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agente della riscossione condannato per abuso di diritto

Pubblicato il: 23/03/2011


Con la sentenza in oggetto Il Tribunale di Roma, Sezione Distaccata di Ostia ha dichiarato illegittimo il comportamento della società di riscossione atteso che la stessa ha iscritto ipoteca sull'immobile del contribuente in presenza sia di sospensione della cartella di pagamento sia di un debito inferiore ad ? 8.000,00. Conseguentemente il tribunale ha ritenuto il comportamento della società di riscossione rientrante nella fattispecie dell' abuso di diritto, sanzionabile ai sensi dell'art.96 cpc., ed ha, quindi, condannato la Spa Equitalia Gerit, in persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento, in favore del contribuente, ai sensi dell'art. 96 III° comma cpc, della somma di ?.25.000,00 oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo. Tribunale di Roma sezione distaccata di Ostia sentenza N. Rg. 1986-2009

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La multa per violazione del codice della strada pagata dopo il sessantesimo giorno fa scattare la cartella esattoriale per il pagamento delle ulteriori sanzioni

Pubblicato il: 15/10/2010


La multa per violazione del codice della strada pagata dopo il sessantesimo giorno fa scattare la cartella esattoriale per il pagamento delle ulteriori sanzioni. Qualora il pagamento della multa in misura ridotta sia avvenuto oltre il termine previsto dalla legge anche di un solo giorno, infatti, il verbale costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione e per le spese del procedimento, mentre la somma pagata in ritardo dal conducente va trattenuta come acconto sul totale. Corte di Cassazione Sezione 2 Civile, Sentenza del 23 settembre 2010, n. 20084

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Sono inesistenti le cartelle esattoriali inviate per posta.

Pubblicato il: 01/10/2010


Nuovo stop da parte dei giudici tributari alle cartelle esattoriali spedite per posta e senza l'intermediazione di un agente notificatore. Ciò è quanto emerge da alcune recenti sentenze della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce e della Commissione Tributaria Regionale di Milano (Sent. CTP di Lecce n. 436/02/10 e Sent. CTR di Milano n. 61/22/10), secondo le quali risulta addirittura "inesistente" la notifica della cartella inviata a mezzo posta direttamente dai dipendenti di Equitalia e senza l'ausilio dei soggetti puntualmente individuati dalla legge (art. 26, comma 1, DPR n. 602/73), ossia: gli Ufficiali della riscossione; gli Agenti della Polizia Municipale; i Messi Comunali, previa convenzione tra Comune e Concessionario; altri soggetti abilitati dal Concessionario nelle forme previste dalla legge. D'altronde, secondo i giudici della Commissione Tributaria Regionale di Milano "Lo scopo della notifica dell'atto ha natura sostanziale e non processuale e viene raggiunto solo con la materiale e regolare notifica dell'atto nel domicilio fiscale o reale del contribuente." Viene ritenuta, dunque, sempre fondamentale la compilazione della relata di notifica da parte dell'agente notificatore, anche in caso di notifica a mezzo posta. Proprio in merito a ciò, i Giudici di Milano chiariscono che "La relata di notifica è prevista come momento fondamentale nell'ambito del procedimento di notificazione . e non è integralmente surrogabile dall'attività dell'ufficiale postale, sicchè la sua mancanza . non può essere ritenuta una mera irregolarità". Infatti, continuano i Giudici "La mancata compilazione della relata determina . non la semplice nullità della notifica, bensì la giuridica inesistenza della stessa, patologia non sanabile in senso assoluto". La Commissione, infine, conclude rifiutando l'ipotesi del Concessionario di sanatoria dell'atto per raggiungimento dello scopo (un po' come dire, anche se la cartella è stata inviata illegittimamente alla fine tutto si è sanato), in quanto si chiarisce che ciò non vale per gli atti giuridicamente inesistenti - come in questo caso - ma al massimo per quelli nulli. Alla luce di quanto illustrato, dunque, appare irrinunciabile per Equitalia il rispetto della seguente procedura per poter effettuare la notifica delle cartelle a mezzo posta: A) l'Ufficiale della riscossione (o gli altri soggetti previsti dall'art. 26, comma 1, del DPR n. 602/73) riceve la cartella da Equitalia e compila la relata di notifica, indicando l'ufficio postale da cui parte l'atto e apponendo la propria firma; B) l'Agente postale consegna la cartella ai legittimi destinatari (ossia ai soggetti indicati dall'art. 26, comma 2, DPR n. 602/73). A sostegno di tale procedura è intervenuta recentemente anche la sezione V° della Commissione Tributaria Regionale di Milano (sent. n. 141 del 17/12/2009), la quale ha sostenuto che "laddove la legge (riferendosi esplicitamente all'art. 26 del DPR n. 602/73) parla di NOTIFICAZIONE di un atto, anche a mezzo posta, la legge stessa intende riferirsi ad una trasmissione dell'atto effettuata non direttamente, MA TRAMITE L'INTERMEDIAZIONE DI UN SOGGETTO ALL'UOPO SPECIFICAMENTE ABILITATO, che assume valore essenziale ai fini del riscontro o meno della fattispecie notificatoria, comportante l'essenzialità della relata di notificazione . Per contro, quando la legge abbia consentito che la trasmissione per posta avvenga senza il tramite di un soggetto abilitato, ha specificamente parlato di invio per posta dell'atto, direttamente fatto dall'autore dello stesso al suo destinatario, nel qual caso non vi è luogo a relata di notifica, come espressamente previsto dall'art. 16, comma 3 del D.lgs. n. 546/92 e dall'art. 14, parte prima, della legge n. 890/1982". Commissione Tributaria Regionale Lombardia-Milano, sez. XXII, sentenza 15.04.2010

