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E' responsabile il medico che non ha informato il paziente delle variazioni del programma operatorio
Pubblicato il:
06/09/2010
Il professionista sanitario ha l'obbligo di fornire tutte le informazioni possibili al paziente in ordine alle cure mediche o all'intervento chirurgico da effettuare, tanto e' vero che deve sottoporre al paziente, perche' lo sottoscriva un modulo non generico, dal quale sia possibile desumere con certezza l'ottenimento in modo esaustivo da parte del paziente di dette informazioni. Ne consegue che è responsabile il medico che non ha informato il paziente delle variazioni del programma operatorio.
Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 2 luglio 2010, n. 15698
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Il disabile psichico può essere assunto a tempo determinato anche senza l'indicazione delle ragioni che giustificano l'apposizione del termine
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06/09/2010
In tema di collocamento obbligatorio degli invalidi, la disciplina dell'assunzione si pone in rapporto di specialità rispetto a quella generale di avviamento e costituzione del rapporto di lavoro, nell'ambito della quale anche la stipula del contratto a termine costituisce ipotesi speciale, per essere l'apposizione del termine in funzione dell'individuazione delle forme assuntive più adatte al tipo di invalidità ed in un'ottica di collocamento mirato del disabile, finalizzata ad assicurare un suo proficuo inserimento lavorativo, indipendentemente dall'applicazione dei limiti generali relativi all'apposizione del termine al rapporto di lavoro. Ne consegue, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato di un disabile psichico sulla base di specifica previsione della convenzione stipulata tra l'impresa che assume e la P.A., ai sensi dell'art. 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, che non è richiesta l'indicazione nel contratto di lavoro delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che giustificano l'apposizione del termine, sicché la mancanza di tale indicazione non comporta l'inefficacia del termine e la trasformazione del rapporto in lavoro a tempo indeterminato.
Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 31 maggio 2010, n. 13285
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Deve essere rigettata l'azione di risoluzione proposta dal conduttore per il sopravvenuto crollo del pavimento dei locali concessi in locazione durante un intervento di ristrutturazione, senza che in contratto fosse stata specificamente approvata una clausola nei termini innanzi specificati.
Pubblicato il:
06/09/2010
In tema di locazione, non può ravvisarsi la responsabilità del locatore, in relazione agli obblighi sullo stesso incombenti ai sensi dell'art. 1576 cod. civ. ed avuto riguardo al successivo art. 1578, qualora il conduttore invochi la risoluzione del contratto per inidoneità dei locali alla destinazione di uffici aperti al pubblico in ordine all'osservanza di particolari regole tecniche previste da una normativa speciale senza che sia stata prevista in contratto alcuna clausola diretta appositamente a rendere operante tra le parti la suddetta normativa (nella specie riconducibile al d.m. Lavori pubblici 9 gennaio 1996, in G.U. 5 febbraio 1996) o, comunque, riguardante la sussistenza di determinate caratteristiche tecniche dei locali in relazione all'attività da svolgere al loro interno. Infatti, in tal caso, è onere della parte conduttrice, consapevole del tipo di attività da esercitare nei locali e quindi del relativi sovraccarichi, accertarsi preventivamente che quell'attività (nella specie, agenzia di assicurazioni) sia compatibile con le strutture dell'edificio ovvero pretendere in contratto specifiche garanzie in proposito dal locatore. In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva rigettato l'azione di risoluzione proposta dalla conduttrice per il sopravvenuto crollo del pavimento dei locali concessi in locazione durante un intervento di ristrutturazione, senza che in contratto fosse stata specificamente approvata una clausola nei termini innanzi specificati.
Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 9 giugno 2010, n. 13841
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Revoca dell'assegnazione della casa coniugale e trasferimento del figlio maggiorenne
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06/09/2010
I Giudici della I sezione civile della Corte di Cassazione, con la sentenza 10222/2010, hanno stabilito che l'esclusione della modificabilità dei provvedimenti concernenti l'assegnazione della casa coniugale, sarebbe priva di una valida giustificazione giuridica nell'ipotesi in cui manchino le ragioni che l'hanno determinata. Sono modificabili le statuizioni relative alla assegnazione della casa coniugale, nel caso in cui vengano a mancare i presupposti che hanno determinato la stessa.
