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Non può essere sottoposta a perquisizione la casa-studio del commercialista
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22/04/2011
In applicazione dell'art. 52, c. 2, della legge Iva dove, in sostanza, è disposto che nei locali adibiti anche ad abitazione l'accesso è consentito solo se esiste l'autorizzazione del procuratore della Repubblica, è nullo l'accertamento fondato su documenti acquisiti presso l'abitazione-studio del professionista senza la prescritta autorizzazione. E' quanto stabilito dalla Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile che con sentenza del 25 marzo 2011, n. 6908 si è pronunciata sul ricorso promosso da una società che riteneva illegittima l'acquisizione della documentazione, posta a fondamento della rettifica, ex art. 52, d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633, in quanto avvenuta presso l'abitazione-studio di un commercialista senza l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica.
Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile, Sentenza del 25 marzo 2011, n. 6908
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L'inclusione nel cosiddetto "pro rata" Iva va verificata in relazione alla effettiva attività svolta dall'azienda e non quella indicata dallo statuto
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25/12/2009
L'inclusione nel cosiddetto "pro rata" Iva va verificata in relazione non tanto all'astratta definizione di attività contenuta nell'oggetto sociale, quanto all'effettiva attività materialmente posta in essere dal contribuente. Per verificare, infatti, se una determinata operazione attiva rientri o meno nell'attività propria di una società, ai fini dell'inclusione nel calcolo della percentuale di imposta detraibile in relazione al compimento di operazioni esenti (cosiddetto "pro rata"), occorre avere riguardo non già all'attività definita nell'atto costitutivo, ma a quella effettivamente svolta dall'impresa. Pertanto, l'adozione - seppure non formalmente comunicata - di una contabilità separata, giustifica l'impresa dall'esclusione dal pro rata di alcune operazioni attive non proprie dell'effettiva attività esercitata.
Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile, Sentenza del 10 settembre 2009, n. 19484
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Per lattribuzione dellimposta comunale sugli immobili, fa fede quanto risultante dal Catasto
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20/10/2009
Perché operi l'esenzione dall'Ici dei fabbricati rurali non rileva la identità tra titolare del fabbricato e titolare del fondo, potendo la ruralità essere riconosciuta anche agli immobili delle cooperative che svolgono attività di manipolazione, trasformazione o conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli conferiti dai soci, è indispensabile, peraltro o che sia in presenza di fabbricati iscritti in catasto come rurali (categoria A/6 o D/10), o di fabbricati non ancora iscritti in catasto purché la Commissione tributaria adita accerti la sussistenza della loro ruralità ai sensi dell'articolo 9 del decreto legge n. 557 del 1993. (Corte di Cassazione Sezioni Unite Civile
Sentenza del 21 agosto 2009, n. 18565)
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Deve essere sottopostra a sequestro labitazione donata alla moglie dallimprenditore che ha pendenze con il Fisco
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17/10/2009
Deve essere sottopostra a sequestro labitazione donata alla moglie dallimprenditore che ha pendenze con il Fisco. Difatti spetta al debitore tributario dimostrare di non aver avuto conoscenza delle cartelle esattoriali: per cui, difettando questa prova, sussiste il fumus del reato contestato. Ne consegue la donazione de qua fu fittiziamente effettuata all'unico scopo di eludere l'assoggettamento del bene alle azioni erariali, per cui l'apparente trasferimento dell'immobile (con la concorrenza nel reato della moglie, che non risulta contestata) servi' a commettere il reato di fraudolenta evasione fiscale di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 11, che punisce atti di siffatta specie su beni propri o altrui per rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva: donde, l'applicabilita' della confisca, e quindi del sequestro ex articolo 241 c.p., comma 1, non trattandosi di confisca per equivalente: e cio' assorbe tutte le eccezioni sollevate al riguardo.
(Corte di Cassazione Sezione 3 Penale, Sentenza del 22 settembre 2009, n. 36838).
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L'impiego di una segretaria obbliga il professionista (cardiologo) a pagare l'IRAP
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15/10/2009
L'impiego di una segretaria obbliga il professionista (cardiologo) a pagare l'IRAP.