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L'impugnazione della cartella esattoriale emessa dal di bonifica quale ente erogatore del servizio di somministrazione di acqua potabile è di giurisdizione del giudice ordinario

Pubblicato il: 17/06/2010


Spetta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia che abbia ad oggetto l'impugnazione di una cartella esattoriale con la quale il Consorzio di bonifica che sia ente erogatore del servizio di somministrazione di acqua potabile abbia agito nei confronti dell'utente per il recupero delle somme da quest'ultimo dovute per l'utilizzazione del servizio medesimo. Infatti, in tal caso l'ente non agisce nell'esercizio del potere impositivo che ad esso e' riconosciuto in materia di contributi consortili, ma in forza di un rapporto contrattuale di erogazione di acqua potabile, che nemmeno comporta l'iscrizione dell'utente al Consorzio. Corte di Cassazione Sezioni Unite Civile, Sentenza del 14 maggio 2010, n. 11720

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Il preavviso di fermo amministrativo D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ex art. 86, che riguardi una pretesa creditoria dell'ente pubblico di natura tributaria è impugnabile innanzi al giudice tributario

Pubblicato il: 04/06/2010


Il preavviso di fermo amministrativo D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ex art. 86, che riguardi una pretesa creditoria dell'ente pubblico di natura tributaria è impugnabile innanzi al giudice tributario, in quanto atto funzionale a portare a conoscenza del contribuente una determinata pretesa tributaria, rispetto alla quale sorge ex art. 100 c.p.c., l'interesse del contribuente alla tutela giurisdizionale per il controllo della legittimità sostanziale della pretesa impositiva, a nulla rilevando che detto preavviso non compaia esplicitamente nell'elenco degli atti impugnabili contenuto nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, in quanto tale elencazione va interpretata in senso estensivo, sia in ossequio alle norme costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della P.A., che in conseguenza dell'allargamento della giurisdizione tributaria operato con la L. 28 dicembre 2001, n. 448. Analoghe considerazioni valgono, mutatis mutandis, allorquando il preavviso riguardi obbligazioni extratributarie. Corte di Cassazione Sezioni Unite Civile, Sentenza del 7 maggio 2010, n. 11087

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E' illegittima l'iscrizione di ipoteca se il debito del contribuente non supera gli 8.000,00 euro

