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Nuova sentenza in tema di Onlus - la competenza per le controversie non è del giudice amministrativo

Pubblicato il: 12/03/2010


E' stata emanata dalla Corte di Cassazione a sezioni unite una nuova sentenza in tema di diniego di iscrizione e di cancellazione dall'anagrafe unica delle ONLUS. Con la stessa è stato superato l'orientamento della giurisprudenza che attribuiva al giudice amministrativo la giurisdizione sulle controversie relative ai provvedimenti di diniego di iscrizione e di cancellazione dall'anagrafe unica delle ONLUS. Appartengono alla giurisdizione tributaria le controversie riguardanti i predetti provvedimenti, e che gli stessi sono riconducibili alla categoria degli atti di diniego o revoca di agevolazioni fiscali Corte di cassazione, sezioni unite, n. 1625 del 27 gennaio 2010

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Legittimazione processuale per le onlus

Pubblicato il: 07/01/2010


Legittimazione processuale per le onlus, ma solo se dirette destinatarie dell'atto tributario impugnato. È questo il principio ribadito dalla Cassazione che, con un'ampia e articolata pronunzia, torna a occuparsi del diritto di intervento, nel processo tributario, degli enti portatori di cosiddetti "interessi diffusi".Se la strutturazione del processo tributario nega dunque ogni possibilità di attribuire la legittimazione all'impugnazione (e la possibilità di intervenire) alle associazioni portatrici di interessi superindividuali, gli interessi diffusi possono però comunque trovare strade alternative di tutela nel giudizio civile o amministrativo. Corte di cassazione - Sezione tributaria - Sentenza 31 ottobre 2007-29 gennaio 2008 n. 1907

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Disposizioni e chiarimenti riguardanti le ONLUS - in relazione alla Legge istitutiva

Pubblicato il: 07/01/2010


Con la presente si forniscono istruzioni per l'applicazione delle disposizioni relative alle ONLUS di cui al D.Lgs. n. 460/97 al fine di garantire uniforme operativita' agli uffici interessati. Vengono introdotti i requisiti per la qualificazione delle Onlus, comunicazione ai sensi dell'art. 11, trattamento fiscale delle Onlus ai fini delle imposte dirette, erogazioni liberali e agevolazioni ai fini IVA e altre agevolazioni, modalità di tenuta delle scritture contabili e sanzioni comminate per il mancato rispetto della normativa. Circolare del 26/06/1998 n. 168 - circa il D.Lgs. 4/12/1997, N. 460

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Le operazioni di cause related marketing possono far perdere la natura di O.n.l.u.s.

Pubblicato il: 07/01/2010


La risoluzione, rispondendo ad un'istanza d'interpello formulata ai sensi dell'art. 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, fornisce la corretta qualificazione dei costi sostenuti da una s.r.l. che, acquisendo, per contratto, da enti non profit, il diritto a gestire il loro marchio, lo utilizza in una campagna pubblicitaria, commissionatagli da un'impresa. L'Agenzia osserva che, nella fattispecie prospettata, la s.r.l. riceve dall'impresa committente un corrispettivo, che fattura interamente e che e' comprensivo del contributo che ha l'obbligo contrattuale di devolvere all'ente non profit, destinatario finale del progetto pubblicitario; ne consegue quindi che il costo-contributo, sostenuto dalla s.r.l., e' interamente deducibile essendo interamente connesso all'attivita' d'impresa, cosi' come previsto dall'art. 75, comma 5, del TUIR. Risoluzione del 16/02/2005 n. 30/E

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Attività di controllo nei confronti delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Pubblicato il: 07/01/2010


