Ti segnaliamo che..
Qui puoi leggere ogni giorno le sentenze e le notizie giuridiche più interessanti.
Oltre 311 news in Separazioni e divorzio sono presenti nella nostra banca dati.
Va respinta la Respinta la richiesta di revocazione della sentenza di separazione proposta da un uomo che ha tardivamente scoperto l'infedeltà della ex moglie
Pubblicato il:
12/05/2012
Il dolo processuale di una delle parti in danno dell'altra in tanto puo' costituire motivo di revocazione della sentenza, ai sensi dell'articolo 395 cod. proc. civ., n. 1, in quanto consista in un'attivita' deliberatamente fraudolenta, concretantesi in artifici o raggiri tali da paralizzare o sviare la difesa avversaria ed impedire al giudice l'accertamento della verita', facendo apparire una situazione diversa da quella reale. Di conseguenza, non sono idonei a realizzare la fattispecie descritta la semplice allegazione di fatti non veritieri favorevoli alla propria tesi, il silenzio su fatti decisivi della controversia o la mancata produzione di documenti, che possono configurare comportamenti censurabili sotto il diverso profilo della lealta' e correttezza processuale, ma non pregiudicano il diritto di difesa della controparte, la quale resta pienamente libera di avvalersi dei mezzi offerti dall'ordinamento al fine di pervenire all'accertamento della verita' (Cass. civ. 1 sezione, n. 23866 del 19 settembre 2009 e Cass. civ. 3 sezione, n. 4936 del 2 marzo 2010).
Pertanto va respinta la richiesta di revocazione della sentenza di separazione proposta da un uomo che ha tardivamente scoperto l'infedeltà della ex moglie.
Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 10 aprile 2012, n. 5648
Dettagli
In tema di divorzio, l'assegno a carico dell'eredità è previsto solo nel caso in cui il beneficiario si trovi in stato di bisogno
Pubblicato il:
23/04/2012
In tema di divorzio, l'assegno a carico dell'eredità, previsto dall'articolo 9-bis della legge n. 898 del 1970, in favore dell'ex coniuge in precedenza beneficiario dell'assegno di divorzio che versi in stato di bisogno, ha natura assistenziale, è distinto da quello di divorzio, che ne costituisce il presupposto giuridico, fondato sui principi solidaristici posti dall'articolo 2 della Costituzione a base del nostro ordinamento. Tale assegno va quantificato in relazione al complesso degli elementi espressamente indicati nello stesso articolo 9-bis, cioè tenendo conto, oltre che della misura dell'assegno di divorzio, dell'entità del bisogno, dell'eventuale pensione di reversibilità, delle sostanze ereditarie, del numero e della qualità degli eredi e delle loro condizioni economiche. A un tal riguardo, l'entità del bisogno deve essere valutata non già con riferimento alle norme dettate da leggi speciali per finalità di ordine generale di sostegno dell'indigenza - le quali sono prive di ogni collegamento con ragioni di solidarietà familiare, che costituiscono, invece, il fondamento della norma in esame - bensì in relazione al contesto socio-economico del richiedente e del de cuius, in analogia a quanto previsto dall'articolo 438 del Cc in materia di alimenti.
Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 27 gennaio 2012, n. 1253
Dettagli
Merita accoglimento la domanda di separazione giudiziale dei coniugi laddove la convivenza si renda intollerabile, per effetto del venir meno dell'affectio coniugalis
Pubblicato il:
16/04/2012
Merita accoglimento la domanda di separazione giudiziale dei coniugi laddove la convivenza si renda intollerabile, per effetto del venir meno dell'affectio coniugalis. La separazione tra i coniugi presuppone una situazione di intollerabilità della convivenza, oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile. Ne consegue che ai fini della pronuncia della separazione dei coniugi non è necessario che sussista una situazione di conflitto tra gli stessi ben potendo dipendere, la frattura, dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale di uno solo di loro tale da rendere intollerabile la convivenza. L'intollerabilità non viene meno nell'ipotesi in cui uno dei coniugi assuma un atteggiamento di accettazione e disponibilità verso l'altro ben potendo dipendere, un siffatto comportamento, da motivi di praticità, da concezioni etiche o anche dalla speranza di recuperare un rapporto obiettivamente privo dei contenuti minimi di reciproca affectio coniugalis.
