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Al momento di scegliere la forma di gestione di un servizio pubblico la P.A. è tenuta a motivare la scelte che concretamente effettua, specie in riferimento al caso di affidamento "in house"
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01/05/2012
L'Amministrazione pubblica è tenuta al momento di scegliere la forma di gestione di un servizio pubblico, previa valutazione comparativa tra quelle previste dalla legge, a motivare la scelte che concretamente effettua, specie in riferimento al caso di affidamento "in house", in cui è sempre necessaria la motivazione della scelta amministrativa. Ed infatti, se è vero che può pure rivelarsi non necessaria un'apposita ed approfondita motivazione della scelta finale in questo senso eseguita, è altrettanto vero che, nella fase precedente alla manifestazione della propria scelta finale, la P.A. deve dimostrare non solo la sussistenza dei presupposti richiesti per l'autoproduzione, ma anche la convenienza rispetto all'affidamento della gestione del servizio a soggetti terzi, perché, in difetto, la scelta sarebbe del tutto immotivata e contraria al principio di buona amministrazione cui deve conformarsi l'operato della P.A..
Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Roma, Sezione 1, Sentenza 28 marzo 2012, n. 2935
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Gli appalti, invero, devono sempre essere affidati ad un prezzo che consenta un adeguato margine di guadagno per le imprese, ritenendosi che le acquisizioni in perdita porterebbero gli affidatari ad una negligente esecuzione, oltre che ad un probabile contenzioso
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01/05/2012
Un utile di impresa esiguo non denota di per sé l'inaffidabilità dell'offerta economica, seppure l'utile non può ridursi ad una cifra meramente simbolica. Gli appalti, invero, devono sempre essere affidati ad un prezzo che consenta un adeguato margine di guadagno per le imprese, ritenendosi che le acquisizioni in perdita porterebbero gli affidatari ad una negligente esecuzione, oltre che ad un probabile contenzioso. L'interesse del committente pubblico a poter confidare sulla regolare esecuzione del servizio deve ritenersi prevalente su quello dell'impresa ad eseguire comunque (ossia, anche in perdita o con utile aziendale pari a zero) un appalto al fine di acquisire esperienza professionale e fatturato da utilizzare in vista della partecipazione a futuri appalti. Un simile assunto costituisce portato dei principi generali posti a garanzia della serietà dell'offerta e della corretta esecuzione del contratto e trova applicazione anche a prescindere dal fatto che, nel singolo caso di specie, la legge di gara non stabilisca una percentuale minima dell'utile d'impresa e, in termini più generali, non constino previsioni normative in tal senso.
Consiglio di Stato, Sezione 3, Sentenza 11 aprile 2012, n. 2073
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Il principio di massima partecipazione alla gara si estrinseca nel rispetto del prevalente principio della tutela della libera concorrenza
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30/04/2012
Il principio di massima partecipazione alla gara non va tutelato in senso assoluto, ma deve estrinsecarsi nel rispetto del prevalente principio della tutela della libera concorrenza; tutela, questa, che si realizza - a sua volta - mediante la tutela della parità di trattamento dei concorrenti e, quindi, con il necessario riconoscimento della valenza della disciplina contenuta nell'art. 90, comma 8, del D.L.vo 163 del 2006 (in forza del quale ai concorrenti ad una procedura di scelta del contraente da parte della Pubblica Amministrazione deve essere riconosciuta un'omogenea posizione, ex se implicante la più rigorosa parità di trattamento, dovendo comunque essere valutato se lo svolgimento di pregressi affidamenti presso la stessa stazione appaltante possa aver creato degli speciali vantaggi incompatibili con i principi di libera concorrenza e di parità di trattamento) quale espressione di un principio generale del "sistema" (cfr. in tal senso Cons. Stato, Sez. IV, 3 maggio 2011 n. 2650). (Fonte: Amb.Dir.)
Consiglio di Stato, Sezione 4, Sentenza 23 aprile 2012, n. 2402
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La sussistenza del requisito della regolarità contributiva, necessario per la partecipazione alle procedure di gara pubblica, deve essere verificata con riferimento al momento ultimo previsto per la presentazione delle offerte
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28/09/2011
La sussistenza del requisito della regolarità contributiva, necessario per la partecipazione alle procedure di gara pubblica, deve essere verificata con riferimento al momento ultimo previsto per la presentazione delle offerte. Ne consegue l'irrilevanza di una regolarizzazione successiva della posizione contributiva, la quale, se può risolvere il contenzioso dell'impresa con l'ente previdenziale, non potrà tuttavia in alcun modo sovvertire l'oggettivo dato di fatto dell'irregolarità ai fini della singola gara. Dicasi lo stesso anche per sistemazioni debitorie postume effettuate a mezzo di compensazioni, come risulta avvenuto nel caso concreto.
