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Deve ritenersi rituale la sottoscrizione del processo verbale da parte della figlia convivente dei titolari della societa' oggetto dell'accertamento fiscale
Pubblicato il:
07/11/2011
La' dove il Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 52, comma 6, (richiamato, per le imposte sui redditi, dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 33) prescrive che il verbale di ispezione deve essere sottoscritto da contribuente o da chi lo rappresenta', indica semplicemente la persona addetta all'azienda o alla casa, non implicando un potere di rappresentanza in senso tecnico-giuridico in capo alla stessa.
Ne consegue che deve ritenersi rituale la sottoscrizione del processo verbale da parte della figlia convivente dei titolari della societa' oggetto dell'accertamento fiscale.
Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile, Ordinanza del 23 settembre 2011, n. 19505
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Le spese di riordino e ristrutturazione dell'immobile locato, in cui è svolta attività d'impresa, sono detraibili dal conduttore che le ha sostenute
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31/10/2011
In tema di imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 75 del d.P.R. 22 aprile 1986, n. 917 (numerazione antecedente al 1° gennaio 2004), sono deducibili le spese sostenute per la ristrutturazione dell'immobile utilizzato per lo svolgimento dell'attività imprenditoriale e ad essa strumentale, senza che possa essere considerata ragione ostativa la circostanza che il predetto non sia di proprietà dell'impresa, ma da essa condotto in locazione e dunque rilevando che i costi per la ristrutturazione siano sostenuti al fine della realizzazione del miglior esercizio dell'attività imprenditoriale e dell'aumento della redditività e risultino dalla documentazione contabile.
Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile, Sentenza del 17 giugno 2011, n. 13327
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Il commercialista è responsabile professionalmente per l'errore nella redazione della dichiarazione
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04/05/2011
Il commercialista incaricato di fare le dichiarazioni fiscali deve redigere le dichiarazioni secondo le regole che presiedono alla corretta denuncia dei redditi del singolo dichiarante. Per il commercialista, infatti, vige l'obbligo nell'espletamento del proprio incarico di comportarsi con diligenza e perizia. Il rischio, infatti, è che venga chiamato a risarcire il cliente nel caso in cui il Fisco accerti che era dovuta una somma più alta. E' quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, Sezione 3 Civile, con Sentenza del 18 aprile 2011, n. 8860.
Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 18 aprile 2011, n. 8860
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Il mero possesso di una barca regge l'induttivo
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15/04/2011
La Suprema Corte rileva che la censura appare manifestamente fondata perché, in linea di principio, la circostanza dell'utilizzo di una imbarcazione da parte di persone diverse dal proprietario può essere sintomatica di una interposizione fittizia, ma non di un finanziamento fatto dagli utilizzatori a colui che risulta acquirente. Peraltro, la tesi difensiva prospettata dal contribuente è stata accreditata dalla CTR senza il supporto di una "idonea documentazione", come invece richiede l'art. 38, comma 6, DPR 600/1973.
Corte di Cassazione, sez. trib., ordinanza 8 febbraio 2011, n. 3096
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accertamento induttivo omessa tenuta libro inventari
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24/03/2011
Il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, prevede che l'ufficio delle imposte possa determinare il reddito d'impresa sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza,con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili in quanto esistenti e di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza quando dal verbale di ispezione redatto ai sensi dell'art. 33
risulta che il contribuente non ha tenuto o ha comunque sottratto all'ispezione una o più delle scritture contabili prescritte dall'art. 14 stesso D.P.R.. Ne consegue che la mancata tenuta del libro degli inventari - prescritta dal succitato art. 14 - legittima l'amministrazione erariale alla
ricostruzione dell'imponìbile in via induttiva anche sulla base di presunzioni semplici e con inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, ai sensi dell'art. 3.
