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La valutazione della somiglianza tra due marchi non può limitarsi a prendere in considerazione solo una componente di un marchio complesso e a paragonarla con un altro marchio

Pubblicato il: 01/05/2012


La valutazione della somiglianza tra due marchi non può limitarsi a prendere in considerazione solo una componente di un marchio complesso e a paragonarla con un altro marchio. Occorre, invece, operare il confronto esaminando i marchi nel loro complesso. Ricorso di annullamento proposto dal titolare del marchio nazionale figurativo che include gli elementi denominativi "AJ ARMANI JEANS" e dei marchi denominativi nazionali "ARMANI JUNIOR", per prodotti delle classi 9, 25 e 35, avverso la decisione R 1360/2009-2 della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI) 8 luglio 2010, che annulla la decisione della divisione di opposizione recante diniego della registrazione del marchio figurativo contenente gli elementi denominativi "AJ AMICI JUNIOR", per prodotti e servizi delle rientranti nelle classi 9, 25 e 35, nel contesto dell'opposizione presentata dalla ricorrente (Fonte:V Lex) Tribunale UE, Seconda Sezione, sentenza 27 marzo 2012, causa T-420/10

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Ricorre un'ipotesi di contraffazione del marchio se nel nome a dominio la la differenziazione tra i suffissi ".it" e ".com" nel domain name non èsufficiente ad escludere la confondibilità dei contrapposti segni distintivi

Pubblicato il: 30/04/2012


Il nome a dominio o domain name sulla Rete Internet può essere equiparato ad un segno distintivo, sia pure atipico, di prodotti e servizi, reali e virtuali, ed esso può evidentemente entrare in conflitto con i segni distintivi tipici regolamentati per legge. Infatti il domain name, da tempo ormai, non ha più soltanto la mera funzione di versione alfabetica dell'indirizzo numerico identificativo dell'elaboratore che utilizza Internet nel sistema di comunicazione World Wide Web ma può anche acquisire, con l'utilizzo da parte degli utenti della Rete Internet di nomi di fantasia, aventi valenza di marchi o altri segni distintivi, un valore commerciale, di promozione della propria attività, e come tale essere meritevole di tutela al pari di altri segni distintivi, con applicazione analogica della normativa per essi prevista. Il nome a dominio aziendale costituisce, infatti, un segno distintivo c.d. non titolato, vale a dire non assoggettato ad una procedura amministrativa di brevettazione e registrazione ma è comunque meritevole di tutela. (Nel caso di specie la differenziazione tra i suffissi ".it" e ".com" nel domain name non è stata ritenuta sufficiente ad escludere la confondibilità dei contrapposti segni distintivi, ricorrendo dunque un'ipotesi di contraffazione del marchio). Tribunale Roma, Sezione 9 civile, Sentenza 13 marzo 2012, n. 5259

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L'attitudine della falsificazione a trarre in inganno non va valutata in relazione all'utilizzo da parte di un numero indistinto di soggetti

Pubblicato il: 25/11/2011


In tema di contraffazione, per escludere il reato di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, previsto dall'art. 474 del c.p. a tutela della fede pubblica è necessario avere ulteriori riscontri rispetto a prezzo, condizioni di vendita e qualità dell'offerente, elementi questi che rendono, infatti, solo probabile, ma non incontrovertibile, l'impossibilità di una lesione della buona fede dell'acquirente. Il falso può ritenersi solo quando i suoi requisiti materiali intrinseci siano tali da far escludere la sua originalità, non solo allo specifico compratore, ma all'intera collettività, sulla base di una valutazione ex ante riferibile a qualsiasi persona di comune discernimento e avvedutezza. Peraltro, l'attitudine della falsificazione a ingenerare confusione deve essere apprezzata non con riferimento al momento dell'acquisto, bensì in relazione alla visione degli oggetti nella loro successiva utilizzazione da parte di un numero indistinto di soggetti. Corte di Cassazione, Sezione 2 penale , Sentenza 9 agosto 2011, n. 31676

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Il fornitore del servizio - in questo caso Google - non può essere ritenuto responsabile per l'eventuale utilizzo illecito posto in essere dagli utenti del servizio stesso

