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Nel rapporto cooperativa - soci non sussiste l'obbligo giuridico di condizionare l'assegnazione degli alloggi all'estinzione, da parte dei soci stessi, dei debiti della cooperativa
Pubblicato il:
28/09/2011
Nel rapporto cooperativa - soci non sussiste l'obbligo giuridico di condizionare l'assegnazione degli alloggi all'estinzione, da parte dei soci stessi, dei debiti della cooperativa. Ne consegue che gli amministratori di una cooperativa che favoriscono alcuni soci, con il trasferimento degli alloggi o la restituzione dei versamenti effettuati, a danno dei creditori terzi, non commettono bancarotta patrimoniale bensì bancarotta preferenziale e, sotto il profilo esclusivamente civilistico, incorrono nella responsabilità ex art. 2394 c.c..
Corte d'Appello Firenze Sezione 1 Civile, Sentenza del 10 agosto 2011, n. 1090
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Il decreto ingiuntivo pronunciato nei confronti di una società in nome collettivo estende i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili
Pubblicato il:
16/04/2011
Il decreto ingiuntivo pronunciato nei confronti di una società in nome collettivo estende i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili e, pertanto, ciascuno di questi ha l'onere di proporvi opposizione, con la conseguenza che, in mancanza, il monitorio stesso diviene definitivo anche nei confronti del socio e questi non può opporre l'eventuale prescrizione maturata in precedenza. Per l'interruzione della prescrizione, la quale resta sospesa per tutta la durata della procedura fallimentare anche se revocata, rileva la domanda di insinuazione al passivo fallimentare e non anche il successivo eventuale provvedimento di ammissione al medesimo. Spetta al fallito una limitata capacità processuale e, pertanto, egli ha l'onere di proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti, verificandosi, in mancanza, anche nei suoi confronti, l'effetto della definitività del monitorio stesso.
Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 24 marzo 2011, n. 6734
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Il decreto ingiuntivo pronunciato nei confronti di una società in nome collettivo estende i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, con la conseguenza che ciascuno di questi ha l'onere di proporre impugnazione
Pubblicato il:
04/04/2011
Il decreto ingiuntivo pronunciato nei confronti di una società in nome collettivo estende i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, con la conseguenza che ciascuno di questi ha l'onere di proporre impugnazione. In mancanza, il decreto diviene definitivo anche nei confronti del socio che non può più opporre l'eventuale prescrizione che si è maturata in precedenza. Pertanto l'Inail ha diritto di procedere esecutivamente nei confronti del socio per un credito vantato verso la società.
Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 24 marzo 2011, n. 6734
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E' nullo il ricorso se la procura è stata firmata dal direttore generale della società
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08/03/2011
In tema di societa' per azioni - secondo la disciplina del capo 5 del titolo 5 del libro 5 c.c. prima della riforma del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 e successive modifiche, il potere del direttore generale di rappresentare verso l'esterno la societa' (inclusa la possibilita' di rilasciare valida procura ad litem) puo' ritenersi sussistente soltanto se vi sia stata, in tal senso, una specifica attribuzione, statutaria o dell'organo amministrativo, o anche se tale potere inerisca, intrinsecamente, alla natura stessa dei compiti affidatigli; e puo' altresi' presumersi quando il direttore generale alleghi, oltre a tale qualita', quella di legale rappresentante della societa', spettando in tale ipotesi alla parte che ne contesti la sussistenza fornire la prova contraria; ma in tutti gli altri casi tale potere rappresentativo deve ritenersi insussistente, esplicando il direttore generale attivita' meramente interna od esecutiva (Cass. 27 aprile 2007 n. 10096);
Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 17 febbraio 2011, n. 3848
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Il socio può esercitare un'azione di responsabilità nei confornti dell'amministratore solo se vi sia un pregiudizio diretto
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04/09/2010
L'art. 2395 cod. civ. esige, ai fini dell'esercizio dell'azione di responsabilità del socio nei confronti degli amministratori, che il pregiudizio subito dal socio non sia il mero riflesso dei danni eventualmente arrecati al patrimonio sociale, ma gli derivi direttamente come conseguenza immediata del comportamento illecito degli amministratori: pertanto, né l'inattività dell'assemblea, né la perdita del capitale sociale e né l'inadempimento contrattuale posto in essere dall'amministratore integrano, di per sé, i presupposti della disposizione, in quanto la prima inerisce al mero funzionamento degli organi sociali e non comporta necessariamente un danno alla società o al socio, mentre il capitale è un bene della società e non dei soci, i quali dalle perdite subiscono soltanto un danno riflesso a causa della diminuzione di valore della propria partecipazione, ed, infine, il mancato rimborso della somma presa a mutuo dalla società può comportare la responsabilità dell'amministratore soltanto quando derivi da un illecito colposo o doloso dell'organo nell'inadempimento del mutuo.
Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 23 giugno 2010, n. 15220
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l'amministratore di fatto è responsabile, come quello di diritto, per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili
Pubblicato il:
08/06/2010
Per la figura dell'amministratore di fatto vale il principio della assoluta equiparazione alla figura dell'amministratore di diritto quanto a doveri, sicché si è rilevato che l'amministratore di fatto, in base alla disciplina dettata dal novellato art. 2639 c.c., è da ritenere gravato dell'intera gamma dei doveri cui è soggetto l'amministratore di diritto, per cui, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, egli assume la penale responsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a lui addebitabili, anche nel caso di colpevole e consapevole inerzia a fronte di tali comportamenti, in applicazione della regola dettata dall'art. 40 c.p., comma 2.
Corte di Cassazione, Sezione V Penale, sentenza 19.05.2010 n° 19049
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La cancellazione da registro delle imprese determina l'estinzione anche delle società di persone
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07/03/2010
L'art. 2495, secondo comma, cod. civ., come modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6, è norma innovativa e ultrattiva, che, in attuazione della legge di delega, disciplina gli effetti delle cancellazioni delle iscrizioni di società di capitali e cooperative intervenute anche precedentemente alla sua entrata in vigore (1° gennaio 2004), prevedendo a tale data la loro estinzione, in conseguenza dell'indicata pubblicità e quella contestuale alle iscrizioni delle stesse cancellazioni per l'avvenire e riconoscendo, come in passato, le azioni dei creditori sociali nei confronti dei soci, dopo l'entrata in vigore della norma, con le novità previste agli effetti processuali per le notifiche intra-annuali di dette citazioni, in applicazione degli artt. 10 e 11 delle Preleggi e dell'art. 73, ultimo comma, Cost.
Il citato articolo, incidendo nel sistema, impone una modifica del diverso e unanime pregresso orientamento della giurisprudenza di legittimità fondato sulla natura all'epoca non costitutiva della iscrizione della cancellazione che invece dal 1° gennaio 2004 estingue di certo le società di capitali nei sensi indicati.
Dalla stessa data per le società di persone, esclusa l'efficacia costitutiva della cancellazione iscritta nel registro, impossibile in difetto di analoga efficacia della loro iscrizione, per ragioni logiche e di sistema, può affermarsi la efficacia dichiarativa della pubblicità della cessazione dell'attività dell'impresa collettiva, opponibile dal 1° luglio 2004 ai creditori che agiscano contro i soci, ai sensi degli artt. 2312 e 2324 c.c., norme in base alle quali si giunge ad una presunzione del venir meno della capacità e legittimazione di esse, operante negli stessi limiti temporali indicati, anche se perdurino rapporti o azioni in cui le stesse società sono parti, in attuazione di una lettura costituzionalmente orientata delle norme relative a tale tipo di società da leggere in parallelo ai nuovi effetti costituivi della cancellazione delle società di capitali per la novella.
La natura costitutiva riconosciuta per legge a decorrere dal 1° gennaio 2 004, degli effetti delle cancellazioni già iscritte e di quelle future per le società di capitali che con esse si estinguono, comporta, anche per quelle di persone, che, a garanzia della parità di trattamento dei terzi creditori di entrambi i tipi di società, si abbia una vicenda estintiva analoga con la fine della vita di queste contestuale alla pubblicità, che resta dichiarativa degli effetti da desumere dall'insieme delle norme pregresse e di quelle novellate, che, per analogia juris determinano una interpretazione nuova della disciplina pregressa delle società di persone.
