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Le attestazioni contenute nella cartella clinica sono coperte da fede privilegiata limitatamente alle attività espletate nel corso di una terapia o di un intervento
Pubblicato il:
09/01/2012
Se l'assicurazione stipulata dal medico è limitata ai rischi derivanti da attività libero professionale, non sono coperti i danni derivanti da attività eseguita in regime di servizio sanitario convenzionato.
Le attestazioni contenute nella cartella clinica sono coperte da fede privilegiata limitatamente alle attività espletate nel corso di una terapia o di un intervento, mentre ne sono escluse le valutazioni, le diagnosi o le opinioni in essa contenute.
Sono i pricincipi di diritto enunciati dalla Corte di Cassazione, Sezione 3 civile con Sentenza 30 novembre 2011, n. 25568. (Il Sole 24 Ore, www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com, 2011)
Corte di Cassazione, Sezione 3 civile, Sentenza 30 novembre 2011, n. 25568
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L'ente pubblico è l'unico ed esclusivo soggetto legittimato ad intervenire sugli argini e di conseguenza è l'unico responsabile del fatto lesivo
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03/01/2012
L'ente pubblico è obbligato ad attivarsi per la tutela di un diritto altrui. In caso di inerzia, difatti, a carico dell'ente scatterà la responsabilità omissiva colposa, con conseguente condanna al risarcimento del danno. In particolare, in tema di nesso causale per illeciti omissivi, l'art. 40 c.p. - secondo cui "non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo" - va interpretato nel senso che un obbligo giuridico di impedire l'evento può derivare anche da una specifica situazione che esiga una determinata attività a tutela di un diritto altrui, in quanto questa impostazione appare più conforme al principio solidaristico di cui all'art. 2 Cost., nonché al dovere di comportamento secondo correttezza, che attiene anche alla fase genetica dell'obbligazione. Così, già solamente rapportando tale interpretazione del nesso causale da omissione alla situazione in cui tale condotta dannosa appartiene al danneggiato, deriva che questi è tenuto ad attivarsi per evitare che si verifichi un evento lesivo in suo danno, secondo comuni principi di diligenza. Ecco che, superata la teoria del principio di autoresponsabilità del danneggiato, la colposità della condotta - seppur richiesta dall'art. 1227 c.c. - rimane il solo elemento di selezione dei possibili comportamenti idonei a legarsi eziologicamente all'evento. Si ravviserà, dunque, un comportamento omissivo colposo del danneggiato solo ove l'inerzia riscontrata, a prescindere dalla violazione di un obbligo giuridico di attivarsi, abbia concorso a produrre l'evento lesivo in suo danno.
Corte di Cassazione, Sezioni Unite civile, Sentenza 21 novembre 2011, n. 24406
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Il contributo relativo al costo di costruzione ex art. 6 L. n. 10 del 1977, cd. legge "Bucalossi" aumenta dal commercio all'ingrosso a quello al minuto
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12/12/2011
Il contributo relativo al costo di costruzione ex art. 6 L. n. 10 del 1977, cd. legge "Bucalossi", è riconducibile all'attività costruttiva ex se considerata; nondimeno, trattandosi di un prelievo paratributario, il corrispettivo in questione è comunque dovuto in presenza di una trasformazione edilizia che indipendentemente dall'esecuzione fisica di opere, si rivela produttiva di vantaggi economici connessi all'utilizzazione. Siffatta situazione si verifica allorché venga in rilievo, come nella fattispecie, un mutamento d'uso rilevante, intendendo per tale ogni variazione anche di semplice uso che implichi un passaggio tra due categorie funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico e che determini comunque un aumento del cd. carico urbanistico. Ciò è quanto accaduto nel caso concreto, in cui la sopravvenuta destinazione d'uso di commercio al dettaglio, senza interventi costruttivi, diversa da quella originariamente impressa all'immobile - commercio all'ingrosso - comporta maggiori oneri sociali delle opere di urbanizzazione e fa, pertanto, insorgere il presupposto imponibile per la debenza del contributo concessorio comprensivo della quota relativa al costo di costruzione, con conseguente necessità, per l'utilizzatore del beneficio, di pagare la differenza tra gli oneri di urbanizzazione già corrisposti per la destinazione d'uso originaria e quelli, se più elevati, dovuti per la nuova destinazione impressa all'immobile.