Pubblicato il: 05/03/2010


Rappresentando un atto preordinato e strumentale all'espropriazione immobiliare, anche l'ipoteca soggiace al limite per essa stabilito, nel senso che non può essere iscritta se il debito del contribuente non supera gli 8.000,00 euro. Questa interpretazione si pone in contrasto con la tesi dell'ente creditore che riteneva l'iscrizione legittima in forza dell'interpretazione letterale degli articoli 76 e 77 drp 602/73 prevedono un importo limite per l'instaurazione di esecuzione immobiliare e non per l'iscrizione di ipoteca. Cassazione civile , SS.UU., sentenza 22.02.2010 n° 4077

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Non possono essere pignorate le tasse riscosse dal concessionario e non ancora versate alle Finanze

Pubblicato il: 28/02/2010


La regola generale dell'assoggettabilità ad esecuzione di tutti i beni del debitore subisce, per quanto attiene agli enti pubblici, una limitazione in dipendenza della natura dei beni ad essi appartenenti, essendo espropriabili solo i beni disponibili e non quelli di origine pubblicistica e destinati per legge ad uno specifico scopo pubblico; ne consegue che, per la realizzazione di crediti di terzi verso il Ministero delle Finanze, non possono essere pignorati, presso il concessionario del servizio di riscossione dei tributi, i corrispondenti crediti dell'ente pubblico, prima che le obbligazioni pubbliche del concessionario siano estinte, così esaurendosi il procedimento normativamente disciplinato. Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 17 dicembre 2009, n. 26497

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Il termine a norma del quale la liquidazione dell'imposta risultante dalla dichiarazione deve essere effettuata entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione - è da intendersi stabilito a pena di decadenza e deve essere riferito alla iscrizione a ruolo

Pubblicato il: 26/11/2009


Il 13 novembre 1986  l'ufficio  distrettuale  delle  imposte

dirette di Rieti notificava a G.D.O. la cartella  esattoriale  n.  7001020,

con la quale veniva riliquidata,  ai  sensi  dell'art.  36-bis,  D.P.R.  29

settembre 1973, n. 600, l'imposta dovuta ai fini dell'Irpef in relazione ai

redditi dichiarati per l'anno 1982.

    Il ricorrente proponeva ricorso assumendo, in via pregiudiziale, che la

riliquidazione era stata tardiva, e  quindi  illegittima,  perché  compiuta

oltre il termine stabilito dal citato art. 36-bis.

    Il ricorso era  accolto  dalla  Commissione  di  primo  grado,  la  cui

decisione veniva confermata da quella di  secondo  grado.  Né  diverso  era

l'orientamento della Commissione tributaria  centrale,  che  respingeva  il

ricorso dell'ufficio, rilevando che la rettifica della dichiarazione, nelle

ipotesi previste  dall'art.  36-bis,  deve  essere  effettuata  a  pena  di

decadenza entro il termine specificamente stabilito da detta disposizione e

che, pertanto, la maggiore imposta eventualmente accertata non  può  essere

iscritta dopo il suo inutile decorso, dal momento che l'iscrizione a  ruolo

rappresenta l'atto attraverso il quale  la  rettifica  della  dichiarazione

"diviene pubblica e ricorribile" da parte del contribuente.

    1.1. L'Amministrazione ricorre a questa Corte chiedendo  la  cassazione

della decisione impugnata con un unico motivo di  gravame,  illustrato  con

memoria. Il D'.O., al quale il ricorso è stato notificato il  16  settembre

1993, non resiste.

Sent. n. 7088 del 29 luglio 1997 (ud. del 9 maggio 1997)

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Per l’attribuzione dell’imposta comunale sugli immobili, fa fede quanto risultante dal Catasto

Pubblicato il: 20/10/2009


Perché operi l'esenzione dall'Ici dei fabbricati rurali non rileva la identità tra titolare del fabbricato e titolare del fondo, potendo la ruralità essere riconosciuta anche agli immobili delle cooperative che svolgono attività di manipolazione, trasformazione o conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli conferiti dai soci, è indispensabile, peraltro o che sia in presenza di fabbricati iscritti in catasto come rurali (categoria A/6 o D/10), o di fabbricati non ancora iscritti in catasto purché la Commissione tributaria adita accerti la sussistenza della loro ruralità ai sensi dell'articolo 9 del decreto legge n. 557 del 1993. (Corte di Cassazione Sezioni Unite Civile
Sentenza del 21 agosto 2009, n. 18565)

