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Integra la fattispecie criminosa di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico protetto colui che, pur se abilitato, violi le condizioni ed i limiti imposti dal titolare del sistema
Pubblicato il:
01/05/2012
Integra la fattispecie criminosa di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico protetto, prevista dall´art. 615 ter cod. pen., la condotta di accesso o di mantenimento nel sistema posta in essere da soggetto, che pur essendo abilitato, violi le condizioni ed i limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema per delimitarne oggettivamente l´accesso. Non hanno rilievo, invece, per la configurazione del reato, gli scopi e le finalità che soggettivamente hanno motivato l´ingresso nel sistema.
Corte di Cassazione, Sez. V penale, sentenza 18 aprile 2012, n. 15054
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Ricorre un'ipotesi di contraffazione del marchio se nel nome a dominio la la differenziazione tra i suffissi ".it" e ".com" nel domain name non èsufficiente ad escludere la confondibilità dei contrapposti segni distintivi
Pubblicato il:
30/04/2012
Il nome a dominio o domain name sulla Rete Internet può essere equiparato ad un segno distintivo, sia pure atipico, di prodotti e servizi, reali e virtuali, ed esso può evidentemente entrare in conflitto con i segni distintivi tipici regolamentati per legge. Infatti il domain name, da tempo ormai, non ha più soltanto la mera funzione di versione alfabetica dell'indirizzo numerico identificativo dell'elaboratore che utilizza Internet nel sistema di comunicazione World Wide Web ma può anche acquisire, con l'utilizzo da parte degli utenti della Rete Internet di nomi di fantasia, aventi valenza di marchi o altri segni distintivi, un valore commerciale, di promozione della propria attività, e come tale essere meritevole di tutela al pari di altri segni distintivi, con applicazione analogica della normativa per essi prevista. Il nome a dominio aziendale costituisce, infatti, un segno distintivo c.d. non titolato, vale a dire non assoggettato ad una procedura amministrativa di brevettazione e registrazione ma è comunque meritevole di tutela. (Nel caso di specie la differenziazione tra i suffissi ".it" e ".com" nel domain name non è stata ritenuta sufficiente ad escludere la confondibilità dei contrapposti segni distintivi, ricorrendo dunque un'ipotesi di contraffazione del marchio).
Tribunale Roma, Sezione 9 civile, Sentenza 13 marzo 2012, n. 5259
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Non potendo la stampa via Internet ricadere nel raggio d'azione della legge n. 47/1948, in caso si commento diffamante del lettore è esclusa la reponsabilità del direttore del periodico on line
Pubblicato il:
09/01/2012
Non potendo la stampa via Internet ricadere nel raggio d'azione della legge n. 47/1948, in caso si commento diffamante del lettore è esclusa la reponsabilità del direttore del periodico on line.
La Corte di Cassazione, Sezione 5 penale con sentenza 29 novembre 2011, n. 44126 ha ribaltato la condanna emessa in primo grado e confermata in Appello. Ha ritenuto inapplicabile la normativa prevista per la stampa periodica, in quanto la pubblicazione web è completamente diversa.
La circostanza che il contenuto del periodico possa essere copiato e riprodotto, ovvero stampato dai lettori, non muta i termini della questione, dato che la riproduzione su un supporto fisico per poter essere considerata stampa ai sensi della legislazione speciale e dell'articolo 57 c.p. deve precedere la distribuzione ed essere a questa finalizzata, oltreche' realizzata dall'editore; pertanto, nessun rilievo ha la riproduzione fisica su carta operata dal lettore, non solo perche' meramente eventuale (ed in alcuni casi anche impossibile; si pensi alle notizie divulgate in Internet tramite filmati o registrazioni audio), ma anche perche' non finalizzata alla distribuzione; e d'altronde, una eventuale distribuzione successiva alla pubblicazione in Internet, operata da soggetti terzi, potrebbe comportare esclusivamente una responsabilita' di questi ultimi, sfuggendo tale condotta a qualsiasi controllo da parte dell'editore e del direttore responsabile della rivista (e d'altronde verrebbe totalmente meno, in questo caso, il nesso causale).
