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Accertamento delle imposte sui redditi e domicilio fiscale persone fisiche

Pubblicato il: 20/04/2010


Massima - Ai sensi dell'art. 58, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 600/1973, la persona fisica che, dopo la presentazione della dichiarazione abbia trasferito la propria residenza anagrafica all'estero, ha il domicilio fiscale nel comune in cui si è prodotto il reddito (o, se il reddito si è prodotto in più comuni, nel comune in cui si è prodotto il reddito più elevato). Pertanto, ove la notificazione dell'avviso di accertamento fiscale non possa essere eseguita presso il domicilio indicato nella dichiarazione dei redditi per il trasferimento all'estero del contribuente, essa non deve essere eseguita nelle forme consolari (ed anzi la notifica tramite il Consolato sarebbe inesistente), ostandovi la previsione dell'art. 60, comma 1, lettera f), del D.P.R. n. 600 del 1973, ma, in mancanza di abitazione, ufficio o azienda nel comune di domicilio fiscale, deve essere svolta, sul presupposto dell'esecuzione di adeguate ricerche nel detto comune, non già per mezzo della spedizione della raccomandata, ma con l'affissione dell'avviso di deposito all'albo del comune, ai sensi dell'art. 60, comma 1, lettera e), del D.P.R. n. 600 del 1973, senza che tale disciplina, tenuta ferma anche dallo Statuto del contribuente di cui alla L. n. 212 del 2000 (art. 6, comma 1), possa dirsi lesiva del diritto di difesa del contribuente, il quale deve essere contemperato con l'interesse fiscale dello Stato. Sent. n. 25095 del 27 novembre 2006 (ud. del 23 ottobre 2006) della Corte Cass., Sez. tributaria - Pres. Saccucci, Rel. Botta

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Imposte sui redditi delle persone fisiche e iscrizione anagrafe comune

Pubblicato il: 20/04/2010


Massima - La mera iscrizione nella anagrafe della popolazione residente in un comune italiano determina, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 597/1973, l'assoggettamento ad Irpef del soggetto iscritto. E non assumono rilievo in senso contrario né la sentenza penale di proscioglimento dal reato di omessa denuncia dei redditi, né l'attestazione di un'ambasciata straniera (nella specie Kuwait) dalla quale risulti che il contribuente era residente in uno stato estero. Sent. n. 9319 del 20 aprile 2006 (ud. del 23 gennaio 2006) della Corte Cass., Sez. tributaria - Pres. Paolini, Rel. Chiarini

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Tributi erariali diretti - Imposta sul reddito delle persone fisiche -

Pubblicato il: 20/04/2010


Massima - L'indennità di fine rapporto corrisposta per attività di lavoro svolte all'estero, pur essendo soggetta a tassazione separata, è esclusa dall'Irpef in forza del comma 2 dell'art. 3 del D.P.R. n. 917/1986. Infatti l'art. 20, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica stabilisce che si considerano prodotti nel territorio dello Stato se corrisposti da soggetti residenti i redditi provenienti dal pagamento di indennità di fine rapporto, perché la cessazione del rapporto di lavoro interrompe il collegamento fra il luogo di prestazione del lavoro e la corresponsione dell'emolumento, coerentemente col principio di capacità contributiva di cui all'art. 53 della Costituzione. Sent. n. 11175 del 26 maggio 2005 (ud. del 16 marzo 2005) della Corte Cass., Sez. tributaria - Pres. Riggio, Rel. Sotgiu

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Tributi erariali diretti - Imposta sul reddito delle persone giuridiche

Pubblicato il: 20/04/2010


Massima - La società residente in Inghilterra che riceva da una società residente in Italia - di cui controlli il 10 per cento o più de potere di voto - dividendi soggetti a ritenuta d'acconto che darebbero luogo ad un credito d'imposta se fossero ricevuti da un residente in Italia, ha diritto in base all'art. 10 della L. n. 329/1990, di ratifica della Convenzione con la Gran Bretagna del 21 ottobre 1988, ad un credito di imposta pari alla metà del credito cui avrebbe diritto una persona fisica residente in Italia, e poiché si tratta di un rimborso non specificamente disciplinato dalla legge la relativa richiesta non è soggetta al termine decadenziale di cui all'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973. Sent. n. 21657 del 16 novembre 2004 (ud. del 26 ottobre 2004) della Corte Cass., Sez. tributaria - Pres. Riggio, Rel. Sotgiu

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Atti tributari - Avviso di accertamento - Notifica a cittadino italiano

