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In caso di infiltrazione, il proprietario ha diritto anche al risarcimento dei canoni di locazione versati per l'immobile in cui è stato costretto ad abitare provvisoriamente durante lo svolgimento degli interventi di sistemazione
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07/05/2012
Se la responsabilità del danno è attribuibile al condominio, il proprietario ha diritto al rimborso sia delle spese risultanti dalle fatture prodotte sia dei canoni di locazione pagati per fruire di un altro alloggio durante i lavori di riparazione, poiche' il suo era stato reso interamente inabitabile dall'umidita', i cui effetti si erano estesi anche agli ambienti non direttamente interessati.
(Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 19 aprile 2012, n. 6128)
Fonte: Diritto e Giustizia
Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 19 aprile 2012, n. 6128
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Tra gli obblighi del costruttore non vi è né quello di dover necessariamente predisporre il regolamento di condominio né, tantomeno, quello di realizzare le aree a verde, e ciò anche nell'ipotesi in cui esista di un atto d'obbligo in tal senso verso il Comune
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28/04/2012
La convenzione stipulata tra un Comune ed un privato costruttore con la quale questi, al fine di conseguire il rilascio di una concessione o di una licenza edilizia, si obblighi ad facere o a determinati adempimenti nei confronti dell'ente pubblico, quale, ad esempio, la destinazione di un'area ad uno specifico uso, non solo non costituisce un contratto di diritto privato ma neppure ha specifica autonomia e natura di fonte negoziale del regolamento dei contrapposti interessi delle parti stipulanti, configurandosi come atto intermedio del procedimento amministrativo volto al conseguimento del provvedimento finale dal quale promanano poteri autoritativi della pubblica amministrazione, la quale e' portatrice di interessi essenzialmente pubblici e non di protezione di quelli di alcuni privati. Ne consegue che, non potendosi configurare l'atto d'obbligo come contratto a favore di terzi, figura che postula, ai sensi dell'articolo 1411 c.c., comma 1, l'esistenza di un interesse dello stipulante, i terzi privati acquirenti dell'immobile edificato non hanno alcuna possibilita' di rivendicare diritti sulla base di esso ne' quindi di agire per il suo adempimento, salva l'ipotesi che esso sia stato trasfuso in una disciplina negoziale all'atto del trasferimento delle singole unita' immobiliari (Cass. n. 24572 del 2006; Cass. n. 10459 del 2001; Cass. S.U. n. 4016 del 1998).
Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 23 febbraio 2012, n. 2742
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Se gli alberi dei vicini nascondo il panorama, per imporne la cimatura è necessario dimostrare l'esistenza della servitù
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28/04/2012
Le prescrizioni relative alle distanze legali degli alberi e delle piante dal confine, stabilite nei primi tre commi dell'articolo 892 c.c., non devono essere osservate quando sul confine esista un muro divisorio e le piante non lo superino in altezza, in quanto in questo caso il vicino non subisce diminuzione di aria, luce e veduta (Cass. 1.8.2008 n. 21010) e che il diritto di pretendere la potatura dei rami degli alberi del vicino che si protendono sulla proprieta' altrui, cosi' come disciplinata dall'articolo 896 c.c., non e' limitato dalle norme pubblicistiche a tutela del paesaggio ed, in particolare dal vincolo posto dal Decreto Legislativo n. 490 del 1999, articolo 146 in quanto tra i due ordini di norme non sussiste un nesso di specialita', essendo la disciplina codicistica rivolta alla tutela della proprieta' privata e quella pubblicistica alla protezione del patrimonio paesaggistico nel suo complesso (Cass. 10.7.2008 n. 19035).
Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 27 febbraio 2012, n. 2973
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Ai fini della tutela possessoria non è sufficiente la prova del titolo di proprietà
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22/03/2012
L'acquirente di bene immobile che, anziché agire in via petitoria a tutela del diritto asseritamente violato, intende avvalersi della tutela possessoria è tenuto, in caso di contestazione da parte del convenuto, a fornire la prova del concreto esercizio del proprio possesso sul bene medesimo, risultando a tale fine inidonea la mera produzione in giudizio del titolo di acquisto, che vale soltanto a rafforzare "ad colorandam possessionem" la prova stessa. In termini, vedi, Cassazione civile, Sez. II, sentenza 23 marzo 2004, n. 5760. (PUBBLICAZIONE Il Sole 24 Ore, Mass. Repertorio Lex24)
Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 27 gennaio 2012, n. 1219
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Deve essere riconosciuto il diritto del proprietario di un bene di agire per arricchimento senza giusta causa nei confronti del terzo che ne abbia goduto senza titolo
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17/01/2012
La proponibilita', da parte del proprietario di un bene, dell'azione di arricchimento, nei confronti del terzo che ne abbia goduto senza titolo, al fine di essere indennizzato del pregiudizio subito, pari al corrispettivo per il godimento da parte dell'arricchito del bene, va riconosciuta indipendentemente dalla possibilita' del proprietario medesimo di chiedere la restituzione del bene, dato che tale seconda azione non previene ne' elimina il danno verificatosi prima del suo utile esercizio, o anteriormente all'offerta di restituzione, e, quindi, non configura un rimedio di esso, idoneo ad escludere la prima azione alla stregua del suo carattere sussidiario.
Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 30 novembre 2011, n. 25554
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È legittima in sede di divisione l'attribuzione ai coniugi in comunione, titolari della quota maggiore, di un immobile non comodamente divisibile in comproprietà con terze persone
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08/12/2011
È legittima in sede di divisione l'attribuzione ai coniugi in comunione, titolari della quota maggiore, di un immobile non comodamente divisibile in comproprietà con terze persone. La comunione legale dei beni tra i coniugi, a differenza di quella ordinaria, è una comunione senza quote, nella quale gli sposi non sono individualmente titolari di un diritto di quota, ma sono solidalmente titolari di un diritto sui beni comuni di cui ciascuno dei coniugi può disporre senza il consenso dell'altro. Ne consegue che il loro diritto è unico e se la quota è maggiore delle altre hanno diritto all'assegnazione dell'intero immobile.
(Fonte: Il Sole 24 Ore, www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com, 2011)
Corte di Cassazione, Sezione 6 civile, Ordinanza 25 ottobre 2011, n. 22082
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Se i lavori di ristrutturazione costituiscono una causa sopravvenuta che da sola ha provocato i danni ad altro immobile, è irrilevante la circostanza che l'edificio fosse in cattivo stato
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23/11/2011
Se i lavori di ristrutturazione costituiscono una causa sopravvenuta che da sola ha provocato i danni ad altro immobile, è irrilevante la circostanza che l'edificio fosse in cattivo stato.Secondo la giurisprudenza di questa S.C. il rigore del principio dell'equivalenza delle cause di cui all'articolo 41 cod. pen. (in base al quale, se la produzione di un evento dannoso e' riferibile a piu' azioni od omissioni, deve riconoscersi ad ognuna di esse efficienza causale) trova il suo temperamento nella causalita' efficiente, desumibile dall'articolo 41 cod. pen., comma 2, in base al quale l'evento dannoso deve essere attribuito esclusivamente all'autore della condotta sopravvenuta, solo se questa risulti tale da rendere irrilevanti le altre cause preesistenti, ponendosi al di fuori delle normali linee di sviluppo della serie causale gia' in atto (sent. 10 ottobre 2008 n. 25028); in presenza di fatti imputabili a piu' persone, coevi o succedutisi nel tempo, poi, deve essere riconosciuta a tutti un'efficacia causativa del danno, ove abbiano determinato una situazione tale che, senza l'uno o l'altro di essi, l'evento non si sarebbe verificato, mentre deve attribuirsi il rango di causa efficiente esclusiva ad un solo dei fatti imputabili, quando lo stesso, inserendosi quale causa sopravenuta nella serie causale, interrompa il nesso eziologico tra l'evento dannoso e gli altri fatti, ovvero quando il medesimo, esaurendo sin dall'origine e per forza propria la serie causale, rivela l'inesistenza, negli altri fatti, del valore di concausa e li releghi al livello di occasioni estranee (sent. 12 settembre 2005 n. 18094); infine, qualora la causa sopravvenuta sia da sola sufficiente a provocare l'evento perche' autonoma, eccezionale ed atipica rispetto alla serie causale gia' in atto, le cause preesistenti degradano al rango, di mere occasioni perche' quella successiva ha interrotto il legame tra esse e l'evento (sent. 22 ottobre 2003 n. 15789).