Consiglio di Stato, Sezione 4, Sentenza 14 ottobre 2011, n. 5539
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Il presupposto per la pretesa del canone per occupazione di spazi e aree pubbliche (c.o.s.a.p.) di cui all'art. 63 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche, va individuato nell'occupazione che comporti un'effettiva sottrazione della superficie all'uso pubblico"
Pubblicato il:
06/12/2011
Il presupposto per la pretesa del canone per occupazione di spazi e aree pubbliche (c.o.s.a.p.) di cui all'art. 63 d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche, va individuato nell'occupazione che comporti un'effettiva sottrazione della superficie all'uso pubblico", occorre cioè per la sua legittima applicabilità, un'occupazione (di fatto e di diritto) reale ed effettiva, intesa come concreta sottrazione all'uso pubblico di spazi ed aree appartenenti al demanio comunale o provinciale.
Tribunale Roma, Sezione 2 civile, Sentenza 3 novembre 2009, n. 22479
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Sul risarcimento del danno morale in materia di espropriazione per pubblica utilità
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15/11/2011
In materia di espropriazione per pubblica utilità ed al fine di ottenere una diversa misura del risarcimento del danno, non assume alcun rilievo la distinzione tra occupazione appropriativa ed usurpativa, sia con riferimento alla giurisdizione (nel senso che residuano al Giudice ordinario le sole ipotesi in cui ab origine manchi del tutto una dichiarazione di pubblica utilità dell'opera), che alla decorrenza del termine di prescrizione, trattandosi in entrambi i casi di un illecito permanente. In tal senso, invero, l'unico elemento di differenziazione ancora esistente riguarda la individuazione del dies a quo di commissione dell'illecito, posto che, in caso di occupazione usurpativa, esso va fatto decorrere dal momento dell'immissione in possesso da parte dell'Amministrazione mentre, in caso di occupazione appropriativa, dalla scadenza del termine di occupazione legittima del terreno, rilevante al fine di individuare il momento in cui misurare il valore venale ai fini della quantificazione del risarcimento del danno.
Consiglio di Stato Sezione 5, Sentenza del 2 novembre 2011, n. 5844
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E' legittima la rimozione del capanno sull'arenile anche se vi si trova da più di 50 anni
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30/09/2011
L'esercizio del potere di autotutela demaniale previsto dagli art. 54 e 55 c. nav. non incontra limiti temporali in alcuna disposizione legislativa. Poiché a norma degli art. 54 e 55 c. nav. é un atto dovuto l'ordine di rimettere le cose in pristino, se siano abusivamente occupate zone del demanio marittimo o vi siano eseguite innovazioni non autorizzate, le censure di eccesso di potere sono inammissibili, non essendo configurabili allorquando il provvedimento impugnato non é il risultato di valutazioni discrezionali.
Pertanto, è legittima la rimozione del capanno sull'arenile anche se vi si trova da più di 50 anni.
Consiglio di Stato Sezione 6, Sentenza del 14 luglio 2011, n. 4300
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Il gestore concessionario dei Comune di un parcheggio senza custodia non e' responsabile del furto del veicolo in sosta nell'area all'uopo predisposta
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18/07/2011
L'istituzione da parte dei Comuni, previa deliberazione della Giunta, di aree di sosta a pagamento ai sensi del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 7, comma 1, lettera f), (codice della strada), non comporta l'assunzione dell'obbligo del gestore di custodire i veicoli su di esse parcheggiati se l'avviso "parcheggio incustodito" e' esposto in modo adeguatamente percepibile prima della conclusione del contratto (articoli 1326, primo comma, e 1327 cod. civ.) perche' l'esclusione della custodia attiene all'oggetto dell'offerta al pubblico (articolo 1336 cod. civ.), e l'univoca qualificazione contrattuale del servizio, reso per finalita' di pubblico interesse, normativamente disciplinate, non consente il ricorso al sussidiario criterio della buona fede, ovvero al principio della tutela dell'affidamento incolpevole sulle modalita' di offerta del servizio (quali ad esempio l'adozione di recinzioni, di speciali modalita' di accesso ed uscita, dispositivi o personale di controllo), per costituire l'obbligo della custodia, potendo queste costituire organizzazione della sosta.
Ne consegue che il gestore concessionario dei Comune di un parcheggio senza custodia non e' responsabile del furto del veicolo in sosta nell'area all'uopo predisposta.
Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile, Ordinanza del 28 giugno 2011, n. 14319
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La motivazione della mozione di sfiducia la sindaco può essere di tipo politico
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13/07/2011
Con la sentenza sotto riportata il Tar Catania ha stabilito che la mozione di sfiducia al sindaco, adottata dal consiglio comunale, rientra fra i provvedimenti caratterizzati da un'elevatissima discrezionalità, sindacabile solo in caso di manifesta illogicità o evidente travisamento dei fatti, la cui motivazione può essere anche incentrata su una diversità di orientamenti politici fra sindaco e maggioranza consiliare, per cui non deve essere motivata con riferimento a precise inadempienze del sindaco rispetto al programma in base al quale è stato eletto
Tar Sicilia, Catania, sez.III, 12 maggio 2011 n. 1170
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Se la contestazione della violazione principale è pervenuta tardivamente (per superamento del termine di cui all'art. 201 c. 1 Cds), va esclusa la sussistenza dell'obbligo, per il proprietario del veicolo, di comunicare gli estremi del conducente del veicolo al momento del rilevamento dell'infrazione
Pubblicato il:
29/05/2011
In relazione alla contestazione della violazione di omessa comunicazione dei dati del conducente di un veicolo di cui all'art. 126 bis del Cds, ove la contestazione della violazione principale sia pervenuta tardivamente (per superamento del termine di cui all'art. 201 c. 1 Cds), va esclusa la sussistenza dell'obbligo, per il proprietario del veicolo, di comunicare gli estremi del conducente del veicolo al momento del rilevamento dell'infrazione; con la conseguenza che risulta illegittima la pretesa sanzionatoria connessa alla violazione per omessa comunicazione, contestata, successivamente alla prima, con apposito verbale di accertamento. Lo sforzo mnemonico del proprietario del veicolo è infatti esigibile solo se contenuto in ragionevoli tempi, pertanto l'obbligo del proprietario - comunicazione entro 60 giorni dalla notificazione del verbale di contestazione - può scattare solo se sorretto da notificazione tempestiva di detto verbale. Neppure rileva che il primo verbale, ove tardivamente notificato, non sia stato oggetto di opposizione. Infatti, solo il verbale ex art. 126 bis Cds - se notificato - può e deve essere opposto, facendo valere la ragione di illegittimità di tale pretesa, costituita dal tardivo inoltro del verbale di contestazione della prima violazione.
Corte di Cassazione Sezione 2 Civile, Sentenza del 20 maggio 2011, n. 11185
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La normativa comunitaria attribuisce agli acquirenti la facoltà, non più l'obbligo, di effettuare le trattenute sul prezzo dei conferimenti di latte che risultino eccedenti rispetto alle quote assegnate ai produttori
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22/05/2011
Alla luce della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunita' Europee del 29-4-1999, che l'articolo 2, n. 2, del Regolamento del Consiglio CEE n. 3950 del 1992 deve essere interpretato nel senso che, pur avendo gli acquirenti la facolta' di trattenere il prelievo supplementare sul prezzo del latte e dei prodotti lattiero-caseari, tale disposizione non impone alcun obbligo agli acquirenti medesimi; e che, pertanto, la Legge 26 novembre 1992, n. 468, articoli 5 e 11, ove traducono detta facolta' in un obbligo e ne sanzionano l'inosservanza con l'applicazione di una pena pecuniaria, non sono compatibili con la predetta norma comunitaria, nell'interpretazione vincolante resa dalla Corte di Giustizia, e devono quindi essere disapplicati.
Corte di Cassazione Sezione 2 Civile, Sentenza del 28 aprile 2011, n. 9476
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L'atto di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno deve ritenersi sufficientemente motivato mediante il richiamo all'intervenuta sentenza di condanna dell'istante per i reati indicati dall'art. 26, comma 7 bis, d.lgs. n. 286/98
Pubblicato il:
19/05/2011
L'atto di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno deve ritenersi sufficientemente motivato mediante il richiamo all'intervenuta sentenza di condanna dell'istante per i reati indicati dall'art. 26, comma 7 bis, d.lgs. n. 286/98, avendo detta pronuncia, una volta divenuta irrevocabile, valenza automaticamente ostativa al rilascio del titolo richiesto, configurando il diniego un atto dovuto per l'Amministrazione, alla quale non residua alcun margine di discrezionalità al riguardo, non essendo quindi tenuta né alla valutazione della successiva integrazione sociale dello straniero né di eventuali altre circostanze, quali quella dell'avvenuta pronuncia in contumacia della sentenza di condanna; circostanza per la quale l'ordinamento riconosce rimedi esperibili avanti all'A.G. competente, ma che non assume alcun rilievo in sede di procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno.
