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Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del DPR n. 380/2001 la proroga del permesso di costruire riguarda la mera esecuzione dei lavori già approvati e non implica alcun controllo sulla legittimità complessiva del progetto di intervento edilizio, che non può essere modificato nel suo contenuto con l'atto di proroga
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03/01/2012
Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del DPR n. 380/2001 la proroga del permesso di costruire, che può essere disposta ("per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso") e per le ragioni indicate nell'ultima parte del predetto comma: ("esclusivamente in considerazione della mole dell'opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive ...."), riguarda la mera esecuzione dei lavori già approvati e non implica alcun controllo sulla legittimità complessiva del progetto di intervento edilizio, che non può essere modificato nel suo contenuto con l'atto di proroga. Ben diverso è il permesso di costruire rilasciato ai sensi dell'art. 15, comma 3, del DPR n. 380/2001 per consentire il completamento delle opere, nell'ipotesi di mancata ultimazione dell'intervento edilizio nei termini stabiliti dall'originario permesso di costruire ovvero nel termine eventualmente prorogato. E' evidente, infatti, che, salva l'ipotesi di lavori realizzabili in base a denuncia di inizio attività, si tratta di un provvedimento adottato a seguito della integrale rivalutazione del progetto dell'opera e della sua conformità agli strumenti urbanistici, mentre è in re ipsa che il nuovo permesso di costruire può prevedere sia la mera assegnazione di un nuovo termine per la prosecuzione dei lavori, consentendo il completamento delle opere non ancora realizzate, sia apportare modifiche al progetto originario. Nella sostanza la differenza tra i due provvedimenti è data dal fatto che il primo è fondato solo sulla valutazione delle ragioni che giustificano la prosecuzione dei lavori, secondo la previsione dell'art. 15, comma 2, del DPR n. 380/2001, senza che venga sottoposto ad esame il permesso di costruire già rilasciato. Specificazione delle ragioni che costituisce il fondamento della legittimità del provvedimento e, pertanto, la loro mancata enunciazione è sindacabile dal giudice ordinario. (Amb.Dir.)
Corte di Cassazione, Sezione 3 penale, Sentenza 14 novembre 2011, n. 41451
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Il contributo relativo al costo di costruzione ex art. 6 L. n. 10 del 1977, cd. legge "Bucalossi" aumenta dal commercio all'ingrosso a quello al minuto
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12/12/2011
Il contributo relativo al costo di costruzione ex art. 6 L. n. 10 del 1977, cd. legge "Bucalossi", è riconducibile all'attività costruttiva ex se considerata; nondimeno, trattandosi di un prelievo paratributario, il corrispettivo in questione è comunque dovuto in presenza di una trasformazione edilizia che indipendentemente dall'esecuzione fisica di opere, si rivela produttiva di vantaggi economici connessi all'utilizzazione. Siffatta situazione si verifica allorché venga in rilievo, come nella fattispecie, un mutamento d'uso rilevante, intendendo per tale ogni variazione anche di semplice uso che implichi un passaggio tra due categorie funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico e che determini comunque un aumento del cd. carico urbanistico. Ciò è quanto accaduto nel caso concreto, in cui la sopravvenuta destinazione d'uso di commercio al dettaglio, senza interventi costruttivi, diversa da quella originariamente impressa all'immobile - commercio all'ingrosso - comporta maggiori oneri sociali delle opere di urbanizzazione e fa, pertanto, insorgere il presupposto imponibile per la debenza del contributo concessorio comprensivo della quota relativa al costo di costruzione, con conseguente necessità, per l'utilizzatore del beneficio, di pagare la differenza tra gli oneri di urbanizzazione già corrisposti per la destinazione d'uso originaria e quelli, se più elevati, dovuti per la nuova destinazione impressa all'immobile.