Difatti, a norma del combinato disposto del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, articolo 2, comma 1, primo periodo, e articolo 3, comma 1, lettera c), l'esercizio delle attivita' di lavoro autonomo del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, articolo 49, comma 1, e' escluso dall'applicazione dell'imposta soltanto qualora si tratti di attivita' non autonomamente organizzata: il requisito della '"autonoma organizzazione", il cui accertamento spetta al giudice di merito ed e' insindacabile in sede di legittimita' se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilita' ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attivita' in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; costituisce poi onere del contribuente che richieda il rimborso fornire la prova dell'assenza delle condizioni anzidette. (Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile, Sentenza del 10 luglio 2009, n. 16226)
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Il professionista che investe in beni strumentali eccedendo il minimo indispensabile per lesercizio dellattività autonomamente organizzata per il solo lavoro personale è tenuto al pagamento dell'IRAP
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13/10/2009
Alla luce dellinterpretazione fornita dalla Corte costituzionale nella sentenza 156/01, lattività di lavoro autonomo, diversa dallesercizio di impresa commerciale integra il presupposto impositivo dellIRAP soltanto ove si svolta per mezzo di una attività autonomamente organizzata; che il requisito organizzativo rilevante ai fini considerati, il cui accertamento spetta al giudice di merito (con valutazione insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato), sussiste quando il contribuente, che sia responsabile dellorganizzazione e non sia inserito in strutture riferibili alla responsabilità altrui, eserciti lattività di lavoro autonomo con limpiego di beni strumentali, eccedenti il minimo indispensabile per lesercizio dellattività autonomamente organizzata per il solo lavoro personale, o si avvalga, in modo non occasionale, del lavoro altrui; che è onere del contribuente, che chieda il rimborso di detta imposta, allegare la prova dellassenza delle condizioni costituenti il presupposto impositivo. (Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile, Sentenza del 28 luglio 2009, n. 17533)
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Nel processo tributario, il giudice deve attenersi a quanto dichiarato dal contribuente e a quanto accertato dallAmministrazione
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03/10/2009
dalla natura del processo tributario - il quale non e' annoverabile tra quelli di impugnazione - annullamento, ma tra i processi di impugnazione - merito, in quanto non e' diretto alla sola eliminazione giuridica dell'atto impugnato, ma alla pronuncia di una decisione di merito sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente che dell'accertamento dell'Ufficio - discende che ove il giudice tributario ritenga invalido l'avviso di accertamento per motivi non formali, ma di carattere sostanziale, non puo' limitarsi ad annullare l'atto impositivo, ma deve esaminare nel merito la pretesa tributaria e, operando una motivata valutazione sostitutiva, eventualmente ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte. (Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile
Ordinanza del 1 settembre 2009, n. 19079)
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Ai fini del calcolo della TARSU dalla determinazione della superficie tassabile sono escluse le porzioni di aree dove si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi
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27/09/2009
Ai fini del calcolo della TARSU dalla determinazione della superficie tassabile, ai sensi del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, articolo 62, comma 3 sono escluse le porzioni di aree dove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, in entita' rilevante, ivi compresi quelli derivanti da lavorazioni industriali (Decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982, articolo 2), allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi in base alle norme vigenti. (Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile, Sentenza del 29 luglio 2009, n. 17596)
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Ai costruttori spetta l'aliquota Iva agevolata solo se sull'immobile hanno già ottenuto la sanatoria e l'ufficio può negare il beneficio fiscale senza aspettare l'esito delle concessioni edilizie
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30/07/2009
In tema di agevolazioni tributarie, in base al combinato disposto degli artt. 46, commi primo e quarto, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e 41-ter della legge 17 agosto 1942, n. 1150, è il riconoscimento del beneficio fiscale dell'aliquota IVA agevolata del 4% (previsto dal n. 21, parte seconda, tabella A, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e riguardante i fabbricati e porzioni di fabbricati di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, ceduti da imprese costruttrici), e non già il diritto dell'Ufficio a disconoscere tale beneficio per l'insussistenza dei presupposti richiesti dalla legge (ed a richiedere l'imposta calcolata in base all'aliquota ordinaria) ad essere subordinato e/o condizionato all'effettivo rilascio di un provvedimento di sanatoria delle difformità edilizie riscontrate. In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione della commissione tributaria regionale che, relativamente ad una compravendita di immobili per i quali erano state riscontrate difformità rispetto alla concessione edilizia, aveva sospeso l'efficacia di rettifiche dell'aliquota IVA, portata dall'Ufficio dal 4% al 19%, con conservazione provvisoria dei benefici fiscali dell'aliquota agevolata, benefici subordinati, in via definitiva, all'esito delle domande di sanatoria edilizia (Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile
Sentenza del 21 aprile 2009, n. 9383).