Corte di Cassazione, Sezione 2 civile, Sentenza 6 ottobre 2011, n. 20496
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Il giudice può stabilire in mancanza di accordo tra le parti il termine (per la restituzione della cosa oggetto di comodato) quando ciò sia necessario per la natura della prestazione ovvero per il modo o il luogo dell'esecuzione
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22/11/2011
Premesso che il comodato precario è caratterizzato dalla circostanza che la determinazione del termine di efficacia del "vinculum iuris" costituito tra le parti è rimessa in via potestativa alla sola volontà del comodante, che ha facoltà di manifestarla "ad nutum" con la semplice richiesta di restituzione del bene senza che assuma rilievo la circostanza che l'immobile sia stato adibito a casa familiare e sia stato assegnato, in sede di separazione tra i coniugi, all'affidatario dei figli, tuttavia, nel comodato, ancorché il comodatario sia tenuto a restituire la cosa in presenza dei presupposti stabiliti dagli artt. 1809 e 1810 c.c.. tale disciplina, configurandosi un'ipotesi specifica della regola generale prevista nella prima parte del comma 1 dell'art. 1183 c. c., non esclude l'applicazione della disposizione di cui alla seconda parte del citato comma 1, con la conseguenza che il giudice, in mancanza di accordo delle parti, può stabilire il termine (per la restituzione della cosa oggetto di comodato) quando ciò sia necessario per la natura della prestazione ovvero per il modo o il luogo dell'esecuzione e, segnatamente, quando, trattandosi di comodato di immobile ad uso di abitazione, il comodatario necessiti di una congrua dilazione per rilasciare vuoto l'immobile e per trovare altra sistemazione abitativa.
Tribunale Roma, Sezione 5 civile, Sentenza 7 ottobre 2010, n. 19876
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È legittima in sede di divisione l'attribuzione ai coniugi in comunione, titolari della quota maggiore, di un immobile non comodamente divisibile in comproprietà con terze persone
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19/11/2011
È legittima in sede di divisione l'attribuzione ai coniugi in comunione, titolari della quota maggiore, di un immobile non comodamente divisibile in comproprietà con terze persone. La comunione legale dei beni tra i coniugi, a differenza di quella ordinaria, è una comunione senza quote, nella quale gli sposi non sono individualmente titolari di un diritto di quota, ma sono solidalmente titolari di un diritto sui beni comuni di cui ciascuno dei coniugi può disporre senza il consenso dell'altro. Ne consegue che il loro diritto è unico e se la quota è maggiore delle altre hanno diritto all'assegnazione dell'intero immobile.
Corte di Cassazione Sezione 6 Civile, Ordinanza del 25 ottobre 2011, n. 22082
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E' tenuto a risarcire i danni derivanti da immissioni moleste il proprietario del fondo che abbia collocato la canna fumaria a meno di 10 metri di distanza
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06/10/2011
E' tenuto a risarcire i danni derivanti da immissioni moleste il proprietario del fondo che abbia collocato la canna fumaria a meno di 10 metri di distanza.
Secondo la S.C., "il giudice di appello ha dato conto, infatti, sulla base della C.T.U., che la prossimità della canna fumaria all'appartamento degli attori (distante appena tre metri e mezzo) e l'uso della canna fumaria per il riscaldamento domestico e per la cottura dei cibi, comportava il superamento di tale limite, non rilevando che, in occasione dell'esperimento peritale, non fossero state constate immissioni di fumo a causa della mancanza di vento.