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Deve essere sottopostra a sequestro l’abitazione donata alla moglie dall’imprenditore che ha pendenze con il Fisco

Pubblicato il: 17/10/2009


Deve essere sottopostra a sequestro l’abitazione donata alla moglie dall’imprenditore che ha pendenze con il Fisco. Difatti spetta al debitore tributario dimostrare di non aver avuto conoscenza delle cartelle esattoriali: per cui, difettando questa prova, sussiste il fumus del reato contestato. Ne consegue la donazione de qua fu fittiziamente effettuata all'unico scopo di eludere l'assoggettamento del bene alle azioni erariali, per cui l'apparente trasferimento dell'immobile (con la concorrenza nel reato della moglie, che non risulta contestata) servi' a commettere il reato di fraudolenta evasione fiscale di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 11, che punisce atti di siffatta specie su beni propri o altrui per rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva: donde, l'applicabilita' della confisca, e quindi del sequestro ex articolo 241 c.p., comma 1, non trattandosi di confisca per equivalente: e cio' assorbe tutte le eccezioni sollevate al riguardo.
(Corte di Cassazione Sezione 3 Penale, Sentenza del 22 settembre 2009, n. 36838).

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L'impiego di una segretaria obbliga il professionista (cardiologo) a pagare l'IRAP

Pubblicato il: 15/10/2009


L'impiego di una segretaria obbliga il professionista (cardiologo) a pagare l'IRAP.
Difatti, a norma del combinato disposto del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, articolo 2, comma 1, primo periodo, e articolo 3, comma 1, lettera c), l'esercizio delle attivita' di lavoro autonomo del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, articolo 49, comma 1, e' escluso dall'applicazione dell'imposta soltanto qualora si tratti di attivita' non autonomamente organizzata: il requisito della '"autonoma organizzazione", il cui accertamento spetta al giudice di merito ed e' insindacabile in sede di legittimita' se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilita' ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attivita' in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; costituisce poi onere del contribuente che richieda il rimborso fornire la prova dell'assenza delle condizioni anzidette. (Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile, Sentenza del 10 luglio 2009, n. 16226)

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Il professionista che investe in beni strumentali eccedendo il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività autonomamente organizzata per il solo lavoro personale è tenuto al pagamento dell'IRAP

Pubblicato il: 13/10/2009


Alla luce dell’interpretazione fornita dalla Corte costituzionale nella sentenza 156/01, l’attività di lavoro autonomo, diversa dall’esercizio di impresa commerciale integra il presupposto impositivo dell’IRAP soltanto ove si svolta per mezzo di una attività autonomamente organizzata; che il requisito organizzativo rilevante ai fini considerati, il cui accertamento spetta al giudice di merito (con valutazione insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato), sussiste quando il contribuente, che sia responsabile dell’organizzazione e non sia inserito in strutture riferibili alla responsabilità altrui, eserciti l’attività di lavoro autonomo con l’impiego di beni strumentali, eccedenti il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività autonomamente organizzata per il solo lavoro personale, o si avvalga, in modo non occasionale, del lavoro altrui; che è onere del contribuente, che chieda il rimborso di detta imposta, allegare la prova dell’assenza delle condizioni costituenti il presupposto impositivo. (Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile, Sentenza del 28 luglio 2009, n. 17533)

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Nel processo tributario, il giudice deve attenersi a quanto dichiarato dal contribuente e a quanto accertato dall’Amministrazione

