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Non è esclusa l'applicabilità dell'IRAP per essere l'avvocato collaboratore di uno studio legale associato
Pubblicato il:
30/11/2011
L'esercizio in forma associata di una attività liberale costituisce circostanza di per sé idonea a far presumere l'esistenza di un'autonoma organizzazione di strutture e di mezzi, nonché dell'intento di avvalersi della reciproca collaborazione e competenze, ovvero della sostituibilità nell'espletamento di alcune incombenze. Sicché, salvo prova contraria da parte del contribuente, può ritenersi che il reddito prodotto non sia frutto esclusivamente della professionalità del singolo collaboratore.
Corte di Cassazione, Sezione Tributaria civile, Sentenza 6 ottobre 2011, n. 20499
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Un professionista è soggetto al prelievo fiscale anche nel caso in cui la struttura sia minimale
Pubblicato il:
31/10/2011
Per l'Irap e' necessaria la presenza di una struttura che costituisca un di piu' rispetto agli elementi minimi richiesti per l'esercizio dell'attivita' professionale, la quale, in mancanza di essi, costituisce l'unico dato che e' fonte del reddito derivatone. Cio' posto, tuttavia va osservato che in tema di IRAP l'applicazione dell'imposta e' esclusa soltanto qualora si tratti di attivita' non autonomamente organizzata. Infatti il requisito dell'autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed e' insindacabile in sede di legittimita' se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilita' ed interesse; b)impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'"id quod plerumque accidit", il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attivita' in assenza dell'organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell'imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell'assenza delle predette condizioni,
Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile, Sentenza del 27 settembre 2011, n. 19688
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Il medico convenzionato non paga l'IRAP
Pubblicato il:
15/06/2011
Il requisito organizzativo rilevante ai fini considerati, il cui accertamento spetta al giudice di merito (con valutazione insindacabile se sorretta da congrua motivazione), sussiste quando il contribuente, che sia il responsabile dell'organizzazione, eserciti l'attivita' di lavoro autonomo con l'impiego di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per lo svolgimento dell'attivita' autorganizzata col solo lavoro personale, ovvero si avvalga in modo non occasionale del lavoro altrui (tra le piu' recenti Cass. 2010/15110; Cass. 2009/13038).
Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile, Ordinanza del 10 maggio 2011, n. 10295
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E' tenuto al pagamento dell'IRAP il contribuente che il contribuente ha corrisposto compensi a terzi per prestazioni afferenti la propria attivita' professionale
Pubblicato il:
10/12/2010
A norma del combinato disposto del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, articolo 2, comma 1, primo periodo, e articolo 3, comma 1, lettera c), l'esercizio delle attivita' di lavoro autonomo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, articolo 49, comma 1, e' escluso dall'applicazione dell'imposta soltanto qualora si tratti di attivita' non autonomamente organizzata: il requisito della autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed e' insindacabile in sede di legittimita' se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilita' ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plermque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attivita' in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; costituisce poi onere del contribuente che richieda il rimborso fornire la prova dell'assenza delle condizioni anzidette.
Pertanto, è tenuto al pagamento dell'IRAP il contribuente che il contribuente ha corrisposto compensi a terzi per prestazioni afferenti la propria attivita' professionale.
Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile, Ordinanza del 23 novembre 2010, n. 23761
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L'avvocato che si affida a terzi per la fornitura di tutti i necessari servizi (dalla telefonia al segretariato) in forma rilevante e non occasionale è tenuto al pagamento dell'IRAP
Pubblicato il:
24/09/2010
In tema di IRAP, il ricorso al lavoro di terzi per la fornitura di tutti i necessari servizi (dalla telefonia al segretariato) in forma rilevante e non occasionale, ma continuativa, integra il presupposto dell'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata, previsto dall'art. 2, comma 1, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, non rilevando che la struttura posta a sostegno e potenziamento dell'attività professionale del contribuente sia fornita da personale dipendente o da un terzo in base ad un contratto di fornitura.
Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile, Sentenza del 28 aprile 2010, n. 10151
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Il "medico di famiglia" non può essere soggetto ad IRAP
Pubblicato il:
21/03/2010
Gli esercenti arti e professioni che non sono in alcun modo dotati di una autonoma organizzazione sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'IRAP, laddove l'art. 3 del D.Lgs. n. 446/97 che alla lettera c) indica quali soggetti passivi gli "esercenti arti e professioni di cui all'articolo 49 c. 1 D.P.R. 917/86" si deve leggere sulla base dell'articolo 2 del citato decreto legislativo, che l'abituabilità dell'esercizio nelle professioni, non può da sola essere sufficiente ad individuare il presupposto dell'imposta se non risulta sia autonomamente organizzata.
Per tale ragione il "medico di famiglia" non può essere soggetto ad IRAP.
Commissione Tributaria regionale LAZIO Sezione 21, Sentenza del 15 gennaio 2010, n. 13
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irap - Attivita' gia' contemplate dall'art. 49 Tuir - esclusione
Pubblicato il:
21/12/2009
Non sono soggetti all'IRAP i redditi realizzati dal libero professionista nell'esercizio delle attivita' gia' contemplate dall'art. 49, comma 2, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e quindi non e' oggetto ad Irap la parte di ricavo netto risultante dall'attivita' di amministratore, sindaco o revisore di societa' svolta dal libero professionista. Quindi il libero professionista che, come nel caso in esame, operi ai sensi dell'art. 49, comma 2, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e', per la parte di ricavo netto risultante dall'attivita' di amministratore di societa', non soggetto ad Irap.