Sent. n. 6623 del 23 marzo 2011 (ud. del 24 febbraio 2011) della Corte Cass., Sez. tributaria
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È legittimo l'accertamento induttivo basato sulla presenza di lavoratori dipendenti non regolarmente assunti
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07/03/2011
È legittimo l'accertamento induttivo basato sulla presenza di lavoratori dipendenti non regolarmente assunti. Il divieto di doppia presunzione vieta la correlazione di una presunzione semplice con altra presunzione semplice, ma non con altra presunzione legale. L'art. 39, c. 1, lettera d), del D.P.R. 600/1973 permette all'amministrazione finanziaria di non considerare - in tutto o in parte ma, comunque, con riferimento a specifici e determinati elementi che concorrono alla formazione della base imponibile - le risultanze delle scritture contabili, utilizzando dati ed elementi acquisiti diversamente, senza la necessità di dimostrare previamente l'inattendibilità dell'apparato contabile ovvero la sua irregolarità formale. (Nella specie, la controversia riguarda l'impugnazione di un atto di accertamento motivato con la presenza di un lavoratore subordinato non risultante dai libri obbligatori).
Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile, Ordinanza del 3 febbraio 2011, n. 2593
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È illegittimo l'atto impositivo fondato sul rinvenimento di due floppy disk sequestrati non al contribuente accertato bensì al fornitore
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07/03/2011
È illegittimo l'atto impositivo fondato sul rinvenimento di due floppy disk sequestrati non al contribuente accertato bensì al fornitore. Non è prova certa di evasione il semplice richiamo alla percentuale di ricarico che scaturisce dagli studi di settore, senza dimostrare il collegamento con l'accertamento operato. L'avviso di accertamento, quindi, va annullato per carenza di motivazione, perché l'elemento probatorio posto a fondamento dello stesso non è sostenuto e sufficiente motivato, peraltro non fondato su presunzioni gravi, precise e concordanti. L'onere della prova su cui si fonda la pretesa tributaria spetta all'Ufficio, il quale non può recepire acriticamente i rilievi della polizia tributaria.
Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile, Sentenza del 11 febbraio 2011, n. 3326
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Sono soggetti a tassazione anche i proventi derivanti da attivita' illecita non sequestrati o confiscati
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03/01/2011
Il considerare quali redditi tassabili anche i proventi da attivita' illecita non sequestrati o confiscati non denunzia alcun contrasto col principio di inviolabilita' dei diritti dell'Uomo, sia come singolo che nelle formazioni sociali in cui svolge la sua personalita', facendo la norma riferimento a diritti legittimi dell'individuo; ne' con quello di liberta' di iniziativa economica privata, che non puo' svolgersi in contrasto con l'utilita' sociale o in modo da arrecare danno alla sicurezza, alla liberta' ed alla dignita' umana, poiche' l'essere considerati come redditi tassabili non toglie, ai proventi in questione, il carattere di illiceita' loro proprio e non esclude la punibilita' dell'attivita' illecita che li ha generati; ne' infine col principio dell'obbligo di concorso nelle spese pubbliche in ragione della capacita' contributiva di ciascuno, perche' la tassazione dei proventi illeciti tale principio rafforza e riafferma.
Corte di Cassazione Sezione 3 Penale,Sentenza del 29 novembre 2010, n. 42160
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Sono legittime le indagini bancarie su soggetti terzi rispetto alla società quando questi siano comunque riferibili alla società stessa, come gli amministratori o i soci, o i congiunti di questi
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20/10/2010
In tema di accertamenti sui redditi societari, l'estensione delle indagini bancarie a soggetti terzi rispetto alla società non può considerarsi illegittima quando tutti questi soggetti siano riferibili alla società stessa, quali amministratori o soci, o come congiunti di questi. Di conseguenza, rispetto ad una società la cui compagine sociale e la cui amministrazione siano riconducibili ad un unico ristretto gruppo familiare, si può legittimamente ritenere che l'esistenza di tali vincoli possa di per sé giustificare l'attribuzione al soggetto accertato delle operazioni rinvenute su conti correnti bancari intestati a tali persone, fatta salva la facoltà di queste ultime di provare la diversa origine di tali entrate. Con riferimento al caso concreto, in forza del principio appena espresso, la verifica relativa alla società può estendersi anche ai conti dei congiunti degli amministratori della stessa (nella specie, due conti bancari intestati alla suocera del socio amministratore unico, sui quali avevano delega ad operare quest'ultimo e l'altro socio), in quanto il rapporto familiare è sufficiente a giustificare - salva prova contraria - la riferibilità delle operazioni effettuate su tali conti al soggetto accertato.
Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile, Ordinanza del 13 settembre 2010, n. 19493
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Le targhe professionali di dimensioni contenute beneficiano pertanto della relativa esenzione dall'imposta comunale sulla pubblicità
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22/09/2010
Le targhe professionali rientrano tra le insegne di esercizio di cui all'art. 17, c. 1-bis, D.Lgs. 507/1993 (comma introdotto dalla L. 448/2001 - Finanziaria 2002) e beneficiano pertanto della relativa esenzione dall'imposta comunale sulla pubblicità (Icp) ove la loro superficie complessiva non sia superiore a 5 metri quadrati (o al limite superiore eventualmente fissato da ciascun Comune).
E' quanto ha stabilito la Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile, Sentenza del 16 luglio 2010, n. 16722.
Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile, Sentenza del 16 luglio 2010, n. 16722
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Il commercialista è responsabile nei confronti del cliente per la dichiarazione irregolare
Pubblicato il:
29/05/2010
Nella compilazione della dichiarazione dei redditi dell'assistito, il commercialista è chiamato dai suoi obblighi di diligenza a non appostare costi privi della relativa documentazione o relativi a periodo diverso da quello di riferimento.
Qualora il professionista non osservi detto obbligo, il vincolo di responsabilità professionale nei confronti del cliente implica la condivisione delle sanzioni fiscali che vengano comminate al suo assistito, anche nel caso in cui le irregolarità della dichiarazione fiscale siano state concordate con il cliente.
Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 26 aprile 2010, n. 9916
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In tema di T.A.R.S.U., per i "centri commerciali integrati" (e i locali in multiproprietà), soggetti passivi sono coloro che occupano o detengono i locali in uso esclusivo
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20/04/2010
In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, per i "centri commerciali integrati" (e i locali in multiproprietà), soggetti passivi sono coloro che occupano o detengono i locali in uso esclusivo, mentre chi gestisce i servizi comuni è responsabile in solido, come si desume dall'art. 63 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, il quale contrappone colui dal quale "la tassa è dovuta" (comma 1) a colui che ne "è responsabile" (comma 3), nonché dal soppresso comma 4 del medesimo articolo, che prevedeva l'obbligo del responsabile di presentare al Comune l'elenco dei singoli occupanti, all'evidente scopo di consentire all'amministrazione di perseguire il debitore principale del tributo.
Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile, Sentenza del 28 gennaio 2010, n. 1848
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Cessione immobili ricevuti per donazione o successione
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13/04/2010
La plusvalenza realizzata a seguito di cessione a titolo oneroso di immobili è tassata in funzione di un'attività speculativa, oggettivamente desunta dalla circostanza che la cessione sia avvenuta entro il quinquennio dall'acquisto o dalla costruzione dell'immobile, ma ciò non avviene in caso di immobile pervenuto in caso di donazione o successione.
La sentenza chiarisce, con riferimento alla precedente formulazione dell'art. 67 Tuir, che la disciplina in oggetto aveva coerentemente escluso la tassazione, in ogni caso, degli immobili pervenuti all'interessato a titolo di successione o di donazione, definendo "tali circostanze", la successione e la donazione appunto, di per sé atte a dimostrare la mancanza del presupposto lucrativo.
