo risultante dal contratto scritto e registrato), che e' violazione certamente meno grave della simulata conclusione di un contratto di godimento a titolo gratuito, in cui v'e' totale evasione degli oneri tributari. Si e' cosi' affermato che la nullita' prevista dal citato articolo 13, primo comma, non e' diretta a colpire il contratto di locazione ad uso abitativo, in tutto o in parte non registrato, ma solo a inficiare gli eventuali patti di aumento del canone, a tutela dell'interesse del conduttore a usufruire del godimento dell'immobile, per tutta la durata del rapporto, a condizioni economiche stabili e immutabili, a pagare cioe' il canone fissato nel contratto, salvo le forme di aggiornamento, come quelle ancorate agli indici Istat, previste dallo stesso legislatore (confr. Cass. civ. 27 ottobre 2003, n. 16089). Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 21 novembre 2011, n. 24457

Dettagli



La responsabilità per danno cagionato da animali, ex art. 2052 c.c., sussiste anche se il cane morde nel giardino della casa il postino che è entrato senza suonare il citofono.

Pubblicato il: 25/01/2012


La pericolosità del fenomeno circolatorio ex art. 2054 c.c. è legata alla pluralità dei soggetti coinvolti nel caso in cui lo stesso si svolga su aree aperte al pubblico, mentre tale carattere è assente ove la circolazione non sia consentita ad un numero indeterminato di soggetti. Mentre la pericolosità dell'animale art. 2052 c.c. permane anche in aree non aperte al pubblico ed è conforme a costituzione l'applicazione della norma sia in riferimento ad aree aperte al pubblico che nel caso contrario. Per cui, è dovuto il risarcimento da parte del proprietario del cane dei danni subiti dal postino per essere stato aggredito dall'animale presso la cui abitazione si era recato per consegnare la posta. (Amb.Dir.) Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 6 dicembre 2011, n. 26205

Dettagli



Il diritto del figlio ad essere mantenuto, istruito ed educato da parte di entrambi i genitori prescinde dal riconoscimento giuridico dello status parentale

Pubblicato il: 25/01/2012


Nell'ipotesi in cui al momento della nascita il figlio sia riconosciuto da uno solo dei genitori, tenuto quindi a provvedere per intero al suo mantenimento, non viene tuttavia meno l'obbligo dell'altro genitore per il periodo anteriore alla pronuncia di dichiarazione giudiziale di paternita' o di maternita' naturale,che sorge dalla nascita del figlio. Insomma il diritto di questi ad essere mantenuto, istruito ed educato da parte di entrambi i genitori prescinde dal riconoscimento giuridico dello status parentale. Esso sorge con la nascita giacche' e' responsabilita' che consegue ad una situazione ontologicamente naturale e pertanto giuridica. Il genitore che ritarda il suo doveroso riconoscimento, financo al punto da far intervenire il giudice, non puo' allegare a proprio vantaggio il ritardo stesso. Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 13 dicembre 2011, n. 26772

Dettagli



Commette il reato di violenza sessuale su minore l'uomo che a bordo di un autobus della linea urbana tocca il ginocchio di costei con la mano o con la gamba

Pubblicato il: 19/01/2012


Commette il reato di violenza sessuale su minore l'uomo che a bordo di un autobus della linea urbana tocca il ginocchio di costei con la mano o con la gamba e, contemporaneamente, infila le mani nei propri pantaloni, alzando ed abbassando la cerniera lampo degli stessi fino a romperla. La Corte ha ritenuto esente da vizi la sentenza della Corte di Appello che ha ritenuto sussistenti entrambi i requisiti, oggettivo e soggettivo, richiesti dalla giurisprudenza di legittimita' per la configurabilita' del delitto contestato e cioe' un rapporto carpare carpari, inteso quale volontario contatto fisico diretto tra soggetto passivo e soggetto attivo, finalizzato a soddisfare la concupiscenza di quest'ultimo (ex multis Cass. 2/7/03 n. 36758). Inconferente, di poi, e' da ritenere, quanto sostenuto dal ricorrente per escludere la concretizzazione del reato ascrittogli, e cioe' che tale parte del corpo non rientra tra le cosiddette "zone erogene", perche' e' evidente che per i bambini non puo' essere adottato lo stesso metro di valutazione riferito agli adulti per quanto riguarda quelle predette specifiche parti del corpo. Corte di Cassazione, Sezione 3 penale, Sentenza 12 dicembre 2011, n. 45950