Con la circolare 22/E vengono aggiornate le istruzioni, gia' impartite con la circolare n. 14/E del 26 febbraio 2003, per l'espletamento dell'attivita' di controllo nei confronti delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale a seguito delle novita' introdotte con il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 luglio 2003, n.266. Per beneficiare delle agevolazioni previste dal decreto legislativo n. 460 del 1997 e ottenere l'iscrizione nell'anagrafe unica delle ONLUS, e' necessario, articolo 1 del D.M. 18 luglio 2003 n.266, inoltrare un'apposita comunicazione alla Direzione regionale competente. L'articolo 3, ha introdotto un controllo preventivo in ordine alla sussistenza di requisiti formali, da svolgere prima di procedere all'iscrizione dell'organizzazione all'anagrafe delle ONLUS. La comunicazione, deve essere redatta su un modello approvato con il decreto del Ministro delle Finanze 19 gennaio 1998 ed a cui deve essere allegata, in alternativa allo statuto o all'atto costitutivo, una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta secondo le modalita' di cui all'articolo 21, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'iscrizione del soggetto all'anagrafe delle ONLUS si ottiene a seguito dell'esito favorevole del controllo preventivo ovvero dall'inutile decorso dei termini previsti dall'articolo 3 del decreto n. 266 del 2003. Gli effetti dell'iscrizione, dunque possibilita' di usufruire delle agevolazioni, retroagiscono alla data di effettuazione della comunicazione, articolo 4 comma 1 del citato decreto. L'organizzazione, nel caso di esito sfavorevole al controllo preventivo, puo' produrre una nuova comunicazione, completa della documentazione richiesta dall'articolo 2, che costituira' il nuovo punto di riferimento per la decorrenza degli effetti dell'eventuale iscrizione. Con l'articolo 5 del decreto del Ministro delle finanze del 18 luglio 2003, n. 266 vengono disciplinati i casi di cancellazione dall'anagrafe delle ONLUS. La mancanza dei requisiti, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 460 del 1997, puo' essere accertata all'origine o in seguito all'iscrizione.Nel primo caso la mancanza, fin dal momento dell'iscrizione, anche di uno solo dei requisiti formali determina la decadenza totale dalle agevolazioni fruite. La sopravvenuta mancanza dei requisiti emergente da controlli successivi all'avvenuta iscrizione dell'organizzazione comporta la decadenza dalle agevolazioni fiscali dalla data in cui i requisiti sono venuti meno. Infine le Direzioni Regionali devono ricevere, necessariamente, parere dell'Agenzia per le ONLUS prima di comunicare al soggetto interessato l'esito sfavorevole del controllo formale o del controllo sostanziale. Agenzia Entrate -Circolare del 16/05/2005 n. 22

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Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus). Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. Indirizzi interpretativi su alcune tematiche rilevanti. Tavolo Tecnico tra Agenzia delle Entrate e Agenzia per le onlus.

Pubblicato il: 07/01/2010


Con la presente circolare si forniscono chiarimenti su alcune ricorrenti tematiche fiscali riguardanti le ONLUS che hanno formato oggetto di esame nell'ambito del Tavolo tecnico istituito tra Agenzia delle Entrate e Agenzia per le ONLUS con protocollo d'intesa siglato a Roma il 16 maggio 2007. 1. Le strutture federative e l'autonomia delle componenti delocalizzate: criteri di orientamento nell'identificazione di tali organismi. 2. La detenzione da parte di una ONLUS di una partecipazione di maggioranza o totalitaria in una società di capitali 3. La partecipazione di società commerciali ed enti pubblici nelle ONLUS 4. Perdita della qualifica di ONLUS e devoluzione di patrimonio: scissione tra patrimonio preesistente e cumulato in regime di qualifica ONLUS 5. Le retribuzioni e i compensi degli amministratori e dei lavoratori dipendenti delle ONLUS 6. Beneficenza e raccolta fondi: le modalità di raccolta dei fondi e le proporzioni tra costi e ricavi 7. Aiuti umanitari per collettività estere Agenzia delle entrate - Circolare 31 ottobre 2007 n. 59/E

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Donazione di beni alle onlus

