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L'art. 517 c.p. (vendita di prodotti industriali con segni mendaci) trova applicazione anche agli oggetti di design
Pubblicato il:
19/04/2011
L'art. 517 c.p. (vendita di prodotti industriali con segni mendaci) trova applicazione anche agli oggetti di design, la cui produzione si contraddistingue per la stretta correlazione tra aspetti prettamente industriali e sensibilità artistica dell'autore che ne determinano la originalità e la riconoscibilità da parte dei consumatori, ancorché interessati ad uno specifico ambito commerciale, traggono da tale peculiarità il loro segno distintivo che ne consente l'esatta individuazione e, conseguentemente, garantisce la loro originalità e la provenienza da un determinato produttore.
Cassazione penale , sez. III, sentenza 21.02.2011 n° 6254
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E' illecito il comportamento della società proprietaria di un sito web che consenta agli utenti del servizio offerto il caricamento e la successiva diffusione nella rete internet di video che riproducano le fissazioni delle emissioni radiotelevisive, relative a un'opera audiovisiva o a sequenze di immagini in movimento, sulle quali un'emittente televisiva abbia il diritto di esclusiva utilizzazion
Pubblicato il:
28/01/2010
È illecito il comportamento della società proprietaria di un sito web che, agendo come hosting provider, consenta agli utenti del servizio offerto il caricamento e la successiva diffusione nella rete internet di video che riproducano le fissazioni delle emissioni radiotelevisive, relative a un'opera audiovisiva o a sequenze di immagini in movimento, sulle quali un'emittente televisiva abbia il diritto di esclusiva utilizzazione economica in Italia. Qualora vi sia una notevole pubblicizzazione commerciale sulle pagine web in cui compaiono i video illecitamente inseriti, infatti, non possono essere validamente invocati né il diritto di cronaca a scopo informativo né il diritto di critica o di discussione. Ai fini della sussistenza della giurisdizione italiana, non rileva poi il luogo in cui sia collocato il server sul quale vengono caricati i video, dovendosi aver riguardo, ai sensi dell'articolo 5, punto 3, della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, come interpretato dalla Corte di giustizia, al luogo in cui si sono verificati gli effetti pregiudizievoli dell'illecito (cosiddetto danno-conseguenza). Inoltre, non può sostenersi, a fronte di ripetuti solleciti a rimuovere i filmati tutelati dal diritto d'autore, l'esenzione da responsabilità del provider che, invece, senz'altro sussiste allorquando quest'ultimo sia consapevole della presenza di materiale sospetto e si astenga dall'accertarne l'illecito inserimento e dal rimuoverlo (in base a tali principi, il giudice, su istanza cautelare promossa dalla società proprietaria dell'emittente televisiva Canale 5, ha ordinato alle società proprietarie dei siti YouTube e Google l'immediata rimozione dai server e l'immediata disabilitazione all'accesso di tutti i contenuti riproducenti sequenze di immagini fisse o in movimento relative alla decima edizione del reality show televisivo Grande Fratello, inibendo altresì il proseguimento della violazione dei diritti di utilizzazione e sfruttamento economico del programma predetto).
Tribunale Roma Sezione 9 Civile, Ordinanza del 16 dicembre 2009
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Il reato di illecita detenzione di programmi privi del contrassegno Siae, contestabile quando la detenzione ha luogo a scopo commerciale o imprenditoriale, non si riferisce anche alla detenzione e utilizzazione nell'ambito di un'attività libero professionale
Pubblicato il:
28/01/2010
In caso di reato di abusiva duplicazione di cui all'articolo 171-bis della legge sul diritto d'autore, la condotta concorsuale è rilevante sul piano causale se almeno contemporanea a quella della duplicazione non potendo ritenersi necessariamente provata in via presuntiva solo dalla successiva detenzione di programmi abusivi. Il reato di illecita detenzione di programmi privi del contrassegno Siae, contestabile quando la detenzione ha luogo a scopo commerciale o imprenditoriale, non si riferisce anche alla detenzione e utilizzazione nell'ambito di un'attività libero professionale. Né può opporsi al riguardo l'assunto secondo cui ogni utilizzo che non sia personale possegga i requisiti di uno degli scopi sanzionati dalla menzionata disposizione perché tale assunto muove da un'erronea e vietata applicazione analogica della stessa disposizione a casi che ne sono estranei. L'illecita detenzione, per gli scopi sanzionati, riguarda i programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Siae, ma non i programmi abusivamente duplicati. Poiché lo Stato italiano non ha rispettato l'impegno di comunicare alla Commissione europea l'introduzione nel proprio ordinamento dell'obbligo di apposizione del contrassegno Siae quale regola tecnica in materia di commercializzazione di programmi informatici, tale obbligo non è opponibile ai privati e, pertanto, non è contestabile a questi né la relativa violazione né la conseguenza sul piano penale dettata dall'articolo 171-bis della legge sul diritto d'autore.
