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E' esclusa la responsabilità del medico per il decesso del paziente quando risulti, in occasione del giudizio controfattuale da effettuare in caso di addebito a titolo di responsabilità omissiva, che l'intervento del sanitario, che si assume omesso o ritardato, per la gravità della situazione del paziente, non avrebbe assicurato comunque alla vittima una ulteriore, significativa frazione di vita

Pubblicato il: 30/11/2011


Correttamente è esclusa la responsabilità del medico per il decesso del paziente quando risulti, in occasione del giudizio controfattuale da effettuare in caso di addebito a titolo di responsabilità omissiva, che l'intervento del sanitario, che si assume omesso o ritardato, per la gravità della situazione del paziente, non avrebbe assicurato comunque alla vittima una ulteriore, significativa frazione di vita. Nella specie, la Corte ha rigettato il ricorso delle parti civili avverso la sentenza di assoluzione di un medico cui si era addebitato il ritardo nell'esecuzione, a una paziente affetta da carcinoma polmonare, di una pericardiocentesi, che, secondo la prospettazione accusatoria, avrebbe consentito di diagnosticare tempestivamente un versamento pericardio in atto: ciò sul rilievo della correttezza e congruità della motivazione della decisione liberatoria, laddove si era evidenziato che l'emorragia in atto era ormai inarrestabile e, quindi, l'intervento del medico, che pur poteva ipotizzarsi come colposamente tardivo, non avrebbe comunque potuto salvare la paziente o anche solo assicurare alla stessa una apprezzabile protrazione della vita(Fonte: Lex 24). Corte di Cassazione, Sezione 4 penale, Sentenza 16 settembre 2011, n. 34328

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I soggetti che hanno riportato danni irreversibili da epatite post-trasfusionale hanno diritto alla piena rivalutazione dell'assegno sulla base del tasso di inflazione programmato

Pubblicato il: 21/11/2011


I soggetti che hanno riportato danni irreversibili da epatite post-trasfusionale hanno diritto alla piena rivalutazione dell'assegno sulla base del tasso di inflazione programmato. Va ricordato che la menomazione della salute conseguente a trattamenti sanitari può determinare, oltre al risarcimento del danno, il diritto ad un equo indennizzo, qualora il danno, non derivante da fatto illecito, sia conseguenza dell'adempimento di un obbligo legale, come nel caso della sottoposizione a vaccinazioni obbligatorie. A questa fattispecie è stato assimilato il caso in cui il danno sia derivato da un trattamento sanitario che, pur non essendo giuridicamente obbligatorio, sia tuttavia, in base ad una legge, promosso dalla pubblica autorità in vista della sua diffusione capillare nella società. E può determinare anche il diritto a misure di sostegno assistenziale disposte dal legislatore nell'ambito della propria discrezionalità. Tuttavia, ferma restando la discrezionalità del Legislatore, compete a questa Corte verificare che esse non siano affette da palese arbitrarietà o irrazionalità, ovvero non comportino una lesione della parità di trattamento o del nucleo minimo di garanzia. Per queste ragioni va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, cc. 13 e 14, del D.L. 31/5/2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, c. 1, L. 30/7/2010, n. 122. Corte Costituzionale, Sentenza 9 novembre 2011, n. 293

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è illegittima la condotta del sanitario che prescrive medicinali ad atleti sani, solo per favorirne un recupero fisico o per consentirne un miglioramento delle performances sportive

Pubblicato il: 31/10/2011


E' illegittima la condotta del sanitario che prescrive medicinali ad atleti sani, solo per favorirne un recupero fisico o per consentirne un miglioramento delle performances sportive. La S.C. ha ritenuto corrette ed esaustive le ragioni addotte dalla Commissione dell'ordine dei medici, secondo cui, il mancato collegamento della condotta del medico con un evento agonistico ha fatto venir meno solo per l'addebito relativo al doping, persistendo la responsabilità del sanitario per aver prescritto una terapia medica al paziente solo per permettere a quest'ultimo di ottenere un posto in squadra, e ciò ha comportato l'addebito di violazione dell'art. 12 del Codice deontologico. Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 23 agosto 2011, n. 17496

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Commette il reato di omicidio colposo il medico sportivo che rilasci un certificato di sana e robusta costituzione fisica un paziente che abbia sofferto in passato di una patologia cardiaca senza prescrivere ulteriori approfondimenti