Corte di Cassazione Sezione 2 Civile, Sentenza del 6 settembre 2011, n. 18262
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Se il Il socio di cooperativa edilizia acquista la titolarità dell'alloggio durante il matrimonio, il bene entra nella comunione legale
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22/09/2011
In tema di assegnazione di alloggi di cooperative edilizie, il momento determinativo dell'acquisto della titolarita' dell'immobile da parte del singolo socio, onde stabilire se il bene ricada, o meno, nella comunione legale tra coniugi, e' quello della stipula del contratto di trasferimento del diritto dominicale (contestuale alla convenzione di mutuo individuale), poiche' solo con la conclusione di tale negozio il socio acquista, irrevocabilmente, la proprieta' dell'alloggio (assumendo, nel contempo, la veste di mutuatario dell'ente erogatore), mentre la semplice qualita' di socio, e la correlata "prenotazione", in tale veste, dell'alloggio, si pongono come vicende riconducibili soltanto a diritti di credito nei confronti della cooperativa, inidonei, come tali, a formare oggetto della communio inciders familiare (v., in tal senso, Cass., sentt. nn. 12382 del 2005 e 4757 del 1998).
Corte di Cassazione Sezione 2 Civile, Sentenza del 26 luglio 2011, n. 16305
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La vigilanza sulla funzionalità delle parti comuni dell'edificio spetta all'ente proprietario, che dunque è responsabile degli infortuni causati da una cattiva custodia
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15/09/2011
La vigilanza sulla funzionalità delle parti comuni dell'edificio spetta all'ente proprietario, che dunque è responsabile degli infortuni causati da una cattiva custodia; intercorrendo infatti il rapporto di custodia fra la cosa e chi ha l'effettivo potere su di essa - dunque il proprietario, ma anche il possessore o il detentore - il potere di intervenire opera come uno degli elementi per individuare la figura del custode, con la conseguenza che, a pari o a diverso titolo, la custodia può far capo a più soggetti, ciascuno con poteri di gestione o di intervento. Nel caso di specie, in cui un inquilino si è procurato un infortunio cadendo dalle scale del pianerottolo d'ingresso per mancanza di un interruttore della luce, andava accertato se l'azienda proprietaria degli alloggi fosse o meno custode dell'impianto di illuminazione sotto il profilo giuridico e di fatto, mentre non poteva essere attribuito rilievo decisivo, per escludere detta qualità di custode, alla circostanza che il conduttore non avesse avvisato della necessità delle riparazioni. In definitiva, il contratto di locazione non esclude i poteri di controllo, di vigilanza, e, in genere, di custodia spettanti al proprietario locatore, il quale conserva un effettivo potere fisico sulla entità immobiliare locata, con conseguente obbligo di vigilanza sullo stato di conservazione delle strutture edilizie e sull'efficienza degli impianti.
Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 27 luglio 2011, n. 16422
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Anche il possesso non esclusivo è idoneo a far scattare l'usucapione
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15/09/2011
Anche il possesso non esclusivo è idoneo a far scattare l'usucapione. Infatti, su di un immobile di proprietà esclusiva di un soggetto, può ben crearsi una situazione di compossesso pro indiviso tra lo stesso soggetto proprietario ed un terzo, con il conseguente possibile acquisto, da parte di quest'ultimo, della comproprietà pro indiviso dello stesso bene, una volta trascorso il tempo per l'usucapione, nella misura corrispondente al possesso esercitato. Né tale situazione di compossesso, che consiste nel comune potere di fatto sulla cosa, in tota et in qualibet parte della stessa, da parte di due soggetti, esige l'esclusione del possesso del proprietario (che in tal caso si tratterebbe di possesso esclusivo); né richiede che il compossessore esclusivo ignori l'esistenza del diritto altrui, non valendo la contraria eventualità ad escludere l'animus possidendi che sorregge i comportamenti effettivamente tenuti dal possessore il quale abbia usato della cosa uti con dominus.
