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E' di fatto subordinato il rapporto di lavoro di un addetto al call center con contratto di collaborazione a progetto che in concreto svolge attività assoggettata al potere di controllo e direttivo del committente, anche in mancanza di un obbligo giornaliero di presenza o di rispettare un preciso orario di lavoro

Pubblicato il: 13/05/2012


E' di fatto subordinato il rapporto di lavoro di un addetto al call center con contratto di collaborazione a progetto che in concreto svolge attività assoggettata al potere di controllo e direttivo del committente, anche in mancanza di un obbligo giornaliero di presenza o di rispettare un preciso orario di lavoro. Ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro, essendo l'iniziale contratto causa di un rapporto che si protrae nel tempo, la volontà che esso esprime ed il nomen iuris che utilizza non costituiscono fattori assorbenti, diventando l'esecuzione, per il suo fondamento nella volontà inscritta in ogni atto di esecuzione, la sua inerenza all'attuazione della causa contrattuale e la sua protrazione, non solo strumento d'interpretazione della natura e della causa del rapporto di lavoro (ai sensi dell'articolo 1362 del codice civile, comma 2), bensì anche espressione di una nuova eventuale volontà delle parti che, in quanto posteriore, modifica la volontà iniziale conferendo, al rapporto, un nuovo assetto negoziale. Pertanto, sia nell'ipotesi in cui le parti, pur volendo attuare un rapporto di lavoro subordinato, abbiano simulatamente dichiarato di volere un rapporto di lavoro autonomo al fine di eludere la disciplina legale inderogabile in materia, sia nel caso in cui l'espressione verbale abbia tradito la vera intenzione delle parti, sia infine nell'ipotesi in cui, dopo aver voluto realmente il contratto di lavoro autonomo, durante lo svolgimento del rapporto le parti stesse, attraverso fatti concludenti, mostrino di aver mutato intenzione e di essere passate ad un effettivo assetto di interessi corrispondente a quello della subordinazione, il giudice di merito, cui compete di dare l'esatta qualificazione giuridica del rapporto, deve a tal fine attribuire valore prevalente - rispetto al nomen iuris adoperato in sede di conclusione del contratto - al comportamento tenuto dalle parti nell'attuazione del rapporto stesso. Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile, Sentenza 21 marzo 2012, n. 4476

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Se l'interruzione del rapporto di lavoro è dovuta ad una assenza prolungata ed ingiustificata il lavoratore non si può appellare alla mancata affissione del codice disciplinare

Pubblicato il: 27/04/2012


Se l'interruzione del rapporto di lavoro è dovuta ad una assenza prolungata ed ingiustificata - nel caso specifico quasi due mesi - il lavoratore non si può appellare alla mancata affissione del codice disciplinare: siccome la presenza rientra tra i doveri fondamentali e non accessori del lavoratore, la sua inosservanza, per essere sanzionata con il licenziamento, non abbisogna di essere portata a conoscenza del lavoratore. Infatti, questo caso non rientra in una ipotesi particolare di esercizio da parte del datore del potere di licenziamento; la garanzia della pubblicità del codice disciplinare si applica soltanto al licenziamento disciplinare intimato per specifiche ipotesi di giusta causa o di giustificato motivo previste dalla normativa collettiva o validamente poste dal datore di lavoro, ma non sussiste quando il recesso è previsto direttamente dalla legge, o quando il comportamento tenuto sia manifestamente contrario all'etica comune o concreti violazione dei doveri fondamentali. Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile, Sentenza 29 febbraio 2012, n. 3060

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Commette un'estorsione il datore di lavoro che abbassa il livello dei diritti del lavoratore costringendolo ad accettare il contratto sotto la minaccia del licenziamento o della mancata assunzione