Dettagli



Nel caso in cui venga lamentato l'arricchimento da parte di un convivente more uxorio nei confronti dell'altro, debbono essere ritenute indennizzabili le sole prestazioni che esulino dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza

Pubblicato il: 19/01/2012


In materia di arricchimento senza causa, la giurisprudenza di legittimità è concorde nel ritenere che nel caso in cui venga lamentato l'arricchimento da parte di un convivente more uxorio nei confronti dell'altro, debbono essere ritenute indennizzabili le sole prestazioni che esulino dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza (v. da ultimo, Cass. 15 maggio 2009 n. 11330). L'azione generale di arricchimento ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro che sia avvenuta senza giusta causa, sicché non è dato invocare la mancanza o l'ingiustizia della causa qualora l'arricchimento sia conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità o dell'adempimento di un'obbligazione naturale. È, pertanto, possibile configurare l'ingiustizia dell'arricchimento da parte di un convivente "more uxorio" nei confronti dell'altro in presenza di prestazioni a vantaggio del primo esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza - il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto - e travalicanti i limiti di proporzionalità e di adeguatezza. Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 20 dicembre 2011, n. 27773

Dettagli



Potrebbe essere ritenuta legittima l'invasione di una porzione del ballatoio di accesso del condominio

Pubblicato il: 19/01/2012


L'uso della cosa comune e' sottoposto dall'articolo 1102 c.c. a due limiti fondamentali, consistenti nel divieto di alterare la destinazione della cosa comune e nel divieto di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. Del resto questa corte ha piu' volte affermato che il principio della comproprieta' dell'intero muro perimetrale comune di un edificio legittima il singolo condomino ad apportare ad esso (anche se muro maestro) tutte le modificazioni che gli consentano di trarre, dal bene in comunione, una peculiare utilita' aggiuntiva rispetto a quella goduta dagli altri condomini (e, quindi, a procedere anche all'apertura, nel muro, di un varco di accesso ai locali di sua proprieta' esclusiva), a condizione di non impedire agli altri condomini la prosecuzione dell'esercizio dell'uso del muro -ovvero la facolta' di utilizzarlo in modo e misura analoghi - e di non alterarne la normale destinazione (v. Cass. 17 febbraio 2005 n. 3265; Cass. 17 ottobre 2003 n. 16097; Cass. 18 febbraio 1998 n. 1708) e sempre che tali modificazioni non pregiudichino la stabilita' ed il decoro architettonico del fabbricato condominiale (v. Cass. 26 marzo 2002 n. 4314). Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 21 dicembre 2011, n. 28025

Dettagli



Commette il reato di calunnia chi dichiara di aver perso un assegno che ha in realtà dato in pagamento

Pubblicato il: 17/01/2012


Commette il reato di calunnia chi dichiara di aver perso un assegno che ha in realtà dato in pagamento, in quanto il risvolto, per nulla innocuo, di tale bugia potrebbe avere come effetto quello di trasformare in ladro o ricettatore chi in tutta buona fede ha incassato il titolo consegnato spontaneamente. Il reato in questione, peraltro, scatta a prescindere dalla mancata querela per appropriazione indebita da parte del mentitore. Il reato di appropriazione indebita di una cosa smarrita si configura solo nel caso il bene sia uscito definitivamente dalla sfera della disponibilità del legittimo proprietario e che questo non sia più in condizione di rintracciarlo. Circostanza che non può certo verificarsi nel caso di un assegno che contiene tutte le informazioni che consentono di risalire al titolare del conto, per questa ragione chi se ne impossessa illegittimamente commette il reato di furto o di ricettazione. Corte di Cassazione, Sezione 6 penale, Sentenza 28 ottobre 2011, n. 39237

Dettagli



Al lavoratore vanno versate le differenze retributive per la mansione superiore svolta a prescindere dal suo diritto a una promozione.