Pubblicato il: 03/10/2009


dalla natura del processo tributario - il quale non e' annoverabile tra quelli di impugnazione - annullamento, ma tra i processi di impugnazione - merito, in quanto non e' diretto alla sola eliminazione giuridica dell'atto impugnato, ma alla pronuncia di una decisione di merito sostitutiva sia della dichiarazione resa dal contribuente che dell'accertamento dell'Ufficio - discende che ove il giudice tributario ritenga invalido l'avviso di accertamento per motivi non formali, ma di carattere sostanziale, non puo' limitarsi ad annullare l'atto impositivo, ma deve esaminare nel merito la pretesa tributaria e, operando una motivata valutazione sostitutiva, eventualmente ricondurla alla corretta misura, entro i limiti posti dalle domande di parte. (Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile
Ordinanza del 1 settembre 2009, n. 19079)

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Ai fini del calcolo della TARSU dalla determinazione della superficie tassabile sono escluse le porzioni di aree dove si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi

Pubblicato il: 27/09/2009


Ai fini del calcolo della TARSU dalla determinazione della superficie tassabile, ai sensi del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, articolo 62, comma 3 sono escluse le porzioni di aree dove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, in entita' rilevante, ivi compresi quelli derivanti da lavorazioni industriali (Decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982, articolo 2), allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi in base alle norme vigenti. (Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile, Sentenza del 29 luglio 2009, n. 17596)

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Ai costruttori spetta l'aliquota Iva agevolata solo se sull'immobile hanno già ottenuto la sanatoria e l'ufficio può negare il beneficio fiscale senza aspettare l'esito delle concessioni edilizie

Pubblicato il: 30/07/2009


In tema di agevolazioni tributarie, in base al combinato disposto degli artt. 46, commi primo e quarto, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e 41-ter della legge 17 agosto 1942, n. 1150, è il riconoscimento del beneficio fiscale dell'aliquota IVA agevolata del 4% (previsto dal n. 21, parte seconda, tabella A, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e riguardante i fabbricati e porzioni di fabbricati di cui all'art. 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, ceduti da imprese costruttrici), e non già il diritto dell'Ufficio a disconoscere tale beneficio per l'insussistenza dei presupposti richiesti dalla legge (ed a richiedere l'imposta calcolata in base all'aliquota ordinaria) ad essere subordinato e/o condizionato all'effettivo rilascio di un provvedimento di sanatoria delle difformità edilizie riscontrate. In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione della commissione tributaria regionale che, relativamente ad una compravendita di immobili per i quali erano state riscontrate difformità rispetto alla concessione edilizia, aveva sospeso l'efficacia di rettifiche dell'aliquota IVA, portata dall'Ufficio dal 4% al 19%, con conservazione provvisoria dei benefici fiscali dell'aliquota agevolata, benefici subordinati, in via definitiva, all'esito delle domande di sanatoria edilizia (Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile
Sentenza del 21 aprile 2009, n. 9383).

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Le spese di assunzione del personale sostenute dalle imprese possono essere detratte interamente nell’anno in cui sono state realmente sostenute.

Pubblicato il: 30/07/2009


Le spese di assunzione del personale a tempo indeterminato non sono spese relative a più esercizi, di cui al disposto dell'articolo 74 del vecchio Tuir (oggi articolo 108 del Tuir). Infatti, è da escludere che le spese sostenute per la selezione del personale a tempo indeterminato siano «altre spese relative a più esercizi», ai sensi del citato articolo 74, comma 3, del vecchio Tuir, in quanto basta considerare che è la spesa del personale a tempo indeterminato già assunto che tende a prolungarsi per un arco di tempo superiore all'anno, mentre la spesa affrontata per l'assunzione del personale si eroga solo nel momento preliminare della selezione. Lo dimostra il caso in cui la selezione si concluda negativamente, o per il suo esito negativo o per la rinuncia dei selezionati a essere assunti dall'impresa. In sostanza, il carattere pluriennale delle spese di assunzione del personale è illogico e non è l'oggetto della citata norma.