Pubblicato il: 11/10/2011


Commette il reato di omicidio colposo il medico sportivo che rilasci un certificato di sana e robusta costituzione fisica, utile a svolgere l'attività agonistica, ad un paziente che abbia sofferto in passato di una patologia cardiaca senza prescrivere ulteriori approfondimenti (nel caso di specie, un quattordicenne che aveva sofferto di aritmia parossistica, poi regredita, e dal cui elettrocardiogramma risultava una deviazione assiale a sinistra). Lo specialista ha infatti l'obbligo, vista l'anomalia emersa e il problema di cui aveva sofferto in passato il paziente, di non limitarsi alla semplice visita, ma di subordinare il rilascio del certificato a quegli approfondimenti che avrebbero consentito di diagnosticare una malattia ritenuta, se ben indagata, di agevole accertamento. Va anche respinto il tentativo di negare il collegamento morte-negligenza del medico. Secondo il ricorrente, infatti, il tipo di alterazione di cui soffriva il ragazzo era tale da risultare fatale in qualunque momento della giornata. Anche se con la malattia in questione (cardiomiopatia ipertrofica) aumenta il rischio di morte improvvisa, va ribadita la capacità dello sforzo e dell'emozione dovuta alla partita di far salire in maniera esponenziale le possibilità di un decesso. Senza contare che una giusta diagnosi avrebbe permesso le cure utili a contenere o ritardare la morte improvvisa. Corte di Cassazione Sezione 4 Penale, Sentenza del 17 agosto 2011, n. 32154

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Il medico di guardia sull'autoambulanza del servizio 118 ha l'obbligo di attivarsi con urgenza in caso di grave sintomatologia del paziente

Pubblicato il: 07/10/2011


Si configura il reato previsto dall'art. 328 comma 1 c. p., quando, le omissioni di ricovero sono caratterizzate dal requisito dell'indifferibilità, cioè quelle in cui l'urgenza del ricovero sia effettiva e reale per l'esistente pericolo di conseguenze dannose alla salute della persona. (Amb.Dir.) In tema di rifiuto di atti di ufficio, il medico di guardia sull'autoambulanza del servizio 118 è tenuto ad effettuare tutti gli interventi richiesti qualora sia posto al corrente, da parte di personale sanitario, di una grave sintomatologia del paziente, avendo l'obbligo di attivarsi con urgenza. (Amb.Dir.) Corte di Cassazione Sezione 6 Penale, Sentenza del 21 settembre 2011, n. 34402

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Nel liquidare il danno non patrimoniale vanno compresi tutti i pregiudizi patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento

Pubblicato il: 02/09/2011


Il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui liquidazione puo' e deve tenersi conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici, di talche' si ritiene, in via di principio, inammissibile, in quanto duplicazione risarcitoria, la congiunta attribuzione del risarcimento sia per il danno biologico, sia per il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva, come pure la liquidazione del danno biologico separatamente da quello c.d. estetico, da quello alla vita di relazione e da quello esistenziale (confr. Cass. civ. sez. un. 11 novembre 2008, n. 26972). Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 28 giugno 2011, n. 14263

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La difettosa tenuta della cartella clinica non vale ad escludere la sussistenza del nesso eziologico tra la colposa condotta del medico e le conseguenze dannose sofferte dal paziente, ove risulti provata la idoneità di tale condotta a provocare il danno

Pubblicato il: 22/07/2011


In tema di responsabilità professionale del medico, il nesso causale sussiste anche quando, attraverso un criterio necessariamente probabilistico, si possa ritenere che l'opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto fondate possibilità di evitare il danno; a tal fine, la difettosa tenuta della cartella clinica non vale ad escludere la sussistenza del nesso eziologico tra la colposa condotta del medico e le conseguenze dannose sofferte dal paziente, ove risulti provata la idoneità di tale condotta a provocare il danno, ma consente anzi il ricorso alle presunzioni, assumendo rilievo, al riguardo, il criterio della "vicinanza alla prova", cioè della effettiva possibilità per l'una o per l'altra parte di offrirla. Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 27 aprile 2010, n. 10060

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In caso di un'infezione contratta dal paziente a seguito di un'operazione chirurgica la responsabilità della struttura ospedaliera non sussiste se l'insorgenza della malattia "è riconducibile a un evento imprevisto, non evitabile né imputabile alla condotta dei medici