Consiglio di Stato Sezione 5, Sentenza del 16 settembre 2011, n. 5194
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La commissione giudicatrice di una gara d'appalto può redigere un unico verbale delle sedute svolte
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28/09/2011
La commissione giudicatrice di una gara d'appalto può redigere un unico verbale delle sedute svolte. Di talché, è legittimo l'accorpamento in un unico atto della verbalizzazione di varie sedute della commissione ed anche la sua redazione non contestuale al compimento delle operazioni di gara, sempre che ciò non comporti violazioni della regolarità e imparzialità della procedure, che è onere del partecipante, in caso di impugnazione, evidenziare in concreto. (Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Roma , Sentenza del 22 settembre 2011, n. 7510)
Tribunale Amministrativo Regionale Lazio - Roma , Sentenza del 22 settembre 2011, n. 7510
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Va condannata al risarcimento del danno da perdita di chance la ditta nel caso in cui un suo incaricato abbia dolosamente omesso di consegnare un plico contenente l'offerta necessaria per la partecipazione ad una gara d'appalto
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27/11/2010
Va condannata al risarcimento del danno da perdita di chance la ditta nel caso in cui un suo incaricato abbia dolosamente omesso di consegnare un plico contenente l'offerta necessaria per la partecipazione ad una gara d'appalto, configurandosi in questo caso l'impossibilità di vincere la gara. L'accertamento e la liquidazione di tale perdita sono devoluti al giudice di merito e se adeguatamente motivati sono insindacabili in sede di legittimità.
La perdita di chance costituita dalla privazione della possibilità di vincere un concorso, configura un danno attuale e risarcibile sempre che ne sia provata la sussistenza anche secondo un calcolo di probabilità o per presunzioni. Il danno patrimoniale da perdita di chance è un danno futuro, consistente non nella perdita di un vantaggio economico, ma nella perdita della mera possibilità di conseguirlo, secondo una valutazione "ex ante" da ricondursi, diacronicamente, al momento in cui il comportamento illecito ha inciso su tale possibilità in termini di conseguenza dannosa potenziale.
Corte di Cassazione Sezione 3 Civile, Sentenza del 7 ottobre 2010, n. 20808
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E' legittimo il diniego di permesso di costruire percheggi interrati in zona sottoposta a vincolo cimiteriale
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15/11/2010
Con la sentenza n. 6671/2010 del 19 settembre 2010, la sezione V del Consiglio di Stato ha affrontato la questione della edificabilità in zone sottoposte a vincolo cimiteriale.
In particolare, ha affermato, aderendo all'orientamento ormai consolidato in giurisprudenza, che in materia di vincolo cimiteriale la salvaguardia del rispetto del vincolo cimiteriale "si pone alla stregua di un vincolo assoluto di inedificabilità che non consente in alcun modo l'allocazione sia di edifici, che di opere incompatibili col vincolo medesimo, in considerazione dei molteplici interessi pubblici che tale fascia di rispetto intende tutelare e che possono enuclearsi nelle esigenze di natura igienico sanitaria, nella salvaguardia della peculiare sacralità che connota i luoghi destinati all'inumazione e alla sepoltura, nel mantenimento di un'area di possibile espansione della cinta cimiteriale.
Trattandosi di un vincolo assoluto, il Consiglio di Stato esclude che possa farsi riferimento al carattere derogatorio di cui all'art. 9 della L. n. 122/89, in quanto, anche il parcheggio interrato, in quanto struttura servente all'uso abitativo e, comunque, posta nell'ambito della fascia di rispetto cimiteriale, rientra tra le costruzioni edilizie del tutto vietate.
Consiglio di Stato, 19 settembre 2010 n.6671
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La mancata apposizione delle firme sulla busta contenente l'offerta può comportare l'esclusione dalla gara se il bando lo prevede
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15/11/2010
Con la sentenza n. 7219/2000 del 30 settembre 2010, la sezione V del Consiglio di Stato è tornata ad affrontare la questione della regolarità formale dell'offerta in sede di gara di appalto.