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Non è valido l’accertamento fiscale notificato nella casa dove è rimasta a vivere la ex moglie e ciò anche se lei ha accettato il plico e si è presentata come la coniuge

Pubblicato il: 29/07/2009


con riferimento all’art. 60 d.p.r. n. 600 del 1973, atteso che esso prescrive che la notificazione degli avvisi deve essere eseguita presso il domicilio fiscale del contribuente, ma stabilisce, nel contempo, che le variazioni e le modificazioni dell’indirizzo non risultanti dalla dichiarazione annuale hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dall’avvenuta variazione anagrafica (comma 3). In particolare, tale lettura della norma si impone a seguito della sua declaratoria di illegittimità operata dalla sentenza n. 360 del 2003 della Corte costituzionale, che ha espunto l’inciso che condizionava l’efficacia della variazione al decorso del termine di 60 giorni (…). L’interpretazione di tale disposizione patrocinata dall’Ufficio ricorrente, secondo cui la variazione dell’indirizzo avrebbe efficacia trascorsi 60 giorni nemmeno dalla variazione anagrafica, quanto dalla successiva comunicazione della stessa parte del comune all’Ufficio medesimo, appare pertanto del tutto insostenibile alla luce del sopravvenuto (rispetto alla data di proposizione del ricorso) arresto del giudice delle legg

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E' elusivo il "leasing" per la vendita di cosa futura come l'immobile da ristrutturare

Pubblicato il: 25/07/2009


Nell'ambito di un'operazione di lease back avente ad oggetto un immobile in fase di ristrutturazione, il versamento delle imposte ai fini IrpefIlor deve essere effettuato nell'esercizio fiscale durante il quale il venditoreutilizzatore ha ricevuto i pagamenti relativi al manufatto oggetto di cessione, indipendentemente dal fatto che la consegna definitiva del predetto immobile e il saldo del prezzo pattuito avvengano in epoca successiva; ciò in quanto la fattispecie non è riconducibile allo schema della vendita di cosa futura regolata dall'art. 1472 cod. civ., produttiva di effetti solo obbligatori all'atto della stipula e con effetti reali differiti, ma rappresenta un'ipotesi ordinaria di compravendita, nella quale l'effetto traslativo anche ai fini fiscali si realizzamediante il consenso delle parti ai sensi e per gli effetti dell'art. 1470 cod. civ.. (Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile, Sentenza del 6 maggio 2009, n. 10388)


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La prescrizione del diritto al rimborso decorre dall'annullamento della sanatoria

Pubblicato il: 22/07/2009


In tema di condono edilizio, il termine di trentasei mesi previsto dall'art. 35, comma 17, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, riguarda la prescrizione del diritto al conguaglio od al rimborso a seguito del silenzio-accoglimento formatosi sull'istanza di concessione in sanatoria. Pertanto, pur essendo la norma applicabile al condono richiesto ex art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 - che fa salvi, al comma 4, i provvedimenti emanati per la determinazione delle modalità di versamento, riscossione e rimborso dell'oblazione - la stessa non vale nella diversa ipotesi di annullamento della concessione in sanatoria, in cui il diritto al rimborso delle somme versate a titolo di oblazione si prescrive nel termine ordinario con decorrenza dal momento dell'annullamento.
(Corte di Cassazione Sezioni Unite Civile, Sentenza del 23 aprile 2009, n. 9662)

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Le plusvalenze derivanti dalla cessione di un'azienda gestita in regime di impresa familiare vanno imputati ai singoli partecipanti a prescindere dalla loro effettiva percezione

Pubblicato il: 21/07/2009


Le plusvalenze derivanti dalla cessione di un'azienda gestita in regime di impresa familiare, cosi' come i redditi derivati dall'esercizio della stessa, vanno imputati ai singoli partecipanti a prescindere dalla loro effettiva percezione. Ne consegue che ai fini della determinazione dell'imposta sul reddito del singolo partecipante all'impresa familiare, che risulti avere incassato i proventi della cessione d'azienda, occorre stabilire non gia' se questi abbia o meno fornito la prova di avere liquidato agli altri partecipanti la quota ad essi spettante, ma soltanto quale fosse la sua quota di partecipazione agli utili dell'impresa, e cio' a prescindere anche dalla indicazione nella relativa dichiarazione (V. pure Cass. Sentenze n. 21535 del 15/10/2007, n. 2895 del 2002).

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