Consiglio di Stato, Sezione 4, Sentenza 14 ottobre 2011, n. 5539
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Per configurare la responsabilita' del proprietario di un'area per la realizzazione di una costruzione abusiva è necessaria la prova che egli abbia concorso materialmente o moralmente alla realizzazione dell'opera
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04/11/2011
Per configurare la responsabilita' del proprietario di un'area per la realizzazione di una costruzione abusiva e' necessaria la sussistenza di elementi in base ai quali possa ragionevolmente presumersi che questi abbia concorso, anche solo moralmente, con il committente o l'esecutore dei lavori, tenendo conto della piena disponibilita' giuridica e di fatto del suolo e dell'interesse specifico ad effettuare la nuova costruzione, cosi' come dei rapporti di parentela o affinita' tra terzo e proprietario, della sua eventuale presenza "in loco", dello svolgimento di attivita' di vigilanza dell'esecuzione dei lavori, della richiesta di provvedimenti abilitativi in sanatoria, del regime patrimoniale dei coniugi, ovvero di tutte quelle situazioni e comportamenti positivi o negativi dai quali possano trarsi elementi integrativi della colpa" (Si veda Sez. 3, n. 26121 del 12/4/2005, Rosato, Rv. 231954). Quando il proprietario non risulta formalmente quale committente dell'opera - e' stato precisato - occorre tener conto di elementi di fatto, quali la circostanza che lo stesso abiti "nello stesso territorio comunale ove e' stata eretta la costruzione abusiva, che sia stato individuato sul luogo, che sia il destinatario finale dell'opera (in tal senso Sez. 3, n. 9536 del 20/1/2004, Manco e altri, Rv. 227403); infatti il proprietario non puo' essere ritenuto responsabile per la sola qualita' rivestita, "ma occorre quantomeno la sua piena consapevolezza dell'esecuzione delle opere da parte del coimputato, nonche' il suo consenso, anche implicito o tacito, in relazione all'attivita' edilizia posta in essere" (Sez. 3, n. 44160 dell'1/10/2003, Neri, Rv. 226589).
Corte di Cassazione Sezione 3 Penale, Sentenza del 4 ottobre 2011, n. 35886
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E' legittimo il provvedimento di diniego del titolo abilitativo edilizio in sanatoria adottato dal Comune se l'immobile poi dovrà essere demolito e ricostruito
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27/10/2011
E' legittimo il provvedimento di diniego del titolo abilitativo edilizio in sanatoria adottato dal Comune nelle ipotesi in cui, formulata in tal senso richiesta da parte degli interessati, i medesimi facciano successivamente luogo alla demolizione e successiva ricostruzione dell'edificio al fine di procedere all'adeguamento sismico. Accertata, invero, la completa demolizione del manufatto, il medesimo non può intendersi certamente suscettibile di sanatoria poiché l'intervenuta (nella specie pacifica) demolizione effettuata determina, di fatto, il venir meno dell'oggetto stesso del condono. Nella specie, in ogni caso, deve rilevarsi la sussistenza di limiti oggettivi dello stesso adeguamento sismico, in quanto anziché rendere staticamente e sismicamente idoneo il fabbricato esistente, i ricorrenti hanno provveduto a demolire il manufatto per intraprendere la costruzione di una nuova opera che, tra l'altro, non rientra nei limiti temporali della sanatoria e che abbisogna di specifica concessione edilizia.
Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Roma, Sentenza del 19 ottobre 2011, n. 8056
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La trasformazione del balcone in veranda senza autorizzazione integra il reato di abuso edilizio
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23/09/2011
Una veranda e' da considerarsi, in senso tecnico-giuridico, un nuovo locale autonomamente utilizzabile e difetta normalmente del carattere di precarieta', trattandosi di opera destinata non a sopperire ad esigenze temporanee e contingenti con la sua successiva rimozione, ma a durare nel tempo, ampliando cosi' il godimento dell'immobile (Sez. 3, 10.1.08, Iacono Giulia, Rv. 239707).
"L'attivita' di trasformazione di un balcone in veranda rappresenta un intervento di nuova costruzione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 3, comma 1, lettera e), in quanto tali lavori ampliano il fabbricato al di fuori della sagoma preesistente" (sez. 3, 28 ottobre 2004, D'Aurelio, Rv. 230419) con la conseguenza che la sua realizzazione in assenza di concessione edilizia integra (se non ricorre anche, come nella specie, la violazione paesaggistica) il reato di cui all'articolo 44, lettera b) Decreto del Presidente della Repubblica citato.