Cass. 9.5.2007 n. 10594
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Sentenza di appello - Motivazione - Richiamo a motivazione
Pubblicato il:
21/12/2009
Non e' viziata da difetto di motivazione la sentenza di secondo grado che richiama e approfondisce la motivazione della sentenza appellata. Il ricorso introduttivo, nel denunciare l'illegittimita' costituzionale delle norme di riferimento, si era fatta anche carico di postulare la concreta inapplicabilita' del tributo, comprovando la reale consistenza dei mezzi di cui il professionista si serviva abitualmente nell'esercizio della sua attivita' di ingegnere.
Corte di Cassazione Sentenza n. 21203 del 5 novembre 2004
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Istituzione dell'IRAP - Questioni di legittimita' costituzionale
Pubblicato il:
21/12/2009
Va dichiarata l'inammissibilita' delle questioni di legittimita'
costituzionale, con riferimento all'intero decreto legislativo n. 446 del
1997 (Istituzione dell'IRAP), sollevate dalle commissioni tributarie di
Torino, Como, Lecco, Piacenza, tenuto conto che, secondo costante
giurisprudenza della Corte Costituzionele, il rimettente e' tenuto ad
individuare la norma o la parte di essa, la cui presenza nell'ordinamento
determinerebbe la lamentata lesione della Costituzione.
Sentenza della Corte Costituzionale n. 156/01
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IRAP - Professionista che utilizza altri professionisti è soggetto ad imposta.
Pubblicato il:
21/12/2009
Deve ritenersi soggetto ad IRAP il professionista che, pur in assenza di personale alle sue dirette dipendenze, utilizzi altri professionisti attribuendo loro lo svolgimento del lavoro per suo conto, dovendosi, in tal caso, ravvisare l'esistenza di un'autonoma struttura organizzativa. E' una situazione che si presenta spesso nella realtà contributiva e dunque è una sentenza da tenere in debita considerazione. Il professionista che si avvale delle prestazioni di altri professionisti con partita iva devono assoggettare ad Irap i compensi che percepiscono perchè si ipotizza un'autonoma organizzazione.
Sentenza del 25/07/2009 n. 90 - Comm.Trib. Reg. Lazio sezione VII
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Irap - Presupposto dell'imposta - Attivita' economica
Pubblicato il:
21/12/2009
L'elevato reddito, la specializzazione professionale e l'eta' del contribuente non possono essere considerati elementi presuntivi di attivita' autonomamente organizzata ai fini dell'applicazione dell'IRAP. L'elevata specializzazione del professionista e' elemento che concorre ad aumentare il reddito anche in assenza di organizzazione. L'eta', se non impedisce sul piano intellettuale il pieno svolgimento della professione, come conferma nella specie l'elevato reddito, non incide minimamente sul piano fisico nello svolgimento dell'attivita' professionale che si compendia nel leggere, studiare, pensare e nello scrivere, attivita' consentite a tutte le eta'. Si deve concludere che gli elevati reddito, specializzazione ed eta' sono stati illogicamente ritenuti elementi presuntivi per disattendere la prova offerta dal contribuente.
Sentenza del 10/09/2009 n. 19515 - Corte di Cassazione
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Irap - Presupposto dell'imposta - Attività economica autonomamente organizzata - Nozione.
Pubblicato il:
21/12/2009
L'esercizio per professione abituale, ancorche' non esclusiva, di attivita'
di lavoro autonomo diversa dall'impresa commerciale costituisce, secondo
l'interpretazione costituzionalmente orientata fornita dalla Corte
costituzionale con la sentenza n. 156 del 2001, presupposto dell'IRAP
soltanto qualora si tratti di attivita' autonomamente organizzata, dovendo
ravvisarsi il requisito dell'autonoma organizzazione quando il contribuente
che esercita attivita' di lavoro autonomo sia, sotto qualsiasi forma, il
responsabile dell'organizzazione (e non sia quindi inserito in strutture
organizzative riferibili ad altrui responsabilita' ed interesse) ed impieghi
beni strumentali eccedenti le quantita' che, secondo l'"id quod plerumque
accidit", costituiscono nell'attualita' il minimo indispensabile per
l'esercizio dell'attivita' anche in assenza di organizzazione, oppure si
avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui, gravando sul contribuente
che chiede il rimborso dell'imposta asseritamente non dovuta l'onere di
provare l'assenza delle predette condizioni.
Sentenza del 17/09/2009 n. 20001 - Corte di Cassazione - Sezione V - sentenza civile
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Lo studio professionale "associato" è tenuto al pagamento dell' I.R.A.P. a meno che il reditto prodotto è derivato dal solo lavoro professionale dei singoli associati
Pubblicato il:
10/12/2009
Premesso che l'esercizio in forma associata di una professione liberale e' circostanza di per se' idonea a far presumere l'esistenza di un'autonoma organizzazione di strutture e mezzi, ancorche' di non particolare onere economico, nonche' dell'intento di avvalersi della reciproca collaborazione e delle reciproche competenze, ovvero della sostituibilita' nell'adempimento dell'attivita', si' da potersi ritenere che il reddito prodotto non sia frutto soltanto della professionalita' di ciascun componente dello studio, si ritiene legittimo che il reddito venga assoggettato all'imposta regionale sulle attivita' produttive, a meno che il contribuente non dimostri che tale reddito e' derivato dal solo lavoro professionale dei singoli associati.
Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile, Sentenza del 28 ottobre 2009, n. 22781
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