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Diritto al Rimborso Iva in caso mancato avvio attività e liquidazione società
Pubblicato il:
29/10/2010
Massima - L'art. 4 della VI Direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari, deve essere interpretato nel senso che quando l'Amministrazione fiscale ha riconosciuto la qualità di soggetto passivo Iva di una società che ha dichiarato la sua intenzione di avviare un'attività economica che dà luogo ad operazioni imponibili, ordinare uno studio sulla redditività dell'attività economica ai sensi di tale articolo, anche se questo studio ha come fine di esaminare in quale
misura l'attività programmata sia redditizia.
Sent. del 29 febbraio 1996, causa C-110/94 della Corte Giust. CEE
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Società di capitali liquidazione quota riferimento ultimo bilancio approvato
Pubblicato il:
29/10/2010
La determinazione della quota del socio (di società a responsabilità limitata) receduto va fatta con riferimento al patrimonio risultante dal bilancio dell'ultimo esercizio conclusosi precedentemente al giorno del recesso, perché in tal modo è possibile liquidare in favore del socio receduto una quota che sia la più vicina possibile al reale ed effettivo valore del patrimonio della società. La liquidazione della quota va fatta in base alla reale consistenza del patrimonio netto aziendale, tenuto conto anche del valore dell'avviamento.
Sent. n. 5850 del 22 aprile 2002 della Corte Cass., Sez. I civ.
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Riscossione - Liquidatori di società - Responsabilità ex art. 36, D.P.R. 602/1973
Pubblicato il:
29/10/2010
L'azione di responsabilità nei confronti del liquidatore di una società con riguardo ai crediti di imposta sul reddito delle persone giuridiche, i cui presupposti si siano verificati a carico della stessa, ancorchè accertati successivamente, che l'art. 36 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, riconosce all'Amministrazione finanziaria nel caso in cui questi abbia esaurito le disponibilità della liquidazione senza provvedere al loro pagamento, è esercitabile alla duplice condizione che i ruoli in
cui siano iscritti i tributi della società possano essere posti in riscossione e che sia acquisita legale certezza che i medesimi non siano stati soddisfatti con le attività della liquidazione medesima.
Sent. n. 12546 del 15 ottobre 2001 (ud. del 27 marzo 2001) della Corte Cass., Sez. tributaria
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Società di persone - Scioglimento - cancellazione - pendenza rapporti tributari
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29/10/2010
Massima - Alla cancellazione della società (nella specie in nome collettivo) dal registro delle imprese ed ai relativi adempimenti non consegue anche la sua estinzione, che è determinata, invece, soltanto dalla effettiva liquidazione dei rapporti giuridici pendenti che alla stessa
facevano capo, e dalla definizione di tutte le controversie giudiziarie in corso con i terzi per ragioni di dare ed avere; ne consegue che legittimamente l'Amministrazione finanziaria, in relazione ad un rapporto tributario passibile di accertamento (nella specie, in materia di Iva), fa
valere la pretesa fiscale direttamente nei confronti della società e notifica l'avviso di accertamento al soggetto che la rappresentava prima della formale cancellazione, permanendo in capo a costui per i rapporti non definiti o rimasti in sospeso, la relativa rappresentanza sostanziale e processuale.
Sent. n. 14147 del 24 settembre 2003 (ud. del 27 marzo 2003) della Corte Cass., Sez. tributaria
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Società di capitali - liquidazione - non applicabilità del procedimento ex art. 2409
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29/10/2010
Massima - Il ricorso al procedimento di cui all'art. 2409 del codice civile nei confronti dei liquidatori di una società di capitali non è ammissibile, stante l'applicabilità del diverso strumento di tutela disciplinato dall'art. 2450. Infatti sussite l'incompatibilità dello strumento azionato con il fine di rimuovere le irregolarità imputate ai liquidatori e/o, se del caso, i liquidatori medesimi, contro i quali l'ordinamento appresta il diverso strumento di tutela disciplinato dall'art. 2450, comma 4, del codice civile.