Più precisamente i Giudici di Palazzo Spada hanno riformato una sentenza del Tar Torino che aveva valutato come sproporzionata la sanzione dell'esclusione dalla gara di una ditta per mancata apposizione delle firme sui lembi laterali della busta contenente l'offerta.
Il Consiglio di Stato ha quindi accolto l'appello proposto dalla ditta controinteressata, rilevando che l'apposizione delle firme sui lembi della busta contenente l'offerta può comportare l'esclusione dalla gara ove prevista dal bando.
Consiglio di Stato, 30 settembre 2010 n.7219
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Nell'appalto di opere pubbliche l'onere di denuncia dei vizi detreminati da fatti continuativi diventa operativo quando la potenzialità del danno è oggettivamente apprezabile
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25/10/2010
Nell'appalto di opere pubbliche, l'onere di immediata denuncia di ogni fatto connesso all'esecuzione dell'opera, che l'appaltatore ritenga produttivo di conseguenze patrimoniali a sè sfavorevoli, è espressione di un principio generale, e pertanto sussiste anche riguardo ai fatti cosiddetti continuativi, come quelli prodotti da una causa costante o da una serie causale di non immediata rilevanza onerosa: rispetto a tali fatti il detto onere diventa operativo quando la potenzialità dannosa del fatto si presenti obiettivamente apprezzabile, secondo i criteri della diligenza e della buona fede, da parte dell'appaltatore, e questi disponga di dati sufficienti per segnalare alla stazione appaltante le cause delle situazioni per lui pregiudizievoli ed il presumibile onere economico, salvo poi a precisarne l'entità nelle successive registrazioni o in chiusura del conto finale.
Tribunale Roma Sezione 9 Civile, Sentenza del 10 settembre 2010, n. 18112
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E' legittima la rchiesta di risarcimento di un'impresa che non ha vinto l'appalto perchè la Pa ha accolto una domanda incompleta
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14/06/2010
La domanda risarcitoria formulata nei confronti della P.A., dalla società classificatasi al secondo posto in occasione dell'illegittima aggiudicazione della procedura di appalto in favore della controinteressata - che abbia omesso di depositare l'autocertificazione della regolarità contributiva e l'insussistenza di cause di esclusione - , è fondato relativamente all'"an" senza dare immediata definizione del "quantum" essendo necessario e sufficiente che a tal fine si forniscano i criteri cui la P.A. dovrà attenersi nella successiva fase della liquidazione dei danni. La responsabilità della P.A. che si configura in siffatta ipotesi, è una responsabilità derivante dalla lesione di interessi legittimi per effetto della violazione dei canoni di imparzialità, correttezza, buona amministrazione, legata a negligenza, omissioni ed errori interpretativi non scusabili.
Consiglio di Stato Sezione 6, Sentenza del 27 aprile 2010, n. 2384
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Appalti - imprese collegate- no all'esclusione automatica
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19/02/2010
Il Consiglio di Sato chiarisce che la semplice constatazione dell'esistenza di un rapporto di controllo tra imprese non è sufficiente affinché l'amministrazione aggiudicatrice possa escludere automaticamente tali imprese dalla procedura di aggiudicazione dell'appalto senza verificare se un tale re automaticamente tali imprese dalla procedura di aggiudicazione dell'appalto senza verificare se un tale rapporto abbia avuto un impatto concreto sul loro rispettivo comportamento nell'ambito di questa procedura.
Consiglio di Sato sez.VI 25.01.2010 n.247
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La previsione esplicita della possibilità di presentare varianti progettuali in sede di offerta è oggi generalizzata dall'art. 76, del d.lgs. n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici) per qualsivoglia appalto
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12/02/2010
La previsione esplicita della possibilità di presentare varianti progettuali in sede di offerta è oggi generalizzata dall'art. 76, del d.lgs. n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici) per qualsivoglia appalto, come derivante dalle direttive comunitarie 2004/17 e 2004/18. La scelta del legislatore comunitario riposa sulla circostanza che, allorquando il sistema di selezione delle offerte sia basato sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la stazione appaltante gode di maggiore discrezionalità e soprattutto sceglie il contraente valutando non solo criteri matematici, ma la complessità dell'offerta proposta.In altri termini, deve ritenersi insito nella scelta di tale criterio selettivo che sia consentito alle imprese proporre quelle variazioni migliorative rese possibili dal possesso di peculiari conoscenze tecnologiche, purché non vengano alterati i caratteri essenziali delle prestazioni richieste dalla lex specialis, a condizione cioè che non venga stravolto l'oggetto del contratto e che la proposta tecnica risulti migliorativa rispetto al progetto base, nel rispetto delle esigenze della pubblica amministrazione (tra le tante, T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. II, 29 ottobre 2008, n. 1480).