Per queste ultime, come la loro iscrizione nel registro delle imprese ha natura dichiarativa, anche la fine della loro legittimazione e soggettività è soggetta a pubblicità della stessa natura, desumendosi l'estinzione di esse dagli effetti della novella dell'art. 2495 sull'intero titolo V° del Libro quinto del codice civile dopo la riforma parziale di esso, ed è l'evento sostanziale che la cancellazione rende opponibile ai terzi (art. 2193 c.c.) negli stessi limiti temporali indicati per la perdita della personalità delle società oggetto di riforma."
Corte di Cassazione Sezioni Unite Civile, Sentenza del 22 febbraio 2010, n. 4062
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Meno forza al preliminare trascritto
Pubblicato il:
19/01/2010
Con la sentenza in epigrafe indicata la Suprema Corte ha affermato il principio secondo il quale, in caso di fallimento del costruttore, il credito garantito da ipoteca, deve essere soddisfatto con precedenza rispetto al credito del promissario acquirente che abbia trascritto il contratto preliminare nei registri immobiliari.
Sfuma quindi la speranza degli acquirenti di un immobile in corso di costruzione, che abbiano trascritto nei registri immobiliari il contratto preliminare, di vedersi preferiti alle banche nel caso di fallimento dell'impresa costruttrice. Costoro parteciperanno quindi alla distribuzione dell'attivo fallimentare solo se c'è ancora capienza dopo il pagamento dei creditori ipotecari (capienza che di solito si rivela irrisoria se non inesistente).
La questione era nata per l'effetto dell'introduzione nel codice civile dell'art.2645-bis (ad opera dell'art.3 del D.L. 669/96 convertito nella L.30/97), che aveva consentito la trascrizione nei registri immobiliari dei contratti preliminari (aventi effetti solo obbligatori) ed aveva quindi operato una vera e propria rivoluzione epocale (in quanto tale trascrizione è sempre stata consentita solo per contratti ad effetti reali). La tutela che con l'introduzione di tale articolo si intendeva offrire risulta ora, dopo la sentenza in esame "annacquata", in quanto in caso di fallimento dell'impresa edile, l'acquirente della casa non è più il primo creditore.
Ciò sulla scorta della motivazione che, secondo la Suprema Corte, va distinto il privilegio dettato in considerazione di interessi della collettività in generale (il quale ai sensi dell'art.2748 codice civile, prevale sulle ipoteche anche se iscritte in epoca antecedente al sorgere del privilegio stesso, salva espressa disposizione di legge), dal privilegio dettato a tutela di interessi particolari (come quello del promissario acquirente, in esame) il quale nasce per effetto di una formalità pubblicitaria (la trascrizione nei registri immobiliari) e deve quindi seguire i principi generali della pubblicità stessa ed in particolare quello della prevalenza di chi per primo si manifesta nei pubblici registri.
Corte di Cassazione Sezioni Unite n.21045 del 01.10.2009.
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Strumenti finanziari: il contratto quadro privo di firma è solo annullabile.
Pubblicato il:
12/01/2010
Con la sentenza n.2226 del 01/10/2009 il Tribunale di Verona ha assunto un provvedimento innovativo in relazione alla nota vicenda sui bond della Repubblica Argentina, applicabile per altro anche per i derivati.
Il predetto Tribunale infatti, ponendosi in contrasto con un orientamento giurisprudenziale ormai pacifico sul tema, secondo il quale la conseguenza della mancanza di forma scritta (prevista dall'art.23 del Testo Unico della finanza) del contratto quadro per strumenti finanziari è la nullità, afferma invece che tale mancanza determini solo l'annullabilità del contratto stesso, con la conseguenza che il comportamento successivo del cliente (quale ad esempio l'incasso delle cedole) può comportare convalida del contratto; altra conseguenza è inoltre la prescrivibilità dell'azione in cinque anni.
