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perizia di stima nel caso di conferimento di azienda e non di immobili

Pubblicato il: 29/12/2010


Massima - L'art. 50, comma 3, del D.P.R. n. 131 del 1986 (nel testo vigente fino al 1° gennaio 2000) stabiliva in modo chiaro ed incontrovertibile che la perizia di stima dei conferimenti in natura o crediti, redatta ai sensi dell'art. 2343 del codice civile, spiegasse effetti vincolanti, nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, solo in caso di conferimento di azienda o complesso aziendale e non in caso di conferimento di un singolo immobile ovvero di un complesso di immobili non costituenti una azienda Sent. n. 1135 del 20 gennaio 2006 (ud. del 30 novembre 2005) della Corte Cass.,

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l'autonomia del ramo di azienda va individuato nell'organizzazione di beni e persone

Pubblicato il: 29/12/2010


Massima - L'autonomia di un settore di azienda, nel quadro della complessiva organizzazione, non può essere desunto esclusivamente dal numero di persone e di mezzi assegnati ad uno specifico servizio, trattandosi di elemento di per sé neutro e non idoneo a provarne l'autonomia nell'ambito della complessiva struttura aziendale. L'elemento che giustifica l'autonomia del ramo di azienda nell'ambito della più ampia struttura aziendale va individuato piuttosto nell'organizzazione di beni e di persone al fine della produzione di determinati beni materiali o di particolari servizi per il conseguimento di specifiche finalità produttive dell'impresa. Sent. n. 6292 del 22 marzo 2006 (ud. del 5 dicembre 2005) della Corte Cass.,

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nella società semplice per la deducibilità delle passività non basta certificazione notarile bilancio

Pubblicato il: 29/12/2010


Massima - Mancando di bilanci certificati nel caso di società semplici, cui le società di fatto sono assimilate ai fini tributari, la prova delle passività da portare in deduzione in sede di tassazione non può essere data dalla certificazione notarile del bilancio allegato all'atto di costituzione del nuovo soggetto societario dal momento che il potere di certificazione del pubblico ufficiale riguarda la veridicità dell'avvenuta dichiarazione ma non può estendersi anche alla veridicità del contenuto della stessa. I debiti gravanti sulla società stessa debbono avere infatti data certa ed essere suffragati da certificazione inequivocabile. Dec. n. 480 del 24 gennaio 2007 (ud. del 15 gennaio 2007) della Comm. trib. centr., Sez. XXV

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legittimità disconoscimento plafond inesistente derivante da soggetto conferente ramo di azienda

Pubblicato il: 29/12/2010


Massima - Le comunicazioni richieste dalla disciplina relativa all'utilizzo del plafond di cui agli artt. 8 e 35 del D.P.R. n. 633/1972 costituiscono il necessario completamento di un sistema normativo finalizzato all'indispensabile chiarezza di rapporti tra l'Amministrazione finanziaria ed il contribuente. Conseguentemente, è legittimo il disconoscimento dell'utilizzo di un plafond inesistente da parte di un soggetto passivo conferente un ramo d'azienda al quale siano da ricondursi le operazioni effettuate in sospensione d'imposta. Sent. n. 336 del 28 novembre 2007 (ud. del 17 ottobre 2007) della Comm. trib. prov. di Milano

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Il conferimeto di una azienda individuale in una società comporta un fenomeno traslativo

Pubblicato il: 29/12/2010


Massima - Secondo gli ordinari canoni civilistici, il conferimento di un'azienda individuale in una società, sia essa di persone o di capitali, comporta un fenomeno traslativo soggetto alla disciplina degli artt. 2538 e segg. c.c.; di conseguenza, il credito iva, già vantato dall'impresa individuale, per effetto del conferimento e a far tempo da questo, viene trasferito alla società ai sensi dell'art. 2559 c.c., con conseguente perdita di legittimazione del conferitario a pretendere il correlativo rimborso. Sent. n. 6578 del 12 marzo 2008 (ud. del 9 gennaio 2008)

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imposta di registro proporzionale trasferimento di azienda

Pubblicato il: 29/12/2010


Non sussiste violazione dei divieti stabiliti dalla Direttiva n. 69/335/CEE nell'applicare il prelievo a titolo di imposta di registro proporzionale nel trasferimento di un immobile o di una azienda, quale ramo di questa, connesso all'atto di un conferimento di immobili ad una società di capitali. Il presupposto non è infatti l'atto di conferimento bensì l'effetto reale immobiliare al pari di qualsiasi atto di trasferimento di diritti reali. Pertanto il trasferimento di azienda è soggetto ad aliquota di registro proorzionale Sent. n. 9301 del 19 aprile 2010 (ud. del 16 febbraio 2010)della Corte Cass.