Tribunale Amministrativo Regionale ABRUZZO - Pescara Sezione 1, Sentenza del 1 dicembre 2009, n. 1096
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Le polizze di assicurazione cauzione appalti pubblici hanno natura di polizze fideiussorie, soggette al all'ordinaria prescrizione decennale e non a quella annuale del diritto al pagamento delle rate di premio
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27/10/2009
Deve essere disattesa l'eccezione di prescrizione del credito vantato sulla base di polizze di assicurazione cauzione appalti pubblici, per decorso del termine previsto dall'articolo 2952 del Cc. Ciò in quanto trattandosi di polizze fideiussorie le quali, pur presentando peculiarità inerenti al rapporto assicurativo, hanno una prevalente funzione di garanzia e costituiscono delle fideiussioni; conseguentemente sono soggette alla relativa regolamentazione e, in particolare, all'ordinaria prescrizione decennale e non a quella annuale del diritto al pagamento delle rate di premio, né ad altra prescrizione breve. (Tribunale Roma Sezione 8 Civile, Sentenza del 3 giugno 2009, n. 12151)
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Lutile economico che sarebbe derivato dallesecuzione dellappalto e che sarebbe spettato sicuramente allimpresa è riconosciuto solo ove la stessa possa documentare di non aver potuto utilizzare le maestranze ed i mezzi, lasciati disponibili, per l
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22/05/2009
Lutile economico che sarebbe derivato dallesecuzione dellappalto e che sarebbe spettato sicuramente allimpresa ricorrente e che la giurisprudenza riconosce nella misura del 10% è applicabile solo nel caso in cui limpresa possa documentare di non aver potuto utilizzare le maestranze ed i mezzi, lasciati disponibili, per lespletamento di altri servizi. Nel caso in cui, invece, tale dimostrazione non sia stata offerta è da ritenere che limpresa possa aver ragionevolmente riutilizzato mezzi e manodopera per lo svolgimento di altri analoghi lavori o di servizi o di forniture, così vedendo in parte ridotta la propria perdita di utilità; in tale ipotesi il risarcimento può essere ridotto in via equitativa, in misura pari al 5% dellofferta dellimpresa.
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È legittimo richiedere alle imprese che partecipano alle gare di appalto requisiti di capacità economica e finanziaria più rigorosi e superiori rispetto a quelli minimi previsti dalla legge
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18/04/2009
E' infondata la contestazione dell'assunta illegittimità della norma del disciplinare di gara, atta a limitare la partecipazione all'appalto pubblico delle ATI che siano in possesso di un patrimonio netto pari almeno a due milioni di euro. Difatti, essendo l'amministrazione appaltante, titolare di un potere discrezionale in ordine alla scelta dei requisiti di partecipazione alla gara, e ciò al fine di garantire che prendano parte all'appalto soggetti particolarmente qualificati, in grado di garantire solvibilità ed efficienza, laddove la previsione del limite patrimoniale non limiti la libera concorrenza tra le imprese e non sia manifestatamene irragionevole, irrazionale, arbitraria, sproporzionata, illogica o contraddittoria, deve ritenersi infondata la pretesa illegittimità della norma in questione. (Consiglio di Stato Sezione 5, Sentenza del 2 febbraio 2009, n. 525)
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Appalti pubblici e divieto di partecipazione
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28/02/2009
Il divieto di partecipare alle gare per appalti pubblici, nel caso di imprese che siano tra loro in condizioni di collegamento, può essere accertato dalla stazione appaltante, sulla base di indizi presuntivi, quali: la presenza di stretti legami familiari tra le imprese; intrecci di proprietà, tra le composizione societarie e tra gli organi amministrativi e tecnici; la medesima veste grafica e gli stessi caratteri e contenuti delle dichiarazioni resi da entrambe le società in sede di gara. (Consiglio di Stato, Sezione V,
Decisione 3 luglio 2007 - 7 maggio 2008, n. 2087)
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La stazione appaltante dispone di una certa discrezionalità nel fissare i requisiti di partecipazione alla singola gara, in modo più rigoroso ed anche in numero superiore rispetto a quelli minimi previsti dalla legge
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25/02/2009