Pubblicato il: 17/01/2012


Al lavoratore vanno versate le differenze retributive per la mansione superiore svolta a prescindere dal suo diritto a una promozione. Infatti, l'art. 52 del D.Lgs. 152/2001 che, al c. 1, stabilisce che "l'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione a incarichi di direzione", al c. 5, prevede da un lato la nullità delle assegnazioni a mansioni proprie di una qualifica superiore al di fuori dei casi espressamente consentiti, affermando al tempo stesso il diritto del lavoratore a incassare le differenze retributive per l'attività svolta. Una conclusione contraria sarebbe in contraddizione con la ratio della legge, che è quella di assicurare comunque, anche in assenza di una possibilità di "scalare" l'organico, la retribuzione proporzionata alla qualità e alla quantità del lavoro prestato. La teoria dei "vasi non comunicanti", per cui la qualifica di dirigente non potrebbe in nessun modo essere considerata superiore a quella di funzionario trattandosi di status e ruoli assolutamente differenti e non inquadrabili nella stessa scala gerarchica, non può portare all'esito abnorme di considerare la garanzia applicabile a chi ha svolto mansioni anche di poco superiori nell'ambito dello stesso livello contrattuale, negandola invece a chi ha avuto compiti di maggiore rilievo pur avendo un altro profilo professionale. Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile, Sentenza 27 ottobre 2011, n. 22438

Dettagli



Deve essere riconosciuto il diritto del proprietario di un bene di agire per arricchimento senza giusta causa nei confronti del terzo che ne abbia goduto senza titolo

Pubblicato il: 17/01/2012


La proponibilita', da parte del proprietario di un bene, dell'azione di arricchimento, nei confronti del terzo che ne abbia goduto senza titolo, al fine di essere indennizzato del pregiudizio subito, pari al corrispettivo per il godimento da parte dell'arricchito del bene, va riconosciuta indipendentemente dalla possibilita' del proprietario medesimo di chiedere la restituzione del bene, dato che tale seconda azione non previene ne' elimina il danno verificatosi prima del suo utile esercizio, o anteriormente all'offerta di restituzione, e, quindi, non configura un rimedio di esso, idoneo ad escludere la prima azione alla stregua del suo carattere sussidiario. Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 30 novembre 2011, n. 25554

Dettagli



In presenza di un gruppo di società, l'impresa che di fatto fruisce della prestazione lavorativa assume lo status di datore di lavoro

Pubblicato il: 17/01/2012


In presenza di un gruppo di società, la concreta ingerenza della società capogruppo nella gestione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle società del gruppo, che ecceda il ruolo di direzione e coordinamento generale alla stessa spettante sul complesso delle attività delle società controllate, determina l'assunzione in capo alla società capogruppo della qualità di datore di lavoro, in quanto soggetto effettivamente utilizzatore della prestazione e titolare dell'organizzazione produttrice nella quale l'attività lavorativa si è inserita con carattere di subordinazione. Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile, Sentenza 29 novembre 2011, n. 25270

Dettagli



La rottura della promessa di matrimonio formale e solenne - cioè risultante da atto pubblico o scrittura privata, o dalla richiesta delle pubblicazioni matrimoniali non può considerarsi comportamento lecito allorché avvenga senza giustificato motivo

Pubblicato il: 13/01/2012


La rottura della promessa di matrimonio formale e solenne - cioè risultante da atto pubblico o scrittura privata, o dalla richiesta delle pubblicazioni matrimoniali non può considerarsi comportamento lecito allorché avvenga senza giustificato motivo. E' indubbio che tale comportamento non genera l'obbligazione civile di contrarre il matrimonio, ma il recesso senza giustificato motivo configura pur sempre il venir meno alla parola data ed all'affidamento creato nel promissario, quindi la violazione di regole di correttezza e di autoresponsabilità, che non si possono considerare lecite o giuridicamente irrilevanti. Poiché, tuttavia, la legge vuol salvaguardare fino all'ultimo la piena ed assoluta libertà di ognuno di contrarre o non contrarre le nozze, l'illecito consistente nel recesso senza giustificato motivo non è assoggettato ai principi generali in tema di responsabilità civile, contrattuale od extracontrattuale, né alla piena responsabilità risarcitoria che da tali principi consegue, poiché un tale regime potrebbe tradursi in una forma di indiretta pressione sul promittente nel senso dell'accettazione di un legame non voluto. Ma neppure si vuole che il danno subito dal promissorio incolpevole rimanga del tutto irrisarcito. Il componimento fra le due opposte esigenze ha comportato dunque la previsione a carico del recedente ingiustificato non di una piena responsabilità per danni, ma di un'obbligazione ex lege a rimborsare alla controparte quanto meno l'importo delle spese affrontate e delle obbligazioni contratte in vista del matrimonio. Non sono invece risarcibili voci di danno patrimoniale diverse da queste e men che mai gli eventuali danni non patrimoniali. (Fattispecie ove il ricorrente ha esercitato il recesso solo due giorni prima della data fissata per la celebrazione delle nozze). CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE VI - 3 CIVILE, Ordinanza 2 gennaio 2012, n. 9

