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Non è né illogica né irragionevole la scelta di irrogare una sanzione destitutoria al militare appartenente alla Guardia di Finanza il quale risulti aver fatto uso di una sostanza stupefacente

Pubblicato il: 01/05/2012


Incontestata l'ampia discrezionalità che connota le valutazioni dell'amministrazione in ordine alla sanzione disciplinare da infliggere a fronte delle condotte accertate, non è né illogica né irragionevole la scelta di irrogare una sanzione destitutoria al militare appartenente alla Guardia di Finanza il quale risulti aver fatto uso di una sostanza stupefacente, tenuto conto in primo luogo che l'appartenenza a un Corpo che è istituzionalmente preposto - fra l'altro - al contrasto allo spaccio e alla diffusione degli stupefacenti impone di valutare la condotta ascritta con la dovuta severità. Consiglio di Stato, Sezione 4, Sentenza 15 marzo 2012, n. 1452

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E' legittimo il provvedimento adottato dal Ministero dell'Interno recante l'abbassamento della qualifica finale conseguita dal carabiniere nelle schede valutative precedenti a quella impugnata, se motivato con un decadimento delle doti di lealtà, senso di responsabilità e senso del dovere consolidate nel suo patrimonio morale e caratteriale

Pubblicato il: 01/05/2012


E' legittimo il provvedimento adottato dal Ministero dell'Interno recante l'abbassamento della qualifica finale conseguita dal carabiniere nelle schede valutative precedenti a quella impugnata, qualora motivato con un decadimento di quelle doti di lealtà, senso di responsabilità e senso del dovere che apparivano fermamente consolidate nel suo patrimonio morale e caratteriale e nel conseguente venir meno del rapporto di fiducia, idoneo ad inevitabilmente determinare la immediata necessità di sollevare l'interessato dall'incarico e trasferirlo al altro reparto. I giudizi formulati dalle competenti autorità in sede di redazione della documentazione caratteristica del personale militare sono, invero, connotati da ampia discrezionalità tecnica, attenendo al merito dell'azione amministrativa, tale che trattandosi di mere valutazioni, connotate nei termini di cui innanzi, e non già di esercizio di poteri di contestazione di specifici addebiti inerenti la violazione di doveri d'ufficio, nei documenti caratteristici non si rende necessario indicare particolari fatti commissivi per sorreggere il giudizio negativo sul modo in cui il dipendente ha esercitato le sue funzioni, in quanto necessario e sufficiente che la documentazione esprima in termini riassuntivi e logicamente coerenti le caratteristiche essenziali del valutando. Trattasi, dunque, di giudizi che non necessitano di motivazioni particolarmente estese, essendo sufficiente che emerga in maniera chiaramente logica la giustificazione dell'eventuale giudizio negativo o non particolarmente favorevole. Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa Trentino Alto Adige - Bolzano, Sezione A, Sentenza 21 marzo 2012, n. 105

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Il Carabiniere che ha una relazione extraconiugale può essere costretto dal superiore a troncare la relazione

Pubblicato il: 22/06/2008


E' lecito per un superiore dell'Arma dei Carabinieri, imporre a un suo sottoposto di interrompere la relazione extra coniugale dallo stesso intrattenuta e ciò al fine di pregiudicare il prestigio delle Forse armate. E' qaunto stabilito dalla Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione con sentenza n. 24414/2008. l'assunto trova fondamento trova giustificazione nel fatto che l'articolo 545 del Regolamento di disciplina militare, prevede che i militari, in ogni circostanza, tengano una condotta esemplare e ciò proprio a salvaguardia del prestigio delle Forze armate.
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Per gli atti delittuosi perpretati nei confronti di cittadini italiani in Iraq, il giudice italiano è giurisdizionalmente incompetente

Pubblicato il: 14/02/2008


L'uccisione e il ferimento di funzionari del Sismi operanti in Iraq costituisce delitto politico ai sensi dell'articolo 8 del Cp punibile a richiesta del ministro della Giustizia. Le forze armate operanti in territorio iracheno sono soggette alla propria legge nazionale secondo il principio della legge della bandiera. Di fronte ad atti delittuosi perpetrati da un soldato degli Stati Uniti nei confronti di cittadini italiani deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana. (Corte d'Assise Roma, Sezione 3 Penale,Sentenza del 3 gennaio 2008, n. 21)

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Per i reati commessi in Iraq deve essere applicato il codice di pace più favorevole

Pubblicato il: 09/11/2007


Al personale militare partecipante alla missione in Iraq la sopravvenuta e più favorevole disciplina dettata dal Codice penale militare di pace, secondo l'articolo 2 comma 26, della legge 4 agosto 2006 n. 247, si applica anche per i reati commessi prima della sua entrata in vigore, a norma dell'articolo 2, comma 4, del Cp. Nella fattispecie in materia di appropriazione di cosa smarrita di cui all'articolo 236 del Cpmp, commessa in data antecedente all'entrata in vigore della citata legge, la Corte di Cassazione, Sezione 1 Penale, con sentenza del 4 luglio 2007, n. 25811 ha ritenuto di dover escludere l'applicabilità del più grave regime sanzionatorio stabilito dall'articolo 47 del codice penale militare di guerra.


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