Pubblicato il: 14/07/2011


In caso di prestazione professionale medica in struttura ospedaliera, resta a carico del debitore (medico o struttura sanitaria) l'onere di dimostrare che la prestazione e' stata eseguita in modo diligente, e che il mancato o inesatto adempimento e' dovuto a causa a se' non imputabile, in quanto determinato da un evento non prevedibile ne' prevenibile con la diligenza nel caso dovuta, in particolare con la diligenza qualificata dalle conoscenze tecnico-scientifiche del momento (cfr., tra le piu' recenti, Cass. 8 ottobre 2008, n. 24791, 15 ottobre 2009, n. 975, 29 settembre 2009, n. 20806). Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 7 giugno 2011, n. 12274

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La responsabilita' professionale del medico ha natura contrattuale e non precontrattuale. Pertanto, e' il medico gravato dell'onere della prova di aver adempiuto all'obbligo informativo

Pubblicato il: 07/06/2011


La responsabilita' professionale del medico - ove pure egli si limiti alla diagnosi ed all'illustrazione al paziente delle conseguenze della terapia o dell'intervento che ritenga di dover compiere, allo scopo di ottenerne il necessario consenso informato - ha natura contrattuale e non precontrattuale; ne consegue che, a fronte dell'allegazione, da parte del paziente, dell'inadempimento dell'obbligo di informazione, e' il medico gravato dell'onere della prova di aver adempiuto tale obbligazione (Cass. n. 2847/10); Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 19 maggio 2011, n. 11005

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Omicidio colposo a carico del medico che opera un paziente in fase terminale, anche se l'intervento avviene con il consenso del malato

Pubblicato il: 30/04/2011


Omicidio colposo a carico del medico che opera un paziente in fase terminale, anche se l'intervento avviene con il consenso del malato, in quanto il comportamento suddetto non rispetta il codice deontologico ed il principio che impone di agire secondo scienza e coscienza. Dovere del medico è infatti quello di astenersi dal sottoporre i pazienti ad interventi chirurgici da cui non ci si può aspettare alcun beneficio per la salute, né un miglioramento delle condizioni di vita. Il trattamento invasivo su un malato terminale è vietato dal codice deontologico, che invita il medico a fare un passo indietro davanti alla prospettiva di un inutile accanimento diagnostico e terapeutico. (Fattispecie di paziente affetto da tumore al pancreas con metastasi diffuse cui era stata prospettata un'aspettativa di vita di sei mesi. Il paziente aveva dato il suo consenso all'intervento, ormai disposto a tutto per ribaltare anche soltanto di qualche mese una diagnosi tanto severa, ma tale risultato non poteva arrivare dall'intervento tentato: il paziente era morto durante l'intervento a causa di un'emorragia e nel tentativo di rianimarlo gli erano state fratturate lo sterno e due costole). (Fonte: Lex24) Corte di Cassazione Sezione 4 Penale, Sentenza del 7 aprile 2011, n. 13746

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Il medico non può disporre le dimissioni di un paziente facendosi condizionare da disposizioni o direttive che non sono pertinenti ai compiti affidatigli dalla legge e alle conseguenti relative responsabilità

Pubblicato il: 16/03/2011


Nel praticare la professione, il medico deve, con scienza e coscienza, perseguire l'unico fine della cura del malato utilizzando i presidi diagnostici e terapeutici di cui al tempo dispone la scienza medica, senza farsi condizionare da disposizioni o direttive che non siano pertinenti ai compiti affidatigli dalla legge e alle conseguenti relative responsabilità. Ciò vale, in particolare, per le linee guida dettate dall'amministrazione sanitaria per garantire l'economicità della struttura ospedaliera (in ipotesi, per accelerare le dimissioni dall'ospedale non appena si raggiunga la stabilizzazione del quadro clinico del paziente), onde il medico, che ha il dovere anche deontologico di anteporre la salute del malato a qualsiasi altra diversa esigenza, e si pone rispetto a questo in una posizione di garanzia, non sarebbe tenuto al rispetto di tali direttive, laddove risultino in contrasto con le esigenze di cura del paziente, e non potrebbe andare esente da colpa ove se ne lasci condizionare, senza adottare le decisioni più opportune a tutela della salute del paziente. Corte di Cassazione Sezione 4 Penale, Sentenza del 2 marzo 2011, n. 8254

