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la mancata comparizione del ricorrente (in primo grado o in appello) non ha alcun effetto preclusivo della trattazione e della decisione della causa nel merito.
Pubblicato il:
29/06/2011
Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 49, dichiara applicabili alle impugnazioni delle sentenze delle commissioni tributane le disposizioni del capo 1 del titolo 3 del libro 2 del codice di rito ordinario, salvo quanto disposto dalle norme dello stesso decreto, e a tale capo non appartiene l'articolo 348: dall'altro, neanche puo' operare il generale rinvio alle norme del c.p.c. previsto dal Decreto Legislativo n. 546, articolo 1, per quanto non disposto dalle norme del decreto stesso e nei limiti della compatibilita' con esse, in quanto dall'articolo 34 di quest'ultimo - cui rinvia l'articolo 61 per il giudizio di appello -, nella parte in cui, nel disciplinare la discussione in pubblica udienza, prevede che "il presidente ammette le parti presenti alla discussione ", si evince chiaramente che la mancata comparizione del ricorrente (in primo grado o in appello) non ha alcun effetto preclusivo della trattazione e della decisione della causa nel merito.
Corte di Cassazione, Sezione Tributaria civile Ordinanza 14 giugno 2011, n. 13001
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Il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni va tassato per cassa
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22/04/2011
Il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 50, (applicabile ratione temporis, oggi sostituito dall'art. 54) statuisce
tassativamente che: "Il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni é costituito dalla differenza tra l'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nei periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'arte o della professione, salvo quanto stabilito nei successivi commi. I compensi sono computati al netto dei contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde". La lettera della norma é chiara e non ammette interpretazioni diverse da quella secondo la quale i compensi vanno sottoposti a tassazione in relazione all'anno in cui sono stati percepiti. Correttamente pertanto il giudice dell'appello ha ritenuto che i "redditi da lavoro autonomo, anche se assoggettati a ritenuta d'acconto, vanno dichiarati secondo il principio di cassa e non di competenza".
Corte di Cassazione, sez. trib., sentenza 15 aprile 2011, n. 8626
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Nel caso di accertamento presso l'abitazione del commercialista serve autorizzazione della Procura della Repubblica
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30/03/2011
La Suprema Corte, in conformità ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, conferma la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che, in riforma della pronuncia di primo grado, ha accolto il ricorso della società contro un avviso di irrogazione sanzioni per infedele dichiarazione, ritenendo illegittima l'acquisizione della documentazione su cui la rettifica si fonda, D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 52, in quanto avvenuta presso l'abitazione - studio di un commercialista senza l'autorizzazione del procuratore della Repubblica.
Corte di Cassazione, sez. trib., sentenza 25 marzo 2011, n. 6908
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accertamento sintetico presunzione relativa
Pubblicato il:
30/03/2011
In particolare priva di fondatezza risulta la contestazione circa l'illegittimità del metodo accertativo di tipo "sintetico" così come applicato dall'ufficio. Pare incontestabile infatti, che la rettifica del reddito imponibile mediante il ricorso alla tipologia del metodo sintetico sia perfettamente legittima e più volte confermata dalle sentenze della Suprema Corte di Cassazione che individuando il canone ermeneutico di tale procedimento su presunzioni fondate sull'"id quod plerumque accidit" ha ravvisato l'esistenza di tutte la garanzie in tema di prova dei fatti da parte del contribuente dispensando l'amministrazione finanziaria da ulteriori prove rispetto ai fatti indice di maggiore capacità contributiva individuati dal "redditometro" stesso e posti a base della pretesa tributaria fatta valere.
Merita sottolineare che la rettifica del reddito imponibile mediante il ricorso alla tipologia del
reddito sintetico si basa unicamente sul confronto tra il reddito dichiarato e quanto determinabile in
base al possesso o alla disponibilità di beni o servizi descritti nel D.M. 10/09/1992.
Commissione trib. prov. Alessandria, sez. VI, sentenza 22 febbraio 2011, n. 13
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definitività accertamento scadenza termini impugnazione
Pubblicato il:
29/03/2011
A parere del Collegio la definitività dell'accertamento, nel caso di specie, non può che
essere conseguente alla scadenza dei termini per l'impugnazione della sentenza di rigetto del ricorso
e non può ritenersi, come chiede l'Ufficio, che la definitività decorra dalla scadenza dei termini per
l'impugnazione della sentenza che ha dichiarato tardivo l'appello contro l'accertamento.