Corte di Cassazione, Sezione 5 penale, Sentenza 29 novembre 2011, n. 44126
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È reato inserire su una chat-line pubblica il numero di cellulare di soggetti terzi
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07/07/2011
Può affermarsi senza tema di smentita che l'assoggettamento alla norma in tema di divieto diffusione di dati sensibili riguardi tutti i soggetti entrati in possesso di tali dati, i quali saranno tenuti a rispettare sacralmente la privacy, in modo da assicurare un corretto trattamento di quei dati senza arbitrii o pericolose intrusioni. La punibilità non può neppure essere esclusa nel caso in cui l'acquisizione delle informazioni personali sia avvenuta in via casuale, e ciò in quanto la norma non punisce di certo il recepimento del dato, quanto la sua indebita diffusione. (Nel caso di specie, in cui era stato divulgato su una chat-line pubblica un numero di cellulare di un privato cittadino, l'acquisizione non è stata casuale, mentre la diffusione indebita è stata certamente voluta al fine di provocare un danno. Infatti, la diffusione in ambito generalizzato di una utenza cellulare è certamente produttiva di un danno, essendo il telefonino per sua natura intrinseca riservato).
Corte di Cassazione Sezione 3 Penale, Sentenza del 1 giugno 2011, n. 21839
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Non integra il reato di pubblicazione arbitraria degli atti di un procedimento penale la diffusione su internet dei nomi e dei relativi conti svizzeri di cittadini italiani potenziali evasori fiscali
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02/05/2011
Non integra il reato di pubblicazione arbitraria degli atti di un procedimento penale la diffusione su internet dei nomi e dei relativi conti svizzeri di cittadini italiani potenziali evasori fiscali. Infatti, se i documenti acquisiti al procedimento hanno una origine extraprocessuale, e non sono dunque frutto di indagini compiute dal Pm o dalla polizia, allora non sono neppure coperti dal segreto ex art. 329 c.p.p; per essi non vige dunque il divieto di pubblicazione di cui all'art. 114 c.p.p. la cui violazione possa costituire il reato di cui all'art. 684 c.p.. Altra questione è quella dell'eventuale danno alla reputazione delle persone coinvolte che potrebbe trovare rifugio in altre disposizioni di legge, quali - se del caso - il reato di diffamazione.
Corte di Cassazione Sezione 1 Penale, Sentenza del 4 aprile 2011, n. 13494
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E' illecito il comportamento della società proprietaria di un sito web che consenta agli utenti del servizio offerto il caricamento e la successiva diffusione nella rete internet di video che riproducano le fissazioni delle emissioni radiotelevisive, relative a un'opera audiovisiva o a sequenze di immagini in movimento, sulle quali un'emittente televisiva abbia il diritto di esclusiva utilizzazion
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28/01/2010
È illecito il comportamento della società proprietaria di un sito web che, agendo come hosting provider, consenta agli utenti del servizio offerto il caricamento e la successiva diffusione nella rete internet di video che riproducano le fissazioni delle emissioni radiotelevisive, relative a un'opera audiovisiva o a sequenze di immagini in movimento, sulle quali un'emittente televisiva abbia il diritto di esclusiva utilizzazione economica in Italia. Qualora vi sia una notevole pubblicizzazione commerciale sulle pagine web in cui compaiono i video illecitamente inseriti, infatti, non possono essere validamente invocati né il diritto di cronaca a scopo informativo né il diritto di critica o di discussione. Ai fini della sussistenza della giurisdizione italiana, non rileva poi il luogo in cui sia collocato il server sul quale vengono caricati i video, dovendosi aver riguardo, ai sensi dell'articolo 5, punto 3, della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, come interpretato dalla Corte di giustizia, al luogo in cui si sono verificati gli effetti pregiudizievoli dell'illecito (cosiddetto danno-conseguenza). Inoltre, non può sostenersi, a fronte di ripetuti solleciti a rimuovere i filmati tutelati dal diritto d'autore, l'esenzione da responsabilità del provider che, invece, senz'altro sussiste allorquando quest'ultimo sia consapevole della presenza di materiale sospetto e si astenga dall'accertarne l'illecito inserimento e dal rimuoverlo (in base a tali principi, il giudice, su istanza cautelare promossa dalla società proprietaria dell'emittente televisiva Canale 5, ha ordinato alle società proprietarie dei siti YouTube e Google l'immediata rimozione dai server e l'immediata disabilitazione all'accesso di tutti i contenuti riproducenti sequenze di immagini fisse o in movimento relative alla decima edizione del reality show televisivo Grande Fratello, inibendo altresì il proseguimento della violazione dei diritti di utilizzazione e sfruttamento economico del programma predetto).