Corte di Cassazione Sezione 3 Penale, Sentenza del 20 luglio 2011, n. 28927
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Le norme dei regolamenti comunali edilizi e i piani regolatori sono integrative delle norme del codice civile in materia di distanze tra costruzioni
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10/06/2011
Le norme dei regolamenti comunali edilizi e i piani regolatori sono, per effetto del richiamo contenuto negli articoli 872 e 873 cod. civ., integrative delle norme del codice civile in materia di distanze tra costruzioni, sicché il giudice deve applicare le richiamate norme locali indipendentemente da ogni attività assertiva o probatoria delle parti, acquisendone conoscenza, o attraverso la sua scienza personale o attraverso la collaborazione delle parti, o attraverso la richiesta di informazioni ai comuni. (Amb.Dir.)
Corte di Cassazione Sezione 2 Civile, Sentenza del 5 gennaio 2011, n. 224
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I terreni vicino a stazioni ferroviarie, strade ed autostrade sono detassati
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13/05/2011
In tema di espropriazione per pubblica utilita' sulle aree site in fascia di rispetto ferroviario, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, articolo 49 e stradale o autostradale ai sensi della Legge 17 agosto 1942, n. 1150, articolo 41 septies (cd. legge urbanistica) e successive modifiche, si traduce in un divieto assoluto di edificazione che rende le aree legalmente inedificabili e che incide direttamente sul valore del bene senza possibilita' di deroga da parte di provvedimenti amministrativi, con la conseguenza che le suddette aree, essendo sprovviste delle possibilita' legali di edificazione, ai sensi della Legge 8 agosto 1992, n. 359, articolo 5 bis, comma 4, devono essere equiparate a quelle agricole ai fini del calcolo delle indennita' di esproprio e di occupazione, secondo il criterio di cui alla Legge 22 ottobre 1971, n. 865, articoli 16 e 20, ancora in vigore per i suoli agricoli.
Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile, Sentenza del 15 aprile 2011, n. 8609
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Gli acquisti "protetti" per i quali trova applicazione la speciale normativa di tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire sono solo quelli che hanno ad oggetto gli immobili per i quali sia stato richiesto il permesso di costruire
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06/05/2011
Gli acquisti "protetti" per i quali trova applicazione la speciale normativa di tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, così come introdotta nel nostro ordinamento dal Decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, sono quelli aventi ad oggetto per l'appunto gli "immobili da costruire", per tali intendendosi (art. 1, comma 1, lett. d, del predetto Dlgs. n. 122/2005) "gli immobili per i quali sia stato richiesto il permesso di costruire e che siano ancora da edificare o la cui costruzione non risulti essere stata ultimata versando in stadio tale da non consentire ancora il rilascio del certificato di agibilità". In base alla definizione offerta dal legislatore, possono ritenersi immobili da costruire tutti quegli immobili che si trovano in uno stadio di costruzione che si colloca tra i seguenti due momenti temporali della fase progettuale-edificatoria: dal lato iniziale, dopo l'avvenuta richiesta del permesso di costruire (o ricorrendo le condizioni di cui all'art. 22, comma 3, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) l'avvenuta presentazione della denuncia di inizio attività; dal lato finale, prima del completamento delle finiture e della conseguente richiesta del certificato di agibilità (il cui rilascio, ai sensi dell'art. 25 del citato Testo unico, va domandato entro quindici giorni dall'ultimazione, appunto, dei lavori di finitura dell'intervento). Il riferimento alla presentazione del permesso di costruire, come elemento iniziale del predetto arco temporale, esclude dall'ambito di applicazione della disciplina di tutela in esame il contratto preliminare avente ad oggetto edifici esistenti soltanto "sulla carta", ossia già allo stato di progetto ma per i quali non sia stato ancora richiesto il permesso di costruire o un titolo equipollente.