Corte di Cassazione Sezione 3 Penale, Sentenza del 22 dicembre 2009, n. 49385
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il consenso alla pubblicazione della rappresentazione fotografica della propria immagine resta efficace fino a revoca, se prestato senza limitazioni.
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26/03/2009
Il consenso alla pubblicazione della rappresentazione fotografica della propria immagine resta efficace fino a revoca, se prestato senza limitazioni. (Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 19 novembre 2008, n. 27506)
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la condotta di acquisto di musicassette prive del contrassegno della S.I.A.E. è stata depenalizzata, e, pertanto, il comportamento dell'acquirente integra un semplice illecito amministrativo
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10/06/2008
Successivamente alla L. n. 248/2000 la condotta di acquisto di musicassette prive del contrassegno della S.I.A.E. è stata depenalizzata, e, pertanto, il comportamento dell'acquirente integra un semplice illecito amministrativo, salve le ipotesi di concorso nei reati in tema di protezione del diritto d'autore, ed è evidente che l'art. 16 L. cit. si pone come speciale rispetto alla norma che punisce il reato di ricettazione, giacché presenta nella sua struttura tutti gli elementi propri di quest'ultima, oltre a quelli caratteristici della specializzazione, consistenti nella particolare natura dei beni acquistati dall'agente, derivandone che, avuto riguardo al principio di specialità stabilito dalla L. n. 689 del 1981 art. 9 l'applicabilità della sanzione amministrativa esclude che la medesima condotta possa essere punita a titolo di ricettazione. (Corte di Cassazione Sezione 2 Penale, Sentenza del 4 maggio 2007, n. 17216)
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La "lego" non avrà più il monopolio della vendita dei "mattoncini" in Italia
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07/05/2008
La tutela della proprietà industriale di invenzioni e modelli di utilità risponde all'esigenza di incentivare la ricerca di nuove soluzioni tecniche, ma il riconoscimento di un diritto perpetuo di utilizzazione esclusiva di invenzioni e modelli finirebbe per ingessare il mercato, contraddicendo la stessa esigenza di favorire la ricerca; per questa ragione la tutela brevettale di invenzioni e modelli è solo temporanea, e una volta esaurito il tempo di tale tutela, i modelli e le invenzioni sono liberamente riproducibili, nel rispetto delle regole che disciplinano la concorrenza. E' quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, Sezione Prima, con sentenza n.5437/2008. La S.C. ha così escluso la concorrenza sleale per la società canadese Mega Block nella vendita, nel mercato italiano, di blocchetti che si incastrano perfettamente con quelli realizzati dalla "Lego".
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Commette reato chi non paga i diritti connessi ai discografici
Pubblicato il:
18/09/2007
Commette reato e viola la legge sul diritto d'autore, chi diffonde musica registrata senza aver versato i diritti connessi alle imprese discografiche per la riproduzione dei brani musicali rappresentate dalla Societa' Consortile Fonografici.
E' quanto stabilito dalla Corte di Cassazione che ha respinto il ricorso del legale rappresentante di un'emittente di Reggio Emilia, reo di aver riprodotto abusivamente brani musicali, limitandosi a provvedere al versamento dei diritti d'autore alla SIAE, ma omettendo di corrispondere al titolare dei diritti fonografici che dispone di un diritto esclusivo di riproduzione distinto da quello degli autori, cosi' come stabilito dalla legge.
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È reato vendere i chip che permettono alla Playstation di funzionare con videogiochi masterizzati
Pubblicato il:
03/09/2007
È reato vendere i chip che permettono alla Playstation di funzionare con videogiochi masterizzati. Prima e dopo la riforma della legge sul diritto d'autore varata nel 2003. È quanto stabilito dalla Terza Sezione Penale della Corte di cassazione con la sentenza n. 33768 del 3 settembre 2007. La S.C. ha quindi accolto il ricorso della Procura di Trento, annullando con rinvio l'assoluzione pronunciata dalla Corte d'Appello di Bolzano nei confronti di un uomo che aveva venduto, nel 2002, dei "mod chip" destinati ad alterare la Playstation 2, consentendo la fruizione di videogiochi masterizzati".