La stazione appaltante dispone di una certa discrezionalità nel fissare i requisiti di partecipazione alla singola gara, in modo più rigoroso ed anche in numero superiore rispetto a quelli minimi previsti dalla legge. Perciò, l'Amministrazione è legittimata ad introdurre, nella lex specialis della gara d'appalto che intende indire, disposizioni atte a limitare la platea dei concorrenti onde consentire la partecipazione alla gara stessa di soggetti particolarmente qualificati, specie per ciò che attiene al possesso di requisiti di capacità tecnica e finanziaria, tutte le volte in cui tale scelta non sia eccessivamente quanto irragionevolmente limitativa della concorrenza. Inoltre, la relativa scelta può essere sindacata dal giudice amministrativo in sede di legittimità solo in quanto sia manifestamente irragionevole, irrazionale, arbitraria, sproporzionata, illogica o contraddittoria. (Consiglio di Stato Sezione 5, Sentenza del 2 febbraio 2009, n. 525)
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Appalto di servizi pubblici e offerta anomala
Pubblicato il:
21/01/2009
Ai fini dell'aggiudicazione di un appalto pubblico, è consentito in sede di contraddittorio per la verifica dell'anomalia dell'offerta un limitato rimaneggiamento dei suoi elementi, a condizione che non venga modificata la proposta contrattuale e non venga alterata la sua logica complessiva (in funzione di questo principio è stato ritenuto consentito il ricalcolo del costo del lavoro, con riduzione del costo per addetto, purché mantenuto entro i termini previsti per il contratto collettivo nazionale delle imprese del settore, laddove il costo del lavoro anche dopo la correzione apportata risulta calcolato correttamente).
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La firma dell'avvocato a margine dei fogli non può considerarsi assimilabile alla sigla dell'atto in calce. Infatti, per impedire l'estromissione dalla gara l'equipollenza dell'adempimento deve risultare in maniera oggettiva
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19/12/2008
Non può considerarsi equipollente ad una sottoscrizione in calce una firma a margine di tutti i fogli, atteso che, in tale ipotesi, non si può escludere che manchi la consapevolezza dell'impegno in capo all'autore della sottoscrizione e non si può neppure escludere che le sottoscrizioni seriali siano state apposte su fogli in bianco prima della loro compilazione. Pertanto è da considerarsi legittimo il provvedimento di esclusione da una gara di appalto di una ditta che, nel rendere una dichiarazione prescritta dal bando, abbia omesso di sottoscrivere in calce la dichiarazione stessa, limitandosi solo a firmare la dichiarazione a margine di ciascun foglio di cui si componeva.
(Consiglio di Stato Sezione 5, Sentenza del 8 ottobre 2008, n. 4959)
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In tema di appalti pubblici, di opera pubblica, ove voglia contestare la contabilizzazione dei corrispettivi effettuata dall'amministrazione è tenuto a iscrivere tempestivamente apposita riserva nel registro di contabilità o in altri appositi docume
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26/11/2008
In tema di appalti pubblici, dal combinato disposto degli articoli 16, 54 e 64 del Rd 350/1895 e 26 del Dpr 1063/1962 si ricava che l'appaltatore di opera pubblica, ove voglia contestare la contabilizzazione dei corrispettivi effettuata dall'amministrazione e/o avanzare pretese comunque idonee a incidere sul compenso complessivo spettantegli, è tenuto a iscrivere tempestivamente apposita riserva nel registro di contabilità o in altri appositi documenti contabili; a esporre, poi, nel modo e nei termini indicati dalla legge, gli elementi idonei a individuare la sua pretesa nel titolo e nella somma; e a confermare, infine, la riserva all'atto della sottoscrizione del conto finale. Ne consegue che l'impresa che, pur avendo tempestivamente formulato la riserva, non la riproduca e non la espliciti nei termini e nei documenti previsti dalle citate norme, decade dalle relative domande; e nella medesima preclusione detta impresa incorre ove abbia iscritto tempestiva riserva, senza reiterare le richieste che a essa si riferiscono in sede di liquidazione del conto finale, atteso che siffatta omissione è incompatibile con l'intenzione di persistere nella pretesa avanzata in precedenza, derivando dalla mancata conferma una presunzione relativa di accettazione del conto finale, superabile soltanto con la prova della positiva volontà dell'appaltatore di non accettarlo. (Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 21 dicembre 2007, n. 27086)
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