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Nelle cause di responsabilità medica, il paziente che agisce in giudizio deve deve solo provare il contratto ed allegare l'inadempimento del sanitario

Pubblicato il: 10/03/2011


Nelle cause di responsabilità medica, il paziente che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria deve solo provare il contratto ed allegare l'inadempimento del sanitario, restando a carico del debitore l'onere di provare l'esatto adempimento, pur non potendo ciò tradursi né comportare una sorta di responsabilità oggettiva in capo al sanitario convenuto, ossia di un titolo di responsabilità che prescinda dall'accertamento in capo allo stesso di un addebito colposo. Ciò anche perché incombe pur sempre sul creditore, anche nell'ambito della responsabilità contrattuale, (fatte salve alcune ipotesi in cui il danno può ritenersi in re ipsa in ragione del diritto violato), l'onere di provare il danno-conseguenza ex artt. 1223 e ss. e art. 2059 c.c., in applicazione del principio dell'onere della prova sul nesso di causalità giuridica tra l'evento dannoso determinatosi e le conseguenze pregiudizievoli risarcibili che ne siano conseguenza immediata e diretta. Ai fini della ricostruzione del citato nesso causale, anche in materia di responsabilità medica (come del resto per la responsabilità civile in genere), vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del più probabile che non, diversamente da quanto accade nel capo penale dove, invece, occorre la regola della prova oltre ogni ragionevole dubbio. Tribunale Genova Sezione 2 Civile, Sentenza del 25 gennaio 2011, n. 356

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Il medico è responsabile professionalmente se non ha informato la paziente circa i limiti di equipaggiamento o di organizzazione della struttura sanitaria

Pubblicato il: 27/02/2011


L'obbligo informativo circa i limiti di equipaggiamento o di organizzazione della struttura sanitaria grava anche sul medico, convenzionato o non con la casa di cura, dipendente o non della stessa, che abbia concluso con la paziente un contratto di assistenza al parto (o, con qualunque paziente, di tipo comportante la possibilità dell'instaurarsi di situazioni patologiche che non sia agevole fronteggiare) presso la casa di cura in cui era convenuto che ella si sarebbe ricoverata. E ciò non solo per la natura trilaterale del contratto, ma anche in ragione degli obblighi di protezione che, nei confronti della paziente e dei terzi che con la stessa siano in particolari relazioni, come l'altro genitore ed il neonato, derivano da un contratto che abbia ad oggetto tale tipo di prestazioni. Ne consegue che, in caso di violazione dell'obbligazione di informare, ove sia sostenibile che il paziente non si sarebbe avvalso di quella struttura se fosse stato adeguatamente informato (secondo uno schema analogo a quello descritto, in tema di consenso informato, da Cass., n. 2847/10), delle conseguenze derivate dalle carenze organizzative o di equipaggiamento della struttura risponde anche il medico col quale il paziente abbia instaurato un rapporto di natura privatistica. Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 17 febbraio 2011, n. 3847

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Non è responsabile il medico per omessa diagnosi se non è possibile stabilire con certezza il rapporto di causalità tra l'evento e la condotta emissiva

Pubblicato il: 13/09/2010


Nell'illecito emissivo, come nella specie, l'analisi morfologica della fattispecie segue un percorso affatto speculare - quanto al profilo probabilistico - rispetto a quello commissivo, dovendosi in altri termini accertare il collegamento evento/condotta emissiva in termini di probabilita' inversa, onde dedurne - che l'incidenza del comportamento omesso si ponga in relazione o mero probabilistica con l'evento che, comunque si sarebbe avverato anche se il comportamento fosse stato posto in essere (Cass. n. 7997/05, in motivazione). Pera tale ragione deve ritenersi esclusa la responsabilità del radiologo presunta responsabilita' del radiologo per erronea diagnosi sulla presenza nel torace del paziente della malattia tumorale, se non è possibile e' affermare con sicurezza quanto una diagnosi ai momento dell'esame radiografico del torace avrebbe potuto influire sulla sopravvivenza del paziente Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 13 luglio 2010, n. 16381

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E' responsabile il medico che non ha informato il paziente delle variazioni del programma operatorio