Tribunale Amministrativo Regionale LAZIO - Roma , Sentenza del 6 maggio 2010, n. 9942
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Sono illegittimi i pedaggi sulle strade che si interconnettono con le autostrade e i raccordi autostradali in gestione diretta all'Anas
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02/05/2011
E' illegittimo e va, pertanto, annullato il D.P.C.M. del 25 giugno 2010, nella parte in cui individua le stazioni di esazione relative alle autostrade a pedaggio assentite in concessione che si interconnettono con le autostrade, ed i raccordi autostradali in gestione diretta ANAS, presso le quali a decorrere dal 1° luglio 2010 e fino alla data di applicazione dei pedaggi di cui all'art. 15, comma primo, D.L. n. 78 del 2010, e comunque non oltre il 31.12.2011, si applica la maggiorazione tariffaria forfettaria prevista dall'art. 15, comma secondo, citato D.L. n. 78 del 2010. In tal senso, deve, invero, rilevarsi che il pedaggio ha funzione di corrispettivo per l'uso dell'autostrada, mentre il provvedimento individua stazioni di esazione in luoghi non interconnessi con le tratte autostradali in gestione diretta ANAS soggette al nuovo pedaggio, mentre la tariffa, al pari della tassa (a differenza della quale costituisce corrispettivo di diritto privato e, quindi, non ha natura tributaria), è dovuta per la fruizione di un servizio a domanda individuale, secondo il principio del beneficio, in ragione del quale il pagamento è dovuto da chi riceve l'utilità, che si contrappone al criterio della capacità contributiva alla base del sistema delle imposte. Nel caso di specie, la tariffa ha natura di corrispettivo per la fruizione di un servizio divisibile, sicché la stessa deve essere ontologicamente posta a carico del soggetto che fruisce del servizio, vale a dire dell'infrastruttura in gestione diretta ANAS, determinando la insussistenza della necessaria ed imprescindibile corrispondenza tra chi è tenuto al pagamento del pedaggio e quanti utilizzano la tratta di strada interessata dal provvedimento. Stante il venir meno del carattere di necessaria corrispettività della tariffa, non potendosi escludere che possa essere soggetto al pagamento della stessa anche chi non debba poi accedere all'infrastruttura da sottoporre a pedaggio, deve concludersi per la fondatezza della censura promossa dal ricorrente avverso il menzionato D.P.C.M. per intervenuta individuazione di stazioni di esazione non interconnesse con tratte autostradali in gestione diretta ANAS.
Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Roma Sezione 1, Sentenza del 21 febbraio 2011, n. 1576
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E' illegittimo il provvedimento di imposizione del vincolo archeologico se non si non si dimostri che nella zona vincolata esistano beni archeologici suscettibili di protezione
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09/03/2011
Il presupposto indefettibile per l'imposizione del vincolo archeologico è l'effettiva esistenza dei beni da tutelare, con la conseguenza che il provvedimento recante l'imposizione del predetto vincolo deve considerarsi illegittimo ove non si dimostri che nella zona vincolata esistano beni archeologici suscettibili di protezione. Quanto detto trova giustificazione nel fatto che il vincolo va ad incidere sul diritto di proprietà, cosicché per evitarne un'inutile limitazione, occorre la certezza o la consistente e notevole probabilità dell'esistenza delle cose oggetto di tutela, indipendentemente dalla circostanza che le stesse siano o meno portate alla luce. Stante quanto detto, nel caso concreto, avente ad oggetto l'annullamento degli atti con cui l'Amministrazione resistente ha dichiarato le unità immobiliari di proprietà del ricorrente d'interesse particolarmente importante, sottoponendole al relativo regime di tutela a norma degli artt. 10, 13 e 15 del D.Lgs. n. 42 del 2004, risulta corretta ed esente dalle censure di erroneità dei presupposti, d'illogicità e di carenza istruttoria e di motivazione, la decisione dell'Amministrazione di estendere alle predette aree il vincolo archeologico già imposto in precedenza, atteso che, come motivato negli atti impugnati e nei relativi allegati, le indagini all'uopo espletate avevano evidenziato una qualificata presunzione che nelle stesse potessero rinvenirsi ulteriori reperti, in considerazione della breve distanza delle particelle identificative degli immobili di proprietà della ricorrente dai luoghi di accertata esistenza dei reperti archeologici (decine di metri), a nulla potendo rilevare, evidentemente, la diversità di quota tra la proprietà del ricorrente ed i detti luoghi.
Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Salerno Sezione 1, Sentenza del 3 marzo 2011, n. 400
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Le macchine da gioco riproducenti le regole fondamentali del "poker" devono ritenersi vietate a norma del comma 7-bis dell'art. 110 del r.d. n. 773 del 1931 (T.U.L.P.S.)
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19/01/2011
Il comma 7-bis dell'art. 110 del r.d. n. 773 del 1931 (T.U.L.P.S.), che vieta le macchine da gioco riproducenti le regole fondamentali del "poker", non rientra nel novero delle "regole tecniche" che il legislatore nazionale deve comunicare alla Commissione europea prima della relativa adozione ai sensi dell'art. 8 della Direttiva 98/34/CE e, pertanto, non si pone in contrasto con tale normativa europea a causa dell'omissione, da parte dello Stato italiano, di tale preventivo adempimento. Peraltro, le predette macchine da gioco devono ritenersi vietate a norma del comma 7-bis del suddetto art. 110 anche quando siano conformi alle prescrizioni tecniche dettate dal precedente comma 7 e la violazione di tale divieto è sanzionata dal comma 9, lett. c), del medesimo art. 110.
Corte di Cassazione Sezione 2 Civile, Sentenza del 21 ottobre 2010, n. 21637
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Non deve essere sanzionato il tassista che preleva il cliente fuori dal Comune che gli ha rilasciato la licenza se la chiamata proveniva dal Comune che aveva provveduto a detto rilascio
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12/01/2011
In tema di sanzioni amministrative, ai fini della valutazione della sussistenza della violazione, inerente alla disciplina del servizio di piazza con taxi (art. 86, comma 3, del codice della strada), consistita nell'aver prelevato l'utente fuori del Comune di rilascio della licenza, occorre interpretare l'art. 11, comma 2, della legge 15 gennaio 1992, n. 21 - là dove stabilisce, tra l'altro, che "il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del Comune che ha rilasciato la licenza per qualunque destinazione" - nel senso che il servizio può iniziare anche altrimenti che con il prelevamento dell'utente e che per "inizio del servizio" deve intendersi la messa del taxi a disposizione dell'utente, ciò comportando l'onerosità e l'esclusività del servizio medesimo in favore dell'utente. Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza del giudice di pace che aveva accolto l'opposizione avverso il verbale di contestazione dell'infrazione anzidetta, in quanto l'utente del taxi - prelevato in Comune diverso da quello del rilascio della licenza - aveva in precedenza prenotato il servizio e, a tal fine, il taxi era partito dal Comune che aveva provveduto a detto rilascio.
Corte di Cassazione Sezione 2 Civile, Sentenza del 2 novembre 2010, n. 22296
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Nell'ipotesi in cui venga irrogata sanzione amministrativa il termine per adempiere alla comunicazione dei dati del conducente anche in caso di impugnazione del primo verbale decorre dalla notifica di richiesta di comunicazione effettuata dagli organi competenti
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05/01/2011
Nell'ipotesi in cui venga irrogata sanzione amministrativa (nella fattispecie eccesso di velocità ex 142 C.d.S.), il termine per adempiere alla comunicazione dei dati del conducente, ex. 126-bis C.d.S., anche in caso di impugnazione del primo verbale, decorre non dalla conclusione del procedimento d'impugnazione ma, diversamente, dalla notifica di richiesta di comunicazione effettuata dagli organi competenti. Il non rispetto del predetto termine comporta l'ulteriore sanzione prevista dall'art. 180 comma VIII C.d.S che, una volta irrogata non decade neppure con l'annullamento del verbale di contestazione dell'infrazione presupposta, atteso che quest'ultima attiene a un obbligo di collaborazione nell'accertamento degli illeciti stradali e dei loro autori che rileva in se' e non in quanto collegata all' effettiva commissione di un precedente illecito.