Con la sentenza predetta la Corte ha, infatti, spiegato che la mancanza di una specifica previsione delle disposizioni relative all'assegnazione della casa coniugale, non esclude la loro modificabilità in ogni tempo al pari di quelle, espressamente previste, concernenti l´affidamento dei figli nonché la misura e le modalità dell´assegno divorzile.
Cassazione civile , sez. I, sentenza 28.04.2010 n° 10222
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La costituzione per donazione ,a favore del coniuge separato affidatario, del diritto di usufrutto a vita sulla casa familiare è soggetta ad azione revocatoria
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05/09/2010
In tema di azione revocatoria ordinaria, una volta che in sede di separazione personale sia stato attribuito ad uno dei coniugi, tenendo conto dell'interesse dei figli, il diritto personale di godimento sulla casa familiare, la successiva costituzione per donazione, in favore dello stesso coniuge affidatario, del diritto di usufrutto vita natural durante sul medesimo immobile, compiuta dall'altro coniuge, costituisce atto avente funzione dispositiva e contenuto patrimoniale, soggetto ad azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901 cod. civ.
Corte di Cassazione Sezione 2 Civile, Sentenza del 17 maggio 2010, n. 12045
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Si configura l'interposizione fittizia di manodopera se i soci lavoratori dell'appaltatore sono dipendenti del committente
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05/09/2010
In proposito questa Corte (Cass., sez. lav., 15 luglio 2009, n. 16488, ha affermato che al fine di ravvisare la fattispecie dell'interposizione nelle prestazioni di lavoro, l'utilizzazione da parte dell'appaltatore di capitali, macchine ed attrezzature fornite dall'appaltante da luogo ad una presunzione legale di sussistenza della fattispecie vietata dalla legge n. 1369 del 1960 quando detto conferimento di mezzi sia di rilevanza tale da rendere del tutto marginale ed accessorio l'apporto dell'appaltatore. Pertanto si configura l'interposizione fittizia di manodopera se i soci lavoratori dell'appaltatore sono dipendenti del committente.
Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 1 luglio 2010, n. 15654
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In tema di condominio l'apertura di luci e vedute è lecita e non sottoposta ai limiti di cui agli articoli 900-907 Cc
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05/09/2010
In tema di condominio, l'apertura di finestre ovvero la trasformazione di luci in vedute su un cortile comune rientra nei poteri spettanti ai singoli condomini ai sensi dell'art. 1102 cod. civ., considerato che i cortili comuni, assolvendo alla precipua finalità di dare aria e luce agli immobili circostanti, sono utilmente fruibili a tale scopo dai condomini stessi, cui spetta la facoltà di praticare aperture che consentano di ricevere, appunto, aria e luce dal cortile comune o di affacciarsi sullo stesso, senza incontrare le limitazioni prescritte, in materia di luci e vedute, a tutela dei proprietari degli immobili di proprietà esclusiva. In proposito, l'indagine del giudice di merito deve essere indirizzata a verificare esclusivamente se l'uso della cosa comune sia avvenuto nel rispetto dei limiti stabiliti dal citato art. 1102, e, quindi, se non ne sia stata alterata la destinazione e sia stato consentito agli altri condomini di farne parimenti uso secondo i loro diritti: una volta accertato che l'uso del bene comune sia risultato conforme a tali parametri deve, perciò, escludersi che si sia potuta configurare un'innovazione vietata.
Corte di Cassazione Sezione 2 Civile, Sentenza del 9 giugno 2010, n. 13874
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Non ha diritto al danno di invalidità totale temporanea il lavoratore che rimasto infortunato per fatto illecito del terzo - abbia continuato a percepire durante il periodo di invalidita' l'intera retribuzione
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04/09/2010
Nulla compete a titolo di risarcimento del danno da invalidita' totale temporanea al lavoratore che - rimasto infortunato per fatto illecito del terzo - abbia continuato a percepire durante il periodo di invalidita' l'intera retribuzione dal proprio datore di lavoro, dato che, sotto questo specifico profilo, nessuna diminuzione si e' prodotta nella sfera patrimoniale dell'infortunato, salva restando la prova, a carico del lavoratore, di avere subito altri pregiudizi economici (Cass. 11 ottobre 1995 n. 10597, 15 aprile 1993 n. 4475, 10 ottobre 1988 n. 5465 ed altre).
Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 28 giugno 2010, n. 15385
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Il socio può esercitare un'azione di responsabilità nei confornti dell'amministratore solo se vi sia un pregiudizio diretto
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04/09/2010
L'art. 2395 cod. civ. esige, ai fini dell'esercizio dell'azione di responsabilità del socio nei confronti degli amministratori, che il pregiudizio subito dal socio non sia il mero riflesso dei danni eventualmente arrecati al patrimonio sociale, ma gli derivi direttamente come conseguenza immediata del comportamento illecito degli amministratori: pertanto, né l'inattività dell'assemblea, né la perdita del capitale sociale e né l'inadempimento contrattuale posto in essere dall'amministratore integrano, di per sé, i presupposti della disposizione, in quanto la prima inerisce al mero funzionamento degli organi sociali e non comporta necessariamente un danno alla società o al socio, mentre il capitale è un bene della società e non dei soci, i quali dalle perdite subiscono soltanto un danno riflesso a causa della diminuzione di valore della propria partecipazione, ed, infine, il mancato rimborso della somma presa a mutuo dalla società può comportare la responsabilità dell'amministratore soltanto quando derivi da un illecito colposo o doloso dell'organo nell'inadempimento del mutuo.
Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 23 giugno 2010, n. 15220
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L'assegno per il nucleo familiare spetta anche per i figli nati fuori dal matrimonio, legalmente riconosciuti, anche se non inseriti nella famiglia legittima
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04/09/2010
La normativa sull'assegno per il nucleo familiare richiede la condizione di figlio naturale riconosciuto, non necessariamente l'inserimento nella famiglia legittima. Il concetto di nucleo familiare delineato dal legislatore in questa sede va al di là della famiglia configurata dal matrimonio e ricomprende anche i figli nati fuori del matrimonio, legalmente riconosciuti, anche se non inseriti nella famiglia legittima.
Pertanto, l'assegno per il nucleo familiare spetta anche per i figli nati fuori dal matrimonio, legalmente riconosciuti, anche se non inseriti nella famiglia legittima.
Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 18 giugno 2010, n. 14783
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La vittima di lesioni fisiche che sia rimasta lucida durante l'agonia ha diritto al riconoscimento del danno morale
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04/09/2010
La vittima di lesioni fisiche che sia rimasta lucida durante l'agonia ha diritto al riconoscimento del danno morale. La brevità del periodo di sopravvivenza alle lesioni infatti non esclude viceversa che la vittima abbia potuto percepire le conseguenze catastrofiche delle lesioni subite e patire sofferenza, il diritto al cui risarcimento, sotto il profilo del danno morale, risulta pertanto già entrato a far parte del suo patrimonio al momento della morte. E' il caso del ricorso presentato dagli eredi di un muratore rimasto schiacciato dal crollo di un muro durante il periodo di lavoro.
Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 7 giugno 2010, n. 13672
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La prelazione legale di natura reale in favore del conduttore di immobile urbano prevale su quella convenzionale pattuita prima dell'entrata in vigore della legge 392/78
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04/09/2010
La prelazione convenzionale, stipulata anteriormente alla vigenza della legge 27 luglio 1978, n. 392, ove il proprietario dell'immobile decida di venderlo dopo l'entrata in vigore di detta legge, non prevale sulla prelazione legale spettante, ai sensi dell'art. 38 della medesima legge n. 392, al conduttore dello stesso immobile destinato ad uso diverso da quello abitativo, giacché - a differenza della stipula di un contratto preliminare di vendita, da cui nasce l'immediata e definitiva assunzione dell'obbligo di prestare il consenso al trasferimento - nel caso della prelazione, sino a che l'"iter" contrattuale che essa configura non si esaurisca, l'impegno assunto dall'alienante rimane sul piano di mera progettualità, sicché trova immediata applicazione al rapporto di locazione pendente la anzidetta modifica legislativa incidente sul regime giuridico del bene.
Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 31 maggio 2010, n. 13244
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Nelle società di persone è configurabile un rapporto di lavoro subordinato tra la società e uno dei soci sempreché la prestazione del socio non integri un conferimento previsto dal contratto sociale e l'attività lavorativa sia prestata sotto il controllo gerarchico di un altro socio munito di poteri di supremazia
Pubblicato il:
04/09/2010
Nelle società di persone è configurabile un rapporto di lavoro subordinato tra la società e uno dei soci sempreché la prestazione del socio non integri un conferimento previsto dal contratto sociale e l'attività lavorativa sia prestata sotto il controllo gerarchico di un altro socio munito di poteri di supremazia. Il compimento di atti di gestione o la partecipazione alle scelte più o meno importanti per la vita della società non sono, in linea di principio, incompatibili con la suddetta configurabilità, sicché, anche quando essi ricorrano, è comunque necessario verificare la sussistenza delle suddette due condizioni. Nella specie la S.C., nel confermare la sentenza di merito, ha escluso che l'esercizio di mansioni organizzative dell'attività tecnica comportasse la sussistenza di un reale ed effettivo vincolo organizzativo, gerarchico o disciplinare nei confronti di altri o anche di uno solo degli altri soci, richiedendosi al riguardo non semplici enunciazioni di regole o di direttive programmatiche ma atti concreti espressivi di un effettivo potere di supremazia.
Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 21 giugno 2010, n. 14906
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Non perde le agevolazioni il datore di lavoro che non fosse a conoscenza della qualifica di apprendista gia' conseguita dalla lavoratrice, e che non risultava dal libretto di lavoro e che era stata taciuta dalla lavoratrice
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04/09/2010
Non perde le agevolazioni il datore di lavoro che non fosse a conoscenza della qualifica di apprendista gia' conseguita dalla lavoratrice, e che non risultava dal libretto di lavoro e che era stata taciuta dalla lavoratrice.
Diftti, gli attestati di qualifica rilasciati dalla regione ai sensi della Legge n. 845 del 1978, articolo 14 al termine dei previsti corsi professionali costituiscono il presupposto per l'assegnazione della relativa qualifica da parte degli uffici di collocamento se ed in quanto siano stati prodotti dall'interessato, senza che, peraltro, dal dettato di tale norma possa dedursi l'incompatibilita' tra il conseguimento del suddetto titolo di studio e l'apprendistato, atteso che tale incompatibilita' non e' sancita esplicitamente dalla relativa disciplina e che, anzi, la Legge n. 25 del 1955, articolo 17 e Decreto del Presidente della Repubblica n. 1668 del 1956, articolo 31 nel dispensare dalla frequenza ai corsi di insegnamento complementare coloro che abbiano gia' un titolo di studio adeguato, sostanzialmente riconosce la possibilita' di assumere come apprendisti coloro che siano in possesso di titolo di studio sufficientemente specifico.
Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 21 giugno 2010, n. 14905
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L'erede che abbia apportato miglioramenti ai beni della comunione ha diritto al solo rimborso delle spese affrontate
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04/09/2010
L'erede che abbia apportato miglioramenti ai beni della comunione, di fatto da lui gestiti, ha diritto al solo rimborso delle spese affrontate, secondo il principio nominalistico,e non del valore dei miglioramenti apportati, che vanno ad incrementare la massa da dividere, non trovando nella specie applicazione le regole dettate dall'articolo 1150 c.c., dovendo egli considerarsi mandatario o utile gestore dei coeredi (v., tra le altre, Cass. 6982/09, 12345/91, 3617/87, 2974/81)
Corte di Cassazione Sezione 2 Civile, Sentenza del 22 giugno 2010, n. 15123
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Qualora il promissario acquirente entri nella disponibilità del bene prima del rogito non si instaura un possesso utile "ad usucapionem" ma una mera detenzione qualificata
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02/09/2010
Nella promessa di vendita, quando viene convenuta la consegna del bene prima della stipula del contratto definitivo, non si verifica un'anticipazione degli effetti traslativi, in quanto la disponibilità conseguita dal promissario acquirente si fonda sull'esistenza di un contratto di comodato funzionalmente collegato al contratto preliminare, produttivo di effetti meramente obbligatori. Pertanto la relazione con la cosa, da parte del promissario acquirente, è qualificabile esclusivamente come detenzione qualificata e non come possesso utile "ad usucapionem", salvo la dimostrazione di un'intervenuta "interversio possessionis" nei modi previsti dall'art. 1141 cod. civ.