Pubblicato il: 07/01/2010


Secondo quanto ricordato dall'Agenzia delle entrate nella circolare 26 marzo 2008 n. 26/E, in relazione a questa fattispecie le novità sono quattro e precisamente: 1. si deve trattare di beni «non di lusso», prodotti o commercializzati dall'impresa (diversi da quelli farmaceutici o alimentari), che presentino imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che pur non modificandone l'idoneità di utilizzo non ne consentono la commercializzazione o la vendita, rendendone necessaria l'esclusione dal mercato o la distruzione (in precedenza, non era prevista alcuna limitazione in relazione alla natura e alle caratteristiche dei beni); 2. il costo specifico complessivo dei beni ceduti gratuitamente non deve superare il 5% del reddito d'impresa dichiarato (è stato quindi superato il limite di 2 milioni di lire). Per "costo specifico" deve intendersi quello nel quale rientrano tutti i costi sostenuti dall'impresa per la realizzazione del bene stesso e che concorrono, quindi, a comporre il valore di quest'ultimo (come chiarito anche nella circolare n. 168/E del 1998). Non è stato invece precisato come si deve comportare l'impresa in perdita, che non ha reddito (in questo caso, l'agevolazione sembra non applicabile); 3. la cessione gratuita non concorre con il limite di deducibilità previsto per le donazioni alle onlus dall'articolo 100, comma 2, lettera h), del Tuir (2.065,83 euro o il 2% del reddito d'impresa). La previsione costituisce, quindi, un'agevolazione a sé stante; 4. i beni ceduti si considerano distrutti agli effetti dell'Iva. È invece una conferma, rispetto alla formulazione precedente, la circostanza che i beni ceduti gratuitamente alle onlus non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio di impresa e, quindi, non vengono considerati ricavi ai sensi dell'articolo 85, comma 2, del Tuir. L'Agenzia delle entrate fa presente che i beni ceduti alle onlus non possono più essere commercializzati o comunque ceduti dalla onlus beneficiaria, che li deve utilizzare esclusivamente per lo svolgimento delle attività istituzionali. Tale circostanza deve essere attestata nella dichiarazione che la onlus destinataria dei beni deve rilasciare all'impresa donante, in base a quanto prevede il comma 4 dell'articolo 13 del Dlgs 460/1997. Agenzia delle entrate - Circolare 26 marzo 2008 n. 26/E

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Più dai meno versi: imposte sui redditi. ONLUS e terzo settore. Erogazioni liberali. Art. 14 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

Pubblicato il: 07/01/2010


La circolare fornisce chiarimenti in merito alla deducibilita' delle erogazioni liberali effettuate a favore di organismi del terzo settore, previste dall'art. 14 del D.L. n. 35 del 2005.Soggetti erogatori delle liberalita' e beneficiari delle deduzioni: - persone fisiche soggette all'IRPEF, - enti soggetti all'IRES. Soggetti beneficiari delle erogazioni liberali: - Onlus di cui all'art.10 del D.Lgs. n. 460 del 1997(comprese le Onlus di diritto e le Onlus parziali); - Associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale; - Fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario tutela, promozione e valorizzazione dei beni di interesse, artistico, storico e paesaggistico. Oggetto delle erogazioni liberali: denaro e beni in natura Circolare dell'Agenzia delle Entrate (CIR) n. 39 /E del 19 agosto 2005

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Chiarimenti in relazione alle agevolazioni fiscali connesse alle erogazioni liberali effettuate a favore di determinati soggetti.