Corte di Cassazione civile , sez. II, sentenza 10.11.2010 n° 22881
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E' annullabile l'ordinanza di demolizione emessa in pendenza dell'istanza di condono edilizio
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07/12/2010
E' annullabile l'ordinanza di demolizione emessa in pendenza dell'istanza di condono edilizio, relativamente alle opere abusive realizzate, laddove risulti emessa in pendenza di una domanda di condono; in tal caso, infatti, vige l'obbligo dell'amministrazione di pronunciarsi sull'istanza di condono prima di adottare il provvedimento sanzionatorio applicabile al caso di specie. La ratio della normativa risiede nella necessità di garantire esigenze di tutele della posizione del contravventore nonché di economia, evitando di ordinare la distruzione di beni suscettibili di sanatoria edilizia.
Tribunale Amministrativo Regionale Campania - Napoli Sezione 2, Sentenza del 30 novembre 2010, n. 26257
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E' illegittimo il provvedimento di demolizione delle opere abusivamente realizzate laddove, per alcune di esse, il ricorrente abbia presentato l'istanza di condono edilizio corredata dal pagamento della relativa oblazione e degli oneri concessori
Pubblicato il:
07/12/2010
E' illegittimo il provvedimento di demolizione delle opere abusivamente realizzate laddove, per alcune di esse, il ricorrente abbia presentato l'istanza di condono edilizio corredata dal pagamento della relativa oblazione e degli oneri concessori, ai sensi dell'art. 32 del D.L. n. 269 del 2003. Orbene, la presentazione di una domanda di condono edilizio sospende il procedimento repressivo degli abusi edilizi, impedendo l'irrogazione delle relative sanzioni. Ne deriva che correttamente si può far valere l'illegittimità della sanzione irrogata successivamente alla presentazione dell'istanza di condono, non potendo, l'amministrazione comunale, in pendenza di una domanda di sanantoria, adottare sic ed simpliciter l'ordinanza demolitoria. Essa ha l'obbligo di esaminare la domanda di sanatoria presentata dall'interessato e poi, all'esito dell'esame, qualora l'opera non risulti sanabile, rigettare l'istanza ed emettere il relativo provvedimento sanzionatorio.
Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Roma , Sentenza del 2 dicembre 2010, n. 35025
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E' legittimo il diniego di permesso di costruire percheggi interrati in zona sottoposta a vincolo cimiteriale
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15/11/2010
Con la sentenza n. 6671/2010 del 19 settembre 2010, la sezione V del Consiglio di Stato ha affrontato la questione della edificabilità in zone sottoposte a vincolo cimiteriale.
In particolare, ha affermato, aderendo all'orientamento ormai consolidato in giurisprudenza, che in materia di vincolo cimiteriale la salvaguardia del rispetto del vincolo cimiteriale "si pone alla stregua di un vincolo assoluto di inedificabilità che non consente in alcun modo l'allocazione sia di edifici, che di opere incompatibili col vincolo medesimo, in considerazione dei molteplici interessi pubblici che tale fascia di rispetto intende tutelare e che possono enuclearsi nelle esigenze di natura igienico sanitaria, nella salvaguardia della peculiare sacralità che connota i luoghi destinati all'inumazione e alla sepoltura, nel mantenimento di un'area di possibile espansione della cinta cimiteriale.
Trattandosi di un vincolo assoluto, il Consiglio di Stato esclude che possa farsi riferimento al carattere derogatorio di cui all'art. 9 della L. n. 122/89, in quanto, anche il parcheggio interrato, in quanto struttura servente all'uso abitativo e, comunque, posta nell'ambito della fascia di rispetto cimiteriale, rientra tra le costruzioni edilizie del tutto vietate.
Consiglio di Stato, 19 settembre 2010 n.6671
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La mancata apposizione delle firme sulla busta contenente l'offerta può comportare l'esclusione dalla gara se il bando lo prevede
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15/11/2010
Con la sentenza n. 7219/2000 del 30 settembre 2010, la sezione V del Consiglio di Stato è tornata ad affrontare la questione della regolarità formale dell'offerta in sede di gara di appalto.
Più precisamente i Giudici di Palazzo Spada hanno riformato una sentenza del Tar Torino che aveva valutato come sproporzionata la sanzione dell'esclusione dalla gara di una ditta per mancata apposizione delle firme sui lembi laterali della busta contenente l'offerta.
Il Consiglio di Stato ha quindi accolto l'appello proposto dalla ditta controinteressata, rilevando che l'apposizione delle firme sui lembi della busta contenente l'offerta può comportare l'esclusione dalla gara ove prevista dal bando.
Consiglio di Stato, 30 settembre 2010 n.7219
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