Sentenza Corte Costituzionale n. 171 del 23 maggio 2001
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La Tosap è stata ripristinata dall'articolo 31, comma 14, legge 448/1998, sia pure in forma alternativa ed eventuale rispetto al canone concessorio che i Comuni e le Province sono legittimati a prevedere, in via regolamentare, per l'occupazione di spazi e aree pubbli
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28/02/2010
La Tosap, dopo essere stata abolita dall'articolo 51 del Dlgs 446/1997 e sostituita con il canone per l'occupazione di suolo pubblico (Cosap) è stata ripristinata dall'articolo 31, comma 14, legge 448/1998, sia pure in forma alternativa ed eventuale rispetto al canone concessorio che i Comuni e le Province sono legittimati a prevedere, in via regolamentare, per l'occupazione di spazi e aree pubbliche. Nell'evoluzione del tributo sono entrati a comporne il presupposto i criteri della remunerazione e della proporzionalità, pertanto non appare più sostenibile che la Tosap sia connessa al mero utilizzo dello spazio pubblico e sia determinata in base ai soli principi della progressività e della capacità contributiva (articoli 23 e 52 della Costituzione) che regolano le entrate tributarie. La potestà dell'ente deve essere esercitata conformemente ai principi dell'equa distribuzione del sacrificio per le categorie interessate e della proporzionalità del prelievo sull'intero spettro degli utenti il suolo pubblico, da ritenere integrativi dei criteri di commisurazione dell'articolo 45 del Dlgs 507/1993, relativi all'effettiva superficie occupata, alla graduazione sulle categorie di spazi occupati e alla durata delle occupazioni medesime.
Consiglio di Stato Sezione 5, Sentenza del 2 febbraio 2010, n. 446
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In presenza di conti intestati ai soci molto movimentati il Fisco può provare anche con presunzioni il carettere fittizio dell'intestazione
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19/02/2010
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'utilizzazione dei movimenti dei "conti" intestati ai soci, o nella disponibilita' di questi, ai fini della rettifica del reddito dichiarato dalla societa', implica che l'amministrazione finanziaria provi, anche tramite presunzioni, il carattere fittizio dell'intestazione o, comunque, la sostanziale riferibilita' all'ente delle posizioni annotate sui conti medesimi" (ex plurimis, Cass. 13819/03; Cass. 8683/02). Trattandosi di presunzioni semplici spetta invece al contribuente fornire la prova liberatoria (nel caso di specie, insussistente).
C'e' da aggiungere, per completezza, che in tema di reddito di impresa, il ritrovamento, da parte dell'Amministrazione Finanziaria, di una "contabilita' parallela" (nel caso di specie, quella che emerge dai dati bancari de quibus) a quella tenuta ufficialmente legittima, di per se' e a prescindere dalla sussistenza di qualsiasi altro elemento, la rettifica della dichiarazione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, articolo 39, (ex multis, Cass. 11459/01).
Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile, Sentenza del 16 dicembre 2009, n. 26326
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Le agevolazioni "prima casa" debbono essere riconosicute anche a colui che sia in possesso di altra abitazione che per le sue caratteristiche non sia idoneo a sopperire al bisogni abitativi suoi a dalla famiglia
Pubblicato il:
21/01/2010
In tema di agevolazioni tributarie e con riguardo ai benefici per l'acquisto della "prima casa", l'art. 1, quarto comma, e nota II bis, della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 - nel prevedere, tra le altre condizioni per l'applicazione dell'aliquota ridotta dell'imposta di registro, la non possidenza, di altra abitazione - si riferisce, anche alla luce dalla ratio dalla disciplina, ad una disponibilità non meramente oggettiva, bensì soggettiva, nel senso che ricorre il requisito dell'applicazione del beneficio, anche all'ipotesi di disponibilità di un alloggio che non sia concretamente idoneo, per dimensioni e caratteristiche complessive, a sopperire al bisogni abitativi suoi a dalla famiglia (cfr. Cass. 11564/06, 17938/03, 10935/03, 6492/03, 2418/03);
Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile, Ordinanza del 8 gennaio 2010, n. 100
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Il bonus riconosciuto al dipendente per pagare l'affitto di casa a seguito del trasferimento disposto dall'impresa deve essere tassato
Pubblicato il:
10/01/2010
Il bonus riconosciuto al dipendente per pagare l'affitto di casa a seguito del trasferimento disposto dall'impresa risulta imponibile anche se il sostituto d'imposta non ha effettuato e versato la ritenuta.