Corte di Cassazione Sezione 2 Civile, Sentenza del 22 luglio 2010, n. 17245
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Confondibilità tra marchio semplice e il "cuore" del marchio complesso
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30/07/2010
La tutela concernente i c.d. marchi complessi si estende a tutti gli elementi che li compongono, con la conseguenza che è vietata la riproduzione del singolo elemento caratterizzante e che ne costituisce, per così dire, il "cuore". In tal senso, nel caso concreto, a conferma di quanto statuito dal Giudice di prime cure, si è ritenuto giusto inibire l'uso del marchio oggetto di controversia da parte dell'appellante, in quanto contenente il medesimo elemento caratterizzante presente in quello registrato ed utilizzato dall'appellato, sì da generare confusione con tale marchio particolarmente noto, attesa l'affinità dei settori di reciproca competenza, quale quello merceologico delle calzature e degli articoli di pelletteria.
App. Napoli, 19-03-2010 Va.Al. c. S.p.A. Ma.Va. e altri
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Il possessore dell'assegno va pagato anche senza indicazione del beneficiario
Pubblicato il:
30/07/2010
Il possessore dell'assegno ha diritto al pagamento anche senza indicazione del soggetto beneficiario. Lo ha stabilito la Prima sezione civile della Cassazione, con la sentenza 14 luglio 2010, n. 16556, con la quale si stabilisce che colui che possiede un assegno bancario, in cui non figura l'indicazione del prenditore oppure che è stato girato dal primo prenditore, o da ulteriori giratari, sia con girata piena che con girata in bianco, ha comunque diritto al pagamento dello stesso sulla base della semplice presentazione del titolo, "senza che, se presentato per il pagamento direttamente all'emittente, questo possa pretendere che il titolo contenga anche la firma di girata di colui che ne chiede il pagamento
Cassazione civile , sez. I, sentenza 14.07.2010 n° 16556
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Il testamento è annullabile per incapacità naturale del testatore solo se vi è prova di una infermità transitoria o permanente idonea a privare la capacità di autodeterminarsi
Pubblicato il:
28/07/2010
L'annullamento di un testamento per incapacità naturale del testatore postula l'esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche e intellettive del de cuius, bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, sia stato in modo assoluto privo della coscienza dei propri atti ovvero della capacità di autodeterminarsi così da versare in condizioni analoghe a quelle che, con il concorso dell'abitualità, legittimano la pronuncia di interdizione.
Tribunale Roma Sezione 8 Civile, Sentenza del 29 aprile 2010, n. 9534
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La cessione di prodotti in omaggio da parte degli artigiani ai clienti è vietata in quanto costituisce un'illecita promozione ed è assimilata alla "vendita al dettaglio"
Pubblicato il:
28/07/2010
In tema di sanzioni amministrative per violazioni concernenti la disciplina relativa al settore del commercio, rientra nella nozione di commercio al dettaglio, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. b), del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, la cessione diretta al consumatore finale di bibite in lattina e di acqua in bottiglia quando essa - ancorché avvenuta a titolo gratuito, senza un diretto pagamento di una somma di denaro - non sia dettata da spirito di liberalità, ma sia diretta a perseguire un obiettivo di natura promozionale e di fidelizzazione della clientela, volta ad incrementare i profitti aziendali derivanti dalla vendita dei prodotti (pollo allo spiedo ed altri alimenti) preparati e cucinati dal cedente. (Fattispecie relativa a violazione riguardante il commercio al minuto su area privata in esercizio di vicinato di merci appartenenti al settore merceologico "alimentare" - bibite in lattina e acqua in bottiglia - senza la prescritta comunicazione al Comune, di cui al combinato disposto degli artt. 7 e 22 del d.lgs. n. 114 del 1998).
Corte di Cassazione Sezione 2 Civile, Sentenza del 29 aprile 2010, n. 10411
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