Corte di Cassazione Sezione 2 Civile, Sentenza del 10 marzo 2011, n. 5749
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In tema di espropriazione per pubblica utilita', si ritiene che gli immobili costruiti abusivamente non sono suscettibili di indennizzo
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17/03/2011
In tema di espropriazione per pubblica utilita', si ritiene che gli immobili costruiti abusivamente non sono suscettibili di indennizzo, a meno che alla data dell'evento ablativo non risulti gia' rilasciata la concessione in sanatoria, per cui non si applica nella liquidazione il criterio del valore venale complessivo dell'edificio e del suolo su cui il medesimo insiste, ma si valuta la sola area, si' da evitare che l'abusivita' degli insediamenti possa concorrere anche indirettamente ad accrescere il valore del fondo. La stessa regola vale anche per le ipotesi di espropriazione cosiddetta larvata previste dalla Legge n. 2359 del 1865, articolo 46, atteso il necessario raccordo tra l'indennizzo previsto da tale norma e l'indennita' di espropriazione (anche se regolata da leggi speciali) e cio' pure se il danno lamentato consista proprio nella diminuzione di godimento dell'immobile abusivo, poiche' e' principio di carattere generale desumibile dalla normativa sia urbanistica, che espropriativa (Legge n. 865 del 1971, articolo 16, comma 9), quello per cui il proprietario non puo' trarre alcun beneficio dalla sua attivita' illecita (Cass., 14.12.2006, n. 26260; Cass., 30.1.2006, n. 25526; Cass., 12.5.2003, n. 7269).
Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 21 febbraio 2011, n. 4206
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E' illegittimo il provvedimento di imposizione del vincolo archeologico se non si non si dimostri che nella zona vincolata esistano beni archeologici suscettibili di protezione
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09/03/2011
Il presupposto indefettibile per l'imposizione del vincolo archeologico è l'effettiva esistenza dei beni da tutelare, con la conseguenza che il provvedimento recante l'imposizione del predetto vincolo deve considerarsi illegittimo ove non si dimostri che nella zona vincolata esistano beni archeologici suscettibili di protezione. Quanto detto trova giustificazione nel fatto che il vincolo va ad incidere sul diritto di proprietà, cosicché per evitarne un'inutile limitazione, occorre la certezza o la consistente e notevole probabilità dell'esistenza delle cose oggetto di tutela, indipendentemente dalla circostanza che le stesse siano o meno portate alla luce. Stante quanto detto, nel caso concreto, avente ad oggetto l'annullamento degli atti con cui l'Amministrazione resistente ha dichiarato le unità immobiliari di proprietà del ricorrente d'interesse particolarmente importante, sottoponendole al relativo regime di tutela a norma degli artt. 10, 13 e 15 del D.Lgs. n. 42 del 2004, risulta corretta ed esente dalle censure di erroneità dei presupposti, d'illogicità e di carenza istruttoria e di motivazione, la decisione dell'Amministrazione di estendere alle predette aree il vincolo archeologico già imposto in precedenza, atteso che, come motivato negli atti impugnati e nei relativi allegati, le indagini all'uopo espletate avevano evidenziato una qualificata presunzione che nelle stesse potessero rinvenirsi ulteriori reperti, in considerazione della breve distanza delle particelle identificative degli immobili di proprietà della ricorrente dai luoghi di accertata esistenza dei reperti archeologici (decine di metri), a nulla potendo rilevare, evidentemente, la diversità di quota tra la proprietà del ricorrente ed i detti luoghi.
Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Salerno Sezione 1, Sentenza del 3 marzo 2011, n. 400
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E' illegittimo il provvedimento di demolizione delle opere abusivamente realizzate laddove, per alcune di esse, il ricorrente abbia presentato l'istanza di condono edilizio corredata dal pagamento della relativa oblazione e degli oneri concessori
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07/12/2010
E' illegittimo il provvedimento di demolizione delle opere abusivamente realizzate laddove, per alcune di esse, il ricorrente abbia presentato l'istanza di condono edilizio corredata dal pagamento della relativa oblazione e degli oneri concessori, ai sensi dell'art. 32 del D.L. n. 269 del 2003. Orbene, la presentazione di una domanda di condono edilizio sospende il procedimento repressivo degli abusi edilizi, impedendo l'irrogazione delle relative sanzioni. Ne deriva che correttamente si può far valere l'illegittimità della sanzione irrogata successivamente alla presentazione dell'istanza di condono, non potendo, l'amministrazione comunale, in pendenza di una domanda di sanantoria, adottare sic ed simpliciter l'ordinanza demolitoria. Essa ha l'obbligo di esaminare la domanda di sanatoria presentata dall'interessato e poi, all'esito dell'esame, qualora l'opera non risulti sanabile, rigettare l'istanza ed emettere il relativo provvedimento sanzionatorio.
Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Roma , Sentenza del 2 dicembre 2010, n. 35025
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E' legittimo il diniego di permesso di costruire percheggi interrati in zona sottoposta a vincolo cimiteriale
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15/11/2010
Con la sentenza n. 6671/2010 del 19 settembre 2010, la sezione V del Consiglio di Stato ha affrontato la questione della edificabilità in zone sottoposte a vincolo cimiteriale.
In particolare, ha affermato, aderendo all'orientamento ormai consolidato in giurisprudenza, che in materia di vincolo cimiteriale la salvaguardia del rispetto del vincolo cimiteriale "si pone alla stregua di un vincolo assoluto di inedificabilità che non consente in alcun modo l'allocazione sia di edifici, che di opere incompatibili col vincolo medesimo, in considerazione dei molteplici interessi pubblici che tale fascia di rispetto intende tutelare e che possono enuclearsi nelle esigenze di natura igienico sanitaria, nella salvaguardia della peculiare sacralità che connota i luoghi destinati all'inumazione e alla sepoltura, nel mantenimento di un'area di possibile espansione della cinta cimiteriale.
Trattandosi di un vincolo assoluto, il Consiglio di Stato esclude che possa farsi riferimento al carattere derogatorio di cui all'art. 9 della L. n. 122/89, in quanto, anche il parcheggio interrato, in quanto struttura servente all'uso abitativo e, comunque, posta nell'ambito della fascia di rispetto cimiteriale, rientra tra le costruzioni edilizie del tutto vietate.
Consiglio di Stato, 19 settembre 2010 n.6671
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La mancata apposizione delle firme sulla busta contenente l'offerta può comportare l'esclusione dalla gara se il bando lo prevede
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15/11/2010
Con la sentenza n. 7219/2000 del 30 settembre 2010, la sezione V del Consiglio di Stato è tornata ad affrontare la questione della regolarità formale dell'offerta in sede di gara di appalto.
Più precisamente i Giudici di Palazzo Spada hanno riformato una sentenza del Tar Torino che aveva valutato come sproporzionata la sanzione dell'esclusione dalla gara di una ditta per mancata apposizione delle firme sui lembi laterali della busta contenente l'offerta.
Il Consiglio di Stato ha quindi accolto l'appello proposto dalla ditta controinteressata, rilevando che l'apposizione delle firme sui lembi della busta contenente l'offerta può comportare l'esclusione dalla gara ove prevista dal bando.
Consiglio di Stato, 30 settembre 2010 n.7219
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L'acquisizione gratuita dell'opera abusiva al patrimonio disponibile del Comune non è incompatibile con l'ordine di demolizione emesso dal giudice, le cui spese sono a carico del condannato
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05/11/2010
L'acquisizione gratuita dell'opera abusiva al patrimonio disponibile del Comune, ai sensi dell'art. 31, 3° comma, del D.P.R. n. 380/2001, non è incompatibile con l'ordine di demolizione emesso dal giudice penale ed eseguito dal pubblico ministero. Infatti, nella prima parte del comma 5 dello stesso articolo, si stabilisce che l'opera acquisita al patrimonio comunale deve essere demolita con ordinanza del dirigente o responsabile dell'ufficio tecnico comunale, a spese del responsabile dell'abuso. Si avrebbe incompatibilità soltanto se, con deliberazione consiliare, a norma della seconda parte dello stesso comma 5, si fosse statuito di non dovere demolire l'opera acquisita [Cass., Sez. III: 31.1.2008, n. 4962, P.G. in proc. Mancini e altri; 23.1.2007, n. 1904, Turianelli; 29.11.2005, n. 43294, Gambino ed altro; 13.10.2005, n, 37120, Morelli; 20.5.2004, n. 23647, Moscato ed altro, 30.9.2003, n. 37120, Bommarito ed altro; 20.1.2003, n. 2406, Gugliandolo; 7.11.2002, n. 37222, Clemente; 17.12.2001, Musumeci ed altra; 29.12.2000, n. 3489, P.M. in proc. Mosca]. Sicché, l'acquisizione gratuita, in via amministrativa, é finalizzata essenzialmente alla demolizione, per cui non si ravvisa alcun contrasto con l'ordine demolitorio impartito dal giudice penale, che persegue lo stesso obiettivo. Il destinatario di tale ordine, a fronte dell'ingiunzione del P.M., allorquando sia intervenuta l'acquisizione amministrativa a suo danno, non potrà ottemperare all'ingiunzione medesima soltanto se il Consiglio comunale abbia già ravvisato (ovvero sia sul punto di deliberare) l'esistenza di prevalenti interessi pubblici al mantenimento delle opere abusive. In caso contrario, ha come sbocco unico ed obbligato la demolizione a spese del responsabile dell'abuso. Va rilevato, infine, che l'ordine di demolizione di cui all'art. 31, comma 9, del T.U. n. 380/2001, pur costituendo una statuizione sanzionatoria giurisdizionale, ha natura amministrativa, sicché ad esso non si estende il beneficio della sospensione condizionale della pena, che è applicabile, al contrario, alle pene accessorie. (Amb.Dir.)