Tuttavia, l'omessa o incompleta dichiarazione può essere sanzionata ma il giudice di merito può sanzionare solo dopo aver valutato l'infedeltà del contribuente. E' quanto stabilito dalla Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile che sentenza del 25 settembre 2009, n. 20631 ha confermato l'orientamento avviato con la sentenza della Cassazione n. 948/1996 e poi con sentenza n. 10803/2002.
Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile, Sentenza del 25 settembre 2009, n. 20631
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E' ammesso l'accertamento induttivo delle maggiori imposte, di versamenti fatti da un amico o parente, dimostrati in giudizio con distinte e assegni bancari, se la causale del versamento non è giustificata da una fattura
Pubblicato il:
08/01/2010
In tema di accertamenti in rettifica ai fini IRPEF, gli uffici competenti sono autorizzati, ai sensi degli artt. 37 e seguenti del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ad avvalersi della 'prova per presunzione', la quale presuppone la possibilità logica di inferire, in modo non assiomatico, da un fatto noto e non controverso, il fatto da accertare, con conseguente onere della prova contraria a carico del contribuente il quale, ove intenda contestare l'efficacia presuntiva dei fatti addotti dall'ufficio a sostegno della propria pretesa, oppure sostenere l'esistenza di circostanze modificative o estintive dei medesimi, deve a sua volta dimostrare gli elementi sui quali le sue eccezioni si fondano. Ne consegue che è ammesso l'accertamento induttivo delle maggiori imposte, di versamenti fatti da un amico o parente, dimostrati in giudizio con distinte e assegni bancari, se la causale del versamento non è giustificata da una fattura.
Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile, Ordinanza del 26 novembre 2009, n. 24933
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Il giudice di merito può a buon diritto reputare illegittimo l'avviso di accertamento che non tenga conto degli ulteriori elementi, rispetto agli studi di settore, addotti dal contribuente
Pubblicato il:
06/01/2010
Massima - Il consumo di carburante costituisce un fatto certo e noto da cui è legittimo dedurre, per presunzione, con accertamento analitico-sintetico, l'esistenza di un proporzionale giro d'affari secondo parametri medi elaborati dalla Amministrazione; tuttavia, il giudice di merito deve tener conto delle spiegazioni addotte dal contribuente (nel caso di specie vetustà dei veicoli utilizzati e incidenza dei viaggi a vuoto . Pertanto il guidice di merito può a buon diritto reputare illegittimo per carenza di motivazione l'avviso di accertamento che non tenga conto dei prefati elementi
Sent. n. 10277 del 21 aprile 2008 (ud. del 13 febbraio 2008) della Corte Cass., Sez. tributaria - Pres. Papa, Rel. Marigliano
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L'accertamento basato sugli studi di settore necessita di ulteriori elementi anche presuntivi
Pubblicato il:
06/01/2010
Massima - L'ufficio finanziario, anche nel rettificare il reddito sul presupposto dello scostamento riscontrato in base agli studi di settore, deve valutare se ricorrono le condizioni che possono legittimare l'accertamento induttivo e, quindi, deve indicare su quali ulteriori
elementi presuntivi si fonda l'accertamento, nel rispetto delle esigenze di chiarezza e motivazione, come richiesto dall'articolo 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212. In assenza di tali elementi ulteriori, anche presuntivi, l'accertamento è illegittimo per carenza di motivazione.
Sent. n. 88 del 4 marzo 2008 (ud. del 26 febbraio 2008)
della Comm. trib. reg. di Roma, Sez. I - Pres. Varrone, Rel. Panzini
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