Tribunale Roma Sezione 9 Civile, Ordinanza del 16 dicembre 2009
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Il reato di illecita detenzione di programmi privi del contrassegno Siae, contestabile quando la detenzione ha luogo a scopo commerciale o imprenditoriale, non si riferisce anche alla detenzione e utilizzazione nell'ambito di un'attività libero professionale
Pubblicato il:
28/01/2010
In caso di reato di abusiva duplicazione di cui all'articolo 171-bis della legge sul diritto d'autore, la condotta concorsuale è rilevante sul piano causale se almeno contemporanea a quella della duplicazione non potendo ritenersi necessariamente provata in via presuntiva solo dalla successiva detenzione di programmi abusivi. Il reato di illecita detenzione di programmi privi del contrassegno Siae, contestabile quando la detenzione ha luogo a scopo commerciale o imprenditoriale, non si riferisce anche alla detenzione e utilizzazione nell'ambito di un'attività libero professionale. Né può opporsi al riguardo l'assunto secondo cui ogni utilizzo che non sia personale possegga i requisiti di uno degli scopi sanzionati dalla menzionata disposizione perché tale assunto muove da un'erronea e vietata applicazione analogica della stessa disposizione a casi che ne sono estranei. L'illecita detenzione, per gli scopi sanzionati, riguarda i programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Siae, ma non i programmi abusivamente duplicati. Poiché lo Stato italiano non ha rispettato l'impegno di comunicare alla Commissione europea l'introduzione nel proprio ordinamento dell'obbligo di apposizione del contrassegno Siae quale regola tecnica in materia di commercializzazione di programmi informatici, tale obbligo non è opponibile ai privati e, pertanto, non è contestabile a questi né la relativa violazione né la conseguenza sul piano penale dettata dall'articolo 171-bis della legge sul diritto d'autore.
Corte di Cassazione Sezione 3 Penale, Sentenza del 22 dicembre 2009, n. 49385
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L'uso di software pirata in uno professionale studio è reato
Pubblicato il:
13/10/2008
La condotta di duplicazione abusiva di un programma per elaboratore è punita, dall'articolo 171-bis, comma 1, della legge sul diritto d'autore, a titolo di dolo di profitto il quale, più ampio del previgente dolo di lucro, comprende anche l'intendo di destinare la copia all'uso in uno studio professionale. Non rileva, pertanto, lo scopo commerciale o imprenditoriale previsto per l'ipotesi della detenzione. (Corte di Cassazione Sezione 3 Penale, Sentenza del 19 giugno 2008, n. 25104)
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L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha disposto l'attivazione del blocco per le chiamate satellitari e per servizi interattivi a sovrapprezzo
Pubblicato il:
06/03/2008
Con provvedimento del 19 febbraio 2008, il Garante per le Garanzie nelle Comunicazioni ha stabilito che dal 30 giugno le chiamate satellitari, per servizi interattivi a sovrapprezzo potranno essere effettuate solo a seguito dell'inserimento di un PIN. Inoltre tutti gli utenti che non abbiano manifestato una volontà contraria avranno automaticamente attivato il blocco selettivo delle chiamate.
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La misura cautelare del sequestro preventivo è applicabile anche a siti internet e riviste
Pubblicato il:
09/12/2007
La misura cautelare del sequestro preventivo è applicabile anche a siti internet e riviste costituite da cataloghi in cui sono rappresentati, anche con fotografia, soggetti ed annunci di prestazioni sessuali. E' quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, Sezione 3 Penale, con sentenza del 24 ottobre 2007, n. 39354. Secondo la S.C., infatti,
la 'stampa' costituisce solo il veicolo del messaggio pubblicitario, ed, in quanto tale, non si inquadra nel diritto costituzionalmente garantito (cd. libertà di stampa), ma costituisce un mezzo pubblicitario da valutare in sé, secondo la disciplina del comma 6 dell'art. 21, che, lungi dal costituire mera ripetizione del precedente comma 3, si riferisce a mezzi di diffusione considerati in maniera del tutto autonoma. La disposizione è del seguente, testuale tenore: "Sono vietate le pubblicazioni a stampa (gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni) contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni. Pertanto., dice la Corte, pubblicazioni siffatte sono vietate in sé, ed il sequestro preventivo, anche se introdotto solo successivamente, rientra nelle misure ad esse applicabili, per espressa previsione del legislatore costituente.
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La divulgazione di materiale pedopornografico integra reato anche se trasmessa tramite il sistema peer to peer
Pubblicato il:
21/11/2007
Il delitto di distribuzione, divulgazione o pubblicizzazione di materiale pornografico realizzato mediante lo sfruttamento di minori degli anni diciotto sussiste quando il materiale sia propagato ad un numero indeterminato di destinatari, come avviene con l'inserimento nella rete internet mediante il modello di comunicazione "peer to peer" di filmati aventi come oggetto esibizioni pornografiche da parte di minori di anni 18 ed anche di anni 14.