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Il giudice che riduce lammontare di diritti ed onorari indicati nella nota spese ha l'obbligo di motivare il criterio adottato
Pubblicato il:
30/07/2007
Il giudice che riduca lammontare complessivo di diritti ed onorari indicati nella nota prodotta dalle parti, ha lobbligo dindicare il criterio di liquidazione adottato, in modo da consentire il controllo di legittimità sulle variazioni effettuate, attesa linderogabilità dei compensi per le prestazioni di avvocato e procuratore sancita dallarticolo 24 legge 794/42. E' qaunto stabilito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 8295 del 03/04/07. La S.C. ha così confermato l'orientamento già consolidato in materia con le sentenze n. 13085/06, 8158/03, 11483/02, 5005/99, 10864/98.
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Prima del 2000 non era reato scaricare software da internet
Pubblicato il:
16/07/2007
Prima dell'entrata in vigore della legge 248/2000, che ha modificato la legge 633/1940, l'abusiva duplicazione di softaware era punita penalmente solo in presenza di "scopo di lucro", che si concretizza nel perseguimento di un vantaggio economicamente apprezzabile, e non anche in caso di "scopo di "profitto". Ne consgue che nella vigenza della precdente non era reato lo scambio di softaware che avvenisse esclusivamente a titolo gratuito e non fosse connesso a forme di pubblicità o ad altra utilità economica tramite la realizzazione di un server Ftp.
E' quanto stabilito dalla discussa sentenza n. 14972007 della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione.
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Carattere di originalità ed innovazione del software
Pubblicato il:
20/04/2007
Con sentenza n. 581 del 12 gennaio 2007, la Corte di Cassazione ha affrontato per la prima volta il tema della originalità del software, determinando i criteri di valutazione della stessa.
In particolare la S.C. premettendo che la protezione del diritto d’autore riguardante programmi per elaboratori (il c.d. software, che rappresenta la sostanza creativa dei programmi informatici), al pari di quello riguardante qualsiasi altra opera, postula il requisito dell’originalità, si pone anche per essi la necessità di stabilire se l’opera(ossia il programma) sia o meno frutto di un’elaborazione creativa originale rispetto ad opere precedenti, ma con due importanti precisazioni: che la creatività e l’originalità sussistono anche qualora l’opera sia composta da idee e nozioni semplici, comprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia propria dell’opera stessa, purché formulate ed organizzate in modo personale ed autonomo rispetto alle precedenti; e che la consistenza in concreto di tale autonomo apporto forma oggetto di una valutazione destinata a risolversi in un giudizio di fatto, come tale sindacabile in sede di legittimità soltanto per eventuali vizi di motivazione (si vedano tra le altre, in argomento, Cassazione 20925/05, e 11953/93).
Detto questo, a detta della Corte, posto che i software che risolvono la stessa esigenza applicativa presentano una architettura di base, è pur vero che un programma informatico può caratterizzarsi per innovazione ed originalità, in quanto il suo creatore ha adattato l’archittettura applicativa tipica al caso ed all’ambiente tecnologico specifico. Ne consegue, pertanto, che la specificità di un programma software che pure presenti un'architettura di base comune ad altri sistemi risiede nella capacità di adattare l’architettura applicativa al caso ed all’ambiente tecnologico specifico.
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Scambio gratuito del software
Pubblicato il:
02/02/2007
Con sentenza n.149/2007 del 18 gennaio 2007, la Corte di Cassazione ha stabilito che, prima dellentrata in vigore della legge 248/2000, la duplicazione abusiva, utilizzando un computer configurato come server FTP, la distribuzione di programmi per elaborare illecitamente psx, video CD, e la duplicazione abusiva di supporti informatici opere cinematografiche mettendole a disposizione sul server FTP, dal quale possono essere scaricati da utenti abilitati allaccesso tramite un codice identificativo e relativa password a fronte del conferimento di materiali informatici, non integravano reato qualora le condotte fossero state poste in essere a fini esclusivamente personali e non fossero finalizzate allimmissione in commercio del materiale.
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Traferimento dei diritti d'autore all'esecutore
Pubblicato il:
26/10/2006
Con sentenza del 13 settembre 2006, n.19657 , la Corte di Cassazione ha stabilito che il contratto di esecuzione di un'opera musicale non implica di per s? il trasferimento del diritto d'autore in capo allo stesso esecutore. Restano fermi in capo all'autore dell'opera i diritti d'autore riconducibili alla creazione. Ne deriva che su un'opera musicale possono coesistere il diritto dell'esecutore, quello dell'autore e quello del riproduttore meccanico dell'opera stessa. Del pari, la cessione o l'autorizzazione alla registrazione dell'opera su supporto meccanico non comportano per i rispettivi cessionari il diritto per ci? stesso di sfruttare l'opera come se ne fossero gli autori.
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