E ciò sulla scorta del fatto che la nullità prevista dall'art.23 del Testo Unico della finanza è una nullità relativa (e non assoluta) e quindi con forte affinità, almeno sul piano soggettivo e degli effetti, con l'azione di annullamento (prevista dall'art.1441 del codice civile), per la quale è possibile la convalida anche tacita.
Verrebbe quindi meno con ciò una delle eccezioni più utilizzate (ed accolte dai Giudice di merito) nella serie di cause proposte dai clienti, vittime di contratti pericolosi, contro le Banche.
La sentenza è stata emessa in relazione ad un investimento in bond della Repubblica Argentina, in forza di un contratto in cui risulta mancante la firma della Banca e per il quale il cliente ha provveduto all'incasso delle cedole, con ciò (secondo il predetto Tribunale) dando corso ad un comportamento concludente di convalida del negozio annullabile.
La sentenza, che presenta evidenti punti di debolezza, conduce ad una prospettiva di limitato recupero delle perdite per l'investitore che ha promosso l'azione.
Tribunale di Verona n.2226 del 01/10/2009
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Licenziamento in Banca per chi non rispetta le direttive interne
Pubblicato il:
11/01/2010
Con la sentenza della sez. lavoro n.25306 del 01.12.09 la Cassazione ha affermato la legittimità dell'avvenuto licenziamento, a causa della perdita di affidabilità, in relazione ad una vicenda che originava dalla costante mancata registrazione di ordini di acquisto telefonici di clienti da parte di addetta alla Borsa, la quale, a scapito delle regole aziendali, aveva pur agito al fine di privilegiare il raggiungimento di risultati aziendali (mediante la conclusione di un maggior numero di contratti) ed in assenza di alcun profitto in proprio favore.
La dipendente aveva impugnato il licenziamento, sostenendo di essere stata assunta al fine di utilizzare al massimo la propria professionalità per ampliare il portafoglio clienti.
Ma dopo circa due anni le era stato contestato addebito disciplinare per avere sottoscritto moduli al posto dei clienti, non averli informati sui rischi legati alle operazioni poste in essere, non aver registrato le telefonate relative agli ordini d'acquisto.
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso della dipendente, ritenendo legittimo il licenziamento, confermando le sentenze di merito già emesse dai Giudici di primo e secondo grado, affermando il principio che nessuna circostanza può portare a concludere che la spinta aziendale verso una maggiore produttività possa avvenire senza rispetto delle direttive interne.
CORTE DI CASSAZIONE sez. lavoro n.25306 del 01.12.09
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Investitori finanziari: oneri minimi per la Banca nei confronti degli operatori qualificati.
Pubblicato il:
07/01/2010
Con la sentenza n.12138 del 26.05.09 la Cassazione, I sez. civile, ha affermato il principio, più favorevole agli intermediari finanziari, nell'ambito della delicata questione delle garanzie per gli investitori finanziari, oggetto di numerose sentenze di merito (assolutamente non univoche) nel recente passato, secondo il quale la Banca non è tenuta ad alcuna verifica se l'investitore autocertifica la qualifica di operatore qualificato, assegnando l'onere della prova al cliente che volesse comunque vedere affermata la propria inesperienza in materia.
La Suprema Corte ha infatti deciso, con la predetta sentenza, una causa promossa da una s.p.a. innanzi al Tribunale di Torino per la condanna di una Banca alla restituzione di ca. tre miliardi e mezzo di vecchie lire per un'operazione di swap di trenta milioni di marchi tedeschi, realizzata nel 1992.
La sentenza in esame è motivata sulla scorta del Regolamento Consob n.5387 del 1991, assunto su delega legislativa, il quale ha stabilito che agli operatori qualificati non si applicano le norme di salvaguardia previste per gli altri operatori non qualificati ed ha, in particolare, individuato come qualificati "ogni società o persona giuridica in possesso di una specifica competenza ed esperienza in materia di operazioni in valori mobiliari espressamente dichiarata per iscritto (.)". Disposizione nella sostanza rimasta inalterata con l'emanazione del T.U.F.