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Le spese di assunzione del personale sostenute dalle imprese possono essere detratte interamente nellanno in cui sono state realmente sostenute.
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30/07/2009
Le spese di assunzione del personale a tempo indeterminato non sono spese relative a più esercizi, di cui al disposto dell'articolo 74 del vecchio Tuir (oggi articolo 108 del Tuir). Infatti, è da escludere che le spese sostenute per la selezione del personale a tempo indeterminato siano «altre spese relative a più esercizi», ai sensi del citato articolo 74, comma 3, del vecchio Tuir, in quanto basta considerare che è la spesa del personale a tempo indeterminato già assunto che tende a prolungarsi per un arco di tempo superiore all'anno, mentre la spesa affrontata per l'assunzione del personale si eroga solo nel momento preliminare della selezione. Lo dimostra il caso in cui la selezione si concluda negativamente, o per il suo esito negativo o per la rinuncia dei selezionati a essere assunti dall'impresa. In sostanza, il carattere pluriennale delle spese di assunzione del personale è illogico e non è l'oggetto della citata norma.
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Non è valido laccertamento fiscale notificato nella casa dove è rimasta a vivere la ex moglie e ciò anche se lei ha accettato il plico e si è presentata come la coniuge
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29/07/2009
con riferimento allart. 60 d.p.r. n. 600 del 1973, atteso che esso prescrive che la notificazione degli avvisi deve essere eseguita presso il domicilio fiscale del contribuente, ma stabilisce, nel contempo, che le variazioni e le modificazioni dellindirizzo non risultanti dalla dichiarazione annuale hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dallavvenuta variazione anagrafica (comma 3). In particolare, tale lettura della norma si impone a seguito della sua declaratoria di illegittimità operata dalla sentenza n. 360 del 2003 della Corte costituzionale, che ha espunto linciso che condizionava lefficacia della variazione al decorso del termine di 60 giorni (
). Linterpretazione di tale disposizione patrocinata dallUfficio ricorrente, secondo cui la variazione dellindirizzo avrebbe efficacia trascorsi 60 giorni nemmeno dalla variazione anagrafica, quanto dalla successiva comunicazione della stessa parte del comune allUfficio medesimo, appare pertanto del tutto insostenibile alla luce del sopravvenuto (rispetto alla data di proposizione del ricorso) arresto del giudice delle legg
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E' elusivo il "leasing" per la vendita di cosa futura come l'immobile da ristrutturare
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25/07/2009
Nell'ambito di un'operazione di lease back avente ad oggetto un immobile in fase di ristrutturazione, il versamento delle imposte ai fini IrpefIlor deve essere effettuato nell'esercizio fiscale durante il quale il venditoreutilizzatore ha ricevuto i pagamenti relativi al manufatto oggetto di cessione, indipendentemente dal fatto che la consegna definitiva del predetto immobile e il saldo del prezzo pattuito avvengano in epoca successiva; ciò in quanto la fattispecie non è riconducibile allo schema della vendita di cosa futura regolata dall'art. 1472 cod. civ., produttiva di effetti solo obbligatori all'atto della stipula e con effetti reali differiti, ma rappresenta un'ipotesi ordinaria di compravendita, nella quale l'effetto traslativo anche ai fini fiscali si realizzamediante il consenso delle parti ai sensi e per gli effetti dell'art. 1470 cod. civ.. (Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile, Sentenza del 6 maggio 2009, n. 10388)
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La prescrizione del diritto al rimborso decorre dall'annullamento della sanatoria
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22/07/2009
In tema di condono edilizio, il termine di trentasei mesi previsto dall'art. 35, comma 17, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, riguarda la prescrizione del diritto al conguaglio od al rimborso a seguito del silenzio-accoglimento formatosi sull'istanza di concessione in sanatoria. Pertanto, pur essendo la norma applicabile al condono richiesto ex art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 - che fa salvi, al comma 4, i provvedimenti emanati per la determinazione delle modalità di versamento, riscossione e rimborso dell'oblazione - la stessa non vale nella diversa ipotesi di annullamento della concessione in sanatoria, in cui il diritto al rimborso delle somme versate a titolo di oblazione si prescrive nel termine ordinario con decorrenza dal momento dell'annullamento.