Pubblicato il: 23/04/2012


Commette un'estorsione il datore di lavoro che abbassa il livello dei diritti del lavoratore costringendolo ad accettare il contratto sotto la minaccia del licenziamento o della mancata assunzione. Nel caso di specie, i lavoratori erano assunti con un "patto" che prevedeva il pagamento di un assegno che rispettava il tetto previsto dal contratto collettivo nazionale, ma secondo cui parte dei soldi dovesse essere restituita brevi manu e in contanti. Per chi non accettava il "compromesso" c'era la minaccia della mancata assunzione o del licenziamento. Corte di Cassazione, Sezione 2 penale, Sentenza 1 febbraio 2012, n. 4290

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È illegittimo il licenziamento di un lavoratore se l'azienda lo sostituisce con un collaboratore a progetto

Pubblicato il: 29/03/2012


È illegittimo il licenziamento di un lavoratore se l'azienda lo sostituisce con un collaboratore a progetto. La sola necessità di ridurre i costi, infatti, non giustifica il recesso se questo viene "mascherato" con insussistenti ragioni attinenti alla riorganizzazione dell'attività. (Nel caso di specie, l'errore commesso dall'azienda è stato quello di dichiarare che esistevano ragioni di carattere organizzativo che imponevano il licenziamento, mentre nella realtà dei fatti questo non era assolutamente vero). Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile, Sentenza 19 gennaio 2012, n. 755

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Nel caso di licenziamento per giusta causa in conseguenza dell'abusivo impossessamento di beni aziendali la proporzionalita' tra fatto addebitato e recesso va valutata in relazione alla la ripercussione sul rapporto

Pubblicato il: 28/01/2012


Nel caso di licenziamento per giusta causa in conseguenza dell'abusivo impossessamento di beni aziendali da parte del dipendente, ai fini della valutazione della proporzionalita' tra fatto addebitato e recesso viene in considerazione non l'assenza o la speciale tenuita' del danno patrimoniale ma la ripercussione sul rapporto di una condotta suscettibile di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento in quanto sintomatica di un certo atteggiarsi del lavoratore rispetto agli obblighi assunti (vedi per tutte: Cass. 29 settembre 2003, n. 14507; Cass. 19 agosto 2004, n. 16291; Cass. 19 agosto 2004, n. 16260). Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile, Sentenza 19 ottobre 2011, n. 21622

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Ai fini del riconoscimento del danno morale derivante da atti di sottomissione e persecuzione inflitti dal datore di lavoro in violazione del contratto di lavoro, il lavoratore deve provare la sussistenza di un pregiudizio e il nesso di causalità con l'inadempimento datoriale

Pubblicato il: 28/01/2012


In tema di risarcimento del danno non patrimoniale derivante da demansionamento e dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non puo' prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio - dall'esistenza di un pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare reddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalita' nel mondo esterno. Tale pregiudizio non si pone quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, cosicche' non e' sufficiente dimostrare la mera potenzialita' lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore non solo di allegare il demansionamento ma anche di fornire la prova ex articolo 2697 cod. civ. del danno non patrimoniale e del nesso di causalita' con l'inadempimento datoriale Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile, Sentenza 23 novembre 2011, n. 24718

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Al lavoratore vanno versate le differenze retributive per la mansione superiore svolta a prescindere dal suo diritto a una promozione.

Pubblicato il: 17/01/2012


Al lavoratore vanno versate le differenze retributive per la mansione superiore svolta a prescindere dal suo diritto a una promozione. Infatti, l'art. 52 del D.Lgs. 152/2001 che, al c. 1, stabilisce che "l'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione a incarichi di direzione", al c. 5, prevede da un lato la nullità delle assegnazioni a mansioni proprie di una qualifica superiore al di fuori dei casi espressamente consentiti, affermando al tempo stesso il diritto del lavoratore a incassare le differenze retributive per l'attività svolta. Una conclusione contraria sarebbe in contraddizione con la ratio della legge, che è quella di assicurare comunque, anche in assenza di una possibilità di "scalare" l'organico, la retribuzione proporzionata alla qualità e alla quantità del lavoro prestato. La teoria dei "vasi non comunicanti", per cui la qualifica di dirigente non potrebbe in nessun modo essere considerata superiore a quella di funzionario trattandosi di status e ruoli assolutamente differenti e non inquadrabili nella stessa scala gerarchica, non può portare all'esito abnorme di considerare la garanzia applicabile a chi ha svolto mansioni anche di poco superiori nell'ambito dello stesso livello contrattuale, negandola invece a chi ha avuto compiti di maggiore rilievo pur avendo un altro profilo professionale. Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile, Sentenza 27 ottobre 2011, n. 22438