Decr. del 23 maggio 2001 del Tribunale di Pisa
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Irpeg società liquidazione responsabilità amministratori
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29/10/2010
La responsabilità per il mancato pagamento delle imposte con le attività della liquidazione grava non soltanto sul liquidatore ovvero, in caso di mancata nomina del liquidatore, sull'amministratore in
carica all'atto dello scioglimento della società od ente, ma anche sull'amministratore che abbia in atti compiuto attività di liquidazione, anche prima del formale instaurarsi della liquidazione medesima e della nomina di altri come liquidatore.
Circa la sussitenza delle responsabilità degli altri amministratori spetta agli stessi fornire la prova della loro mancanza di responsabilità
Sent. n. 3617 del 7 agosto 1989 (ud. dell'8 luglio 1989) della Corte Cass.
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liquidatore appropriazione compensi indebiti
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29/10/2010
Massima - È sanzionato a titolo di appropriazione indebita il comportamento del liquidatore che, anteriormente all'approvazione del bilancio finale di liquidazione, provveda a determinare a conseguire l'importo relativo ai compensi la cui entità non sia stata oggetto di precedente quantificazione. L'ingiustizia del profitto è conseguente all'azione volta ad ottenere un vantaggio indebito ovvero un diritto non ancora maturato.
Sent. n. 6080 dell'11 febbraio 2009 (ud. del 9 gennaio 2008) della Corte Cass., Sez. II penale
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nomina liquidatori società capitali da parte Tribunale
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29/10/2010
La nomina dei liquidatori di una società di capitali da parte del presidente del tribunale, adito ai sensi dell'art. 2450 comma 3 c.c., è possibile quando tra i soci non vi sia disaccordo sull'esistenza o anche sulla gravità della causa di scioglimento della società. In difetto di tale presupposto, il suddetto provvedimento si configura come una sentenza in senso sostanziale ed è, perciò, suscettibile d'impugnazione con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 cost.
Cass. civ. Sez. I, 10-04-1995, n. 4137
Cass. civ. Sez. I, 10-04-1995, n. 4137
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imposta di registro società scioglimento
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29/10/2010
Il combinato disposto degli art. 2252 e 2275 c.c. autorizza, in conformità con i principi generali in materia di società di persone, i soci di tali enti a determinare liberamente le modalità di liquidazione della società, sia in via preventiva (nell'ambito delle pattuizioni costituenti l'oggetto del contratto sociale), sia in via successiva (mediante accordo tra i soci), atteso che le valutazioni in merito alle procedure di estinzione dei rapporti societari pendenti competono, innanzitutto, a coloro che si rendano interpreti degli interessi dell'ente, evitando, se del caso (ed ove possibile), di imporre l'osservanza di un procedimento formalizzato, eventualmente incongruo rispetto alle esigenze ed alle dimensioni della società a base personale (nelle quali le ragioni dei creditori sono già garantite dal regime di responsabilità illimitata dei soci).
Cass. civ. Sez. V, 23-12-2000, n. 16175
Cass. civ. Sez. V, 23-12-2000, n. 16175
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liquidazione società di persone assenza procedura imposta ex lege
Pubblicato il:
29/10/2010
Nelle società di persone (nella specie, società di fatto), il procedimento formale di liquidazione non è imposto dalla legge in modo assoluto, in quanto i soci possono evitarlo decidendo di pervenire alla estinzione dell'ente sociale con altre modalità, ed, eventualmente, con l'intervento di un giudice. L'esistenza di un tale accordo non è esclusa da semplici divergenze nella determinazione della entità delle quote, ma solo dal rifiuto - anche implicitamente manifestato - di addivenire alla definizione dei rapporti sociali secondo modalità diverse da quelle proprie del procedimento legale di liquidazione.
Cass. civ. Sez. I, 03-03-2000, n. 2376
Cass. civ. Sez. I, 03-03-2000, n. 2376
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