(Corte di Cassazione Sezioni Unite Civile, Sentenza del 23 aprile 2009, n. 9662)
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Le plusvalenze derivanti dalla cessione di un'azienda gestita in regime di impresa familiare vanno imputati ai singoli partecipanti a prescindere dalla loro effettiva percezione
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21/07/2009
Le plusvalenze derivanti dalla cessione di un'azienda gestita in regime di impresa familiare, cosi' come i redditi derivati dall'esercizio della stessa, vanno imputati ai singoli partecipanti a prescindere dalla loro effettiva percezione. Ne consegue che ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito del singolo partecipante all'impresa familiare, che risulti avere incassato i proventi della cessione d'azienda, occorre stabilire non gia' se questi abbia o meno fornito la prova di avere liquidato agli altri partecipanti la quota ad essi spettante, ma soltanto quale fosse la sua quota di partecipazione agli utili dell'impresa, e cio' a prescindere anche dalla indicazione nella relativa dichiarazione (V. pure Cass. Sentenze n. 21535 del 15/10/2007, n. 2895 del 2002).
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In caso di riscatto dell'immobile in "leasing", ai fini dell'imponibile conta il valore commerciale
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21/07/2009
In tema di INVIM, nel caso di alienazione a titolo oneroso di un bene immobile gia' concesso in locazione finanziaria a seguito dell'esercizio dell'opzione di riscatto da parte dell'utilizzatore, l'imponibile deve essere determinato in modo differenziato, a seconda che il presupposto d'imposta si sia verificato entro il o dopo il 31 dicembre 1992. Nella prima ipotesi, infatti, l'incremento di valore dev'essere determinato, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, articolo 6, comma 2, periodo secondo, assumendo come valore finale il totale dei corrispettivi costituiti non solo dal cosiddetto "prezzo di riscatto", ma anche da tutte le somme versate nel corso del rapporto a titolo di "canone" o di "maxicanone", le quali rappresentano un anticipato pagamento rateale assoggettato ad IVA. Nel secondo caso, invece, dovendosi fare riferimento al "valore in comune commercio del bene" al 31 dicembre 1992, ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, articolo 17, comma 7, lettera a), il valore finale non puo' essere astrattamente determinato mediante comparazione con quello posseduto alla stessa data da immobili del medesimo genere, ma liberi da vincoli, dovendo invece procedersi ad una valutazione caso per caso che tenga conto tanto delle utilita' e dei pregi posseduti dal bene, quanto di tutti i fattori (vincoli ed oneri) che concorrono ad impedirne o limitarne il godimento, ivi compreso il vincolo derivante dal contratto di locazione finanziaria, senza che assuma alcun rilievo la circostanza che ad acquistare l'immobile sia stato lo stesso utilizzatore anziche' un terzo, in quanto, essendo l'imposta finalizzata a colpire l'effettivo incremento patrimoniale conseguito dall'alienante, la determinazione del valore venale deve essere oggettivamente riferita al bene" (Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile, Sentenza del 18 maggio 2009, n. 11480).
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LIrap è dovuta da tutti quei professionisti che, nellesercizio della loro attività, si avvalgano della prestazione lavorativa anche di una sola segretaria.