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La libertà d'iniziativa economica e negoziale accordata all'imprenditore non è suscettibile di essere sindacata dall'Amministrazione finanziaria

Pubblicato il: 29/12/2010


Massima - La libertà d'iniziativa economica e negoziale accordata all'imprenditore non è suscettibile di essere sindacata dall'Amministrazione finanziaria sotto il profilo dell'elusione od evasione d'imposta allorquando non emergano indizi e circostanze univoche che lascino presumere che un indebito risparmio d'imposta abbia costituito motivo principale della condotta del contribuente. Il disposto dell'art. 20, D.P.R. n. 131/1986 non autorizza l'Erario a ricondurre ad unità fattispecie negoziali distinte ed autonome che non presentino aspetti di collegamento contrattuale. Sent. n. 388 del 19 novembre 2010 (ud. del 5 novembre 2010) della Comm. trib. prov. di Milano, Sez. XXI

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responsabilità acquirente azienda per i debiti previdenziali iscritti nella contabilità cedente

Pubblicato il: 29/12/2010


In caso di cessione di azienda, l'iscrizione dei debiti, inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta, nei libri contabili obbligatori è elemento costitutivo della responsabilità dell'acquirente dell'azienda e non può essere surrogata dalla prova che l'esistenza dei debiti era comunque conosciuta da parte dell'acquirente medesimo. Questo principio è stato più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, in particolare "in caso di trasferimento di azienda i debiti contratti dall'alienante nei confronti degli istituti previdenziali per l'omesso versamento dei contributi obbligatori, esistenti al momento del trasferimento, costituiscono debiti inerenti all'esercizio dell'azienda e restano soggetti alla disciplina dettata dall'art. 2560 cod. civ., senza che possa operare l'automatica estensione di responsabilità dell'acquirente ex art. 2112, comma secondo, cod. civ.. Cass. civ. Sez. lavoro, 03-04-2002, n. 4726

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conferimento di azienda subentro nei contratto non a carattere personale

Pubblicato il: 29/12/2010


Massima Atteso che l'azienda, quale complesso di elementi materiali e immateriali organizzati in una individualità oggettiva per la funzione imprenditoriale, può essere oggetto di conferimento sociale, il quale si concreta nel trasferimento del diritto sull'azienda alla società, sia essa di capitali o di persone. Tale conferimento, risolvendosi in una alienazione traslativa della azienda, in favore della società (e nel caso di società di persone in favore dei soci unitariamente e inscindibilmente considerati), comporta il subentro della stessa, in quanto acquirente dell'azienda, in tutti i contratti, non aventi carattere personale, stipulati per l'esercizio di essa ai sensi del primo e del terzo comma dell'art. 2558 c.c., nonché l'applicazione del principio della automatica cessione dei crediti relativi all'azienda trasferita, ai sensi del successivo art. 2559 (Cass. n. 6270 del 1980). Cass. civ. Sez. Unite, 01-10-1993, n. 9802

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E' richiesto l'atto scritto per il traferimento di azienda anche nel caso di piccoli imprenditori

Pubblicato il: 29/12/2010


La sentenza ha per oggetto il sistema previgente all'istituzione del registro delle imprese. L'art. 100, 4° comma, disp. att. c. c., che esclude (fino all'attuazione del registro delle imprese) che gli imprenditori individuali siano soggetti a registrazione, non postula anche l'inapplicabilità, nei loro confronti, del 1° comma, art. 2556 c. c., che richiede ad probationem l'atto scritto per i trasferimenti della proprietà o del godimento di un'azienda relativa ad un'impresa soggetta a registrazione (esclusi i piccoli imprenditori, a norma dell'art. 2202 c. c.). Anzi appare preferibile, per dare efficacia rispetto ai terzi, che l'atto vengo redatto tramite scrittura privata autenticata ovvero atto pubblico Cass. civ. Sez. III, 11-07-1987, n. 6071

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