Ma pure ammettendo per Ipotesi che l'accertamento sia divenuto definitivo dopo il passaggio in
giudicato della sentenza della Commissione regionale che ha valutato inammissibile l'appello,
occorre rilevare che a tale data- 5/7/200S, era in vigore l'art.17 del dPR 602/73 che, prima della sua
abrogazione intervenuta a partire dal 10/8/2005, obbligava gli uffici delle imposte ad iscrivere in
ruoli esecutivi le somme dovute dal contribuente entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello
in cui l'accertamento è divenuto esecutivo, cioè entro il 31/12/ 2006, circostanza che porta a ritenere
tardiva l'iscrizione fatta nel 2007.
Commissione trib. reg. Emilia Romagna, sez. IX, sentenza 4 febbraio 2011, n. 17
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ricorso contro rateazione del debito competenza giudice tributario
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19/03/2011
Con la presente sentenza la Suprema Corte conferma la competenza del giudice tributario per ogni controversia che abbia per oggetto le sorti del rapporto giuridico d'imposta e, dunque, anche quella relativa all'impugnazione del diniego opposto dall'agente della riscossione all'istanza di rateazione formulata dal contribuente.
A tal riguardo si ricorda che la secondo la Corte Costituzionale ". la giurisdizione del giudice tributario deve ritenersi imprescindibilmente collegata alla 'natura tributaria del rapporto (ordinanza n. 395 del 2007).
Pertanto nel caso in cui la natura del ruolo, e quindi della cartella di pagamento, sia tributaria, la competenza giurisdizionale è devoluta al giudice tributario.
Ord. n. 5928 del 14 marzo 2011 (ud. del 15 febbraio 2011) della Corte Cass., SS.UU. Civ
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Giudizio civile e penale (rapporto) - non applicabilità automatica del giudicato penale
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04/03/2011
La massima della sentenza si può così riassumere:
l'efficacia vincolante del giudicato penale non opera automaticamente nel processo tributario, poiche' in questo, da un lato, vigono limitazioni della prova (come il divieto della prova testimoniale) e, dall'altro, possono valore anche presunzioni inidonee a supportare una pronuncia penale di condanna. Quindi nessuna automatica autorita' di cosa giudicata puo' attribuirsi alla sentenza penale irrevocabile, di condanna o di assoluzione, emessa in materia di reati tributari nel separato giudizio tributario, ancorche' i fatti accertati in sede penale siano gli stessi per i quali l'Amministrazione finanziaria ha promosso l'accertamento nei confronti del contribuente. Ne consegue che il giudice tributario non puo' limitarsi a rilevare l'esistenza di una sentenza definitiva in materia di reati tributari, estendendone automaticamente gli effetti con riguardo all'azione accertatrice del singolo ufficio finanziario, ma, nell'esercizio dei propri autonomi poteri di valutazione della condotta delle parti e del materiale probatorio acquisito agli atti (articolo 116 cod. proc. civ.) deve, in ogni caso, verificarne la rilevanza nell'ambito specifico in cui esso e' destinato ad operare, e questa e' stata esclusa in quello in esame (V. pure Sentenze n. 3724 del 17/02/2010, n. 5720 del 12/03/2007). Quindi alla luce di tali considerazioni neanche la revocazione era esperibile nella fattispecie, contrariamente all'assunto del giudice "a quo".
Corte di Cassazione, Sezione Tributaria civile Sentenza 31 gennaio 2011, n. 2235
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In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, deve essere riconosciuta la detrazione per intero al genitore affidatario, in mancanza di diverso accordo fra i coniugi
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28/09/2010
In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, deve essere riconosciuta la detrazione per intero al genitore affidatario, in mancanza di diverso accordo fra i coniugi. La Corte ha stabilito, infatti, che in tema di IRPEF, in base alla disciplina dettata dall'art. 15 del D.P.R. n. 597/1973, art. 15, nel testo sostituito dall'art. 2 del D.L. n. 57/1986, convertito in L. n. 121/86, e rimasta immutata per effetto della sua trasposizione nell'art. 12 del TUIR, la detrazione (di importo maggiore) per il coniuge a carico, prevista al comma 1, n. 1, a partire dall'anno 1986 si applica per il primo figlio ricorrendo la duplice condizione: a) che l'altro genitore manchi o non abbia riconosciuto i figli naturali ovvero si tratti di figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente; b) che il contribuente non sia coniugato o legalmente ed effettivamente separato (comma 3). Ne deriva che dalla nozione di "mancanza del coniuge" sono esclusi i casi di separazione legale, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, casi in ordine ai quali lo stesso art. 15, al comma 2, n. 2, riconosce per i figli rimasti a carico del contribuente la detrazione in misura doppia rispetto a quella prevista in via generale per i figli.
Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile, Ordinanza del 18 giugno 2010, n. 14707
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Il preavviso di fermo amministrativo D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ex art. 86, che riguardi una pretesa creditoria dell'ente pubblico di natura tributaria è impugnabile innanzi al giudice tributario
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04/06/2010
Il preavviso di fermo amministrativo D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ex art. 86, che riguardi una pretesa creditoria dell'ente pubblico di natura tributaria è impugnabile innanzi al giudice tributario, in quanto atto funzionale a portare a conoscenza del contribuente una determinata pretesa tributaria, rispetto alla quale sorge ex art. 100 c.p.c., l'interesse del contribuente alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva, a nulla rilevando che detto preavviso non compaia esplicitamente nell'elenco degli atti impugnabili contenuto nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, in quanto tale elencazione va interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della P.A., che in conseguenza dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con la L. 28 dicembre 2001, n. 448.
Analoghe considerazioni valgono, mutatis mutandis, allorquando il preavviso riguardi obbligazioni extratributarie.
Corte di Cassazione Sezioni Unite Civile, Sentenza del 7 maggio 2010, n. 11087
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Cessione immobili ricevuti per donazione o successione
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13/04/2010
La plusvalenza realizzata a seguito di cessione a titolo oneroso di immobili è tassata in funzione di un'attività speculativa, oggettivamente desunta dalla circostanza che la cessione sia avvenuta entro il quinquennio dall'acquisto o dalla costruzione dell'immobile, ma ciò non avviene in caso di immobile pervenuto in caso di donazione o successione.
La sentenza chiarisce, con riferimento alla precedente formulazione dell'art. 67 Tuir, che la disciplina in oggetto aveva coerentemente escluso la tassazione, in ogni caso, degli immobili pervenuti all'interessato a titolo di successione o di donazione, definendo "tali circostanze", la successione e la donazione appunto, di per sé atte a dimostrare la mancanza del presupposto lucrativo.
Sentenza Corte Costituzionale n. 171 del 23 maggio 2001
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La presunzione per cui tutte le operazioni sono imputabili al correntista non autorizza la verifica su chiunque sia titolare di un conto, ed in particolare sul lavoratore dipendente
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03/12/2009
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la presunzione legale relativa posta dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, articolo 32, comma 1, (l'articolo 38, stesso Decreto del Presidente della Repubblica, indicata quale norma violata, e la norma generale che legittima il potere di rettifica) vincola l'Ufficio tributario ad assumere per certo che i movimenti bancari effettuati sui conti correnti intestati al contribuente siano a lui imputabili, senza che risulti necessario procedere all'analisi delle singole operazioni, la quale e' posta a carico del contribuente, in virtu' dell'inversione dell'onere della prova. In particolare, si e' osservato (Cass. 13819/2007) che, in tema di accertamento delle imposte dirette, il D.P.r. 29 settembre 1973, n. 600, articolo 32, comma 1, n. 2, introduce una presunzione legale relativa a carico del contribuente che sia titolare di conti correnti bancari. Cio' significa che la stessa legge ritiene certo fino a prova contraria, che dev'essere fornita dal contribuente, che tutti i movimenti di un conto corrente intestito al contribuente sono al medesimo imputabili (si vedano, tra le piu' recenti, le seguenti sentenze della Corte di cassazione: 5 ottobre 2007, n. 20858; 27 luglio 2007, n. 16720; 13 giugno 2007, n. 13819; 21 marzo 2007, n. 6743; 8 settembre 2006, n. 19330; 23 giugno 2006, n. 14675). La disposizione in esame non e' pero' norma che di per se' legittima l'accertamento a carico di qualunque soggetto che abbia intestato un conto corrente, ma e' norma che, nell'ambito di un accertamento che abbia giustificazione: in diverse norme (artt. 38 e 39, dello stesso Decreto del Presidente della Repubblica), consente di accertare il reddito (o i ricavi) del contribuente, con agevolazione probatoria (inversione dell'onere della prova) in favore del Fisco.
Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile, Sentenza del 11 novembre 2009, n. 23852
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Per lattribuzione dellimposta comunale sugli immobili, fa fede quanto risultante dal Catasto
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20/10/2009
Perché operi l'esenzione dall'Ici dei fabbricati rurali non rileva la identità tra titolare del fabbricato e titolare del fondo, potendo la ruralità essere riconosciuta anche agli immobili delle cooperative che svolgono attività di manipolazione, trasformazione o conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli conferiti dai soci, è indispensabile, peraltro o che sia in presenza di fabbricati iscritti in catasto come rurali (categoria A/6 o D/10), o di fabbricati non ancora iscritti in catasto purché la Commissione tributaria adita accerti la sussistenza della loro ruralità ai sensi dell'articolo 9 del decreto legge n. 557 del 1993. (Corte di Cassazione Sezioni Unite Civile
Sentenza del 21 agosto 2009, n. 18565)
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Deve essere sottopostra a sequestro labitazione donata alla moglie dallimprenditore che ha pendenze con il Fisco
Pubblicato il:
17/10/2009
Deve essere sottopostra a sequestro labitazione donata alla moglie dallimprenditore che ha pendenze con il Fisco. Difatti spetta al debitore tributario dimostrare di non aver avuto conoscenza delle cartelle esattoriali: per cui, difettando questa prova, sussiste il fumus del reato contestato. Ne consegue la donazione de qua fu fittiziamente effettuata all'unico scopo di eludere l'assoggettamento del bene alle azioni erariali, per cui l'apparente trasferimento dell'immobile (con la concorrenza nel reato della moglie, che non risulta contestata) servi' a commettere il reato di fraudolenta evasione fiscale di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 11, che punisce atti di siffatta specie su beni propri o altrui per rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva: donde, l'applicabilita' della confisca, e quindi del sequestro ex articolo 241 c.p., comma 1, non trattandosi di confisca per equivalente: e cio' assorbe tutte le eccezioni sollevate al riguardo.
(Corte di Cassazione Sezione 3 Penale, Sentenza del 22 settembre 2009, n. 36838).
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L'impiego di una segretaria obbliga il professionista (cardiologo) a pagare l'IRAP
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15/10/2009
L'impiego di una segretaria obbliga il professionista (cardiologo) a pagare l'IRAP.
Difatti, a norma del combinato disposto del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, articolo 2, comma 1, primo periodo, e articolo 3, comma 1, lettera c), l'esercizio delle attivita' di lavoro autonomo del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, articolo 49, comma 1, e' escluso dall'applicazione dell'imposta soltanto qualora si tratti di attivita' non autonomamente organizzata: il requisito della '"autonoma organizzazione", il cui accertamento spetta al giudice di merito ed e' insindacabile in sede di legittimita' se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilita' ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attivita' in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; costituisce poi onere del contribuente che richieda il rimborso fornire la prova dell'assenza delle condizioni anzidette. (Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile, Sentenza del 10 luglio 2009, n. 16226)
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Il professionista che investe in beni strumentali eccedendo il minimo indispensabile per lesercizio dellattività autonomamente organizzata per il solo lavoro personale è tenuto al pagamento dell'IRAP
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13/10/2009
Alla luce dellinterpretazione fornita dalla Corte costituzionale nella sentenza 156/01, lattività di lavoro autonomo, diversa dallesercizio di impresa commerciale integra il presupposto impositivo dellIRAP soltanto ove si svolta per mezzo di una attività autonomamente organizzata; che il requisito organizzativo rilevante ai fini considerati, il cui accertamento spetta al giudice di merito (con valutazione insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato), sussiste quando il contribuente, che sia responsabile dellorganizzazione e non sia inserito in strutture riferibili alla responsabilità altrui, eserciti lattività di lavoro autonomo con limpiego di beni strumentali, eccedenti il minimo indispensabile per lesercizio dellattività autonomamente organizzata per il solo lavoro personale, o si avvalga, in modo non occasionale, del lavoro altrui; che è onere del contribuente, che chieda il rimborso di detta imposta, allegare la prova dellassenza delle condizioni costituenti il presupposto impositivo. (Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile, Sentenza del 28 luglio 2009, n. 17533)
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Nel processo tributario, il giudice deve attenersi a quanto dichiarato dal contribuente e a quanto accertato dallAmministrazione
Pubblicato il:
03/10/2009
dalla natura del processo tributario - il quale non e' annoverabile tra quelli di impugnazione - annullamento, ma tra i processi di impugnazione - merito, in quanto non e' diretto alla sola eliminazione giuridica dell'atto impugnato, ma alla pronuncia di una decisione di merito sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente che dell'accertamento dell'Ufficio - discende che ove il giudice tributario ritenga invalido l'avviso di accertamento per motivi non formali, ma di carattere sostanziale, non puo' limitarsi ad annullare l'atto impositivo, ma deve esaminare nel merito la pretesa tributaria e, operando una motivata valutazione sostitutiva, eventualmente ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte. (Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile
Ordinanza del 1 settembre 2009, n. 19079)
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Ai fini del calcolo della TARSU dalla determinazione della superficie tassabile sono escluse le porzioni di aree dove si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi
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27/09/2009
Ai fini del calcolo della TARSU dalla determinazione della superficie tassabile, ai sensi del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, articolo 62, comma 3 sono escluse le porzioni di aree dove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, in entita' rilevante, ivi compresi quelli derivanti da lavorazioni industriali (Decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982, articolo 2), allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi in base alle norme vigenti. (Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile, Sentenza del 29 luglio 2009, n. 17596)
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Ai costruttori spetta l'aliquota Iva agevolata solo se sull'immobile hanno già ottenuto la sanatoria e l'ufficio può negare il beneficio fiscale senza aspettare l'esito delle concessioni edilizie
Pubblicato il:
30/07/2009
In tema di agevolazioni tributarie, in base al combinato disposto degli artt. 46, commi primo e quarto, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e 41-ter della legge 17 agosto 1942, n. 1150, è il riconoscimento del beneficio fiscale dell'aliquota IVA agevolata del 4% (previsto dal n. 21, parte seconda, tabella A, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e riguardante i fabbricati e porzioni di fabbricati di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, ceduti da imprese costruttrici), e non già il diritto dell'Ufficio a disconoscere tale beneficio per l'insussistenza dei presupposti richiesti dalla legge (ed a richiedere l'imposta calcolata in base all'aliquota ordinaria) ad essere subordinato e/o condizionato all'effettivo rilascio di un provvedimento di sanatoria delle difformità edilizie riscontrate. In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione della commissione tributaria regionale che, relativamente ad una compravendita di immobili per i quali erano state riscontrate difformità rispetto alla concessione edilizia, aveva sospeso l'efficacia di rettifiche dell'aliquota IVA, portata dall'Ufficio dal 4% al 19%, con conservazione provvisoria dei benefici fiscali dell'aliquota agevolata, benefici subordinati, in via definitiva, all'esito delle domande di sanatoria edilizia (Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile
Sentenza del 21 aprile 2009, n. 9383).
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Le spese di assunzione del personale sostenute dalle imprese possono essere detratte interamente nellanno in cui sono state realmente sostenute.
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30/07/2009
Le spese di assunzione del personale a tempo indeterminato non sono spese relative a più esercizi, di cui al disposto dell'articolo 74 del vecchio Tuir (oggi articolo 108 del Tuir). Infatti, è da escludere che le spese sostenute per la selezione del personale a tempo indeterminato siano «altre spese relative a più esercizi», ai sensi del citato articolo 74, comma 3, del vecchio Tuir, in quanto basta considerare che è la spesa del personale a tempo indeterminato già assunto che tende a prolungarsi per un arco di tempo superiore all'anno, mentre la spesa affrontata per l'assunzione del personale si eroga solo nel momento preliminare della selezione. Lo dimostra il caso in cui la selezione si concluda negativamente, o per il suo esito negativo o per la rinuncia dei selezionati a essere assunti dall'impresa. In sostanza, il carattere pluriennale delle spese di assunzione del personale è illogico e non è l'oggetto della citata norma.
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Non è valido laccertamento fiscale notificato nella casa dove è rimasta a vivere la ex moglie e ciò anche se lei ha accettato il plico e si è presentata come la coniuge
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29/07/2009
con riferimento allart. 60 d.p.r. n. 600 del 1973, atteso che esso prescrive che la notificazione degli avvisi deve essere eseguita presso il domicilio fiscale del contribuente, ma stabilisce, nel contempo, che le variazioni e le modificazioni dellindirizzo non risultanti dalla dichiarazione annuale hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dallavvenuta variazione anagrafica (comma 3). In particolare, tale lettura della norma si impone a seguito della sua declaratoria di illegittimità operata dalla sentenza n. 360 del 2003 della Corte costituzionale, che ha espunto linciso che condizionava lefficacia della variazione al decorso del termine di 60 giorni (
). Linterpretazione di tale disposizione patrocinata dallUfficio ricorrente, secondo cui la variazione dellindirizzo avrebbe efficacia trascorsi 60 giorni nemmeno dalla variazione anagrafica, quanto dalla successiva comunicazione della stessa parte del comune allUfficio medesimo, appare pertanto del tutto insostenibile alla luce del sopravvenuto (rispetto alla data di proposizione del ricorso) arresto del giudice delle legg
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