Pubblicato il: 07/01/2010


In particolare, con la risoluzione n. 411/E del 2008, l'Agenzia è intervenuta sull'ambito di applicazione della disposizione contenuta nella lettera a) del comma 2 dell'articolo 100 del Tuir. Questa norma prevede la deducibilità delle erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche che perseguono esclusivamente finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria e culto o finalità di ricerca scientifica. Queste contribuzioni sono deducibili dal reddito d'impresa per un ammontare complessivamente non superiore al 2% del reddito stesso. In proposito, l'Agenzia richiamando quanto di recente precisato in relazione alle erogazioni liberali a favore delle Università (si veda la risoluzione n. 386/E del 2008) - osserva che, per l'applicabilità dell'agevolazione la norma sopra richiamata richiede la contemporanea presenza di due requisiti riferiti al soggetto destinatario dell'erogazione: in particolare, quest'ultimo deve avere personalità giuridica e deve perseguire esclusivamente una o più finalità fra quelle indicate nella disposizione (con esclusione quindi di finalità diverse da quelle espressamente elencate). L'Agenzia precisa che la disposizione privilegia l'aspetto finalistico dell'erogazione, delimitando i beneficiari delle contribuzioni in relazione alle finalità perseguite in via esclusiva. Ciò tuttavia non preclude che l'ente beneficiario possa porre in essere eventuali attività che si qualificano, sotto il profilo fiscale, come commerciali, sempre che si tratti di attività non particolarmente significative, svolte in diretta attuazione delle finalità indicate dalla medesima disposizione agevolativa e che non siano tali da assumere rilevanza autonoma, realizzando finalità ulteriori rispetto a quelle indicate dalla norma. Nel rispetto dei sopra indicati requisiti, conclude l'Agenzia, l'ente che persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e umanitaria può quindi rientrare tra i soggetti beneficiari di questo tipo di erogazioni liberali. In più, conclude la risoluzione, non rilevano le modalità attraverso le quali le finalità vengono in concreto poste in essere: rientra pertanto nella finalità di assistenza solidaristica anche la destinazione di liberalità da parte del soggetto beneficiario delle erogazioni liberali in possesso dei requisiti richiesti dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo 100 del Tuir al Fondo di solidarietà di cui all'articolo 81, comma 29, del Dl 112/2008. Attraverso la costituzione della cosiddetta social card tale fondo è diretto al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche e sanitarie dei cittadini meno abbienti. Questa conclusione ricalca quanto di recente affermato dall'Agenzia delle entrate che, con la risoluzione n. 401/E del 2008, ha riconosciuto la legittima deducibilità ex articolo 100, comma 2, lettera h) del Tuir, delle donazioni a una onlus che, a sua volta, destinava risorse al citato Fondo di solidarietà. In tale circostanza, però, i limiti di deducibilità rimangono quelli propri previsti per le contribuzioni alle onlus (per un importo non superiore a 2.065,83 euro o al 2% del reddito d'impresa dichiarato). Risoluzioni 30 ottobre 2008 nn. 410/E e 411/E

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Legittimità della qualifica di onlus per una fondazione che gestisce una casa di riposo per anziani

Pubblicato il: 07/01/2010


La Cassazione non toglie la qualifica di onlus alle case di cura che abbiano come pazienti persone benestanti. I Supremi giudici, con la recente sentenza n. 24883/08, hanno puntualizzato che l'elemento fondamentale da considerare è la finalità solidaristica dell'ente e non lo status dei soggetti assistiti. Una conclusione questa che però in passato ha trovato una posizione nettamente diversa delle Entrate. POSIZIONE DELLE ENTRATE. Secondo l'Agenzia nel concetto di prestazioni rese si devono necessariamente tenere presenti le condizioni socio-economiche dei soggetti proprio per la natura e le finalità delle onlus. I giudici di piazza Cavour hanno evidentemente una visione più aperta dell'Agenzia perché come unica condizione ostativa hanno riconosciuto l'impossibilità di distribuire il surplus realizzato e che questo venga reimpiegato per lo svolgimento dell'attività dell'ente. Per concludere - si legge nella sentenza - la prova dell'indebito utilizzo delle somme corrisposte dai beneficiari delle onlus deve essere fornita dall'Agenzia. In mancanza, un secondo errore commesso dall'amministrazione. Corte di cassazione - Sezioni unite civili - Sentenza 20 maggio-9 ottobre 2008 n. 24883

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