(Corte di Cassazione Sezione 3 Penale, Sentenza del 5 luglio 2006, n. 23164)
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Le modifiche alla consolle per Play Station devono ritenersi penalmente illecite, già da prima della riforma del 2003
Pubblicato il:
24/10/2007
Le modifiche alla consolle per Play Station devono ritenersi penalmente illecite, e lo erano anche prima dell'entrata in vigore della norma di cui all'articolo 171 ter, lettera f bis) della legge sul diritto d'autore, dovuta al Dlgs 9 aprile 2003 n. 68 trovando applicazione la lettera d) dello stesso articolo 171 ter. La riforma del 2003 si è, quindi, limitata a inserire un elemento di chiarezza rispetto alla precedente formulazione della normativa al fine di renderla al passo con l'evoluzione tecnologica e con la gestione dei cosiddetti diritti digitali.
E' quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con Sentenza del 3 settembre 2007, n. 33768.
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È reato vendere i chip che permettono alla Playstation di funzionare con videogiochi masterizzati
Pubblicato il:
03/09/2007
È reato vendere i chip che permettono alla Playstation di funzionare con videogiochi masterizzati. Prima e dopo la riforma della legge sul diritto d'autore varata nel 2003. È quanto stabilito dalla Terza Sezione Penale della Corte di cassazione con la sentenza n. 33768 del 3 settembre 2007. La S.C. ha quindi accolto il ricorso della Procura di Trento, annullando con rinvio l'assoluzione pronunciata dalla Corte d'Appello di Bolzano nei confronti di un uomo che aveva venduto, nel 2002, dei "mod chip" destinati ad alterare la Playstation 2, consentendo la fruizione di videogiochi masterizzati".
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Prima del 2000 non era reato scaricare software da internet
Pubblicato il:
16/07/2007
Prima dell'entrata in vigore della legge 248/2000, che ha modificato la legge 633/1940, l'abusiva duplicazione di softaware era punita penalmente solo in presenza di "scopo di lucro", che si concretizza nel perseguimento di un vantaggio economicamente apprezzabile, e non anche in caso di "scopo di "profitto". Ne consgue che nella vigenza della precdente non era reato lo scambio di softaware che avvenisse esclusivamente a titolo gratuito e non fosse connesso a forme di pubblicità o ad altra utilità economica tramite la realizzazione di un server Ftp.
E' quanto stabilito dalla discussa sentenza n. 14972007 della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione.
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Carattere di originalità ed innovazione del software
Pubblicato il:
20/04/2007
Con sentenza n. 581 del 12 gennaio 2007, la Corte di Cassazione ha affrontato per la prima volta il tema della originalità del software, determinando i criteri di valutazione della stessa.
In particolare la S.C. premettendo che la protezione del diritto d’autore riguardante programmi per elaboratori (il c.d. software, che rappresenta la sostanza creativa dei programmi informatici), al pari di quello riguardante qualsiasi altra opera, postula il requisito dell’originalità, si pone anche per essi la necessità di stabilire se l’opera(ossia il programma) sia o meno frutto di un’elaborazione creativa originale rispetto ad opere precedenti, ma con due importanti precisazioni: che la creatività e l’originalità sussistono anche qualora l’opera sia composta da idee e nozioni semplici, comprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia propria dell’opera stessa, purché formulate ed organizzate in modo personale ed autonomo rispetto alle precedenti; e che la consistenza in concreto di tale autonomo apporto forma oggetto di una valutazione destinata a risolversi in un giudizio di fatto, come tale sindacabile in sede di legittimità soltanto per eventuali vizi di motivazione (si vedano tra le altre, in argomento, Cassazione 20925/05, e 11953/93).
Detto questo, a detta della Corte, posto che i software che risolvono la stessa esigenza applicativa presentano una architettura di base, è pur vero che un programma informatico può caratterizzarsi per innovazione ed originalità, in quanto il suo creatore ha adattato l’archittettura applicativa tipica al caso ed all’ambiente tecnologico specifico. Ne consegue, pertanto, che la specificità di un programma software che pure presenti un'architettura di base comune ad altri sistemi risiede nella capacità di adattare l’architettura applicativa al caso ed all’ambiente tecnologico specifico.
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