Pubblicato il: 18/11/2010


La Corte di Giustizia europea ha stabilito che non si può fare pubblicità online usando come parola chiave un marchio registrato senza il consenso di chi ne detiene il diritto". Tuttavia - è questa è la vera novità - i titolari dei marchi illecitamente usati su servizi non possono far valere i loro diritti sull'"intermediario" - nel caso di specie Google - bensì sugli inserzionisti che, pubblicizzano marchi concorrenti sfruttando, come parole chiave, i nomi registrati di altre società. L'azione legale era stata intentata dalla Vuitton dopo aver constatato la pubblicizzazione di siti che offrivano imitazioni di prodotti commercializzati dalla stessa società utilizzando, su Adsense, marchi registrati di proprietà dalla Vuitton stessa. Corte di giustizia dell'Unione Europea - 23 marzo 2010

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Le lettere possono costituire un marchio sicché non si può negare loro per principio un carattere distintivo

Pubblicato il: 28/10/2010


Le lettere possono costituire un marchio sicché non si può negare loro per principio un carattere distintivo. La Commissione di Ricorso dell'UAMI dopo aveva respinto la domanda di registrazione dei un marchio costituito da una sola lettera per mancanza di carattere distintivo: aveva ritenuto che poiché il marchio, è costituito dalla fedele riproduzione della lettera greca minuscola «?», senza alterazioni grafiche, i consumatori di lingua greca non avrebbero riscontrato in tale segno l'indicazione dell'origine commerciale dei prodotti oggetto dalla domanda di registrazione del marchio. Il Tribunale in primo grado e la Corte di giustizia hanno annullato tale decisione affrmando che le lettere possono costituire un marchio sicché non si può negare loro per principio un carattere distintivo, dovendosi verificare effettivamente caso per caso se il segno sia idoneo a distinguere, agli occhi del consumatore medio, i prodotti di una determinata impresa da quelli di diversa provenienza. Il carattere distintivo di un marchio deve essere sempre valutato in concreto con riferimento ai prodotti o ai servizi indicati e, anche se dalla giurisprudenza risulta che la Corte ha riconosciuto l'esistenza di alcune categorie di segni che potrebbero più difficilmente avere un carattere distintivo ab initio, essa non ha tuttavia dispensato gli uffici dei marchi dal procedere ad un esame in concreto del loro carattere distintivo. I giudici ricordano altresì come, riguardo al fatto che il segno in causa è costituito da una singola lettera senza alterazione grafica, la registrazione di un segno come marchio non sia subordinata alla constatazione di un certo livello di creatività o d'immaginazione linguistica o artistica da parte del titolare del marchio. (Sentenza Corte Giust. CE 09/09/2010, n. C 265/09 P)

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Il reato di contraffazione, ex art. 474 c.p, deve essere ravvisato anche nel caso di riproduzione di un oggetto coperto da brevetto nonostante dai disegni registrati non sia possibile desumere quale sia in concreto la forma sottoposta a tutela

Pubblicato il: 08/09/2010


Il reato di cui all'art. 474 c.p. sussiste ogniqualvolta venga accertato lo svolgimento del commercio con marchio contraffatto, non essendo necessaria una situazione tale da trarre in inganno il cliente sulla genuinita' della merce (cfr, ex plurimis, Cass. Sez. 5, sent. 15 gennaio - 5 marzo 1999, n. 3028, Derretti). Difatti la fattispecie di reato prevista dalla norma de qua e' volta a tutelare, in via principale e diretta, non la libera determinazione dell'acquirente ma la pubblica fede, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi 0 segni, distintivi, che individuano le opere dell'ingegno o i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione, trattandosi di reato di pericolo, per la cui configurazione non e' necessaria l'avvenuta realizzazione dell'inganno. Corte di Cassazione Sezione 2 Penale, Sentenza del 2 luglio 2010, n. 25073

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Confondibilità tra marchio semplice e il "cuore" del marchio complesso