Corte di Cassazione Sezione 3 Penale, Sentenza del 8 settembre 2010, n. 32952
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L'esigenza di abbattere in via generale ed immediata le barriere architettoniche non riguarda le sale cinematografiche aperte al pubblico
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07/10/2010
L'esigenza di abbattere in via generale ed immediata le barriere architettoniche riguarda unicamente gli "edifici e spazi pubblici". Pertanto, il fatto che una sala cinematografica privata sia aperta al pubblico non comporta, ai sensi della ripetuta legge n. 104/1992 e del regolamento attuativo, la completa parificazione agli edifici pubblici per quanto riguarda la disciplina relativa alle barriere architettoniche.
Dette conclusioni si pongono anche in stretta consonanza con il principio enunciato dalla Corte costituzionale con sentenza 4 luglio 2008, n. 251, nella quale, proprio con riferimento alla pretesa del remittente di imporre l'eliminazione delle barriere architettoniche pure negli edifici esistenti, si sottolinea che viene richiesta una pronuncia additiva "che non può essere considerata costituzionalmente obbligata in quanto è diretta a privilegiare una delle possibili forme di intervento a favore delle persone disabili, in sostituzione di un sistema caratterizzato dalla concreta valutazione anche di altri interessi, dai quali non possono escludersi quelli relativi agli oneri economici eventualmente derivanti, allo stato, dalla forma di tutela prescelta.
Consiglio di Stato Sezione 4, Sentenza del 3 agosto 2010, n. 5151
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Se le opere di "ristrutturazione" sono difformi dal manufatto precedente in assenza di permesso di cistruire si configura il reato il reato di cui all'art. 181, comma 1, del D.Lgs. 22.1.2004, n. 42
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29/05/2010
Nei casi di ristrutturazione attuata attraverso demolizione e ricostruzione, volumetria e sagoma devono rimanere identiche mentre si pongono come limiti per gli interventi di ristrutturazione che non comportino la previa demolizione. Ne consegue che, se il risultato finale dell'attività demolitorio-ricostruttiva non coincide nella volumetria e nella sagoma con il manufatto precedente, l'intervento deve essere qualificato come nuova costruzione assoggettata al permesso di costruire costruire la cui mancanza fa scattare la sanzione penale.
Corte di Cassazione Sezione 3 Penale, Sentenza del 27 aprile 2010, n. 16393
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I lavori di ampliamento di un fabbricato preesistente, in zona sottoposta a vincolo, essere assentiti, anche, mediante il permesso di costruire
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23/05/2010
I lavori di ampliamento di un fabbricato preesistente, in zona sottoposta a vincolo, riguardanti, nella specie, un vano destinato a bagno (per una superficie di mq. 2,80), quando comportino un aumento di volumetria, nonché modificazioni della sagoma e dei prospetti del fabbricato preesistente, devono essere assentiti, anche, mediante il permesso di costruire ai sensi dell'art. 10 del DPR n. 380/2001.
E' quanto stabilito dalla Corte di Cassazione Sezione 3 Penale, Sentenza del 9 marzo 2010, n. 9255.