La sentenza in esame ha quindi chiarito che, ai fini delle tutele previste in favore degli investitori finanziari, la natura di operatore qualificato dipende dalla contemporanea presenza (così nella fattispecie sottoposta all'esame della Suprema Corte) di due elementi: l'esistenza di una competenza specifica in materia di operazioni mobiliari e di una dichiarazione scritta da parte dell'investitore che attesti tale competenza.
Secondo la Cassazione la norma è indirizzata a richiamare l'attenzione del cliente sull'importanza della dichiarazione rilasciata all'intermediario finanziario, al punto che lo stesso è svincolato dall'obbligo di svolgere un accertamento specifico sull'effettiva rispondenza tra il contenuto della dichiarazione e la situazione di fatto effettiva.
In presenza dei predetti due elementi, spetta quindi al cliente sostenere (e provare) la mancata corrispondenza tra la dichiarazione sottoscritta e la realtà (ad esempio mediante l'esistenza di elementi contrari che emergano dalla documentazione già in possesso dell'intermediario finanziario). Ma nel caso in esame la società attrice non è stata in grado di produrre elementi in grado di corroborare la propria tesi volta a vedere riconosciuta la propria non qualificata esperienza in materia.
CORTE DI CASSAZIONE I sez. civile n.12138 del 26.05.09
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Deve considerarsi valida la notificazione effettuata presso la sede effettiva, anziche' presso la sede legale di una societa' avente personalita' giuridica
Pubblicato il:
20/12/2009
Deve considerarsi valida la notificazione effettuata presso la sede effettiva, anziche' presso la sede legale di una societa' avente personalita' giuridica, operando, anche ai fini della disciplina delle notificazioni contenuta nell'articolo 145 c.p.c., la disposizione di cui all'articolo 46 c.c., comma 2, secondo la quale, quando la sede legale della societa' sia diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare sede anche quest'ultima (Cass. 17519/2003; 3620/2004; 2671/2005), e cio' in quanto nella sede effettiva operano gli organi amministrativi della societa' e i suoi dipendenti, il che consente di riconoscerla come luogo o stabilimento utilizzato per l'accentramento dei rapporti interni o con i terzi (Cass. 9978/2000; 7037/2004).
Corte di Cassazione Sezione Tributaria Civile, Sentenza del 29 luglio 2009, n. 17590
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Le sentenze di accertamento (così come quelle costitutive) non hanno l'idoneità ad avere efficacia anticipata rispetto al momento del passaggio in giudicato
Pubblicato il:
25/10/2009
Al di fuori delle statuizioni di condanna consequenziali, le sentenze di accertamento (così come quelle costitutive) non hanno l'idoneità, con riferimento all'art. 282 c.p.c., ad avere efficacia anticipata rispetto al momento del passaggio in giudicato, atteso che la citata norma, nel prevedere la provvisoria esecuzione delle sentenze di primo grado, intende necessariamente riferirsi soltanto a quelle aventi contenuto di condanna suscettibili dei procedimenti di esecuzione disciplinati dal terzo libro del codice di rito civile.
(Corte di Cassazione Sezione 2 Civile, Sentenza del 26 marzo 2009, n. 7369)
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I sindaci e gli amministratori della società fallità sono responsabili per le perdite riconducibili alla mala gestio
Pubblicato il:
26/09/2009
Nell'azione di responsabilità promossa dalla curatela fallimentare della società fallita nei confronti degli ex amministratori ed ex sindaci la mala gestio va valutata secondo il criterio della diligenza dovuta dal mandatario, anche indipendentemente dalla violazione di specifiche disposizioni di legge o di singole clausole statutarie, sicché non sono sottoposte a sindacato di merito le scelte gestionali discrezionali, anche se presentino profili di alea economica superiori alla norma, ma resta invece valutabile la diligenza mostrata nell'apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all'operazione da intraprendere, così da non esporre l'impresa a perdite, altrimenti prevedibili. (Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 12 agosto 2009, n. 18231)
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E' valida la notifica alla società effettuata presso la sede effettiva anziche presso la sede legale
Pubblicato il:
25/09/2009
Deve considerarsi valida la notificazione effettuata presso la sede effettiva, anziche' presso la sede legale di una societa' avente personalita' giuridica, operando, anche ai fini della disciplina delle notificazioni contenuta nell'articolo 145 c.p.c., la disposizione di cui all'articolo 46 c.c., comma 2, secondo la quale, quando la sede legale della societa' sia diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare sede anche quest'ultima (Cass. 17519/2003; 3620/2004; 2671/2005), e cio' in quanto nella sede effettiva operano gli organi amministrativi della societa' e i suoi dipendenti, il che consente di riconoscerla come luogo o stabilimento utilizzato per l'accentramento dei rapporti interni o con i terzi
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La conoscenza di dati e informazioni sull'attività della società e dei suoi clienti non può, di per sè, costituire un illecito
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15/07/2009
Quando, pur avendo accertato che un dipendente di una società trasmetta a terzi dati ed informazioni sulla attività di questa e dei suoi clienti, e manifesti l'intenzione di sottrarre i programmi informatici ed i libri della azienda, ma venga scoperto prima che sia prodotto un pregiudizio, giuridicamente rilevante e di qualsiasi natura, in danno di chi abbia diritto alla segretezza di tali documenti, non si consuma il reato di cui all'art. 621 c.p., che esige il nocumento.