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In presenza di un gruppo di società, l'impresa che di fatto fruisce della prestazione lavorativa assume lo status di datore di lavoro

Pubblicato il: 17/01/2012


In presenza di un gruppo di società, la concreta ingerenza della società capogruppo nella gestione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle società del gruppo, che ecceda il ruolo di direzione e coordinamento generale alla stessa spettante sul complesso delle attività delle società controllate, determina l'assunzione in capo alla società capogruppo della qualità di datore di lavoro, in quanto soggetto effettivamente utilizzatore della prestazione e titolare dell'organizzazione produttrice nella quale l'attività lavorativa si è inserita con carattere di subordinazione. Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile, Sentenza 29 novembre 2011, n. 25270

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La trasformazione del rapporto da full a part time è ammessa soltanto su accordo delle parti, risultante da atto scritto, e per di più convalidato dall'ufficio provinciale del lavoro dopo aver ascoltato il dipendente

Pubblicato il: 22/12/2011


La trasformazione del rapporto da full a part time è ammessa soltanto su accordo delle parti, risultante da atto scritto, e per di più convalidato dall'ufficio provinciale del lavoro dopo aver ascoltato il dipendente. Pertanto, la scelta unilaterale dell'imprenditore di ridurre l'orario di lavoro dei propri dipendenti è nulla ed espone l'impresa a pagare la retribuzione piena ai prestatori. (Fonte: PUBBLICAZIONE, Il Sole 24 Ore, www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com, 2011) Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile, Sentenza 21 aprile 2011, n. 24476

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Al lavoratore vanno versate le differenze retributive per la mansione superiore svolta a prescindere dal suo diritto a una promozione

Pubblicato il: 08/12/2011


Al lavoratore vanno versate le differenze retributive per la mansione superiore svolta a prescindere dal suo diritto a una promozione. Infatti, l'art. 52 del D.Lgs. 152/2001 che, al c. 1, stabilisce che "l'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla qualifica di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione a incarichi di direzione", al c. 5, prevede da un lato la nullità delle assegnazioni a mansioni proprie di una qualifica superiore al di fuori dei casi espressamente consentiti, affermando al tempo stesso il diritto del lavoratore a incassare le differenze retributive per l'attività svolta. Una conclusione contraria sarebbe in contraddizione con la ratio della legge, che è quella di assicurare comunque, anche in assenza di una possibilità di "scalare" l'organico, la retribuzione proporzionata alla qualità e alla quantità del lavoro prestato. La teoria dei "vasi non comunicanti", per cui la qualifica di dirigente non potrebbe in nessun modo essere considerata superiore a quella di funzionario trattandosi di status e ruoli assolutamente differenti e non inquadrabili nella stessa scala gerarchica, non può portare all'esito abnorme di considerare la garanzia applicabile a chi ha svolto mansioni anche di poco superiori nell'ambito dello stesso livello contrattuale, negandola invece a chi ha avuto compiti di maggiore rilievo pur avendo un altro profilo professionale. (Fonte: Il Sole 24 Ore, www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com, 2011) Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile, Sentenza 27 ottobre 2011, n. 22438

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Se l'istituto religioso è anche un albergo il personale che ci lavora va regolarizzato con il contratto per il turismo e non con quello previsto per i collaboratori domestici