Corte di Cassazione Sezione 3 Penale, Sentenza del 9 marzo 2010, n. 9255
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In materia urbanistica, il presupposto per l'adozione dell'ordine di demolizione di opere edilizie abusive è soltanto la constatata esecuzione dell'opera in difformità dalla concessione o in assenza della medesima
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20/05/2010
In materia urbanistica, il presupposto per l'adozione dell'ordine di demolizione di opere edilizie abusive è soltanto la constatata esecuzione dell'opera in difformità dalla concessione o in assenza della medesima, con la conseguenza che tale provvedimento, ove ricorrano i predetti requisiti, è atto dovuto ed è sufficientemente motivato con l'affermazione dell'accertata abusività dell'opera, essendo "in re ipsa" l'interesse pubblico alla sua rimozione. E' quanto stabilito dal Tribunale Amministrativo Regionale Veneto con sentenza del 23 aprile 2010, n. 1550
Tribunale Amministrativo Regionale Veneto - Venezia Sezione 2, Sentenza del 23 aprile 2010, n. 1550
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Il limite di dieci anni nell'ambito dei quali il beneficiario del contributo per le ristrutturazioni è tenuto a dare in locazione l'abitazione ristrutturata o ad abitarla personalmente può essere incrementato dall'Amministrazione comunale
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21/03/2010
L'art. 11, comma 6, lett. b), della legge n. 798 del 1984 dispone l'obbligo per i beneficiari dei contributi di "abitare o utilizzare gli immobili interessati per un periodo non inferiore a dieci anni a partire dalla data di ultimazione degli interventi, ovvero a locarli per lo stesso periodo alle condizioni concordate con il comune, che tengano conto del reddito dell'immobile prima del restauro o del risanamento e delle spese sostenute, ridotte del contributo ricevuto".
Il limite di dieci anni imposto dalla legge è minimo e l'Amministrazione comunale ha il potere di aumentarlo a seconda di circostanze che ricadono nella propria sfera discrezionale. In tal caso se tale termine non viene rispettato il beneficiario decade dal'agevolazione.
Consiglio di Stato Sezione 5, Sentenza del 23 febbraio 2010, n. 1060
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Meno forza al preliminare trascritto
Pubblicato il:
19/01/2010
Con la sentenza in epigrafe indicata la Suprema Corte ha affermato il principio secondo il quale, in caso di fallimento del costruttore, il credito garantito da ipoteca, deve essere soddisfatto con precedenza rispetto al credito del promissario acquirente che abbia trascritto il contratto preliminare nei registri immobiliari.
Sfuma quindi la speranza degli acquirenti di un immobile in corso di costruzione, che abbiano trascritto nei registri immobiliari il contratto preliminare, di vedersi preferiti alle banche nel caso di fallimento dell'impresa costruttrice. Costoro parteciperanno quindi alla distribuzione dell'attivo fallimentare solo se c'è ancora capienza dopo il pagamento dei creditori ipotecari (capienza che di solito si rivela irrisoria se non inesistente).
La questione era nata per l'effetto dell'introduzione nel codice civile dell'art.2645-bis (ad opera dell'art.3 del D.L. 669/96 convertito nella L.30/97), che aveva consentito la trascrizione nei registri immobiliari dei contratti preliminari (aventi effetti solo obbligatori) ed aveva quindi operato una vera e propria rivoluzione epocale (in quanto tale trascrizione è sempre stata consentita solo per contratti ad effetti reali). La tutela che con l'introduzione di tale articolo si intendeva offrire risulta ora, dopo la sentenza in esame "annacquata", in quanto in caso di fallimento dell'impresa edile, l'acquirente della casa non è più il primo creditore.
Ciò sulla scorta della motivazione che, secondo la Suprema Corte, va distinto il privilegio dettato in considerazione di interessi della collettività in generale (il quale ai sensi dell'art.2748 codice civile, prevale sulle ipoteche anche se iscritte in epoca antecedente al sorgere del privilegio stesso, salva espressa disposizione di legge), dal privilegio dettato a tutela di interessi particolari (come quello del promissario acquirente, in esame) il quale nasce per effetto di una formalità pubblicitaria (la trascrizione nei registri immobiliari) e deve quindi seguire i principi generali della pubblicità stessa ed in particolare quello della prevalenza di chi per primo si manifesta nei pubblici registri.
Corte di Cassazione Sezioni Unite n.21045 del 01.10.2009.
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