Tribunale Potenza, civile, Sentenza 2 marzo 2012, n. 270
Dettagli
Il coniuge assegnatario dell'abitazione coniugale che rivendichi la mancata consegna del box è tenuto a dimostrare l'esistenza del vincolo pertinenziale
Pubblicato il:
02/04/2012
Il coniuge assegnatario dell'abitazione coniugale che rivendichi la mancata consegna del box è tenuto a dimostrare l'esistenza del vincolo pertinenziale, quanto al requisito oggettivo dell'appartenenza dei due beni, principale ed accessorio, al medesimo proprietario ed al requisito soggettivo della durevole destinazione del bene accessorio al servizio di quello principale. Nella specie l'assegnataria ha dedotto a fondamento della domanda la circostanza che il box fosse contiguo all'abitazione. Questo fatto, però, da solo non basta quando il marito dimostra di essere proprietario di altro appartamento nello stesso stabile adibito a studio professionale(Fonte Il Sole 24 Ore, www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com, 2011).
Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Ordinanza 28 dicembre 2011, n. 29468
Dettagli
In tema di mantenimento dei figli, il contributo diretto da parte di ciascuno dei genitori non costituisce la regola, come conseguenza diretta dell'affido condiviso
Pubblicato il:
29/03/2012
In tema di mantenimento dei figli, il contributo diretto da parte di ciascuno dei genitori non costituisce la regola, come conseguenza diretta dell'affido condiviso. Infatti, l'articolo 155 del Cc riformato, nello stesso comma 2 in cui prevede in via prioritaria «la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori», dispone che il giudice fissi «altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento...», così conferendo allo stesso giudice un'ampia discrezionalità, sempre ovviamente «con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale» della prole.
Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 20 gennaio 2012, n. 785
Dettagli
In caso di revoca dell'assegnazione della casa familiare la condanna al rilascio è implicita
Pubblicato il:
22/03/2012
In caso di assegnazione della casa familiare il diritto di abitazione del coniuge assegnatario non si concreta senza l'allontanamento dell'altro coniuge. Ciò consente l'esecuzione forzata del provvedimento che dispone l'assegnazione, con il conseguente adeguamento della realtà al decisum, anche se il profilo della condanna al rilascio non sia stato esplicitato nel provvedimento. La revoca dell'assegnazione determina una situazione eguale e contraria in capo al coniuge che ha perduto il diritto di abitare la casa familiare, essendo la condanna al rilascio implicita, sia quando quel diritto viene attribuito, sia quando viene revocato.
Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 31 gennaio 2012, n. 1367
Dettagli
L'ammontare della somma che un coniuge deve corrispondere all'altro può essere determinata con riferimento al contributo alla vita familiare apportato dal richiedente.
Pubblicato il:
11/02/2012
In tema di scioglimento del matrimonio e nella disciplina dettata dalla Legge 1 dicembre 1970, n. 898, articolo 5 come modificato dalla Legge 6 marzo 1987, n. 74, articolo 10 una volta stabilita la spettanza in astratto dell'assegno divorzile, per non essere il coniuge richiedente in grado, per ragioni oggettive, di mantenere il tenore di vita matrimoniale, cosi' come previamente accertato, il giudice deve poi procedere alla determinazione in concreto dell'assegno in base alla valutazione ponderata e bilaterale dei criteri indicati nello stesso articolo 5 (ragioni della decisione, contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno od a quello comune, reddito di entrambi, durata del matrimonio), che quindi agiscono come fattori di moderazione e diminuzione della somma considerabile in astratto (ex plurimis, Cass. 22 agosto 2006, n. 18241; 19 marzo 2003, n. 4040).
Corte di Cassazione, Sezione 1 civile, Sentenza 27 dicembre 2011, n. 28892
Dettagli
Un immobile pervenuto alla moglie in eredita' non altera l'equilibrio raggiunto con la determinazione dell'assegno di divorzio, considerata la condizione degradata dell'immobile stesso
Pubblicato il:
21/11/2011
Un immobile pervenuto alla moglie in eredita' non altera l'equilibrio raggiunto con la determinazione dell'assegno di divorzio, considerata la condizione degradata dell'immobile stesso. Secondo la S.C. è esente da vizi il ragionamento della Corte di merito che ha escluso un accertamento di polizia tributaria sui rediti della moglie, non avendo fornito il marito prova alcuna di un miglioramento delle condizioni economiche della resistente, miglioramento da lui indicato in modo del tutto apodittico e generico. Esclude altresi' che l'aumento reddituale da lavoro della moglie abbia alterato l'equilibrio tra i redditi delle parti; irrilevanti considera il giudice a quo i contributi alla madre da parte dei figli maschi, che convivono concessa e contribuiscono alle spese del menage famigliare, costituendo tali contributi una sorta di rimborso spese.