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20/07/2009
A norma del combinato disposto degli artt. 2, comma 1, primo periodo, e 3, comma 1, lettera c), del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, lesercizio delle attività di lavoro autonomo di cui allart. 49, comma primo, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, è escluso dallapplicazione dellimposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata: il requisito della autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dellorganizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo lid quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per lesercizio dellattività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; costituisce poi onere del contribuente che richieda il rimborso fornire la prova dellassenza delle condizioni anzidette. Ne consegue che lIrap è dovuta da tutti quei professionisti che, nellesercizio della loro attività, si avvalgano della prestazione lavorativa anche di una sola segretaria. (Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile, Sentenza del 10 luglio 2009, n. 16220)
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E' illecito il contratto simulato dalle parti per conseguire indebitamente vantaggi fiscali
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13/07/2009
In materia tributaria, il divieto di abuso del diritto si traduce in un principio generale antielusivo, il quale preclude al contribuente il conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante luso distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere unagevolazione o un risparmio dimposta, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino loperazione, diverse dalla mera aspettativa di quei benefici: tale principio trova fondamento, in tema di tributi non armonizzati (nella specie, imposte sui redditi), nel principio costituzionale di capacità contributiva e di progressività dellimposizione, e non contrasta con il principio della riserva di legge, non traducendosi nellimposizione di obblighi patrimoniali non derivanti dalla legge, bensì nel disconoscimento degli effetti abusivi di negozi posti in essere al solo scopo di eludere lapplicazione di norme fiscali. Esso comporta linopponibilità del negozio allAmministrazione finanziaria, per ogni profilo di indebito vantaggio tributario che il contribuente pretenda di far discendere dalloperazione elusiva, anche diverso da quelli tipici eventualmente presi in considerazione da specifiche norme antielusive entrate in vigore in epoca successiva al compimento delloperazione. (Corte di Cassazione Sezioni Unite Civile,Sentenza del 26 giugno 2009, n. 15029)
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Non sono soggette a tassazione le somme ricevute dal professionista che ha fatto una transazione con lazienda per mettere fine a una causa nella quale chiedeva i danni allimmagine per essere stato mandato via anticipatamente
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09/07/2009
In tema di imposte sui redditi e con riguardo alla tassazione delle somme percepite dal contribuente in risarcimento del danno all'immagine e del danno biologico subiti a causa dell'interruzione anticipata del suo rapporto lavorativo, vale il principio secondo il quale le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio costituiscono reddito imponibile solo nei limiti in cui abbiano la funzione di reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi, dal che discende che la questione relativa all'imponibilità delle somme riscosse dal lavoratore o professionista a titolo risarcitorio non può mai prescindere dall'accertamento in ordine alla natura del pregiudizio che l'importo ricevuto ha la funzione di indennizzare, dovendosi verificare se la dazione di tali somme trovi o meno la sua causa nella funzione di riparare la perdita di un reddito, potendo soltanto in caso di risposta positiva, e sempre che non si tratti di danni da invalidità permanente o da morte, affermarsi la tassazione della relativa indennità.
(Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile, Sentenza del 13 maggio 2009, n. 10972)
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L'assegno una tantum alla moglie divorziata non è deducibile dal reddito di chi lo versa
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17/06/2009
L'assegno una tantum alla moglie divorziata non è deducibile dal reddito di chi lo versa. E quanto chiarito dallAgenzia delle Entrate con la risoluzione n. 153/E nella quale si precisa che lerogazione in ununica soluzione della somma stabilita per il mantenimento del consorte separato non può essere dedotta dallimponibile, neanche se il versamento viene fatto in forma rateale.
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Debbono essere riconosciute le agevolazioni fiscali per l'acquisto di un immobile adiacente allabitazione principale anche se limmobile principale è stato acquistato senza agevolazioni
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06/06/2009
Debbono essere riconosciute le agevolazioni fiscali per l'acquisto di un immobile adiacente allabitazione principale anche se limmobile principale è stato acquistato senza agevolazioni perché la norma non era ancora entrata in vigore. E' quanto precisato dallAgenzia delle entrate con la risoluzione 142/E, con la quale è stato ampliato il numero dei casi che possono godere delle agevolazioni, a patto che l'ampliamento non porti ad un aumento della superficie che faccia passare l'immobile tra quelli "di lusso".
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