Dettagli



L'estensione del diritto di ciascun comunista trova il limite nella necessità di non sacrificare, ma di consentire, il potenziale pari uso della cosa da parte degli altri partecipanti

Pubblicato il: 13/01/2012


L'estensione del diritto di ciascun comunista trova il limite nella necessità di non sacrificare, ma di consentire, il potenziale pari uso della cosa da parte degli altri partecipanti. Di conseguenza, qualora - attraverso la valutazione delle esigenze e dei diritti degli altri partecipanti alla comunione - il giudice verifichi che l'uso della cosa comune sia avvenuto nell'esercizio dei poteri e nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 1102 cod. civ. a tutela degli altri comproprietari, deve ritenersi legittima l'opera seppure realizzata senza il rispetto delle norme dettate per regolare i rapporti fra proprietà contigue e che trovano applicazione nel condominio, sempre che la relativa osservanza sia compatibile con la struttura dell'edificio condominiale, in cui le singole proprietà coesistono in unico edificio. Corte di cassazione, Sentenza 22 luglio - 25 ottobre 2011, n. 22092

Dettagli



In tema di attribuzione giudiziale del cognome al figlio naturale riconosciuto non contestualmente dai genitori, il giudice è investito del potere-dovere di decidere con esclusione di qualsiasi automaticità

Pubblicato il: 13/01/2012


In tema di attribuzione giudiziale del cognome al figlio naturale riconosciuto non contestualmente dai genitori, il giudice è investito dall'art. 262, secondo e terzo comma, cod. civ. del potere-dovere di decidere su ognuna delle possibilità previste da detta disposizione avendo riguardo, quale criterio di riferimento, unicamente all'interesse del minore e con esclusione di qualsiasi automaticità, che non riguarda né la prima attribuzione (essendo inconfigurabile una regola di prevalenza del criterio del "prior in tempore"), né il patronimico (per il quale parimenti non sussiste alcun "favor" in sé). (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, che aveva ritenuto di sostituire il patronimico al cognome materno per primo attribuito, in considerazione dell'inesistente attitudine identificatrice di quel cognome, data la tenera età del minore, della implausibilità sociale del doppio cognome, e della sua irrilevanza ai fini di un rafforzamento del preteso legame con altri figli minori della stessa madre, recanti però un cognome paterno diverso, e, dunque, configurandosi una maggiore plausibilità sociale del solo patronimico, trattandosi di scelta oggettivamente integrativa di un fattore di normalità). Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 3 febbraio 2011, n. 2644

Dettagli



Non potendo la stampa via Internet ricadere nel raggio d'azione della legge n. 47/1948, in caso si commento diffamante del lettore è esclusa la reponsabilità del direttore del periodico on line

Pubblicato il: 09/01/2012


Non potendo la stampa via Internet ricadere nel raggio d'azione della legge n. 47/1948, in caso si commento diffamante del lettore è esclusa la reponsabilità del direttore del periodico on line. La Corte di Cassazione, Sezione 5 penale con sentenza 29 novembre 2011, n. 44126 ha ribaltato la condanna emessa in primo grado e confermata in Appello. Ha ritenuto inapplicabile la normativa prevista per la stampa periodica, in quanto la pubblicazione web è completamente diversa. La circostanza che il contenuto del periodico possa essere copiato e riprodotto, ovvero stampato dai lettori, non muta i termini della questione, dato che la riproduzione su un supporto fisico per poter essere considerata stampa ai sensi della legislazione speciale e dell'articolo 57 c.p. deve precedere la distribuzione ed essere a questa finalizzata, oltreche' realizzata dall'editore; pertanto, nessun rilievo ha la riproduzione fisica su carta operata dal lettore, non solo perche' meramente eventuale (ed in alcuni casi anche impossibile; si pensi alle notizie divulgate in Internet tramite filmati o registrazioni audio), ma anche perche' non finalizzata alla distribuzione; e d'altronde, una eventuale distribuzione successiva alla pubblicazione in Internet, operata da soggetti terzi, potrebbe comportare esclusivamente una responsabilita' di questi ultimi, sfuggendo tale condotta a qualsiasi controllo da parte dell'editore e del direttore responsabile della rivista (e d'altronde verrebbe totalmente meno, in questo caso, il nesso causale). Corte di Cassazione, Sezione 5 penale, Sentenza 29 novembre 2011, n. 44126

Dettagli