Pubblicato il: 28/11/2011


Se l'istituto religioso è anche un albergo il personale che ci lavora va regolarizzato con il contratto per il turismo e non con quello previsto per i collaboratori domestici. In particolare, è legittimo che non vengano pagati, né regolarizzati i religiosi che all'interno della struttura svolgono delle mansioni anche lavorative, secondo il principio di mutua assistenza che regola le relazioni fra i componenti di un nucleo familiare; altrettanto lecito è, nelle comunità che hanno queste caratteristiche, inquadrare il personale esterno nella categoria dei lavoratori domestici, ma solo se il lavoro svolto è limitato alle attività di culto e religiosa. Ci si deve dunque regolare in modo diverso quando il dipendente è assunto per necessità ed esigenze di tipo organizzativo del tutto simili a quelle di un albergo, come nel caso trattato, dove il portiere aveva mansioni certamente non relative al culto ma rivolte all'attività accessoria della casa. Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile, Sentenza 19 agosto 2011, n. 17399

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È qualificabile come giornalistica l'attività svolta dalla lavoratrice che, nel redigere e dare lettura del notiziario radiofonico di una emittente locale provvede alla elaborazione personale delle notizie raccolte generalmente attraverso siti internet o agenzie di stampa e trasmesse radiofonicamente

Pubblicato il: 28/11/2011


Costituisce attività giornalistica la prestazione di lavoro intellettuale, nella sfera dell'espressione originale o di critica rielaborazione del pensiero, la quale, utilizzando il mezzo di diffusione scritto, verbale o visivo, è diretta a comunicare ad una massa differenziata di utenti idee, convinzioni o nozioni attinenti ai campi più diversi della vita spirituale, sociale, politica, economica, scientifica, culturale, ovvero notizie raccolte ed elaborate con obiettività, anche se non disgiunta da valutazione critica. (È qualificabile come giornalistica l'attività svolta dalla lavoratrice che, nel redigere e dare lettura del notiziario radiofonico di una emittente locale, non si limitata a leggere testi predisposti da altri, ma provvede alla elaborazione personale delle notizie raccolte generalmente attraverso siti internet o agenzie di stampa e trasmesse radiofonicamente). Corte di Cassazione, Sezione Lavoro civile, Sentenza 29 agosto 2011, n. 17723

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È illegittimo, perché sproporzionato, il licenziamento di chi, impiegato nella ditta di manutenzione di un ascensore, venga fermato alla guida in stato di ebbrezza, durante il turno di "reperibilità", e subisca la confisca della patente

Pubblicato il: 23/11/2011


È illegittimo, perché sproporzionato, il licenziamento di chi, impiegato nella ditta di manutenzione di un ascensore, venga fermato alla guida in stato di ebbrezza, durante il turno di "reperibilità", e subisca la confisca della patente. Infatti, l'essere inserito nel turno di reperibilità non può essere equiparato all'essere in servizio effettivo e nell'espletamento delle mansioni lavorative, (nel caso di specie, peraltro, nella notte in questione non vi erano state chiamate che interessassero il turno di reperibilità). Lo stato di ebbrezza non può avere immediatamente riflessi sul vincolo fiduciario, senza guardare alle circostanze concrete e al contesto dell'avvenimento. Del resto, anche a voler incarnare la linea dura, sarebbe stato lo stesso contratto collettivo a sbarrare la strada, prevedendo per un comportamento peggiore - la manifesta ubriachezza - una sanzione più lieve: l'ammonizione o al massimo la sospensione. Corte di Cassazione, Sezione 6 civile, Sentenza 7 settembre 2011, n. 23063

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La lavoratrice madre non può essere licenziata per essere rientrata qualche giorno dopo il termine del periodo di astensione obbligatoria per maternita