Pubblicato il: 30/07/2010


La tutela concernente i c.d. marchi complessi si estende a tutti gli elementi che li compongono, con la conseguenza che è vietata la riproduzione del singolo elemento caratterizzante e che ne costituisce, per così dire, il "cuore". In tal senso, nel caso concreto, a conferma di quanto statuito dal Giudice di prime cure, si è ritenuto giusto inibire l'uso del marchio oggetto di controversia da parte dell'appellante, in quanto contenente il medesimo elemento caratterizzante presente in quello registrato ed utilizzato dall'appellato, sì da generare confusione con tale marchio particolarmente noto, attesa l'affinità dei settori di reciproca competenza, quale quello merceologico delle calzature e degli articoli di pelletteria. App. Napoli, 19-03-2010 Va.Al. c. S.p.A. Ma.Va. e altri

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Sentenza Google - Louis Vuitton: è responsabile il singolo inserzionista dei danni cagionati all'azienda

Pubblicato il: 27/07/2010


Google Francia era stata citata in causa da Louis Vuitton e da altre aziende perchè nel motore di ricerca tra le pubblicità a pagamento laterali, durante le normali ricerche, comparivano alcuni link verso siti che offrivano imitazioni di prodotti Vuitton o di concorrenti o anche di semplici negozi che si facevano forti del marchio. La corte Ue ha stabilito che il responsabile dell'uso dei marchi non è Google, ma l'inserzionista con la sentenza che così recita: "Se un marchio è stato utilizzato come parola chiave, il suo titolare non può pertanto far valere nei confronti della Google il diritto esclusivo che egli trae dal suo marchio. Egli può invece far valere tale diritto nei confronti degli inserzionisti che, mediante una parola chiave corrispondente al suo marchio, fanno visualizzare dalla Google annunci che non consentono, o consentono soltanto difficilmente, all'utente medio di Internet di sapere da quale impresa provengono i prodotti o servizi indicati nell'annuncio». A sostegno di ciò la Corte sostiene la seguente tesi, «in una situazione del genere (caratterizzata dal fatto che l'annuncio appare subito dopo che l'utente ha inserito il marchio quale parola da ricercare e è visualizzato in un momento in cui il marchio, in qualità di parola da ricercare, è parimenti indicato sullo schermo) l'utente di Internet può confondersi sull'origine dei prodotti o dei servizi. Sussiste pertanto una violazione della funzione del marchio che consiste nel garantire ai consumatori la provenienza del prodotto o del servizio (la 'funzione di indicazione di origine del marchio)». sentenza C-236/08 della Corte Ue del 23 marzo 2010.

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Valutazione della distintività dei marchi complessi contenenti elementi privi di distinzione

Pubblicato il: 27/07/2010


La Corte ha chiarito con questa decisione che i marchi sono composti quando sono formati dalla combinazione di una o più parole o uno o più segni. Ha aggiunto poi che nel caso del marchio composto questo deve essere valutato nella sua totalità, anche nel giudizio volto a valutare la presenza del carattere distintivo del marchio. E' possibile, quindi, che alcuni elementi del marchio siano privi del carattere distintivo, mentre invece, l'intero marchio, complessivamente considerato, abbia la capacità distintiva e sia, quindi, un marchio valido a tutti gli effetti. Corte Europea di Giustizia Causa C-304/06 P

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Rischio di confusione - marchio fidurativo e verbale anteriore

Pubblicato il: 27/07/2010


Nella valutazione d'insieme del rischio confusione tra un marchio nominativo anteriore e un marchio misto (nominativo e figurativo) depositato successivamente, la presenza nel secondo marchio di una rappresentazione figurativa decisamente predominante e caratterizzante impedisce qualsiasi rischio di confusione con il marchio anteriore. Escluso il rischio di confusione sulla base della comparazione dei segni, non è più necessario procedere nella valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore verbale. Tribunale di primo grado delle comunità europee - sezione terza sentenza 15 giugno 2005

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Sono legittimi gli "accordi di coesistenza" per marchi in comunione o di gruppo.