Corte di Cassazione Sezione 2 Civile, Sentenza del 2 agosto 2011, n. 16914
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Al proprietario confinante che lamenti la violazione delle distanze tra costruzioni compete sia la tutela in forma specifica, finalizzata al ripristino della situazione antecedente al verificarsi dell'illecito, sia quella risarcitoria
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22/07/2011
In tema di violazione delle distanze tra costruzioni previste dal codice civile e dalle norme integrative dello stesso, quali i regolamenti edilizi comunali, al proprietario confinante che lamenti tale violazione compete sia la tutela in forma specifica, finalizzata al ripristino della situazione antecedente al verificarsi dell'illecito, sia quella risarcitoria; ed il danno che egli subisce (danno conseguenza e non danno evento), essendo l'effetto certo ed indiscutibile dell'abusiva imposizione di una servitu' nel proprio fondo, e quindi della limitazione del relativo godimento che si traduce in una diminuzione temporanea del valore della proprieta' medesima, deve ritenersi sussistente senza necessita' di una specifica attivita' probatoria
Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 24 maggio 2011, n. 11382
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La disciplina dell'accessione invertita, che consente al costruttore, che abbia sconfinato sul terreno di un vicino nella realizzazione dell'opera, di acquisire l'intera proprietà della costruzione, non si applica al fabbricato che ricade su area di proprietà comune del costruttore e di un terzo
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29/06/2011
La disciplina dell'accessione invertita, che consente al costruttore, che abbia sconfinato sul terreno di un vicino nella realizzazione dell'opera, di acquisire l'intera proprietà della costruzione, non si applica al fabbricato che ricade su area di proprietà comune del costruttore e di un terzo. La norma dell'articolo 938 del codice civile, infatti, che disciplina l'accessione invertita, ha carattere eccezionale in quanto deroga sia al principio dell'accessione sia a quello secondo cui il proprietario ha diritto di disporre della propria cosa in maniera piena ed esclusiva. Ne consegue che questo principio non trova applicazione nell'ipotesi di costruzione eseguita in tutto o in parte su un suolo di proprietà comune del costruttore e di terzi, nella quale pertanto valgono le norme sulla comunione in generale, senza che sia eccepibile,da parte di chi ha eseguito lo sconfinamento, una disparità di trattamento tra comproprietario e terzo.
Corte di Cassazione Sezione 2 Civile, Sentenza del 16 marzo 2011, n. 6177
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Coltivare un terreno non prova la sussistenza di un possesso utile all'usucapione
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14/06/2011
Ai fini dell'usucapione e' necessario la manifestazione del dominio esclusivo sulla "res" da parte dell'interessato attraverso una attivita' apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene (vedi "ex multis" Cass. 18.2.1999 n. 1367; Cass. 15.6.2001 n. 8152; Cass. 20.9.2007 n. 19478; Cass. 27.7.2009 n. 17462; Cass. 1.3.2010 n. 4863), non essendo al riguardo sufficienti atti soltanto di gestione consentiti dal proprietario o anche atti tollerati dallo stesso titolare del diritto dominicale perche' comportanti solo il soddisfacimento di obblighi o l'erogazione di spese per il miglior godimento della cosa (Cass. 11.8.2005 n. 16841).
Corte di Cassazione Sezione 2 Civile, Sentenza del 26 aprile 2011, n. 9325
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Non è opponibile al creditore che agisce in esecuzione la separazione dei beni tra i coniugi se manca l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio
Pubblicato il:
29/05/2011
Non è opponibile al creditore che agisce in esecuzione la separazione dei beni tra i coniugi se manca l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio. Infatti, una volta accertato da parte del giudice di merito - in modo insindacabile in sede di legittimità - che al momento del pignoramento del bene da parte di terzi non vi era alcuna annotazione della convenzione matrimoniale di separazione a margine dell'atto di matrimonio, non vi è nulla da fare. Come noto l'art. 162 del c.c. condiziona l'opponibilità ai terzi delle suddette convenzioni alla annotazione del relativo atto a margine dell'atto di matrimonio, laddove la trascrizione del vincolo stesso per gli immobili, per effetto della abrogazione dell'ultimo comma dell'art. 2647 c.c. è degradata a mera pubblicità-notizia, inidonea ad assicurare detta inopponibilità.
Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 23 maggio 2011, n. 11319
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In tema di usucapione, colui il quale abbia iniziato il godimento di un determinato bene con la mera detenzione, non può modificare autonomamente il titolo di tale potere se non in forza di una opposizione nei confronti del legittimo possessore
Pubblicato il:
27/04/2011
In tema di usucapione, colui il quale abbia iniziato il godimento di un determinato bene con la mera detenzione, esercitando, quindi, un potere di fatto in nome altrui, non può modificare autonomamente (salva l'ipotesi di intervento di un terzo) il titolo di tale potere se non in forza di una opposizione nei confronti del legittimo possessore che si manifesti in maniera pregnante, secondo una modalità che faccia desumere, oltre ogni dubbio, la negazione dell'altrui possesso e l'intrapreso esercizio di un potere di fatto in nome proprio. La corretta sostituzione dell'animus detinendi con l'animus res sibi habendi può avvenire, in altri termini, solo ove il possessore sia messo nella condizione di rendersi conto del mutamento in atto, risultando, pertanto, insufficienti comportamenti quali la mera inottemperanza alle obbligazioni sottese alla detenzione o - per l'ipotesi in cui il bene sia un immobile - la manutenzione straordinaria dello stesso. In tal senso, la contribuzione alle spese di riparazione del tetto da parte del conduttore, senza coinvolgere minimamente il legittimo proprietario, è stato ritenuta circostanza priva di quella forza oppositiva idonea a rendere quest'ultimo consapevole del mutamento del titolo nel possesso.
Corte d'Appello Palermo Sezione 2 Civile, Sentenza del 18 marzo 2011, n. 356
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Ai fini dell'apparenza della servitù di passaggio non è sufficiente l'esistenza di una strada o di un percorso idonei allo scopo
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16/04/2011
Il requisito dell'apparenza della servitu', necessario ai fini del relativo acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia (articolo 1061 c.c.), si configura come presenza di segni visibili di opere permanenti obiettivamente destinate al suo esercizio e rivelanti in modo non equivoco l'esistenza del peso gravante sul fondo servente, in modo da rendere manifesto che non si tratta di attivita' compiuta in via precaria, bensi' di preciso onere a carattere stabile. Ne consegue che non e' al riguardo sufficiente l'esistenza di una strada o di un percorso idonei allo scopo, essenziale viceversa essendo che essi mostrino di essere stati posti in essere al preciso fine di dare accesso attraverso il fondo preteso servente a quello preteso dominante e, pertanto, un quid pluris che dimostri la loro specifica destinazione all'esercizio della servitu'" (v. Cass., 11 febbraio 2009, n. 3389; Cass., 10 luglio 2007, n. 15447; Cass., 28 settembre 2006, n. 21087; Cass., 17 febbraio 2004, n. 2994).
Corte di Cassazione Sezione 2 Civile, Sentenza del 10 marzo 2011, n. 5733
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Ai fini dell'acquisto della servitù per destinazione del padre di famiglia devono necessariamente concorrere due circostanze, una di carattere negativo e l'altra di carattere positivo
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14/04/2011
Ai sensi e per gli effetti della disposizione di cui all'art. 1062 c.c., relativa all'acquisto delle servitù per destinazione del padre di famiglia, ai fini del suddetto acquisto devono necessariamente concorrere due circostanze, una di carattere negativo, rappresentata dal fatto che all'atto della separazione dei fondi sia mancata una manifestazione di volontà tale da escludere la preesistente relazione di sottoposizione di un fondo all'altro, e l'altra di carattere positivo, rappresentata dalla presenza di segni visibili concretantisi in opere permanenti necessarie per l'esercizio di una servitù e rivelatrici pertanto della sua esistenza.
Tribunale Roma Civile, Sentenza del 18 febbraio 2011, n. 3573
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