Pubblicato il: 21/11/2011


Il licenziamento ingiustificato, in quanto privo di giusta causa, della lavoratrice madre nel periodo di divieto, e' nullo ai sensi del Decreto Legislativo n. 151 del 2001, articolo 54, comma 5, e alla nullita' consegue, secondo le regole generali la prosecuzione del rapporto di lavoro nonostante il licenziamento e il diritto della lavoratrice alle retribuzioni (Cass., sentenze n. 610 del 2000, n. 2244 del 2006, n. 24349 del 2010; Corte cost., sentenza n. 61 del 1991). La S.C. ha così ritenuto che la Corte d'Appello avesse correttamente ritenuto non configurabile la colpa grave della lavoratrice poiche', per quanto indicato dalla stessa difesa della ditta resistente in primo grado, la ragione del licenziamento intimato con lettera datata 16 gennaio 2004 sta nell'assenza ingiustificata della lavoratrice, non rientrata al lavoro al termine del periodo di astensione obbligatoria per maternita', esauritosi il 13 gennaio 2004. Il giudice di secondo grado ha, quindi, affermato che un' assenza ingiustificata di tale durata era inidonea ad integrare l'ipotesi di colpa grave. Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 29 settembre 2011, n. 19912

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Non integra il reato di appropriazione indebita, ma mero illecito civile, la condotta del datore di lavoro che ha omesso di versare al cessionario la quota di retribuzione dovuta al lavoratore e da questo ceduta al terzo

Pubblicato il: 15/11/2011


Non integra il reato di appropriazione indebita, ma mero illecito civile, la condotta del datore di lavoro che ha omesso di versare al cessionario la quota di retribuzione dovuta al lavoratore e da questo ceduta al terzo. Non ricorrendo alcuna ipotesi di conferimento di denaro ab externo, il mero inadempimento ad opera del datore di lavoro dell'obbligazione di retribuire, con il proprio patrimonio, il dipendente e di far fronte per esso o in sua vece agli obblighi fiscali, retributivi o previdenziali, non integra la nozione di appropriazione di denaro altrui richiesta per la configurazione del delitto di cui all'art. 646 del c.p.. Non potrà dunque ritenersi responsabile di appropriazione indebita colui che non adempia ad obbligazioni pecuniarie cui avrebbe dovuto far fronte con quote del proprio patrimonio non conferite e vincolate a tale scopo. Corte di Cassazione Sezioni Unite Penale, Sentenza del 20 ottobre 2011, n. 37954

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Se il datore di lavoro non può provare i pagamenti effettuati mediante le regolamentari buste paga, deve dimostrare diversamente i singoli pagamenti

Pubblicato il: 31/10/2011


Quando il lavoratore agisca in giudizio per il pagamento delle retribuzioni ed il datore di lavoro non possa provare la corresponsione di quanto dovuto, mediante la normale documentazione liberatoria data dalle regolamentari buste paga recanti la firma dell'accipiente, grava sul secondo l'onere di fornire la prova rigorosa dei relativi pagamenti che abbia in effetti eseguito in relazione ai singoli crediti vantati dal lavoratore e della cui sussistenza sia stata acquisita la dimostrazione. Tribunale Milano Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 21 luglio 2011, n. 3806

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Il licenziamento ingiustificato, in quanto privo di giusta causa, della lavoratrice madre nel periodo di divieto, e' nullo ai sensi del Decreto Legislativo n. 151 del 2001, articolo 54, comma 5, e alla nullita' consegue, secondo le regole generali la prosecuzione del rapporto di lavoro nonostante il licenziamento e il diritto della lavoratrice alle retribuzioni

Pubblicato il: 31/10/2011


Il Decreto Legislativo n. 151 del 2001, articolo 54, comma 1, prevede che le lavoratrici non possono essere licenziate dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro previsti dal Capo III (recante disciplina del "congedo di maternita'"), nonche' fino al compimento di un anno di eta' del bambino. Il successivo comma 3, lettera a), stabilisce che il suddetto divieto di licenziamento non si applica nel caso di colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro. La colpa grave, tuttavia, non puo' ritenersi integrata dall'accertata sussistenza di una giusta causa oppure di un giustificato motivo soggettivo di licenziamento, secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. sentenza n. 9405 del 2003), ma e' invece necessario, anche alla luce di quanto stabilito dalla richiamata pronuncia della Corte costituzionale, verificare se sussista quella colpa specificamente prevista - connotata, appunto, dalla gravita - e, proprio per questo, diversa dalla colpa (in senso lato) che deve connotare qualsiasi inadempimento del lavoratore, per essere sanzionato con il licenziamento. Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 29 settembre 2011, n. 19912