Pubblicato il: 19/04/2010


Massima - A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 366 del 7 novembre 2007, la notifica degli atti tributari ai cittadini residenti all'estero ed iscritti all'A.I.R.E. deve avvenire presso il loro effettivo domicilio all'estero (nel caso di specie nel Principato di Monaco), ma solo ove la consegna dell'atto all'ufficiale notificatore avvenga dopo che sia decorso il termine di 60 giorni dall'iscrizione all'A.di cui al 5° comma dell'art. 58 del D.P.R. 600/1973 (sul quale non incide la sentenza 360/2003 della Corte Costituzionale) Sent. n. 8210 del 31 marzo 2008 (ud. del 20 dicembre 2007) della Corte Cass., Sez. tributaria - Pres. Altieri Rel. Cappabianca

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Accertamento - Domicilio fiscale - Artt. 58 e 60, D.P.R. 29 settembre 1973,

Pubblicato il: 19/04/2010


Massima - Il mero trasferimento della residenza al di fuori del territorio dello Stato non è suscettibile di far ritenere non dovute le imposte all'Erario italiano qualora non sia mutato il centro degli interessi, degli affari e delle relazioni personali ed affettive del contribuente. Infatti assume rilievo determinante il fatto che il contribuente abbia mantenuto in Italia legami di carattere affettivo ovvero comprovati interessi di carattere professionale come ad esempio il mantenimento di uno studio professionale. Sent. n. 9856 del 14 aprile 2008 (ud. del 21 marzo 2008) della Corte Cass., Sez. tributaria - Pres. e Rel. Lupi

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Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) - Soggetti passivi

Pubblicato il: 19/04/2010


Il reddito di lavoro dipendente di un residente in Italia erogato da un datore di lavoro residente in Italia per lo svolgimento di un'attività lavorativa dipendente svolta in Svizzera, è imponibile soltanto nel territorio italiano. La sentenza riguarda il contenzioso instauratosi tra l'Amministrazione Finanziaria ed un contribuente in merito alla tassazione del reddito di lavoro dipendente prodotto in Svizzera.. Secondo la cassazione, in base al concetto di domicilio fiscale e residenza previsto nella convenzione contro le doppie imposizioni - tale reddito è imponibile solo in Italia. Sent. n. 24455 del 2 ottobre 2008 (ud. del 9 luglio 2008) della Corte Cass., Sez. tributaria - Pres. Ruggiero, Rel. Meloncelli

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Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) - Soggetti passivi

Pubblicato il: 19/04/2010


Massima - Deve ritenersi applicabile la norma convenzionale ex art. 19, dell'accordo internazionale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione svizzera all'ipotesi di cittadino iscritto all'AIRE e legato da rapporto di pubblico impiego con ente italiano ancorché impiegato all'estero. Conseguentemente, in virtù dei criteri di residenza, territorialità ed origine del reddito prodotto ed in assenza di prelievi tributari operati all'estero, la retribuzione del contribuente risulta imponibile nel territorio dello Stato. Sent. n. 29455 del 17 dicembre 2008 (ud. del 30 ottobre 2008) della Corte Cass., Sez. tributaria - Pres. Miani Canevari, Rel. Merone

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Imposte Dirette - Irpef - Rimborso - Redditi esteri - Tassazione del paese

Pubblicato il: 18/04/2010


L'ipotesi della doppia imposizione è esclusa, sul piano della disciplina interna, in forza principio generale del divieto della doppia imposizione (v. D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 126 (T.U.I.R.), nel testo vigente fino al 31 dicembre 2003, D.P.R. n. 600 del 1973, ora art. 163, e art. 67, per i quali "La stessa imposta non può essere applicata più volte in dipendenza dello stesso presupposto neppure nei confronti di soggetti diversi"), e, sul piano dei rapporti internazionali, nella specie con la Confederazione Svizzera, dalla convenzione bilaterale ratificata e resa esecutiva con L. 23 dicembre 1978, n. 943, intesa appunto a "evitare le doppie imposizioni", come si legge nel suo titolo e nel suo preambolo. Sent. n. 3556 del 13 febbraio 2009 (Ud. del 30 ottobre 2008) della Corte Cass., Sez. tributaria - Pres. Miani Canevari, Rel. Meloncelli

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Accertamento - Domicilio fiscale - Artt. 58 e 60, D.P.R. 29 settembre 1973

Pubblicato il: 18/04/2010


Massima - Il mero trasferimento della residenza al di fuori del territorio dello Stato non è suscettibile di far ritenere non dovute le imposte all'Erario italiano qualora non sia mutato il centro degli interessi, degli affari e delle relazioni personali ed affettive del contribuente. Infatti assumono rilievo anche i legami personali, familiare e professionali del contribuente. Pertanto, ad es., può essere considerato fiscalmente residente in Italia un soggetto il cui coniuge continua ad avere la residenza in Italia. Sent. n. 9856 del 14 aprile 2008 (ud. del 21 marzo 2008) della Corte Cass., Sez. tributaria - Pres. e Rel. Lupi

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