Pubblicato il: 06/09/2010


Il professionista sanitario ha l'obbligo di fornire tutte le informazioni possibili al paziente in ordine alle cure mediche o all'intervento chirurgico da effettuare, tanto e' vero che deve sottoporre al paziente, perche' lo sottoscriva un modulo non generico, dal quale sia possibile desumere con certezza l'ottenimento in modo esaustivo da parte del paziente di dette informazioni. Ne consegue che è responsabile il medico che non ha informato il paziente delle variazioni del programma operatorio. Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 2 luglio 2010, n. 15698

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Colpa medica

Pubblicato il: 07/07/2010


Si parla di "colpa medica" quando i sanitari hanno agito con negligenza. imprudenza o imperizia e hanno cagionato un danno al paziente. Le ipotesi di colpa medica possono configurarsi nei casi di errore sanitario, responsabilità ospedaliera, interventi chirurgici tecnicamente errati e dannosi, terapia non idonea o addirittura nociva, omissioni di cure mediche con conseguenze irreparabili per il paziente. Ciò che è rilevante segnalare è che la responsabilità medica può essere anche di tipo contrattuale, sicchè il relativo diritto al risarcimento derivante da colpa professionale del medico può essere fatto valere dal danneggiato in dieci anni, anziché cinque. Cass. civ. Sez. III, 12-02-2010, n. 3353

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Obbligo di informazione a carico del medico

Pubblicato il: 07/07/2010


Sussiste a carico del medico l'obbligo di fornire al paziente una corretta informazione. La violazione di detto obbligo determina il diritto a richiedere il risarcimento del danno anche in assenza di una vera e propria lesione alla salute. Detto obbligo rientra nel dovere di diligenza e perizia, che caratterizzano la prestazione professionale del sanitario, disciplinato dagli art.1175 cc.c e 2236 c.c. Trattasi, infatti, di responsabilità contrattuale che impone, nella fase di esecuzione, la osservanza dei doveri di cura ed informazione. Cass. civ. Sez. III, 09-02-2010, n. 2847

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Responsabilità dell'ente ospedaliero per i danni da trasfusione di sangue infetto

Pubblicato il: 07/07/2010


Sussiste la responsabilità dell'ente ospedaliero dove sono state eseguite le trasfusioni per non aver effettuato i dovuti controlli, che già in epoca precedente all'entrata in vigore dell'art. 5, comma 7, del d.l. 30 ottobre 1987, n. 443 erano obbligatori nei confronti dei donatori occasionali. Non vi è dubbio, pertanto, che la richiesta di danni può essre rivolta oltre che al Ministero della Salute anche all'ospedale dove sono state praticate le trasfusioni. Si evidenzia che il termine per richiedere i danni all'ospedale è decennale. Cass. civ. Sez. III, 20-04-2010, n. 9315

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In assenza di consenso informato il medico può essere chiamato a rispondere dei danni anche se l'intervento è stato eseguito correttamente

Pubblicato il: 20/04/2010


In tema di responsabilità professionale del medico, l'inadempimento dell'obbligo di informazione sussistente nei confronti del paziente può assumere rilievo a fini risarcitori - anche in assenza di un danno alla salute o in presenza di un danno alla salute non ricollegabile alla lesione del diritto all'informazione - tutte le volte in cui siano configurabili, a carico del paziente, conseguenze pregiudizievoli di carattere non patrimoniale di apprezzabile gravità derivanti dalla violazione del diritto fondamentale all'autodeterminazione in se stesso considerato, sempre che tale danno superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà sociale e che non sia futile, ossia consistente in meri disagi o fastidi. Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 9 febbraio 2010, n. 2847

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In assenza di consenso informato per il risarcimento del danno occorre che il paziente provi che se fosse stato informato avrebbe rifiutato l'intervento

Pubblicato il: 16/03/2010


La violazione di un diritto fondamentale della persona, qual è quello dell'autodeterminazione in ordine alla tutela per via terapeutica della propria salute, comporta la risarcibilità di ogni tipo di pregiudizio non patrimoniale che ne sia causalmente derivato. Tuttavia nell'ipotesi in cui il paziente non sia in grado di fornire la prova che, se fosse stato informato sui rischi dell'intervento, avrebbe verosimilmente rifiutato di sottoporsi all'intervento stesso sarà risarcibile solamente il danno ricollegabile alla lesione del diritto di autodeterminazione del paziente. Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 9 febbraio 2010, n. 2847

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