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Il lavoratore illegittimamente licenziato ha diritto ad ogni compenso di carattere continuativo e, pertanto, anche del premio produzione

Pubblicato il: 28/10/2011


In caso di declaratoria di illegittimità del licenziamento del lavoratore nell'ambito della cosiddetta tutela reale, la retribuzione globale di fatto, cui fa riferimento l'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 nel testo modellato dalla legge 11 maggio 1990, n. 108, quale parametro di computo sia del risarcimento del danno patito sia della determinazione dell'indennità sostitutiva della reintegrazione, deve includere non soltanto la retribuzione base ma anche ogni compenso di carattere continuativo che si ricolleghi alle particolari modalità della prestazione in atto al momento del licenziamento, quale (come nella specie) il premio di produzione, una volta riconosciutone il carattere retributivo, dovendosi invece escludere dal compenso i soli compensi aventi natura indennitaria o di rimborso spese. Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 4 ottobre 2011, n. 20266

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Per essere computato nel calcolo del Tfr, il lavoro straordinario deve essere costante e sistematico per un apprezzabile periodo di tempo

Pubblicato il: 27/10/2011


L'affermazione della continuita' del lavoro straordinario reso per un certo tempo non puo' fondarsi sull'accertamento di una semplice reiterazione delle prestazioni eccedenti l'orario normale, potendo essa trovare giustificazione solo allorche' il carattere costante e sistematico di queste ultime venga individuato nella duplice condizione di una verificata regolarita' o frequenza o periodicita' della prestazione e di una ragionata esclusione dei caratteri di occasionalita', transitorieta' o saltuarieta'. In particolare, si e' aggiunto, occorre misurare la riconoscibilita' di regolarita', frequenza o anche mera periodicita' di una prestazione eccedente l'orario ordinario con riguardo al suo ripetersi con costanza ed uniformita' "per un apprezzabile periodo di tempo", cosi' da divenire abituale ne quadro dell'organizzazione del lavoro (vedi, ex multis: Cass. 21 giugno 2006, n. 14325; Cass. 14 ottobre 2004 n. 20278; Cass. 10 marzo 2005 n. 5234; Cass. 11 marzo 2005 n. 5362). Per tale ragione, perché venga computato nel calcolo del Tfr, il lavoro straordinario deve essere costante e sistematico per un apprezzabile periodo di tempo. Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 23 settembre 2011, n. 19402

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L'atto di dimissioni di un dipendente da un determinato incarico, nel caso specifico quello di direttore generale, non può essere interpretato come volontà di rescindere completamente il rapporto di lavoro subordinato

Pubblicato il: 13/10/2011


L'atto di dimissioni di un dipendente da un determinato incarico, nel caso specifico quello di direttore generale, non può essere interpretato come volontà di rescindere completamente il rapporto di lavoro subordinato, e ciò anche se vi siano degli elementi di contesto che possano lasciar pensare una cosa simile. Nell'interpretazione dei negozi unilaterali il canone ermeneutico di cui all'art. 1362, c. 1, c.c., impone di accertare esclusivamente l'intento proprio del soggetto che ha posto in essere il negozio, anche servendosi dei nessi grammaticali e sintattici di cui all'art. 1363 del c.c., dovendosi escludere, di contro, per l'unilateralità che connota il negozio, che possa fasi ricorsi al canone ermeneutico della comune intenzione delle parti. Né può indagarsi, per ricostruire la volontà negoziale unilaterale, oltre il senso letterale delle parole adoperate, dando rilievo ad atti esterni al negozio, non spiegando rilevanza, a tal fine, il contesto in cui si sia progressivamente formata la volontà negoziale, ove non incorporato nel documento scritto, o la valutazione del comportamento dei destinatari dell'atto. Corte di Cassazione Sezione Lavoro Civile, Sentenza del 27 settembre 2011, n. 19709

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