(Corte di Cassazione Sezione 5 Penale, Sentenza del 27 aprile 2009, n. 17744)
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In tema di società cooperativa a responsabilità limitata il rapporto tra la società e l'amministratore non è qualificabile come rapporto di lavoro
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05/07/2009
In tema di società cooperativa a responsabilità limitata, il rapporto intercorrente tra la società e l'amministratore, al quale è affidata la gestione sociale, è di immedesimazione organica, e non può essere qualificato come rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione continuata e coordinata, dovendo invece essere ascritto all'area del lavoro professionale autonomo; ne consegue che il disposto dell'art. 36, primo comma, Cost., relativo al diritto ad una retribuzione proporzionata e sufficiente, pur costituendo norma immediatamente precettiva e non programmatica, non è applicabile al predetto rapporto, per cui è legittima la previsione statutaria di gratuità delle relative funzioni.
(Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 1 aprile 2009, n. 7961)
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proprietario di una vetrina telematica deve essere autorizzato dall'amministrazione del Comune di residenza proprio come se aprisse un negozio fronte strada
Pubblicato il:
29/05/2009
Il proprietario del punto vendita online è obbligato a comunicare preventivamente l'avvio dell'attività all'amministrazione competente che dovrà verificare il possesso dei requisiti previsti dalla disciplina del commercio. (Corte di cassazione - Sezione II civile - Sentenza 27 maggio 2009 n. 12355)
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L'eccedenza dell'atto compiuto dall'amministratore di società di capitali rispetto ai limiti dell'oggetto sociale non realizza un 'ipotesi di nullità, ma semmai di inefficacia e di inopponibilità nei rapporti con i terzi
Pubblicato il:
24/05/2009
L'eccedenza dell'atto compiuto dall'amministratore di società di capitali rispetto ai limiti dell'oggetto sociale, ovvero il suo compimento al di fuori dei poteri conferiti, non realizza un 'ipotesi di nullità, ma semmai di inefficacia e di inopponibilità nei rapporti con i terzi, in ordine alla quale è rimesso alla società e solo ad essa il potere di respingere gli effetti di quell'atto, di assumerli ex tunc, attraverso la ratifica, o ancora di farli preventivamente propri, attraverso una deliberazione autorizzativa.
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All'interno della società per azioni, al direttore generale può essere estesa la stessa disciplina prevista per la responsabilità degli amministratori
Pubblicato il:
27/01/2009
All'interno della società per azioni, al direttore generale (nella specie di s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa) può essere estesa la stessa disciplina prevista per la responsabilità degli amministratori qualora la sua nomina sia stata prevista nell'atto costitutivo oppure sia stata deliberata dall'assemblea o dal consiglio di amministrazione, entrando in questi casi la sua figura, in posizione apicale, a far parte della struttura tipica della società. Al di fuori di tali ipotesi non esiste alcuna previsione normativa che consenta di estendere al direttore generale il regime di responsabilità, di per sé già eccezionale e speciale, riguardante gli amministratori. (Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 5 dicembre 2008, n. 28819=
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