Pubblicato il: 27/07/2010


Sono legittimi i cosiddetti accordi di coesistenza, diretti a disciplinare l'uso, da parte di soggetti diversi e tra loro indipendenti, di marchi interferenti per l'identità o la confondibilità dei segni ovvero per l'identità o l'affinità dei prodotti. Tali accordi, che possono riguardare anche l'utilizzazione di uno stesso marchio, come nell'ipotesi della comunione di marchio o dei marchi di gruppo, ovvero nel caso della frammentazione di un complesso produttivo unitario in una pluralità di imprese distinte e indipendenti, non hanno carattere dispositivo, poiché non danno luogo ad alcun trasferimento dei diritti di esclusiva del titolare del marchio e neppure alla costituzione di un diritto più limitato di quelli spettanti al titolare del marchio in favore di un soggetto diverso. Essi hanno, infatti, natura obbligatoria e, come unico scopo, quello di rendere possibile la coesistenza, sul mercato di segni la cui utilizzazione potrebbe dar luogo a interferenze. A tali accordi, pertanto, non sono applicabili le norme e i principi che regolano la circolazione del marchio. Cass. Sezione i, sentenza 19 ottobre 2004 n. 20472

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la mancata utilizzazione del marchio può essere fatta valere solo in via di eccezione

Pubblicato il: 09/04/2010


In tema di decadenza del marchio per non uso, ai sensi dell'art. 89, terzo comma, del d. lgs. 4 dicembre 1992, n. 480, l'utilizzazione del marchio nell'ultimo biennio non rappresenta un elemento costitutivo dell'azione di nullità, come si desume dalla circostanza che tale norma non configura il dato relativo all'accertata scadenza del marchio per non uso da oltre due anni come elemento preclusivo all'esercizio dell'azione di nullità, ma indica detto presupposto soltanto come ostativo alla relativa dichiarazione, da far valere quindi in via di eccezione, in quanto impeditivo del verificarsi di un esito che si sarebbe altrimenti determinato. (Rigetta, Trib. Roma, 09/05/2005) Cass. civ. Sez. I Sent., 28-01-2010, n. 1906 (rv. 611400) Fondazione Vincenzo Agnesi c. Colussi S.p.A.

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Marchio registrato e parole chiave per il posizionamento del del nome di dominio su internet

Pubblicato il: 30/03/2010


Si stabilisce che nell'ambito di un servizio di posizionamento su Internet l' inserzionista non può usare come parola chiave quella identica ad un marchio registrato, a meno di ottenere il consenso del titolare. Ciò allo scopo di evitare confusione in ordine alla riferibilità del prodotto o del servizio all' azienda che lo produce o che lo offre. Ovviamente si fa riferimento all'utente medio di Internet che sia in grado di discernere se i prodotti o i servizi indicati nell'annuncio provengano dal titolare del marchio o da un'impresa economicamente connessa a quest'ultimo o invece da un terzo. Corte giustizia Unione Europea, 23 marzo 2010, n. 236

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E' illegittima anche la semplice offerta di prodotti che utilizzano marchio altrui

Pubblicato il: 17/03/2010


In tema di tutela dei marchi, il diritto di esclusiva vieta, oltre all'immissione in commercio di prodotti contraffatti, anche la semplice offerta di prodotti che indebitamente utilizzano il marchio altrui (nella specie, tramite la distribuzione di listini e depliants), mentre l'effettiva distribuzione dei prodotti sul mercato e l'ampiezza della loro vendita possono essere considerate ai fini dell'eventuale risarcimento dei danni. (Cassa con rinvio, App. Firenze, 20/09/2004) Cass. civ. Sez. I Sent., 30-07-2009, n. 17734 (rv. 609482) C.R.G. s.r.l. c. 2P KART s.r.l. Cass. civ. Sez. I Sent., 30-07-2009, n. 17734 (rv. 609482)

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In tema di tutela dei marchi, il diritto di esclusiva vieta anche la semplice offerta di prodotti che indebitamente utilizzano il marchio altrui

Pubblicato il: 15/12/2009


In tema di tutela dei marchi, il diritto di esclusiva vieta, oltre all'immissione in commercio di prodotti contraffatti, anche la semplice offerta di prodotti che indebitamente utilizzano il marchio altrui (nella specie, tramite la distribuzione di listini e depliants), mentre l'effettiva distribuzione dei prodotti sul mercato e l'ampiezza della loro vendita possono essere considerate ai fini dell'eventuale risarcimento dei danni. In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, la quale aveva affermato la liceità dell'uso del marchio di una società produttrice di pezzi di ricambio per "go-karts" da parte di un'altra società per la commercializzazione di analoghi prodotti. Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 30 luglio 2009, n. 17734