Corte di Cassazione Sezione 6 Civile, Ordinanza del 5 ottobre 2011, n. 20408
Dettagli
Se il figlio, studente di lingue, va all'estero per studiare l'inglese all'ex moglie che ha deciso di sostenere la spesa spetta il rimborso del 50% da parte del genitore non affidatario
Pubblicato il:
27/10/2011
Nelle scelte "di maggior interesse" della vita quotidiana del minore - quali, di regola, quelle attinenti alla sua istruzione, in relazione alle quali l'articolo 155 citato prevede espressamente un dovere di vigilanza del coniuge non affidatario -, ciascun genitore, in ogni caso ed in ogni tempo, ha un autonomo potere di attivarsi nei confronti dell'altro per concordarne le eventuali modalita', e, in difetto, ricorrere all'autorita' giudiziaria. Tale principio e' stato affermato da Cass. civ., sezione 1 , n. 5262 del 29 maggio 1999, in relazione ad una vicenda in cui il genitore non affidatario, tenuto a corrispondere un contributo pari al 50 per cento delle spese scolastiche del minore cosi come disposto dalla sentenza di separazione -, aveva contestato il diritto al rimborso della somma pretesa a tal titolo dal coniuge affidatario con riferimento alle spese sostenute per l'iscrizione del figlio presso un istituto scolastico privato non previamente concordata.
Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 26 settembre 2011, n. 19607
Dettagli
Se il figlio è incolpevolmente disoccupato l'obbligo al mantenimento rinasce
Pubblicato il:
13/10/2011
L'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, ai sensi degli articoli 147 e 148 cod. civ., non cessa, ipso facto, con il raggiungimento della loro maggiore eta' - come ora codificato dall'articolo 155-quinquies c.c., comma 1, -, ma perdura, immutato, finche' il genitore interessato alla declaratoria, della cessazione dell'obbligo stesso non dia la prova che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica, ovvero che il mancato svolgimento di un'attivita' economica dipende da un comportamento inerte o di rifiuto ingiustificato dello stesso, il cui accertamento non puo' che ispirarsi a criteri di relativita', in quanto necessariamente ancorato alle aspirazioni, al percorso scolastico, universitario e post-universitario del soggetto ed alla situazione attuale del mercato del lavoro, con specifico riguardo al settore nel quale il soggetto abbia indirizzato la propria formazione e la propria specializzazione (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 4765 del 2002, 8221 e 24498 del 2006, 1830 del 2011).
Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 26 settembre 2011, n. 19589
Dettagli
Il coniuge tradito ha diritto al risarcimento del danno
Pubblicato il:
04/10/2011
I doveri che derivano ai coniugi dal matrimonio hanno natura giuridica e la loro violazione non trova necessariamente sanzione unicamente nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, quale l'addebito della separazione, discendendo dalla natura giuridica degli obblighi suddetti che la relativa violazione, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, possa integrare gli estremi dell'illecito civile e dare luogo al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 del c.c., senza che la mancanza di pronuncia di addebito in sede di separazione sia preclusiva dell'azione di risarcimento relativa a detti danni.
Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 15 settembre 2011, n. 18853
Dettagli
Se durante la separazione i genitori sono molto in conflitto, può essere giusto non concedere l'affidamento condiviso dei figli
Pubblicato il:
27/09/2011
Correttamente, in sede di separazione giudiziale dei genitori, il giudice del merito ritiene pregiudizievole per l'interesse del minore l'affidamento condiviso a entrambi qualora incentri le proprie valutazioni sull'interesse del minore, motivando il proprio convincimento sugli effetti pregiudizievoli che potrebbero derivare allo sviluppo psicologico del medesimo dall'affidamento condiviso, sia - in positivo - con riguardo alla capacità genitoriale riscontrata nella madre, sia - in negativo - con riguardo alla particolare situazione del rapporto del padre con la sua famiglia di origine e in tale contesto al comportamento gravemente denigratorio da lui e dalla sua famiglia assunto nei confronti della madre (atteso - come si precisa nella parte espositiva della sentenza - l'emergere di manifestazioni di sostanziale disprezzo per la moglie da parte di tutti i membri della famiglia del marito, marito che - secondo la corte del merito - presentava una dipendenza non ancora risolta con la propria madre con violazione dell'obbligo di assistenza morale dovuta alla moglie).
Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 11 agosto 2011, n. 17191
Dettagli
Un genitore separato che si trova in difficoltà economica può assolvere comunque ai suoi obblighi offrendo la sua ospitalità ai figli
Pubblicato il:
23/09/2011
Un genitore separato che si trova in difficoltà economica può assolvere comunque ai suoi obblighi offrendo la sua ospitalità ai figli senza dover necessariamente versare un contributo ulteriore.Quindi, legittima da parte della Corte la cancellazione del contributo di 400 euro al mese stabilito a carico della madre in sede di modifica delle condizioni di separazione, contestualmente alla collocazione abituale dei figli a casa del padre. (Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 14 luglio 2011, n. 15565)
Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 14 luglio 2011, n. 15565
Dettagli
Il giudice, in difetto di accordo dei coniugi, può determinare la nuova misura dell'assegno di divorzio
Pubblicato il:
22/09/2011
Il diritto di percepire gli assegni di mantenimento riconosciuti, in sede di separazione, da sentenze passate in giudicato o, come nella specie, da verbali di separazione consensuale omologata puo' essere modificato, ovvero estinguersi del tutto, solo attraverso la procedura prevista dall'articolo 710 c.p.c. (oltre che per accordo tra le parti) (Sez. 1, n. 8235/2000). Pertanto, correttamente la Corte del merito, in difetto di accordo tra le parti in ordine all'entita' del gia' previsto aumento del contributo al raggiungimento della maggiore eta', ha provveduto a determinare la nuova misura dell'assegno.
Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 22 luglio 2011, n. 16127
Dettagli
L'ex coniuge non passato a nuove nozze e titolare di un assegno divorzile può ottenere una percentuale della indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, qualora un tale rapporto sia coinciso con il periodo del matrimonio
Pubblicato il:
06/09/2011
Il disposto normativo di cui all'art. 12 bis della L. n. 898 del 1970 consente all'ex coniuge non passato a nuove nozze e titolare di un assegno divorzile di ottenere una percentuale della indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, qualora un tale rapporto sia coinciso con il periodo del matrimonio. In tal senso deve, invero, rilevarsi che gli anni di sovrapposizione tra il rapporto coniugale ed il rapporto di lavoro sono addirittura elemento di calcolo al fine di pervenire ad una quantificazione in ordine alla percentuale di indennità che spetta al coniuge richiedente. Rilevato quanto innanzi non sussiste alcun diritto all'attribuzione di una parte dell'emolumento in considerazione all'ex coniuge, qualora il rapporto di lavoro dal quale tale attribuzione deriverebbe è stato in essere, come nella fattispecie, in epoca successiva alla intervenuta pronuncia della sentenza dichiarativa di cessazione degli effetti civili del matrimonio. Nel caso concreto, in particolare, infondatamente l'attrice, divorziata dal convenuto nel 1990, chiede l'attribuzione di una quota del TFR ad esso asseritamente attribuita al termine di un rapporto di lavoro sorto nell'anno 2005.
Tribunale Milano Sezione 9 Civile, Sentenza del 9 giugno 2011, n. 7829
Dettagli
La casa utilizzata dai coniugi durante i periodi di vacanza non può essere considerata la residenza familiare e, pertanto, non può essere assegnata a uno dei due in sede di separazione
Pubblicato il:
01/09/2011
La casa utilizzata dai coniugi durante i periodi di vacanza non può essere considerata la residenza familiare e, pertanto, non può essere assegnata a uno dei due in sede di separazione. Al fine dell'assegnazione a uno dei coniugi separati o divorziati della casa familiare, occorre che si tratti della stessa abitazione in cui si svolgeva la vita della famiglia allorché era unita. L'assegnazione, infatti, rispondendo all'esigenza di conservare l'habitat domestico, inteso come centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si articola la vita familiare, è consentita unicamente con riguardo a quell'immobile che abbia costituito il centro di aggregazione della famiglia durante la convivenza, con esclusione di ogni altro bene di cui i coniugi avessero la disponibilità.
Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 4 luglio 2011, n. 14553
Dettagli
Il padre è obbligato a mantenere la figlia maggiorenne e convivente con la madre che, con un diploma di ragioneria, svolge attività di commessa a tempo indeterminato se l'attività lavorativa non corrisponde alle sue aspirazioni
Pubblicato il:
01/09/2011
In regime di separazione o divorzio fra i genitori, l'obbligo di versare il contributo di mantenimento per i figli maggiorenni al coniuge presso il quale vivono cessa solo ove il genitore obbligato provi che essi abbiano raggiunto l'indipendenza economica, percependo un reddito corrispondente alla professionalita' acquisita in relazione alle normali condizioni di mercato, ovvero che essi si sottraggano volontariamente allo svolgimento di un'attivita' lavorativa adeguata. Una volta che sia provato l'inizio di un'attivita' lavorativa retribuita, costituisce valutazione di merito, incensurabile in cassazione se motivata, quella circa l'esiguita', in relazione alle circostanze del caso, del reddito realizzato al fine di escludere o diminuire l'assegno (ex multis: Cass., 24 gennaio 2011, n. 1611; Cass. 17 novembre 2006, n. 24498; 17 giugno 2006, n. 15756; 24 novembre 2004, n. 22214; 3 aprile 2002, n. 4765).
Per tale ragione il padre è obbligato a mantenere la figlia maggiorenne e convivente con la madre che, con un diploma di ragioneria, svolge attività di commessa a tempo indeterminato se l'attività lavorativa non corrisponde alle sue aspirazioni.
Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 27 giugno 2011, n. 14123
Dettagli
La casa utilizzata dai coniugi durante i periodi di vacanza non può essere considerata la residenza familiare e, pertanto, non può essere assegnata a uno dei due in sede di separazione
Pubblicato il:
14/07/2011
La casa utilizzata dai coniugi durante i periodi di vacanza non può essere considerata la residenza familiare e, pertanto, non può essere assegnata a uno dei due in sede di separazione. Al fine dell'assegnazione a uno dei coniugi separati o divorziati della casa familiare, occorre che si tratti della stessa abitazione in cui si svolgeva la vita della famiglia allorché era unita. L'assegnazione, infatti, rispondendo all'esigenza di conservare l'habitat domestico, inteso come centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si articola la vita familiare, è consentita unicamente con riguardo a quell'immobile che abbia costituito il centro di aggregazione della famiglia durante la convivenza, con esclusione di ogni altro bene di cui i coniugi avessero la disponibilità.
Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 4 luglio 2011, n. 14553
Dettagli
La madre divorziata e affidataria del figlio può continuare a chiedere l'assegno di mantenimento per il figlio anche quando questo è diventato maggiorenne e convive di fatto con il padre
Pubblicato il:
05/07/2011
La madre divorziata e affidataria del figlio può continuare a chiedere l'assegno di mantenimento per il figlio anche quando questo è diventato maggiorenne e convive di fatto con il padre. In particolare, la legittimazione del figlio diventato maggiorenne non esclude quella della madre affidataria e titolare dell'assegno di mantenimento in base alla sentenza di divorzio. Il padre, pertanto, per ottenere la soppressione dell'assegno, visto che il figlio convive con lui, deve chiedere la modifica della sentenza di divorzio e non opporsi semplicemente all'esecuzione.
Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 16 giugno 2011, n. 13184
Dettagli
Il maltrattamento è sempre causa di addebito e non può essere mai giustificato
Pubblicato il:
14/06/2011
In tema di addebitabilita' della separazione personale, ove i fatti accertati a carico di un coniuge costituiscano violazione di norme di condotta imperative ed inderogabili - traducendosi nell'aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, quali l'incolumita' e l'integrita' fisica, morale e sociale dell'altro coniuge, ed oltrepassando quella soglia minima di solidarieta' e di rispetto comunque necessaria e doverosa per la personalita' del partner - essi sono insuscettibili di essere giustificati come ritorsione e reazione al comportamento di quest'ultimo, e si sottraggono anche alla comparazione con tale comportamento, la quale non puo' costituire un mezzo per escludere l'addebitabilita' nei confronti del coniuge che quei fatti ha posto in essere (cfr cass. 200415101; 200507321; 200605379).
Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 14 aprile 2011, n. 8548
Dettagli