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La differenza di prezzo e di qualità non elimina il rischio di confusione tra prodotti contrassegnati da marchi simili

Pubblicato il: 13/10/2009


La differenza qualitativa tra i prodotti contrassegnati da marchi confondibili e la differenza di prezzo, anche se notevole, non elimina il rischio di confusione. Ne consegue che anche in tale ipotesi sussiste la contraffazione del marchio e l'idoneità a danneggiare l'altrui azienda.(Corte di Cassazione Sezione 1 Civile
Sentenza del 22 luglio 2009, n. 17144)

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Il reato di introduzione e commercio nello Stato di prodotti con segni falsi, tutela la fede pubblica e non gli acquirenti

Pubblicato il: 19/07/2009


Il reato di introduzione e commercio nello Stato di prodotti con segni falsi, tutela la fede pubblica - intesa come affidamento nei marchi o nei segni distintivi -e non gli acquirenti ; ai fini della sua configurabilità, pertanto, è del tutto irrilevante che l'acquirente sia in grado, avuto riguardo alla qualità del prodotto, al prezzo, al luogo dell'esposizione nonché alla figura del venditore, di escludere la genuinità del prodotto, in quanto ciò che rileva è esclusivamente la possibilità di confusione tra i marchi e non già quella tra i prodotti (Tribunale Bologna Penale, Sentenza del 17 marzo 2009, n. 763).

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La confondibilità del marchio va accertata con riferimento alla qualità dei prodotti venduti

Pubblicato il: 17/05/2009


La destinazione alla medesima esigenza alimentare non rende affini i fagioli e le patate, restando essi prodotti diversi, in quanto destinati a soddisfare specifiche e non generiche esigenze alimentari, quali pervengono al consumatore attraverso filiere di mercato che ne escludono anch'esse la reciproca concorrenza (Cass. 23787/04 v. altresì Cass. 4295/97 in ordine alla non affinità tra formaggi e salumi). Ne deriva che l'azienda di confezioni non può impedire al pellicciaio di usare il suo stesso cognome perché da trent'anni la prima opera solo nell'abbigliamento maschile e ha dunque rinunciato alla tutela in campi "contigui". (Corte di Cassazione Sezione 1 Civile, Sentenza del 4 maggio 2009, n. 10218)

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Se il transito nel mercato della vendita a stock è lesivo per la "griffe, il titolare del marchio può opporsi alla rivendita dei suoi prodotti da parte dei licenziatari

Pubblicato il: 03/05/2009


Quando la commercializzazione di prodotti di prestigio da parte del licenziatario in violazione di una clausola del contratto di licenza deve considerarsi nondimeno effettuata con il consenso del titolare del marchio, quest'ultimo può invocare tale clausola per opporsi ad una rivendita di tali prodotti sul fondamento dell'art. 7, n. 2, della direttiva 89/104, come modificata dall'Accordo sullo Spazio economico europeo, solo nel caso in cui si accerti, tenuto conto delle circostanze della fattispecie, che tale rivendita nuoce alla notorietà del marchio. (Corte di Giustizia delle Comunità europee Sezione 1, Sentenza del 23 aprile 2009, n. 59/08)

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L'uso di software pirata in uno professionale studio è reato

Pubblicato il: 13/10/2008


La condotta di duplicazione abusiva di un programma per elaboratore è punita, dall'articolo 171-bis, comma 1, della legge sul diritto d'autore, a titolo di dolo di profitto il quale, più ampio del previgente dolo di lucro, comprende anche l'intendo di destinare la copia all'uso in uno studio professionale. Non rileva, pertanto, lo scopo commerciale o imprenditoriale previsto per l'ipotesi della detenzione. (Corte di Cassazione Sezione 3 Penale, Sentenza del 19 giugno 2008, n. 25104)

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